AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1999.9
Data decisione, Autorità:
16.05.2000, ICCA
Incarto n.
11.1999.00009
Lugano
16 maggio
2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .._____ (accesso
necessario) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione
del 2 maggio 1996 da
__________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________)
Contro
__________ __________ __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione
del 18 gennaio 1999 presentata da __________ __________ __________ contro la
sentenza emessa il 14 dicembre 1998 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Nord;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in
fatto: A. __________
__________ e __________ __________ __________ sono comproprietari della
particella n. __________RFP di __________. Il fondo costituisce la corte di una
casa d'abitazione suddivisa in due proprietà appartenenti a __________
__________ (particella n. __________) e a __________ __________ __________
(particella n. __________). L'appartamento situato al piano terreno dell'immobile
di __________ __________ __________ è accessibile da due entrate prospicienti
la strada comunale, mentre l'accesso alla cantina e ai piani superiori avviene
dalla corte interna. Per raggiungere quest'ultimo fondo dalla strada comunale
occorre varcare un portone situato sulla particella n. __________ o
attraversare l'appartamento al piano terreno dell'immobile n. __________ad art.
641 CC). Haab è del medesimo
avviso (in: Zürcher Kommentar, Zurigo 1977, n. 36 e 45 ad art. 641 CC). Wiegand riprende senza critiche l'opinione
dei due autori appena citati (loc. cit.).
c) In
concreto non può revocarsi in dubbio che l'attore, proprietario della
particella n. __________, ha un interesse legittimo a chiarire la situazione di
insicurezza giuridica inerente all'esistenza della servitù vantata dalla
proprietaria della particella n. __________. Non potesse far accertare la prevalenza
del suo diritto rispetto a quello del vicino, l'attore subirebbe d'altra parte
un concreto pregiudizio (per lo meno economico), mentre il sindacato di un
tribunale appare uno strumento idoneo a fugare definitivamente ogni incertezza
al riguardo (cfr. Rey, op. cit.,
pag. 440 n. 2062; Simonius/Sutter,
op. cit., pag. 393 § 12 n. 35). Se ne conclude che, nelle circostanze
descritte, l'attore è legittimato a chiedere che sia accertata l'inesistenza
della predetta servitù sul fondo di sua proprietà.
-
Il
Pretore ha escluso che la convenuta avesse acquisito una servitù di passo attraverso
il noto portone per prescrizione acquisitiva ordinaria o per uso immemorabile.
Egli ha rilevato inoltre che la servitù non poteva essere sorta neppure prima
del 1° gennaio 1912, in virtù di un uso trentennale previsto dal previgente
diritto civile ticinese, poiché non sufficientemente provato. Il primo giudice
ha infine respinto la richiesta di passo necessario dato che il fondo della
convenuta dispone di due accessi dalla strada comunale, ciò che consente di
raggiungere sia la cantina sia i piani superiori.
-
L'appellante rileva che lo stabile in questione è una tipica casa
colonica ticinese risalente al medioevo, il cui elemento centrale è la corte
sulla quale si affacciano le diverse abitazioni. L'accesso a tali abitazioni
avviene principalmente dalla corte e pertanto attraverso il portone, da sempre
utilizzato da tutti e solo accessoriamente attraverso il suo appartamento,
tanto più che il passaggio interno non consente il trasporto di oggetti
ingombranti. Essa soggiunge che, quantunque non vi siano testimonianze dirette
sull'uso del passo tra il 1882 e il 1912, numerose prove indirette
costituiscono un indizio in tal senso, di modo che la servitù era già sorta prima
dell'entrata in vigore del Codice civile svizzero.
-
L'appellante ha rinunciato a rivendicare l'acquisizione della servitù
per prescrizione straordinaria, come pure per stato di fatto immemorabile,
limitandosi a sostenere che la stessa è sorta per prescrizione sul fondo
dell'attore anteriormente al 1° gennaio 1912. Ciò è senz'altro possibile, ma a
condizione che il termine di prescrizione si sia compiuto prima di tale data (art.
