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Numero d'incarto:
11.1999.5
Data decisione, Autorità:
25.10.1999, ICCA
Incarto n.:
11.1999.00005
Lugano
25 ottobre 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Pellegrini
segretario:
Ambrosini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa ..____ (diritti reali: opere sporgenti) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa
con petizione del 13 luglio 1995 dall’
____________________ __________,
contro
__________.
__________ __________,
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 5 gennaio 1999
presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 30 novembre
1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
- Il
giudizio sulle spese e ripetibili
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ ha
acquistato il 15 ottobre 1992 da __________ __________ la particella n.
__________RFP di __________, su cui sorge una casa di abitazione. Il __________
__________ __________ __________ di __________ ha venduto nel dicembre 1993 la
confinante particella n. __________RFP, ricavata dal frazionamento del vecchio
fondo n. __________, a __________ __________. Il 26 maggio 1979
l’amministrazione parrocchiale, su richiesta di __________ , aveva
concesso a __________ __________ l’usufrutto parziale del fondo proprietà dell
a confine con la particella n. RFP. Con scritto del 28 aprile 1981,
__________ __________ aveva chiesto all’ __________ __________ di
essere autorizzato a sistemare un muro in sassi (allora diroccato) e di
livellare il terreno sulla parte a monte del fondo n. __________. Ottenuto il
permesso, egli ha eseguito diversi lavori per formare un accesso alla propria
abitazione: livellamento del terreno, posa di lastre di granito, costruzione di
un muro di sostegno e infine posa di un cancello per chiudere il viale di
accesso (veicolare).
B. Nel settembre del
1994 il geometra revisore ha posato i termini lungo parte del confine che corre
tra le particelle n. __________e __________. È risultato così che una porzione
di terreno sul quale __________ __________ aveva eseguito i lavori per il
proprio accesso veicolare appartiene alla particella n. __________, proprietà
di __________ __________. Preso atto di ciò, nel marzo del 1995 __________
__________ ha offerto al vicino di acquistare la superficie occupata dalle
opere in questione o la concessione di una servitù sulla stessa, ottenendo una
risposta negativa. In seguito, valendosi di una convenzione stipulata a suo
tempo tra i precedenti proprietari dei due fondi, __________ __________ ha
invitato __________ __________ a rimettere nelle condizioni originarie la
porzione di terreno su cui si trova l’accesso veicolare alla particella n.
__________.
C. Con petizione del 13
luglio 1995 __________ __________ si è rivolto al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 2, perché gli fosse attribuita la proprietà della porzione di
terreno appartenente alla particella n. __________occupata dalle opere
litigiose (circa 25 m2), dietro versamento di un’indennità di fr.
400.– al m2, e gli fosse data l’autorizzazione di chiedere il
trapasso di proprietà a registro fondiario. __________ __________ si è opposto
alla petizione, contestando anzitutto la legittimazione attiva dell’attore e
sostenendo che non erano dati i requisiti per il trasferimento di proprietà.
Nei successivi allegati scritti le parti hanno mantenuto le loro posizioni. Esperita
l’istruttoria, attore e convenuto si sono confermati nei rispettivi memoriali
conclusivi. Il dibattimento finale ha avuto luogo il 9 settembre 1997, alla
sola presenza del convenuto.
D. Con sentenza del 30
novembre 1998 il Pretore ha accolto la petizione e ha attribuito a __________
__________ la __________ sulla superficie del fondo n. __________, appartenente
al convenuto, sulla quale si trovano le opere contese, previo allestimento di
un piano di mutazione e versamento a __________ __________ di fr. 400.– al m2
a titolo di indennità. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 1’200.– sono
state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all’attore fr. 1’200.–
per ripetibili.
