AIUTO
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Numero d'incarto:
11.1999.136
Data decisione, Autorità:
09.02.2000, ICCA
Incarto n.:
11.1999.00136
Lugano
9 febbraio
2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..______
(accertamento di proprietà e rivendicazione) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 3, promossa con petizione del 4 febbraio 1999 da
__________ in liquidazione,
(patrocinata dall'avv. __________, __________)
Contro
__________, __________
(rappresentata dall'amministratore unico __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 28
ottobre 1999 presentato da __________ AG in liquidazione contro la sentenza
emessa il 7 ottobre 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Nel marzo 1997 l'Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio ha
realizzato agli incanti il pacchetto azionario della __________ AG. Gli
acquirenti hanno poi messo in liquidazione la società e nel corso di tale
procedura la liquidatrice __________ ha rinvenuto un "contratto di
compravendita di azioni" del 13 giugno 1983 stando al quale la __________
AG, __________, rappresentata dall'amministratore unico __________, acquistava
per fr. 1'000'000.– dall'avv. __________ di __________, rappresentante di un non
meglio precisato portatore, cinquanta azioni al portatore di nominali fr.
1'000.– ciascuna della __________ SA, __________.
B. __________
ha depositato l'8 aprile 1993 il pacchetto azionario di __________ SA, in suo
possesso, alla società __________ SA, in garanzia di un investimento
immobiliare effettuato da clienti della __________, società di diritto
panamense, per l'edificazione di un terreno a __________, proprietà della
__________ SA. Nell'ambito di un procedimento penale aperto contro __________,
le azioni della __________ SA depositate presso __________ SA sono state poste
sotto sequestro dal Ministero pubblico. Avuta la conferma del sequestro, la
liquidatrice della __________ AG ha chiesto al Ministero pubblico lo sblocco
del pacchetto azionario in favore della società in liquidazione, che ne
rivendicava la proprietà. La richiesta è stata respinta dal Procuratore
pubblico il 17 aprile 1998 e un ricorso inoltrato al Giudice dell'istruzione e
dell'arresto è stato respinto con sentenza del 17 agosto 1998, la __________ AG
in liquidazione essendo stata rinviata al foro civile per far valere le sue
pretese sulle azioni al portatore.
C. Il 4
febbraio 1999 __________ AG in liquidazione si è rivolta al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo che fosse ordinato alla __________ SA
di consegnarle le azioni __________ SA, previo dissequestro, per il tramite del
Ministero pubblico. In via subordinata essa ha postulato l'accertamento della
sua proprietà sulle azioni. Nella sua risposta del 3 marzo 1999 __________ SA
si è opposta alla petizione. Chiusa l'istruttoria, __________ g AG in
liquidazione ha presentato il 18 agosto 1999 un memoriale conclusivo nel quale
ha confermato le sue domande. Il dibattimento finale ha avuto luogo il 7 settembre
1999 alla presenza della sola parte convenuta. __________ SA ha ribadito il
proprio punto di vista, chiedendo che la petizione fosse respinta.
D. Con
sentenza del 7 ottobre 1999 il Pretore ha respinto la petizione e ha
posto le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1'500.–, a carico
dell'attrice, tenuta a rifondere alla convenuta fr. 800.– per ripetibili.
E. Contro
la predetta sentenza __________ AG in liquidazione è insorta con un appello del
28 ottobre 1999 nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, la petizione
sia accolta e che sia riconosciuta la sua proprietà sul pacchetto azionario della
__________ SA. Nelle sue osservazioni del 10 dicembre 1999 __________ SA
propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha dapprima rilevato che non era sufficiente, ai fini dell'onere
probatorio che incombeva all'attrice nell'ambito di un'azione di
rivendicazione, avere provato l'acquisto del pacchetto azionario nel 1983 per
desumere che essa ne era tuttora proprietaria. Egli ha poi ritenuto che
l'esistenza di un rapporto fiduciario tra le parti non era determinante per il
giudizio, poiché per il trasferimento della proprietà sarebbe stato sufficiente
trasferire il possesso delle azioni. Infine il Pretore, giunto alla conclusione
che la proprietà dell'attrice sul pacchetto azionario non era stata dimostrata,
ha respinto la petizione, soggiungendo che la società rivendicante non era più
proprietaria delle azioni litigiose almeno dal 1985.
L'appellante
sostiene invece di avere provato l'acquisto del pacchetto azionario il 13
giugno 1983, come pure l'assenza di un valido trasferimento della proprietà in
epoca successiva. Non avendo la convenuta potuto dimostrare l'esistenza di un
rapporto fiduciario, se ne deve dedurre – prosegue l'attrice – che la controparte
ha ricevuto le azioni da una persona non autorizzata a disporne.