210 LAC, art. 21 tit. fin. CC; Rep. 1993 pag. 180 consid. 5). Ora, il diritto
di passo era, secondo il Codice civile ticinese, una servitù affermativa
(consistente nella facoltà di usare il fondo altrui) e discontinua (richiedente
per il suo esercizio il fatto “attuale” dell'uomo: Rep. 1986 pag. 261 in fondo).
Qualora il transito fosse anche apparente, la servitù si sarebbe potuta
acquisire perciò in trent'anni – dal 1° gennaio 1882 al 31 dicembre 1911 – se
esercitata in modo pacifico, non clandestino né precario (art. 227 CCT del
1887, art. 341 CCT del 1882).
Se dagli
atti si può concludere che nel caso in esame il passo attraverso il noto portone
era già attestato da segni esterni nel 1882, l'edificio in questione risalendo
almeno al 1716 (interrogatorio formale dell'attore del 30 novembre 1994
nell'incarto ..__________richiamato), il transito deve
essere stato effettivamente esercitato dai proprietari della particella n.
__________dal 1882 al 1912 in modo pacifico, non clandestino né precario.
Dall'istruttoria (v. inc. __________. ____________________richiamato) è emerso
che gli abitanti degli stabili che si affacciano sulla corte passavano dal
portone situato sulla particella n. __________ (deposizioni __________,
__________ e __________ __________), così come coloro che vi si recavano per
altri motivi (deposizioni __________ __________, __________ __________ e
__________ __________i). Tuttavia le loro indicazioni si riferiscono a transiti
avvenuti dopo il 1912 e sono di poco sussidio. Soltanto __________ __________,
nata nel 1907, ha dichiarato di essere passata fino al 1913 dal noto portone
per accedere al suo appartamento, situato nello stabile di proprietà
dell'attore, ma essa non ha affermato che anche i suoi genitori e i suoi nonni
abbiano fatto altrettanto. Certo, la teste ha soggiunto che sulla base della
sua esperienza il portone veniva usato da tutti gli abitanti della corte già
molto tempo prima della mia nascita (“Così almeno ho sentito dire dalla gente
che abitava nel cortile”), ma ciò non consente di risalire fino al 1882, in
pratica due generazioni addietro. Pur senza esigere la dimostrazione rigorosa
di un uso avente origine oltre un secolo fa, il caso in esame non presenta
indizi sufficientemente certi per trarre deduzioni affidabili sull'esercizio
trentennale del diritto, foss'anche pacifico, non clandestino né precario. Su
questo punto l'appello risulta infondato e la decisione del Pretore resiste
dunque alla critica.
- In
via subordinata l'appellante rivendica un diritto di passo necessario
sostenendo che, sebbene il fondo disponga di due accessi dalla strada pubblica,
tali accessi non permettono un uso razionale dell'immobile né il transito
attraverso il noto portone costituisce una semplice comodità.
a) Il
proprietario che non abbia un accesso sufficiente dal suo fondo a una strada
pubblica può pretendere che i vicini gli consentano il passaggio necessario dietro
piena indennità (art. 694 cpv. 1 CC). Un accesso è considerato insufficiente
quando manca totalmente oppure quando il passaggio non risponde alle esigenze
attuali del fondo, impedendone una gestione e un uso razionale (Steinauer, op. cit., pag. 161 n. 1863).
La prima ipotesi si ravvisa qualora un proprietario, il cui fondo è separato
dalla strada pubblica da altri terreni – ad esempio in seguito a fenomeni
naturali come frane o inondazioni, oppure per la parcellazione di una
superficie – non sia autorizzato, né sulla base di un diritto obbligatorio né
di un diritto reale, ad accedere alla via pubblica attraverso detti fondi (Rey in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht,
ZGB II, op. cit., n. 6 ad art. 694 CC; Liver
in: Schweizerisches Privatrecht, vol. V/1, pag. 268 segg.). La seconda è data
nel caso in cui un proprietario, pur disponendo di un accesso al fondo,
riuscirebbe ad allacciarsi alla pubblica via solo grazie a un intervento
sproporzionatamente dispendioso Meier-Hayoz,
op. cit., n. 47 ad art. 694 CC; Caroni Rudolf,
Der Notweg, tesi, Berna 1969, pag. 69). Per quanto riguarda il passaggio
necessario, esso può consistere nell'estensione di un diritto di passo già esistente,
nell'uso comune di una strada privata oppure nella formazione di un accesso ad
hoc, dovendosi comunque la sua estensione limitare allo stretto indispensabile
(Meier-Hayoz, op. cit., n. 13 in
fondo e n. 60 ad art. 694 CC; Rep. 1997 pag. 148).
