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Numero d'incarto:
11.1999.85
Data decisione, Autorità:
24.06.1999, ICCA
Incarto n.
11.99.00085
Lugano
24 giugno 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Petralli
Zeni, vicecancelliera
sedente
per statuire sull’istanza di interpretazione (subordinatamente di revisione) presentata
il 7 giugno 1999 da
e __________, __________
(patrocinati
dall’avv. __________, __________)
relativa alla sentenza emessa da questa Camera il 12
maggio 1999 (..____) nella causa (modifica di sentenza di divorzio) che li
opponeva a
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. dott. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti
i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’istanza di interpretazione (subordina-tamente
di revisione) presentata da __________ e __________;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che in parziale riforma
di un decreto cautelare emanato il 18 novembre 1998 dal Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 6, con sentenza del 12 maggio 1999 questa Camera ha ridotto
i contributi alimentari dovuti da __________ all’ex moglie __________ a fr.
3743.– mensili fino al 31 gennaio 1999 e a fr. 4143.– mensili dal 1° febbraio
1999, rispettivamente a fr. 650.– mensili fino al 31 gennaio 1999 e a fr. 750.–
dal 1° febbraio 1999 quelli dovuti al figlio __________;
che il 7 giugno 1999
__________ e __________ hanno presentato alla Camera un’istanza di
interpretazione (subordinatamen-te di revisione) in cui fanno valere due errori
di calcolo: l’uno sul fabbisogno di __________, che ammonta a fr. 4’216.–
mensili (fr. 3’716.– dal 1° febbraio 1999), e l’altro sul reddito del medesimo,
che è di fr. 8’769.– e non di fr. 8’709.– mensili, ciò che impone una rettifica
del dispositivo;
che nelle sue osservazioni
del 21 giugno 1999 __________ aderisce all’istanza, salvo per quanto attiene al
pagamento di spese e ripetibili;
e considerando
in diritto: che a norma dell’art. 339
cpv. 1 CPC la correzione di una sentenza, se si tratta di errori materiali
nella redazione o di semplici errori di calcolo (anche nei dispositivi), va
chiesta – in caso di accordo fra le parti – “con unica istanza ed è fatta senza
altra procedura”;
che in concreto __________
non si oppone alla domanda, la quale va trattata perciò come un’istanza
congiunta nel senso dell’art. 339 cpv. 1 CPC;
che, nel merito, la
sentenza di questa Camera denota effettivi errori di calcolo, il reddito
dell’attore risultando di fr. 8769.– mensili, a fronte di un fabbisogno di fr.
4216.– mensili fino al 31 gennaio 1999 e di fr. 3’716.– dal 1° febbraio 1999;
che, di conseguenza, il
contributo mensile per __________ va rettificato in fr. 3868.– mensili fino al
31 gennaio 1999 e in fr. 4278 mensili dal 1° febbraio 1999, rispettivamente
quello per il figlio in fr. 675.– e in fr. 775.– mensili;
che l’emanazione della
sentenza rende senza oggetto tanto la richiesta di effetto sospensivo contenuta
nel rimedio quanto la domanda di revisione formulata in subordine;
che per quanto concerne
gli oneri dell’attuale giudizio, appare giusitificato rinunciare al prelievo di
tasse e spese, mentre a giusta ragione __________ contesta l’obbligo di dover
rifondere ripetibili;
che, invero, essendovi
accordo fra le parti, l’istanza di rettifica va ritenuta congiunta, sicché
__________ non può essere ritenuto soccombente;
pronuncia: I. L’istanza di interpretazione è
accolta, nel senso che la sentenza emessa il 12 maggio 1999 da questa Camera è
rettificata come segue:
1.1 __________
è tenuto a versare a __________, entro il 5 di ogni mese per il periodo
successivo al 10 marzo 1998, in via anticipata, un contributo alimentare giusta
l’art. 151 cpv. 1 CC di:
fr.
3’878.– mensili fino al 31 gennaio 1999 e
fr.
4’278.– mensili dal 1° febbraio 1999.
1.2 Liborio
Comparato è tenuto a versare al figlio __________, entro il 5 di ogni mese per
il periodo successivo al 10 marzo 1998, in via anticipata, un contributo
alimentare di:
fr.
675.– mensili fino al 31 gennaio 1999 e
fr.
775.– mensili dal 1° febbraio 1999.
Per
il resto la sentenza di questa Camera rimane invariata.
II. Non si riscuotono tasse o
spese né si assegnano ripetibili.
III. Intimazione a:
– avv. __________,
__________;
– avv. dott. __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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