__________ E. Contro la predetta sentenza
__________ __________ è insorto con un appello del 5 gennaio 1999 nel quale
chiede che la petizione sia respinta e che il giudizio del Pretore sia
riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni 22 febbraio 1999 __________
__________ propone di respingere l’appello e di confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 674 CC stabilisce
che le costruzioni e le altre opere sporgenti da un fondo sopra un altro
rimangono parte costitutiva del fondo da cui sporgono, se il loro proprietario
ha un diritto reale alla loro esistenza (cpv. 1). Tale diritto può essere
iscritto nel registro fondiario come servitù (cpv. 2). Qualora l’opera
sporgente sia fatta senza diritto, ma il vicino danneggiato non abbia fatto
opposizione a tempo debito, malgrado che fosse riconoscibile, il giudice può,
se le circostanze lo esigono, accordare mediante equa indennità al costruttore
in buona fede il diritto reale sull’opera o la proprietà del terreno (cpv. 3).
-
Il Pretore ha
ritenuto in primo luogo che l’attore era legittimato a rivendicare la proprietà
del terreno su cui sorgono le opere litigiose, rispettivamente a chiedere un diritto
reale limitato secondo l’art. 674 cpv. 3 CC, poiché la pretesa ha carattere propter
rem. I successori in diritto (a titolo universale o particolare) del
proprietario del fondo da cui le opere provengono o di quello sul quale si
trovano illecitamente sono quindi legittimati ad agire. Ciò posto, secondo il
Pretore i lavori eseguiti dal precedente proprietario della particella n.
costituiscono un’opera sporgente a norma dell’art. 674 cpv. 3 CC
poiché formano nel loro insieme un’unità, composta di viale di accesso e muro
di sostegno. Accertato, in mancanza di un titolo giuridico, che le opere erano
state eseguite senza diritto, egli ha ammesso nondimeno la buona fede del
costruttore, il quale – seppure non in chiaro sull’esatto limite del confine –
senza negligenza grave si riteneva autorizzato a costruire in virtù
dell’autorizzazione rilasciatagli dall __________ __________. E siccome
il proprietario del fondo occupato non si era tempestivamente opposto, il Pretore
ha attribuito all’attore la proprietà del terreno su cui sorgono le opere
dietro versamento di fr. 400.– il m2, tanto più che il rapporto tra
la superficie occupata dalle opere e quella del fondo del convenuto è limitata,
il costo delle opere è tutt’altro che trascurabile e il convenuto ha pagato il
suo fondo fr. 213.90 il m2.
-
L’appellante non
contesta più la legittimazione dell’attore, ma afferma che i requisiti
dell’art. 674 cpv. 3 CC sarebbero già dovuti sussistere al momento in cui il
precedente proprietario aveva costruito l’opera, ciò che fa difetto nel caso
concreto. Egli sottolinea inoltre che i manufatti litigiosi non sono opere
sporgenti nel senso dell’art. 674 cpv. 3 CC, rilevando che il muro di sostegno
si trova integralmente sulla sua particella n. __________e che il viale di
accesso, ottenuto con il semplice livellamento del terreno da parte di una
ditta di giardinaggio e con la posa di beole, non è una costruzione secondo
l’art. 674 CC né forma parte integrante dell’opera dalla quale dovrebbe
sporgere, il viale terminando a circa 4 m dalla casa di abitazione dell’attore.
-
La questione è di
sapere, in sintesi, se nella fattispecie il muro di sostegno e il viale di
accesso siano “costruzioni e altre opere” giusta l’art. 674 cpv. 3 CC. Ora,
un’opera “sporge” quando non tutta l’opera, ma soltanto parti di essa
sconfinano sul fondo vicino, invadendone la proprietà (Liver in: Schweizerishes Privatrecht, vol. V/1, Basilea 1977,
pag. 178 § 28). La norma si riferisce a costruzioni (nel senso dell’art. 667
cpv. 1 CC) di qualsiasi forma, ma anche a manufatti durevolmente ancorati al
terreno, escluse mere trasformazioni del terreno, come per esempio le strade (Steinauer, Les droits réels, vol. II, 2a
edizione, n. 1641 con riferimenti; Meier-Hayoz
in: Berner Kommentar, n. 6 ad art. 674 CC; Burgisser,
Das Überbaurecht des ZGB und des BGB, Zurigo 1978, pag. 77 segg. con esempi).
Sono opere, tra l’altro, i tratti di strada formati da ponti, viadotti ecc.