b) Nella
fattispecie risulta che l'immobile posto sulla particella n. __________ha due
accessi dalla strada pubblica (fotografie n. 1 e 2 allegate al verbale di sopralluogo
del 26 giugno 1997). Il primo conduce alla sala da pranzo, il secondo al
soggiorno dell'appartamento situato al piano terreno dello stabile appartenente
all'appellante. Da quest'ultimo locale si può raggiungere la corte interna
tramite una scala e una porta larga 92 cm e alta 192 cm (doc. 1 planimetria
pag. 5; perizia, risposta n. 1a). Siffatto accesso pedonale non può essere
considerato insufficiente. È vero che per raggiungere i piani superiori occorre
far capo a una scala esterna che parte dalla corte (appello, pag. 7), ma ciò
non è decisivo poiché l'art. 694 cpv. 1 CC non garantisce un collegamento
ideale alla pubblica via o un accesso a tutti i subalterni di un fondo, né può
essere invocato per semplice comodità (Rep. 1997 pag. 150). Certo, il trasporto
di oggetti ingombranti ai piani superiori o alla cantina è difficile per le
ridotte dimensioni della scala e della porta che dall'appartamento al piano
terreno si apre sulla corte (fotografie n. 4 e 5 allegate al verbale di
sopralluogo del 26 giugno 1997; perizia 17 febbraio 1998, risposta n. 1 e
fotografie da 3 a 6 allegate), ma un passo semplicemente scomodo non giustifica
ulteriori concessioni qualora consenta il transito, nemmeno se l'interesse del
richiedente a ottenere la servitù appaia maggiore di quello del vicino a rifiutarla
(Steinauer, op. cit., n. 1863a).
Si aggiunga che l'accesso necessario è concesso per i bisogni correnti del
fondo e non per eventi straordinari come un trasloco o la fornitura di
combustibile. Dovessero verificarsi tali occorrenze, l'interessata potrà sempre
chiedere al vicino, che ha già dichiarato la sua disponibilità (replica e riconvenzionale,
pag. 2, e conclusioni, pag. 2), o al giudice, un'autorizzazione al passaggio
provvisorio dal noto portone.
c) Al
momento in cui si vede garantire una possibilità di accesso al proprio fondo,
il richiedente deve dimostrare – ove insista per ottenere un altro passo, più
gravoso per i vicini – che l'accesso in questione non consente un uso razionale
del suo fondo (Meier-Hayoz, op.
cit., n. 49 ad art. 694 CC) oppure cagiona costi sproporzionati. L'appellante,
fondandosi sulle affermazioni dell'arch. __________ (delucidazione orale del 22
aprile 1998, risposta n. 1) afferma invero che l'ampliamento della porta che
dall'appartamento al piano terreno conduce alla corte risulterebbe
sproporzionato e assolutamente sconsigliabile (appello pag. 8), ma invano si
cercherebbe negli atti un qualsiasi riferimento alle relative spese, ciò che
non permette sicuramente di ravvisare costi sproporzionati. A torto poi l'appellante
rimprovera al Pretore di avere trascurato il referto peritale. Lo scopo di una
perizia è invero l'accertamento di fatti la cui constatazione richiede conoscenze
particolari (art. 247 CPC; Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 247), ma in concreto la
determinazione dei presupposti per la concessione di un passo necessario è una
questione di diritto, che deve essere decisa dal giudice e non dal perito.
L'appello, nuovamente infondato, deve pertanto essere respinto anche su questo
punto.
- L'appellante
rivendica un accesso necessario anche a favore della particella n. __________.
Come si è visto (consid. A), tale fondo, censito come corte, è in comproprietà
tra le parti (doc. C nell'inc. __________. ____________________richiamato).
a) Per
l'art. 648 cpv. 1 CC ogni comproprietario è autorizzato a rappresentare la
cosa, a usarne e a goderne nella misura compatibile con i diritti degli altri.
