AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1999.151
Data decisione, Autorità:
29.03.2000, ICCA
Incarto n.:
11.1999.00151
Lugano
29 marzo 2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .._______
(petizione d'eredità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,
promossa con petizione del 13 dicembre 1996 da
________, __________ ()
, __________ ()
________, __________ ()
, __________ (), ed
, __________ ()
(patrocinati dall'avv. dott. __________,
__________)
contro
__________, __________
__________, __________
(patrocinate dall'avv. __________, __________), e
__________,
__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 6 dicembre 1999 presentato da __________, __________, __________,
__________ ed __________ contro il decreto di stralcio emesso il 16 novembre
1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 13 dicembre 1996 __________, __________, __________, __________
ed __________ hanno convenuto __________, __________ e __________ davanti al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, chiedendo l'accertamento della
proprietà e la consegna di tutti i beni indicati nel brevetto n. __________ del
notaio __________ e di ogni altro bene del defunto __________ che fosse emerso
dall'istruttoria, l'accertamento della loro qualità di “creditori della
successione __________ nata __________ e per essa della successione __________
della somma di franchi 350'000.– (trecentocinquantamila) con interessi 5% a
partire dal 1° gennaio 1989, riservata migliore precisazione dell'importo e
degli interessi in sede di conclusioni”, come pure l'annullamento delle
disposizioni testamentarie di __________ contenute in un testamento congiunto
del 2 giugno 1980. In via cautelare gli attori hanno instato perché fosse
iscritta una restrizione della facoltà di disporre sulla particella n.
RFD di __________ e perché fosse ordinato alla ditta “,
__________ ” di astenersi da qualsiasi atto di disposizione sui francobolli e
sulle monete a essa consegnati dal defunto __________ e dall'avv. __________.
Il Pretore ha accolto l'istanza provvisionale senza contraddittorio il 16
dicembre 1996, rinviando il giudizio sugli oneri processuali al merito.
B. In
esito a una richiesta degli attori, il 7 marzo 1997 il Pretore ha assegnato
alle convenute un ultimo termine di dieci giorni per presentare la risposta.
L'11 marzo 1997 __________ ed __________ hanno postulato la sospensione del processo
in attesa dell'esito di una procedura per beneficio d'inventario inerente alla
successione fu __________, che era stata inoltrata agli inizi del 1996 da
__________ e __________ davanti al medesimo Pretore. La domanda è stata
respinta dal Pretore con ordinanza del 12 marzo 1997 siccome “tardiva e
comunque non pertinente allo stato attuale della procedura”. Nella loro
risposta del 21 marzo 1997 __________ ed __________ si sono opposte alla
petizione. __________ si è lasciata precludere dalla lite.
C. La
procedura è stata sospesa il 6 giugno 1997, in seguito alla liquidazione
d'ufficio della successione fu __________ da parte dell'Ufficio fallimenti del
Distretto di __________. Con decreto del 29 luglio 1999 il Pretore ha revocato
la restrizione della facoltà di disporre a carico della particella n.
__________, assegnando agli attori un termine per comunicare se intendevano
“persistere nell'azione di merito, chiederne la riattivazione oppure lo
stralcio”. Il 30 luglio 1999 __________, __________, __________, __________ ed
__________ hanno concluso per lo stralcio della causa, divenuta priva
d'oggetto, opponendosi all'assegnazione di ripetibili alle convenute che nel
frattempo avevano – per altro – rinunciato alla successione. In uno scritto del
19 agosto 1999 __________ ed __________ hanno rivendicato invece l'attribuzione
di ripetibili sia per la procedura di merito sia per quella cautelare.
D. Statuendo
il 16 novembre 1999, il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli “per desistenza
degli attori”. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1000.–, sono state poste
a carico degli attori in solido, tenuti a rifondere a __________ e a
__________, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2600.– complessivi per
ripetibili. A __________, preclusa, non è stata assegnata alcuna indennità.
E. Contro
il decreto appena citato __________, __________, __________, __________ ed
__________ sono insorti con un appello del 6 dicembre 1999 nel quale chiedono
la riforma del giudizio impugnato nel senso di non assegnare ripetibili alle convenute
o quanto meno, in via subordinata, di rinviare la causa al Pretore per
“completazione dell'istruttoria e nuovo giudizio di merito”. Nelle loro
osservazioni del 18 gennaio 2000 __________ ed __________ propongono di
respingere l'appello e di confermare il decreto del Pretore. __________ non ha
presentato osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. In materia di spese e ripetibili, un decreto di stralcio per
avvenuta transazione, ritiro dell’azione o acquiescenza (art. 352 CPC) è senz’altro
appellabile (Rep. 1985 pag. 145 in fondo). Analogo principio vale per i decreti
di stralcio dovuti a sopravvenuta carenza d’oggetto, mancanza di interesse
giuridico o perenzione processuale (art. 351 CPC; I CCA, sentenze del 9 luglio
1999 in re G. consid. 1, dell’8 novembre 1995 in re S.-W., e del 6 dicembre
1994 in re Di R. consid. 2).