(DTF 98 II 191; ZBGR 1983 pag. 91; Tuor/Schnyder/Schmid,
Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 11a edizione, pag. 696 let. b). Resta il fatto che, comunque sia, l’opera
“sporgente” dell’art. 674 cpv. 3 CC deve essere collegata al suolo in modo
saldo e durevole (Rey in:
Schweizerisches Zivilgesetzbuch II, Basilea 1998, n. 10 e 11 ad art. 667 e n. 5
ad art. 674).
-
In concreto il
promotore delle opere ha fatto eseguire a suo tempo da una ditta di
giardinaggio il livellamento del terreno, la ricostruzione di un muro a secco e
la formazione di un viale di accesso con lastre di beola (deposizione
__________ __________, verbale di del 20 settembre 1996, pag. 3). Agli atti non
figurano fotografie delle opere né fatture che attestino le modalità di
esecuzione né tanto meno una planimetria con l’indicazione precisa della
superficie occupata. Tra i documenti si trova solo uno schizzo (tracciato
verosimilmente dell’appellante) che indica in arancione il viale di accesso
sconfinante sulla particella n. __________e con asterischi le opere litigiose
(doc. A, doc. F: un asterisco designa il muro di confine, due asterischi
designano il cancello, tre il terreno livellato). Il muro di sostegno, come
ammette lo stesso attore, sorge completamente sul fondo dell’appellante
(lettera del 12 settembre 1994, doc. C, pag. 2). Dal sopralluogo è risultato
per contro che gli estremi dell’accesso lastricato in beole si trovano su
terreno proprietà dell’attore, a circa 4 m dall’abitazione, mentre il resto del
viale occupa il terreno dell’appellante per una larghezza di circa 4.5 m e una
lunghezza di 16 m (verbale del 20 settembre 1996, pag. 5).
-
Il Pretore ha
ritenuto che il muro forma un tutt’uno con il viale di accesso (sentenza, pag.
4 in fondo). Nulla consente tuttavia di giungere a simile conclusione. Per
quanto risulta dall’istruttoria, il muro di sostegno – a parte la sua funzione
– non costituisce né dal profilo tecnico né da quello strutturale un’unità con
il viale di accesso (cfr. doc. A e C). Quanto al viale medesimo, esso è stato
formato con il semplice livellamento del terreno e la posa di lastre di beola;
in mancanza di qualsiasi prova sulle modalità di costruzione, non si può
affermare che costituisca una costruzione o un’opera durevolmente ancorata al
suolo. Il Tribunale federale ha già avuto modo di equiparare a una costruzione,
per esempio, il tornante di un passaggio pedonale puntellato su un muro di
sostegno, ma non la sistemazione del passaggio ordinario (DTF 95 II 7 segg.).
Tale giurisprudenza è stata invero criticata da Liver, il quale sostiene che una strada asfaltata va considerata
come un’opera edile che forma, con i suoi ponti, piazzali di manovra,
marciapiedi e muri di sostegno, un’unità tecnica e giuridica (ZBJV 110/1974
pag. 25). Se non che, nella fattispecie il viale di accesso non può essere
assimilato a una strada asfaltata come quella cui si riferisce Liver, già per il fatto che la sua
formazione si è limitata al livellamento del suolo e alla posa di beole, senza
interventi edili che ancorino le lastre al suolo (cfr. ZBGR 1983 pag. 91).
