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Numero d'incarto:
11.1999.156
Data decisione, Autorità:
14.03.2000, ICCA
Incarto n.:
11.1999.00156
Lugano
14 marzo 2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .. (azione
possessoria) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza
del 5 agosto 1999 dal
dott. __________,
(patrocinato dall'avv. __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato dall'avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'appellazione del 17 dicembre 1999 presentata da __________ contro il decreto
di stralcio emanato il 6 dicembre 1999 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Nord;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il
dott. __________ ha incaricato il 4, 10 e 29 settembre 1998 __________ di eseguire
il trasloco di mobili e suppellettili dalla sua abitazione di __________ fino
al deposito, rispettivamente fino alla sua nuova abitazione di __________.
L'esecuzione del trasloco, prevista in origine il 25 settembre 1998, ha dato
adito a divergenze, sicché __________ ha rifiutato di versare ad __________
quanto richiesto, sollevando contestazioni sull'importo degli acconti versati.
__________, dal canto suo, ha rifiutato di riconsegnare a __________ una parte
dei mobili e delle suppellettili.
B. __________
si è rivolto il 5 agosto 1999 al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord,
chiedendo che fosse ordinato già in via cautelare ad __________ di restituire
immediatamente tutti i beni mobili di sua proprietà depositati presso il
magazzino di __________; nel merito egli ha postulato la riconsegna di tutti i
suoi beni, con la comminatoria dell'azione penale in caso di disobbedienza. Con
decreto emanato il 5 agosto 1999 senza contraddittorio, il Pretore ha assegnato
all'istante un termine di 5 giorni per depositare fr. 15'000.– a norma
dell'art. 451 CO. __________ ha depositato presso la Pretura il giorno seguente
un libretto bancario al portatore con un saldo di fr. 15'000.–. Preso atto di
ciò, il Pretore ha emanato il 6 agosto 1999 un altro decreto senza
contraddittorio, con il quale ha fatto ordine ad __________ di restituire
immediatamente tutti i beni mobili dell'istante depositati presso il magazzino
di __________.
C. Alla
discussione del 17 settembre 1999 l'istante ha confermato le proprie domande,
alle quali si è opposto il convenuto, che ha fatto valere un proprio diritto di
ritenzione. Inoltre egli ha contestato l'istanza nel merito, divenuta nel
frattempo priva di oggetto in seguito alla riconsegna dei mobili. A sua volta
l'istante ha contestato l'esistenza di un diritto di ritenzione. Nel corso dell'istruttoria,
dopo l'audizione di quattro testi, il convenuto ha chiesto l'annullamento degli
atti compiuti e lo stralcio della procedura, divenuta priva di oggetto,
mantenendo la garanzia prestata. Con osservazioni del 29 ottobre 1999 l'istante
ha dato atto che la causa poteva essere stralciata dai ruoli, stante
l'acquiescenza del convenuto, il quale aveva riconsegnato gli oggetti rivendicati,
e ha chiesto la restituzione della garanzia da lui prestata.
D. Con
decreto del 6 dicembre 1999 il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli,
siccome priva d'oggetto, e ha assegnato ad __________ __________ un termine
fino al 10 gennaio 2000 per chiedere lo svincolo in suo favore della garanzia.
La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese sono state poste a carico delle
parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
E. __________
è insorto contro il citato decreto con un appello del 17 dicembre 1999 nel quale
postula lo stralcio della causa per acquiescenza del convenuto, l'immediata
restituzione della garanzia di fr. 15'000.– e l'addebito delle spese e tasse di
giustizia al convenuto. Nelle sue osservazioni del 20 gennaio 2000 __________
propone di respingere l'appello e di confermare il decreto impugnato.
Considerando
in diritto: 1. Davanti
al Pretore l'istante ha chiesto con un'azione di reintegra la restituzione di
mobili e suppellettili trattenuti dal convenuto in virtù dell'art. 927 CC, e
ciò già in via cautelare. Il Pretore gli ha assegnato il 5 agosto 1999 un
termine di cinque giorni per versare alla cancelleria della Pretura un deposito
di fr. 15'000.–, menzionando esplicitamente l'art. 451 CO. Il 6 agosto 1999
l'istante ha versato l'importo richiesto. Lo stesso giorno il Pretore ha
emanato – come detto – un decreto cautelare con cui ha ingiunto al convenuto,
sempre con esplicita menzione dell'art. 451 CO, di riconsegnare immediatamente
i mobili e le suppellettili all'istante. Preso atto poi che entrambe le parti
ritenevano ormai priva d'oggetto l'azione possessoria per avvenuta riconsegna
all'istante dei mobili trattenuti dal convenuto, il Pretore ha stralciato la
causa dai ruoli (art. 351 CPC), ha assegnato al convenuto un termine per
chiedere giudizialmente lo svincolo della garanzia depositata presso la Pretura
e ha posto gli oneri processuali a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensando le ripetibili. Con ciò il Pretore ha emanato due
provvedimenti in un unico atto: l'uno destinato a dichiarare lo stralcio
dell'azione possessoria per sopravvenuta carenza d'oggetto (dispositivo n. 1),
l'altro destinato a completare il decreto cautelare del 6 agosto 1999 (dispositivo
n. 2). I due provvedimenti vanno esaminati separatamente.