-
Giusta
l'art. 641 cpv. 2 CC il proprietario di una cosa può rivendicarla contro chiunque
la ritenga senza diritto e respingere qualsiasi indebita ingerenza. L'azione di
rivendicazione è data al proprietario che non ha il possesso del bene; a
quest'ultimo incombe anzitutto di dimostrare il valido acquisto della
proprietà. Il convenuto detentore del bene è, dal canto suo, al beneficio delle
presunzioni correlate agli art. 930 segg. CC, applicabili anche nel caso di
titoli al portatore. Il possessore può tuttavia essere chiamato, secondo il
principio della buona fede, a chiarire l'acquisizione della sua presunta proprietà
(Steinauer, Les droits réels,
vol. I, 3a edizione, pag. 104 n. 390b; Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, n. 67 e 68 ad art. 641 cpv. 2 CC).
-
In
concreto l'attrice ha promosso un'azione di rivendicazione, subordinatamente di
accertamento della proprietà sulle azioni litigiose. In appello essa non chiede
più che la convenuta gli consegni i titoli litigiosi, ma si limita a postulare
il formale accertamento della sua proprietà.
a) Un'azione
di accertamento della proprietà è disciplinata esclusivamente, come tutte le
azioni di accertamento, dal diritto federale (DTF 110 II 352). Essa presuppone
perciò un interesse legittimo (Rey,
Die Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum, Berna 1991, pag. 440 n.
2061), il quale sussiste ove dal comportamento del convenuto risulti una
situazione di insicurezza relativamente al rapporto giuridico, tale insicurezza
sia di pregiudizio concreto per il proprietario e l'azione di accertamento
appaia come un mezzo idoneo per rimediare a siffatta incertezza (Meier-Hayoz, op. cit., n. 135 ad art.
641 CC; Steinauer, op. cit., pag.
282 n. 1016 lett. E). Dandosi i presupposti testé enunciati, è data la legittimazione
attiva.
b) Nella
fattispecie le azioni litigiose sono state poste sotto sequestro dal Ministero
pubblico e il loro sblocco dipende dal quesito di sapere chi ne è il
proprietario (DTF 120 Ia 122). Vi è quindi interesse giuridico a far constatare
la proprietà delle azioni. Chi si pretende proprietario della cosa, in altri
termini, può promuovere azione di accertamento, essendo litigioso il principio
stesso della proprietà dei beni (Wiegand
in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 68 ad
art. 641 CC con richiami).
-
L'appellante
asserisce di avere provato l'acquisto del noto pacchetto azionario con il
contratto di compravendita del 13 giugno 1983 (doc. A). Afferma che
l'istruttoria ha dimostrato la sua proprietà sulle azioni, grazie alle
deposizioni testimoniali di __________ e di __________. Sarebbero invece
irrilevanti – secondo l'attrice – le deposizioni di __________, __________ e
__________, mentre quella di __________ non sarebbe sorretta da alcun ulteriore
indizio e non avrebbe quindi alcun valore probatorio. A torto quindi il Pretore
avrebbe respinto la petizione, la convenuta essendo entrata in possesso delle
azioni da parte di una persona non autorizzata a disporne.
-
Non
è contestato che il citato contratto di compravendita menziona come acquirente
delle note azioni l'attrice (doc. A). I testi __________ e __________, che
hanno firmato il contratto, hanno riferito che l'acquisto è stato effettuato
dall'attrice e che la persona di riferimento della stessa era __________
(verbale del 6 maggio 1999, pag. 3 e 5). Ciò parrebbe confortare l'argomentazione
dell'appellante. Se non che, il Pretore si è fondato anche su altre
deposizioni, che l'appellante ritiene senza rilievo. La deposizione dell'avv.
__________, rappresentante del venditore delle azioni, è invero di poco ausilio
ai fini del giudizio, il testimone non essendo stato in grado di ricordare a
chi aveva consegnato le azioni oggetto della compravendita (verbale del 6 maggio
1999, pag. 1 e 2). Altri testimoni sono però stati più precisi.
L'avv.
__________, che è stato amministratore unico della __________ SA dall'ottobre
1985 al maggio 1989, ha precisato di essersi fatto consegnare il pacchetto azionario
al momento della sua entrata in carica e di averlo ricevuto da __________, che
egli riteneva esserne il possessore, e al quale l'ha riconsegnato alla fine del
suo mandato (verbale del 17 giugno 1999, pag. 2). __________, collaboratore di
__________ dal 1986 al 1996, ha dichiarato che le azioni __________ SA non figuravano
nella contabilità dell'attrice, da lui allestita nel periodo compreso tra il
1987 e il 1995 (verbale del 17 giugno 1999, pag. 3 e 4). A suo dire il proprietario
delle azioni __________ SA era __________ e l'attrice, per quanto gli
risultava, non aveva versato il prezzo d'acquisto delle note azioni e non ne
era proprietaria, nemmeno fiduciariamente. Infine, __________, deus ex
machina del noto contratto d'acquisto (deposizione __________, verbale del
6 maggio 1999, pag. 5 in fine), ha confermato le deposizioni da lui rese al
Ministero pubblico (doc. C) e ha affermato che l'attrice aveva acquistato le note
azioni a titolo fiduciario, per conto della __________, in particolare per un
gruppo di investitori che aveva versato denaro a quest'ultima in vista di un
investimento immobiliare a __________. Egli ha precisato che l'attrice era intervenuta
a titolo fiduciario solo al momento dell'acquisto delle azioni, da egli detenute
materialmente nella sua qualità di amministratore della __________ sin dall'inizio
e fino al momento in cui le ha consegnate in deposito alla __________ SA (deposizione
del 17 giugno 1999, pag. 5 e 6).