Trattandosi di far valere diritti indivisibili (azioni di rivendicazione,
azioni negatorie, azioni di accertamento della proprietà), il singolo
comproprietario “rappresenta” la cosa (Meier-Hayoz,
op. cit., n. 5 e 7 ad art. 648 CC; per quanto riguarda l'azione di
rivendicazione e l'azione negatoria: Steinauer,
op. cit., pag. 284 n. 1019a e pag. 286 n. 1030a). Ne discende che
l'appellante è legittimata a rivolgersi al giudice da sé sola.
b) In
concreto è indubbio che la corte in questione non ha un accesso alla
strada pubblica. Dagli atti risulta che per raggiungere il fondo si può passare
attraverso il portone situato sulla particella n. __________o dall'appartamento
al piano terreno dell'edificio posto sulla particella n. __________. Ora, un
passo necessario deve gravare le particelle per le quali il transito è di minor
danno (art. 694 cpv. 2 seconda frase CC; DTF 86 II 240 consid. 4), sicché il
giudice deve tenere conto di tutte le particolarità del caso, come la presenza
di costruzioni, il genere di coltura esistente e le possibilità d'uso futuro
dei mappali (Haab/Simonius/Scherrer/Zobl
in: Zürcher Kommentar, 2ª edizione, n. 12 ad art. 694 CC). Di norma il
minor aggravio è dato dal percorso più corto, ma situazioni particolari possono
far apparire più oneroso un passo breve rispetto a uno più lungo su altri fondi
aperti e liberi (I CCA, sentenza del 30 luglio 1996 nella causa R. contro B., consid.
5 con riferimenti).
c) Nella
fattispecie una ponderazione dei rispettivi interessi non può prescindere dal
considerare che l'appellante è anche proprietaria di uno dei fondi da gravare
con il diritto di passo. La giurisprudenza ha già stabilito che se un accesso
sufficiente è realizzabile transitando su propri fondi, non si può esigere un
passo necessario su fondi altrui (Rep. 1989 pag. 143). Come si è già spiegato,
dalla particella n. __________è possibile raggiungere la corte interna tramite
una scala (consid. 5b), ragion per cui non sussistono, al momento, ragioni per
gravare il fondo del vicino. È vero che l'accesso dall'appartamento della
convenuta è più disagevole, ma questa non pretende che l'uso razionale della
corte sia compromessa da tale accesso. Inoltre per l'ordinaria manutenzione
della proprietà siffatto passaggio risulta sufficiente. Ne discende che l'appello
si rivela ancora una volta destituito di fondamento.
-
Da
ultimo l'appellante rimprovera al Pretore di avere accertato l'inesistenza di
servitù anche a carico della particella n. __________, ovvero di avere statuito
oltre la domanda dell'attore, il quale neppure l'aveva chiesto. Ora, negli
allegati preliminari l'attore si è invero limitato a chiedere l'accertamento
dell'inesistenza di servitù a carico della particella n. __________. Nondimeno
all'udienza preliminare egli ha precisato che la petizione era intesa anche ad
accertare l'inesistenza di servitù a carico della particella n. __________
(verbali, pag. 1), domanda alla quale la convenuta si è opposta. Simile
estensione della domanda riguardava un altro fondo e, a rigore, avrebbe avrebbe
dovuto formare oggetto di una nuova azione. La convenuta tuttavia nulla ha
eccepito al proposito. Per di più la nuova domanda si fonda – né l'appellante
pretende il contrario – sul medesimo complesso di fatti addotti con gli
allegati preliminari e sui medesimi la convenuta ha potuto prendere posizione,
tant'è che in via riconvenzionale ha postulato a sua volta l'accertamento di un
diritto di passo a favore di tale fondo. Ne segue per finire che, infondato in
ogni suo punto, l'appello deve essere respinto.
-
Gli
oneri processuali, commisurati all'importanza del litigio, seguono la soccombenza
(art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà alla controparte, inoltre,
un'equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
500.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per
ripetibili.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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