- L'appellante
sostiene che il Pretore avrebbe dovuto motivare lo stralcio con l'acquiescenza
del convenuto, quest'ultimo avendo restituito i mobili illecitamente
trattenuti. La garanzia prestata il
6 agosto
1999 dovrebbe pertanto essergli restituita immediatamente e gli oneri processuali
dovrebbero essere posti a carico del convenuto, soccombente. L'appellante
riafferma di aver promosso l'azione di reintegra per farsi restituire i mobili
consegnati al convenuto e rimprovera al Pretore di avere interpretato la domanda
cautelare del 5 agosto 1999 alla stregua di un'istanza di deposito, emanando
poi il decreto 6 agosto 1999 sulla base dell'art. 451 CO invece che sulla base
dell'art. 380 CPC. La censura rasenta la temerarietà. È vero che l'istante non
ha offerto alcuna garanzia a sostegno della domanda cautelare, né ha menzionato
l'art. 451 CO. Il giudice non è tuttavia vincolato alle motivazioni giuridiche
addotte dalle parti e applica il diritto d'ufficio (art. 87 CPC). Nulla gli
impediva quindi, nella fattispecie, di interpretare l'istanza cautelare alla
stregua di un'istanza di deposito (art. 458 CPC, che rinvia agli art. 376 segg.
CPC). Con il decreto del 6 ago-sto 1999 il Pretore ha accolto senza
contraddittorio l'istanza cautelare del 5 agosto 1999, a mente dell'art. 379
cpv. 2 CPC. Nessuna delle parti avendone chiesto la revoca, tale provvedimento
non può più essere rimesso in discussione. Quanto al dispositivo n. 2 del
decreto impugnato, con il quale il Pretore ha assegnato al convenuto un termine
per promuovere la causa di merito e chiedere la liberazione in suo favore del
deposito, esso è per sua natura un'ordinanza, che trae origine dal decreto del
6 agosto
1999. Nella misura in cui chiede la liberazione della garanzia, l'appello è
pertanto irricevibile.
-
L'appello
è invece proponibile nella misura in cui contesta il dispositivo riguardante le
spese e le ripetibili (Rep. 1985 pag. 145 in fondo). A detta dell'appellante,
invero, gli oneri processuali devono essere posti a carico del convenuto, integralmente
soccombente dopo la restituzione dei mobili indebitamente trattenuti.
L'argomentazione non ha portata pratica. È vero che nella procedura cautelare
sfociata nel decreto del 6 agosto 1999, il convenuto ha riconsegnato i mobili e
le suppellettili su cui vantava un diritto di ritenzione dopo il versamento di
un deposito di garanzia superiore all'importo oggetto della contestazione. Se
non che, quand'anche si ammettesse – nell'ipotesi più favorevole all'appellante
– che tale comportamento vada considerato alla stregua di un'acquiescienza, ciò
non gioverebbe alla tesi dell'appellante. Per i motivi che seguono, in effetti,
il risultato cui è giunto il Pretore meriterebbe conferma pur nell'ipotesi in
cui si ritenesse il convenuto soccombente in sede cautelare.
-
Nel
merito, vale a dire nell'azione possessoria, l'istante sarebbe infatti stato
verosimilmente soccombente. Egli ha promosso un'azione di reintegra per
ottenere la restituzione di mobili e suppellettili da egli consegnati al
convenuto affinché questi provvedesse al trasloco (doc. A e B). L'appellante
medesimo ha indicato nella propria istanza che il convenuto rifiutava la
restituzione valendosi di un diritto di ritenzione, e si è diffuso in
dettagliate argomentazioni, riprese anche in questa sede (appello, pag. 5), per
contestarne l'esistenza. Ma ciò non gli avrebbe verosimilmente giovato. Il
creditore, infatti, può esercitare il diritto di ritenzione anche se il suo
credito è contestato o se l'importo non può essere ancora stabilito con esattezza
(Zobl in: Berner Kommentar, Berna
1996, n. 170 ad art. 895 CC; Steinauer,
Les droits réels, vol. III, 2a edizione, pag. 357, n. 3138a).
Esistenza e ammontare del credito dovranno eventualmente essere accertati nel
processo di merito (Zobl, op.
cit., n. 170 ad art. 895 CC), non in un'azione possessoria (Stark in: Berner Kommentar, nota 92
all'introduzione agli art. 926-929 CC), che per sua natura non è destinata all'esame
di questioni giuridiche legate al contratto sorto tra le parti (Rep. 1997 pag.
137, 1996 pag. 187; I CCA, sentenza del 27 febbraio 1996 in re R. SA, massima
pubblicata in: Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 14, pag. 3 seg.).
L'azione di reintegra proposta dall'istante, pertanto, sarebbe stata
verosimilmente destinata all'insuccesso se non fosse divenuta priva di oggetto.
-
Ne
discende che l'istante, anche se fosse stato vittorioso nella procedura
cautelare, sarebbe risultato verosimilmente soccombente nell'azione di merito.
La procedura cautelare è avvenuta senza contraddittorio, mentre nel merito le
parti sono comparse all'udienza del 17 settembre 1999 e hanno iniziato
l'istruttoria con l'audizione di quattro testi. L'apprezzamento del Pretore,
che ha suddiviso a metà gli oneri processuali, tiene adeguatamente conto del
probabile esito della causa di merito (Rep. 1994 pag. 381, 1992 pag. 292) ed è
finanche favorevole all'appellante, che se ne duole a torto. L'appello,
infondato, deve quindi essere respinto.
-
Gli
oneri del presente giudizio sono quindi a carico dell'appellante (art. 148 cpv.
1 CPC), che dovrà rifondere alla controparte un'adeguata indennità per
ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per
ripetibili.
- Intimazione:
– avv. __________,
__________,
– avv.
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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