-
Il muro di sostegno
del viale d’accesso configura senza dubbio un’opera nel senso della dottrina e
della giurisprudenza, ma si trova interamente sul fondo dell’appellante. Poco
importa che le estremità del viale si trovino su proprietà dell’attore: per
definire il carattere sporgente di un’opera è decisiva infatti la sua dipendenza
dalla parte da cui sporge, alla quale deve essere collegata strutturalmente o
per lo meno in modo funzionale (BR/DC 1997 pag. 58 n. 148). Se l’opera si trova
totalmente su fondo altrui ed è sprovvista di connessione strutturale o
materiale con la costruzione principale, il solo collegamento per mezzo di una
semplice installazione non è sufficiente per integrare una coerenza corporale,
neppure ove si dia un’unità economica (Burgisser,
op. cit., pag. 96; Meier-Hayoz,
op. cit., n. 12 ad art. 674 CC). Ciò è il caso in concreto, poiché il viale
lastricato di beole, come si è detto (consid. 6), è una mera trasformazione del
suolo e non un’opera nell’accezione dell’art. 674 CC. Contrariamente a quanto
afferma l’attore, il muro e il viale di accesso non possono quindi essere
ritenuti un tutt’uno. Ci si potrebbe chiedere se il muro non configuri un caso
di costruzione sul fondo altrui con materiali propri, ai sensi dell’art. 671
CC, ma tale quesito può rimanere aperto, poiché – come che sia – il tema non è
stato sottoposto a giudizio. Manca quindi nella fattispecie il requisito essenziale
per un’azione fondata sull’art. 674 cpv. 3 CC, ossia l’esistenza di un’opera
sporgente. Ne segue che l’appello, provvisto di buon diritto, deve essere
accolto e la petizione respinta.
-
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Dato l’esito del
gravame, deve essere riformato anche il dispositivo sulle spese e le ripetibili
di prima sede, che vanno poste a carico dell’attore. Invero l’appellante
rivendica un’inden-nità di fr. 6’000.– per ripetibili di prima sede calcolata
su un valore litigioso di fr. 28’800.–, ma la pretesa è fondata solo in parte.
L’attore ha offerto con la petizione fr. 400.– al m2 per la superficie
occupata dal viale di accesso (petizione, pag. 7), indicando che il valore di
causa era almeno di fr. 10’000.–. In esito al sopralluogo il Pretore ha
constatato che il viale di accesso invadeva il terreno dell’appellante su
un’area lunga 16 m e larga 4.5, per un totale di circa 72 m2
(verbale del 20 settembre 1996). L’attore ha offerto con le conclusioni un
importo di fr. 400.– per una superficie di circa 35 m2 . Il
convenuto, dal canto suo, ha chiesto con le conclusioni un’indennità per
ripetibili di fr. 6’000.– sulla base di un valore di causa di fr. 22’000.–,
valutando l’area litigiosa in 56 m2. Prendendo come base di calcolo
la sentenza del Pretore, che accerta una superficie di 72 m2, le
ripetibili vanno calcolate su un valore litigioso di fr. 28’800.–.
Ora, nella determinazione
delle ripetibili il giudice si ispira alla tariffa dell’ordine degli avvocati
(art. 150 CPC), la quale per un valore di fr. 28’800.– prevede all’art. 9 cpv.
1 un tasso che varia tra l’8 e il 15% del valore medesimo. Nel caso in esame la
causa era relativamente semplice e non ha richiesto, per quanto risulta dagli
atti, un impegno superiore alla norma da parte di un patrocinatore diligente.
Il relativo onorario può essere calcolato pertanto in fr. 2’880.– sulla base di
un’aliquota medio-inferiore del 10%, cui vanno aggiunte presumibili spese per
un totale di fr. 3’000.–. L’indennità di fr. 6’000.– rivendicata
dall’appellante (senza alcuna motivazione) appare manifestamente esagerata ed
eccede addirittura il massimo consentito. Per quel che concerne la procedura di
appello, l’art. 17 cpv. 1 TOA prevede in caso di rimedio di diritto un onorario
calcolato dal 20 al 70% dell’onorario normale. Tenuto conto delle circostanze,
un’aliquota del 40% appare adeguata al caso concreto, sicché le ripetibili di
appello possono essere stabilite, con le spese, in fr. 1’300.–.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è parzialmente
accolto e la sentenza impugnata è riformata come segue:
-
La
petizione è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 1’200.– e le spese sono poste a carico
dell'attore, che rifonderà al convenuto un’indennità di 3’000.– per ripetibili.
II. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 600.–
b) spese fr.
50.–
fr.
650.–
da
anticipare dall’appellante, sono posti a carico della controparte, che
rifonderà all’appellante fr. 1’300.– per ripetibili.
III. Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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