L'appellante
critica il Pretore per avere accreditato la versione di __________, asserendo
che le affermazioni di questi non poggiano su alcun indizio e che egli avrebbe
omesso di produrre la documentazione al quale ha costantemente rinviato nei
suoi interrogatori penali. __________ non è tuttavia parte in causa e non aveva
quindi alcun obbligo di produrre documenti nella causa, alla quale è
formalmente estraneo. Né l'appellante definisce la testimonianza inveritiera.
Anzi, la censura si rivela a maggior ragione infondata se si considera che il
Pretore, nell'apprezzamento delle prove, ha tenuto conto non solo della
deposizione di __________, ma anche di quella degli altri testimoni evocati
dianzi, la cui attendibilità non appare inficiata da alcun elemento concreto.
- Dall'istruttoria
è emerso – in sintesi – che __________ ha ricevuto materialmente le azioni
litigiose e ne ha detenuto il possesso fino al momento in cui le ha consegnate
in pegno alla convenuta. Ora, l'art. 714 cpv. 1 CC prevede che "per la
trasmissione della proprietà mobiliare è necessario il trasferimento del
possesso all'acquirente". L'acquisto della proprietà su beni mobili
presuppone dunque un valido titolo di acquisto, un atto di disposizione e il
trasferimento del possesso, che avviene con la consegna della cosa medesima,
oppure mettendo a disposizione dell'acquirente i mezzi per entrare in possesso
della cosa (art. 922 cpv. 1 CC). La validità del titolo di acquisto non è
subordinata a esigenze di forma (Steinauer,
op. cit., vol. II, pag. 207 n. 2012) e la consegna è da ritenersi avvenuta dal
momento che l'acquirente si trovi in condizione, per volontà del possessore
precedente, di esercitare il dominio sull'oggetto (art. 922 cpv. 2 CC).
In
concreto l'attrice non è mai entrata in possesso delle azioni di cui rivendica
la proprietà, né ha mai preteso che __________ le detenesse per suo conto.
Nemmeno risulta che vi sia stato un accordo in merito all'acquisto del possesso
da parte dell'attrice senza trasmissione dell'oggetto (Steinauer, op. cit., vol. I, pag. 71 n. 262).
Dall'istruttoria emerge per contro che possessore a tutti gli effetti è sempre
stato __________, il quale disponeva pacificamente del pacchetto azionario
__________ SA (deposizione __________, verbale del 17 giugno 1999, pag. 2;
deposizione __________ al Ministero pubblico, doc. C, pag. 2).
- Trattandosi
di azioni al portatore, chi le detiene è presunto essere titolare dei diritti
che ne derivano, anche solo in qualità di fiduciario (DTF 109 II 239). Quale
detentore delle azioni al portatore, __________ aveva la facoltà di costituirle
in pegno, come pure di rivendicarne la qualità di avente diritto (art. 978
cpv.1 CO). Non spetta dunque al possessore dei titoli, al beneficio di una presunzione
legale, dimostrare l'esistenza di un contratto fiduciario. L'onere della prova
incombe all'attrice, che non può limitarsi a dedurre dalla mancata attestazione
e conferma della controparte circa l'esistenza di un rapporto fiduciario la sua
valida acquisizione della proprietà mediante il contratto del 1983. Tale
negozio giuridico infatti non è sufficiente per attestare la proprietà attuale
dell'oggetto (DTF 65 II 62). Né l'attrice può esigere la prova concreta
dell'esistenza del contratto fiduciario tra essa medesima e la __________ e
per essa __________ dal momento che, per trasferire la proprietà di beni
mobili, l'atto giuridico non deve rispettare alcuna forma particolare (consid.
6).
La
convenuta ha ricevuto in deposito le azioni litigiose da __________, agente per
la società __________, in virtù di una convenzione fiduciaria sottoscritta l'8
aprile 1993 (doc. N; deposizione __________, verbale del Ministero pubblico 22
gennaio 1998, doc. C, pag. 2). L'appellante non contesta la buona fede della
convenuta, ma assume che __________ non era abilitato a disporre delle azioni.
Se non che, l'istruttoria ha dimostrato che quest'ultimo era il possessore
incontestato delle azioni. Come tale, egli ne poteva disporre. Ciò posto,
l'attrice non è riuscita a sovvertire la presunzione di proprietà che deriva
dal possesso dei titoli. Infondato, il suo appello è destinato pertanto
all'insuccesso.
- Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante
rifonderà inoltre alla controparte un'indennità per ripetibili di appello,
commisurata alla stringatezza delle osservazioni.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli
oneri processuali consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 750.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
800.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 300.– per
ripetibili di appello.
- Intimazione
a:
– avv.
__________, __________;
–
__________ SA, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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