-
In
concreto il Pretore ha riconosciuto alle convenute non precluse un'indennità di
fr. 2600.– per ripetibili poiché gli attori avevano “preteso la presentazione della
risposta, ben sapendo che a seguito della procedura di beneficio d'inventario i
convenuti avrebbero potuto rinunciare all'eredità. In questo senso hanno
causato a quest'ultimi inutili costi, evitabili se solo avessero atteso l'esito
della procedura di beneficio d'inventario” (sentenza impugnata, consid. 7, pag.
4 in basso).
-
Gli
appellanti sottolineano anzitutto di non avere ritirato la causa, come a torto
ha ritenuto il primo giudice, ma di averne postulato lo stralcio perché la lite
era divenuta priva d'oggetto. Essi adducono inoltre di avere “semplicemente
fatto uso di un diritto chiedendo l'assegnazione del termine di grazia” e
rilevano che “lo stesso Pretore, richiesto dalle convenute (…) di sospendere la
procedura in applicazione dell'art. 107 CPC in data 11 marzo 1997, respinse
tale domanda” giacché non era dato di “sapere quale esito avrebbe avuto la
procedura di beneficio d'inventario” (appello, pag. 5 in basso e pag. 6 in
alto).
-
In
realtà né gli appellanti né il Pretore considerano che la citata procedura per
il beneficio d'inventario è stata avviata prima dell'inoltro della causa
odierna, come si evince dalla grida pubblicata sul Foglio ufficiale del Cantone
Ticino il 30 aprile e il 14 maggio 1996 (doc. I), rispettivamente sul Foglio ufficiale
svizzero di commercio il 2 e il 6 maggio 1996 (doc. L, pag. 1 nel mezzo). Ora,
per l'art. 586 cpv. 3 CC durante la procedura d'inventario le cause in corso
sono sospese e non se ne possono proporre di nuove; fanno eccezione i casi
d'urgenza, come pure i processi necessari ad accertare i beni della successione
o a consentire agli eredi di decidere se rinunciare alla successione, chiedere
la liquidazione d'ufficio, accettare l'eredità col beneficio d'inventario o
accettarla incondizionatamente (art. 587 cpv. 1 e 588 cpv. 1 CC; JdT 1998 III 6
consid. 3 b; Tuor/Picenoni in:
Berner Kommentar, 2ª edizione, n. 5 ad art. 586 CC; Wissmann in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB
II, Basilea 1998, n. 6 ad art. 586 CC).
-
In
concreto non risulta – né gli appellanti fanno valere – che la causa di
merito da loro promossa rivestisse carattere d'urgenza o rientrasse nel
novero delle predette azioni necessarie all'accertamento del compendio
successorio o all'accettazione dell'eredità. Tanto meno se si considera che
durante la procedura d'inventario ogni esecuzione per debiti del defunto è
sospesa e che la prescrizione non decorre (art. 586 cpv. 1 e 2 CC). Ne discende
che la lite non soltanto era da ritenere priva di oggetto, ma appariva finanche
improponibile nel senso dell'art. 586 cpv. 3 CC. Gli oneri processuali di prima
sede dovevano quindi essere posti a carico degli attori già in virtù della loro
verosimile soccombenza nell'azione di merito (art. 72 PC per analogia; cfr.
Rep. 1992 pag. 292). Su questo punto il decreto impugnato merita dunque
conferma, ancorché per motivi diversi da quelli esposti dal Pretore.
-
L'appello
non è destinato a miglior sorte neppure per quanto riguarda gli oneri della
procedura cautelare. Dal giudizio di primo grado si evince in effetti
che l'indennità di fr. 2600.– per ripetibili è stata calcolata sulla base della
risposta presentata dalle convenute – non precluse – nella procedura di merito
(decreto impugnato, consid. 8 pag. 5 nel mezzo). Pur avendo queste concluso per
“l'attribuzione di ripetibili nel giudizio (…) provvisionale” (scritto del 19
agosto 1999), il Pretore non ha statuito al riguardo. Le censure sollevate
dagli appellanti risultano già per tale ragione sprovviste di buon diritto, il
che rende superfluo esaminare il buon fondamento dell'istanza di misure
cautelari in sé. Se ne conclude che l'appello, infondato, dev'essere respinto
per intero e il giudizio del Pretore confermato.
-
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Gli
appellanti rifonderanno inoltre alle controparti che hanno presentato
osservazioni un'indennità per ripetibili d'appello, commisurata alla
stringatezza del loro memoriale.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e il decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno a __________ ed
__________ e, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 300.– complessivi per
ripetibili d'appello.
- Intimazione:
– avv.
dott. __________, __________;
– avv.
__________, __________;
–
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster