AIUTO
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Numero d'incarto:
11.1999.16
Data decisione, Autorità:
04.04.2000, ICCA
Incarto n.:
11.1999.00016
Rinvio T.F.
Lugano
4 aprile 2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. ____ (rapporti di
vicinato) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione
del 3 settembre 1990 da
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. dott. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 25 novembre 1991 presentato da __________ __________ contro la
sentenza emessa il 12 novembre 1991 dal Pretore della giurisdizione di Locarno
Campagna;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ è proprietario della particella n. __________RFD di __________ sulla
quale sorge una villa. __________ __________ __________ è proprietario della
sottostante particella n. __________, che è coperta in larga misura da un fitto
bosco. I fondi si affacciano sul Lago __________. Nel luglio del 1983
__________ __________ __________ e __________ __________ hanno stipulato una
convenzione, mediante la quale __________ __________ __________ si impegnava a
tagliare la vegetazione cresciuta su di un'area del proprio fondo segnata in
giallo sulla planimetria allegata al contratto. Porzione di terreno, questa, inserita
nella zona __________ del piano regolatore del Comune di __________. In pari
tempo __________ __________ si obbligava ad assumere i due terzi dei costi di
taglio e di pulitura del fondo, astenendosi dal deporre immondizie sulla
proprietà del vicino.
B. Con
petizione del 3 settembre 1990 __________ __________ ha chiesto al Pretore di
Locarno Campagna che fosse ordinato a __________ __________ __________ di
eliminare tutti gli alberi di alto fusto che si trovano sulla particella n.
__________a una distanza di 10 m dal confine con la sua particella n.
__________. Nell'ambito di una precedente causa di vicinato (inc. n.
__________della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna) __________
__________ __________ aveva promosso una procedura di accertamento dell'area
forestale sul fondo n. __________. Con sentenza del 18 maggio 1990 il Tribunale
federale aveva confermato una risoluzione 14 giugno 1989 del Consiglio di
Stato, secondo la quale il fondo aveva solo parzialmente natura boschiva. Nella
sua risposta del 5 ottobre 1990 __________ __________ __________ si è opposto
alla petizione, argomentando che tutta la sua particella n. __________sarebbe
boschiva e, quindi, protetta dalla legislazione federale sulla polizia delle
foreste.
C. Statuendo
il 12 novembre 1991, il Pretore ha respinto la petizione con l'argomento che l'art.
29 delle norme d'attuazione del piano regolatore (NAPR) sulla distanza delle
costruzioni dal limite del bosco non poteva utilmente essere invocato
dall'attore, poiché l'applicazione di tale norma, di diritto pubblico, compete
unicamente al Municipio. Il Pretore ha parimenti escluso l'applicazione dell'art.
155 LAC, poiché nella fattispecie le parti avrebbero derogato alle norme sulle
distanze prescritte da questo articolo di legge, regolamentando diversamente i
loro rapporti di vicinato mediante la convenzione già citata.
D. Con
appello del 25 novembre 1991 __________ __________ ha chiesto la riforma della
sentenza pretorile nel senso di accogliere le domande di petizione. __________
__________ __________ ha proposto nelle sue osservazioni del 10 gennaio 1992 la
reiezione dell'appello. Egli ha fatto valere che tutta la superficie della
particella n. __________è sempre stata boschiva e che la convenzione del 1983
non ha per oggetto la regolamentazione della pulizia e del taglio del bosco su
tutta la fascia di 8–10 m della particella n. __________lungo la parte
confinante con il fondo di __________ __________, ma solo su un'area di forma
triangolare posta a nord-est della sua proprietà. In simili condizioni l'art.
155 LAC non sarebbe applicabile alla controversia.
E. Con
sentenza del 23 dicembre 1992 questa Camera ha respinto l'appello e ha confermato,
con altra motivazione, la sentenza del Pretore. Essa ha ritenuto che con la
convenzione del luglio 1983 le parti non intendevano derogare alle distanze
legali fissate dalla LAC o dal piano regolatore di __________. Quanto meno tale
volontà non emergeva dal testo della convenzione. Parimenti questa Camera ha
negato l'applicazione dell'art. 155 LAC nei Comuni dotati di piano regolatore. L'art.
168 LAC prevede infatti la supremazia del diritto amministrativo su quello
civile e dispone che le norme dei piani regolatori, le leggi e i regolamenti
sulle foreste prevalgono su qualsiasi disposizione di diritto privato. Questa
Camera ha altresì osservato che non v'era neppure motivo di esaminare se il
giudice civile era competente ad applicare norme di piano regolatore, poiché la
vertenza era già stata decisa dal Consiglio di Stato con risoluzione del 31
luglio 1991 – nel frattempo passata in giudicato – che aveva annullato un
provvedimento del Municipio di __________ con il quale si faceva obbligo a
__________ __________ __________ di rimuovere le piantagioni in contrasto con
le distanze previste dalle norme di piano regolatore.
F. Contro
la predetta sentenza __________ __________ è insorto al Tribunale federale con
un ricorso per riforma del 25 gennaio 1993, in cui ha riproposto le domande che
aveva formulato davanti ai tribunali cantonali, e con un ricorso di diritto
pubblico di stessa data, nel quale ha chiesto l'annullamento della sentenza
impugnata e il rinvio della causa al Tribunale d'appello. All'accoglimento dei
due ricorsi si è opposto __________ __________ __________ con le risposte del
19 febbraio 1993. Il Tribunale federale ha accolto il ricorso di diritto
pubblico il 5 maggio 1993 e ha annullato la sentenza impugnata, mentre ha
dichiarato inammissibile il ricorso per riforma. La causa è quindi stata
ritornata alla Camera per nuovo giudizio.
G. Nel
frattempo __________ __________ __________ ha avviato una nuova procedura di
accertamento dell'area boschiva e gli incarti civili
(..e ..) sono stati
trasmessi al Tribunale federale, chiamato a statuire sui ricorsi di diritto amministrativo
presentati dal convenuto, dal WWF Svizzero e dalla Stiftung für Landschaftschutz
di Berna. Nella sua sentenza del 12 novembre 1996
(./e ./) il
Tribunale federale ha infine confermato una risoluzione 6 giugno 1994 del Consiglio
di Stato, nella quale si ribadiva che l'area litigiosa non è una superficie
boschiva nel senso della legislazione sulle foreste.
H. Statuendo
nuovamente il 14 luglio 1997, questa Camera ha accolto parzialmente l'appello
di __________ __________ e ha riformato la sentenza del Pretore nel senso che
ha ordinato al convenuto di tagliare, entro la fascia di 8 m dal confine con la
particella __________, tutti gli alberi di alto fusto che si trovano sulla
particella n. __________e che non erano compresi nell'area boschiva accertata dal
Consiglio di Stato con la predetta risoluzione del 25 maggio 1994, confermata
dal Tribunale federale il 12 novembre 1996. L'ordine è stato impartito con la
comminatoria che in caso di mancata esecuzione dei lavori entro trenta giorni
dal passaggio in giudicato della sentenza, __________ __________ sarebbe stato
autorizzato a far eseguire il taglio degli alberi da terzi, caricando i costi
dell'intervento a __________ __________ __________. Gli oneri processuali di
primo e secondo grado sono stati posti a carico del convenuto.
I. Contro
la sentenza appena citata __________ __________ __________ è insorto al
Tribunale federale con un ricorso di diritto pubblico del 7 settembre 1997 in
cui ha chiesto l'annullamento del giudizio impugnato. Con sentenza del 20
ottobre 1998 il Tribunale federale ha accolto il ricorso, ha annullato la sentenza
impugnata e ha ulteriormente ritornato la causa al Tribunale d'appello per
nuovo giudizio. Il Tribunale federale ha in sostanza ritenuto che questa Camera
non poteva decidere senza prima aver dato la possibilità alle parti di
esprimersi “sull'applicazione concreta dell'art. 155 LAC alla fattispecie,
ossia su un tema che in precedenza non era stato esaminato dai giudici
cantonali e che non dipendeva solo dalla natura non boschiva del fondo interessato,
ma anche da altri criteri di valutazione, non da ultimo anche dalla
prescrizione decennale di cui all'art. 160 LAC”.
L. Questa
Camera ha sentito le parti a un'udienza del 19 aprile 1999, nel corso della
quale __________ __________ ha ribadito le domande di appello, mentre
__________ __________ __________ ha concluso per il rigetto del gravame e la
conferma della sentenza di primo grado. Completata l'istruttoria, le parti
hanno ribadito i loro punti di vista nel rispettivo memoriale conclusivo.
Contestualmente alle sue “osservazioni” del 21 giugno 1999 il convenuto ha
presentato nuovi documenti a sostegno di circostanze intervenute, a suo dire,
dopo l'inoltro delle osservazioni all'appello il 10 gennaio 1992.
Considerando
in diritto: 1. Il
convenuto ha prodotto il 21 giugno 1999 vari documenti dai quali risulterebbero
fatti nuovi che riguardano in particolare il piano regolatore di __________
(rimesso in discussione dal Tribunale cantonale della pianificazione in una
sentenza del 17 aprile 1997), la situazione del fondo n. __________ (inserito
in una zona di instabilità idrogeologica) e la tolleranza decennale degli
alberi di cui l'attore chiede l'abbattimento. L'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC
vieta tuttavia di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni in appello. La Camera
civile d'appello deve infatti giudicare sulla scorta dell'identico materiale
del processo considerato dal primo giudice; non può statuire sulla base di
fatti diversi (I CCA, sentenza del 18 novembre 1998 nella causa B. contro S., consid.
1; Cocchi/ Trezzini, Codice di
procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 e 20 ad art.
321 CPC). Il rinvio di una causa dal Tribunale federale per completazione degli
accertamenti e nuovo giudizio comporta bensì l'obbligo per la Camera di
riesaminare la fattispecie sulla base delle indicazioni fornite dal Tribunale
federale, ma non impone all'autorità cantonale di acquisire nuove prove in
aggiunta a quelle già assunte dinanzi al Pretore (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 22 e 23 ad art. 322 CPC). Ne
discende che i documenti prodotti dal convenuto per la prima volta in appello,
come pure le nuove circostanze che quest'ultimo intende desumere dai medesimi,
sono irricevibili. Ciò vale in particolare per la tolleranza decennale prevista
dall'art. 160 LAC, la quale è del resto un'eccezione perentoria che spetta al
proprietario degli alberi e non è dunque rilevabile d'ufficio dal giudice (Rep.
1982 pag. 110 consid. 2, 1979 pag. 297 con rinvio). Essendo stata sollevata per
la prima volta con le osservazioni all'appello il 10 gennaio 1992 (punto 5,
pag. 5 in alto), l'eccezione – tardiva – si dimostra quindi anch'essa irricevibile.
-
Un
altro problema è sapere se il primo giudice, al momento dell'emanazione della
sentenza 12 novembre 1991, disponesse di informazioni sufficienti per statuire.
Il Tribunale federale, in una causa parallela fra le stesse parti (inc.
__________della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna), aveva
stabilito che ciò non era il caso per quanto riguardava l'accertamento
dell'area forestale, poiché la già citata risoluzione 14 giugno 1989 del Consiglio
di Stato (doc. A) era decaduta al momento in cui il Pretore aveva statuito il
26 marzo 1992. In considerazione della predetta giurisprudenza, con ordinanza
del 19 aprile 1999 questa Camera ha acquisito agli atti nuovi elementi intesi
ad appurare la situazione di fatto all'epoca del giudizio di primo grado (act.
IV), ossia la decisione 25 maggio 1994 del Consiglio di Stato, in cui si ribadisce
che l'area interessata dalla lite non è una superficie forestale, e la sentenza
12 novembre 1996 del Tribunale federale, che ha confermato la risoluzione governativa.
Irrilevante ai fini del presente giudizio è per converso sapere se dopo di allora
siano intervenute nuove circostanze: di massima, il giorno determinante per il
giudizio d'appello rimane infatti quello della sentenza di primo grado (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 33 ad art.
307 CPC). Contrariamente a quanto sostiene il convenuto nel suo memoriale del
21 giugno 1999, non è dunque necessario appurare se l'ultimo accertamento
esperito dall'autorità amministrativa sia tuttora valido o sia nel frattempo
decaduto. Ciò premesso, nulla osta all'emanazione della sentenza.
-
Nella
fattispecie l'attore ha chiesto – come si è accennato – la rimozione degli
alberi posti tra il confine della particella n. __________ RFD di __________ e
la fascia di 8–10 m lungo il sottostante fondo n. __________. Egli ha fondato
la domanda tanto sull'art. 29 NAPR, quanto sull'art. 155 LAC. Il Pretore ha
respinto la petizione perché, a suo parere, le parti avevano derogato alla
legge mediante la convenzione del luglio 1983. Secondo l'appellante tale
accordo aveva per oggetto una regolamentazione dei rapporti di vicinato diversa
da quella prescritta dalla legge (art. 29 NAPR, 155 LAC) e i contraenti hanno
voluto disciplinare unicamente questioni relative alla pulizia di una porzione
di terreno posta a nord-est della particella n. __________, indicata in giallo
sulla planimetria allegata al contratto (doc. B, inc. __________). Le NAPR e la
LAC sarebbero pertanto applicabili alla controversia.
-
Occorre
dapprima esaminare se con la nota convenzione le parti hanno effettivamente
regolamentato i loro reciproci rapporti di vicinato per quanto concerne le distanze
dagli alberi di alto fusto dal bosco. Ove la reale e comune intenzione delle
parti sull'interpretazione di un contratto sia in discussione, si deve far capo
al principio dell'affidamento. Stando alla giurisprudenza, per determinare la
reale intenzione delle parti il giudice deve tenere conto di tutte le
circostanze che hanno condotto alla stipulazione del contratto (DTF 116 Ia 58 consid.
3b, 113 II 51 consid. 1b, 112 II 253 seg. consid. 1c, 107 II 418 consid. 6). I
fatti che devono essere presi in considerazione sono quelli che le parti
conoscevano o potevano conoscere al momento in cui il contratto è stato
perfezionato. Per contro, fatti posteriori alla conclusione del medesimo
(comportamento delle parti) consentono di stabilire quali erano all'epoca le
convinzioni dei contraenti (DTF 107 II 418 consid. 6 con riferimenti). In tale
ambito il giudice deve trovare la soluzione più idonea alle circostanze (DTF
113 II 51 consid. 1b).
a) L'opinione
espressa a suo tempo dal Pretore non può essere condivisa. Lo scopo della
convenzione al momento in cui essa fu negoziata non era invero, nel caso in
esame, di derogare alle distanze legali prescritte dalla LAC o dalle NAPR del
Comune di __________. L'interesse delle parti era un altro. Da un lato l'attore
intendeva assicurarsi la vista dalla sua villa sul Lago __________ nell'area
triangolare segnata in giallo sulla planimetria allegata alla convenzione del
luglio 1983 (doc. B, inc. __________), che la crescita di piante d'alto fusto sul
fondo sottostante avrebbe compromesso. D'altro lato l'interesse del convenuto,
che traspare indirettamente dagli atti, era quello di mantenere edificabile il
fondo su tutta l'area che rientra nella zona __________ del piano regolatore di
__________. Se fosse avanzata anche su quella porzione di terreno, la
vegetazione silvestre avrebbe pregiudicato l'edificabilità del fondo causandone
una notevole diminuzione di valore. L'assegnazione di un fondo alla zona
edificabile non può comportare effetti giuridici per il bosco: particelle boschive
assegnate alla zona edilizia continuano a far parte dell'area forestale (art.
18 cpv. 3 LPT; RDAT 1989 n. 100 pag. 258 con richiami). L'interesse dell'attore
al taglio degli alberi può essere desunto per altro dal riparto delle spese per
tale operazione e per la pulizia della porzione del terreno a nord-est della
particella n. __________. L'appellante si è in effetti impegnato ad assumere i
due terzi dei costi, mentre la rimanenza sarebbe stata assunta dal convenuto. I
motivi che hanno successivamente condotto le parti alla lite sono invece
irrilevanti e non possono essere presi in considerazione per l'interpretazione
del contratto.
b) Si
aggiunga che, di regola, le norme del diritto dispositivo tutelano a
sufficienza gli interessi delle parti. Per converso, i contraenti che intendono
derogare alla legge devono manifestare la loro volontà in modo chiaro e non
equivoco, specie se tale volontà non può essere desunta dall'insieme delle circostanze
(DTF 115 II 268 consid. 5a; Kramer
in: Berner Kommentar, Berna 1986, n. 48 ad art. 18 CO). Nella convenzione del
luglio 1983 non si accennava in alcun punto alla volontà di derogare alle norme
della LAC o delle NAPR sulle distanze che le costruzioni o i giardini avrebbero
dovuto rispettare dal margine del bosco, né una volontà del genere traspare
dagli atti. Stando così le cose, il senso, la portata e l'interpretazione che
il Pretore ha dato alla convenzione del luglio 1983 non possono essere
condivisi. Occorre pertanto esaminare se l'azione possa essere accolta in
applicazione degli art. 155 LAC o 29 NAPR.
- Secondo
l'art. 155 LAC non è permesso piantare o lasciar crescere alberi di alto fusto
non fruttiferi e neppure roveri, castagni e noci, se non alla distanza di 8 m
dalle abitazioni, orti, giardini e vigne, come pure di 6 m dagli altri
fabbricati e fondi coltivi. Per contro l'art. 29 NAPR del Comune di __________
prescrive che tutte le costruzioni devono distare 10 m dal limite del bosco, misurati
dalla linea ideale che contorna i tronchi degli alberi più esterni. Il
Tribunale federale, nella sua sentenza del 5 maggio 1993 in questa causa, ha
precisato che l'oggetto della tutela garantita dall'art. 155 LAC è diverso da
quello dell'art. 29 NAPR (consid. 3b). L'art. 155 LAC è volto a salvaguardare
la proprietà del vicino, impedendo la crescita di piante di alto fusto – e
quindi gli inconvenienti derivanti, tra l'altro, dalla formazione di zone d'ombra
e dall'intralcio della vista – oltre una distanza minima dai fabbricati e dai
fondi vicini. Per contro, esula dalle previsioni della norma la distanza che le
costruzioni devono rispettare. Per la fattispecie disciplinata dall'art. 155
LAC, in effetti, le costruzioni (abitazioni o altri fabbricati) preesistono
agli alberi d'alto fusto.
Diversa è
la situazione regolata dall'art. 29 NAPR, che ha lo scopo di tutelare il bosco,
esigendo una distanza minima in caso di nuove edificazioni. Quest'ultima norma
implica la preesistenza di un bosco e un'edificazione successiva. Le due disposizioni
possono quindi essere applicate autonomamente. Il Tribunale federale ha
nondimeno rilevato che l'applicazione dell'art. 155 LAC può essere inibita da
prevalenti disposizioni di diritto pubblico. Tale è il caso, ad esempio, quando
le piante di alto fusto di cui il vicino chiede il taglio abbiano acquisito
ormai carattere di bosco nel senso della legge federale sulle foreste, sicché
non possano più essere eliminate. In un caso del genere la preminenza delle
disposizioni di diritto pubblico su quelle di diritto privato è ribadita all'art.
168 LAC. Occorre pertanto esaminare se nella fattispecie, come pretende
l'appellato, gli alberi cresciuti sulla sua particella n. __________abbiano
formato un bosco nel senso della legislazione sulle foreste.
- Il
tema – come detto – è già stato affrontato da questa Camera, dal Consiglio di
Stato e dal Tribunale federale. Con risoluzione 14 giugno 1989 (doc. A) il
Consiglio di Stato aveva stabilito che solo la parte inferiore della particella
n. __________era coperta da vegetazione silvestre, mentre la parte superiore
non poteva essere considerata bosco, come è stato indicato nella planimetria
allegata alla decisione. Tale decisione è stata confermata dal Tribunale
federale con sentenza del 18 maggio 1990 (doc. EE, inc. n. __________), la
quale era servita a questa Camera per emanare il proprio giudizio nella nota
causa parallela (inc. __________della Pretura della giurisdizione di Locarno
Campagna). L'accertamento dell'area forestale aveva tuttavia validità solo per
due anni (doc. A, punto 5 pag. 3 in alto). Con istanza del 31 dicembre 1992 il
convenuto ha quindi chiesto un nuovo accertamento, ritenendo che nel frattempo
la situazione dei luoghi fosse mutata. Con decisione 25 maggio 1994 il
Consiglio di Stato ha riconfermato la precedente risoluzione del 14 giugno
Contro la
predetta decisione il convenuto ha introdotto ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale, unitamente al WWF Svizzero e alla Stiftung für Landschaftsschutz.
Con sentenza del 12 novembre 1996 il Tribunale federale ha respinto i gravami.
Nonostante i risultati della perizia fatta allestire il 10 febbraio 1994 da
questa Camera e quelli della perizia ordinata nell'ambito della procedura
federale, il Tribunale federale è giunto alla conclusione che l'area litigiosa
non può essere considerata superficie forestale (consid. 6). L'esito della
procedura amministrativa sull'accertamento dell'area boschiva è vincolante per
il giudice civile, che deve fondarsi su quanto ha deciso la competente autorità
amministrativa. L'applicazione dell'art. 155 LAC non è pertanto inibita dall'art.
168 LAC. Sotto questo profilo l'appello merita dunque parziale accoglimento,
nel senso che all'attore va riconosciuto il diritto di chiedere il taglio delle
piante che sono cresciute sulla particella n. __________entro una fascia di 8 m
dal confine con la particella n. __________, nei limiti dell'accertamento
dell'area forestale che sono stati fissati dal Consiglio di Stato il 14 giugno
1989 e il 25 maggio 1994 nelle planimetrie allegate alle decisioni.
-
Rimane
da chiarire se l'appellante possa pretendere che il vicino elimini gli alberi
che si trovano sul fondo n. __________ fino a una distanza di 10 m dal confine
con la sua particella n. __________sulla base dell'art. 29 NAPR. Tale norma
prevede – come noto – che “tutte le costruzioni devono distare 10 m dal limite
del bosco, misurati dalla linea ideale che contorna i tronchi degli alberi più
esterni”. Il problema è già stato risolto dal Consiglio di Stato nella citata risoluzione
del 31 luglio 1991 (doc. 3). In tale decisione, passata in giudicato, il
governo ha annullato un provvedimento del Municipio di __________ che aveva
fatto ordine al convenuto di rimuovere “le piantagioni in contrasto con le
distanze previste dal piano regolatore, e cioè entro i 10 m dal confine con la
particella n. __________”. L'art. 29 NAPR ha lo scopo di tutelare il bosco e
presuppone che le nuove costruzioni mantengano una distanza minima dalla selva
di almeno 10 m. In altri termini, l'art. 29 NAPR disciplina i casi in cui vi
sia un bosco preesistente e un'edificazione successiva (sentenza del Tribunale
federale del 5 maggio 1993 fra le stesse parti, consid. 3b). In concreto, come
ha già avuto modo di precisare il Consiglio di Stato, non vi è alcuna nuova
edificazione in prossimità del bosco e, di conseguenza, tale norma non è
applicabile al caso concreto. Né simile decisione può essere rimessa in
discussione dinanzi alle autorità civili. Un riesame siffatto sarebbe possibile
soltanto nel caso di risoluzioni inficiate di nullità (DTF 108 II 460 consid.
2, 101 II 151 consid. 3, entrambe con riferimenti di dottrina) e nella
fattispecie nulla induce a ritenere – né l'appellante pretende – che la risoluzione
governativa sia nulla. Ciò posto, l'attore può esigere che il vicino tolga le
piante cresciute davanti al confine della sua proprietà sulla sola base dell'art.
155 LAC (distanza di 8 m dal confine), escluso l'art. 29 NAPR (distanza di 10 m
dal bosco). Come si è visto (consid. 1), la tolleranza decennale prevista dall'art.
160 LAC non è rilevabile d'ufficio dal giudice (Rep. 1982 pag. 110 consid. 2,
1979 pag. 297 con rinvio): il convenuto essendosi avvalso di tale
argomentazione per la prima volta nelle osservazioni all'appello, l'eccezione –
tardiva (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) – si rivela improponibile. In conclusione
l'appello merita parziale accoglimento, nella misura in cui è fondato sull'art.
155 LAC.
-
La
tassa di giustizia e le ripetibili seguirebbero il principio dell'art. 148 cpv.
2 CPC. Visto l'esito del gravame, il trascurabile grado di soccombenza
dell'appellante e l'assoluta infondatezza della resistenza opposta dal
convenuto al principio del taglio delle piante, contraria all'art. 2 cpv. 2 CC
(sentenza del Tribunale federale del 5 dicembre 1996, pag. 22), soccorrono
tuttavia “giusti motivi” (a norma dell'art. 148 cpv. 2 CPC) per porre le spese
nel loro intero a carico del convenuto, con obbligo di rifondere all'appellante
un'adeguata indennità per ripetibili di appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
- La petizione è parzialmente accolta,
nel senso che:
1.1. È ordinato a __________
__________ __________, __________, di eliminare dalla sua particella n.
__________ RFD di __________ tutti gli alberi di alto fusto che si trovano
entro la fascia di 8 m dal confine con la particella n. __________e che non
siano compresi nell'area boschiva accertata dal Consiglio di Stato con
risoluzione del 25 maggio 1994, confermata dal Tribunale federale il 12
novembre 1996.
1.2. In caso di mancata esecuzione dei
lavori entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza
__________ __________ è autorizzato a far eseguire il taglio degli alberi da
terzi, caricando i costi dell'intervento a __________ __________ __________.
- Le spese processuali, con
una tassa di giustizia di fr. 600.–, sono poste a carico di __________
__________ __________, che rifonderà all'attore fr. 1000.– per ripetibili.
II. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
350.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti a carico di __________ __________
__________, che rifonderà all'appellante fr. 1200.– per ripetibili.
III. Intimazione
a:
– avv.
dott. __________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno
Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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