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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1999.92
Data decisione, Autorità:
09.07.1999, ICCA
Incarto n.:
11.99.00092
Lugano
9 luglio 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa ..______ (azione di scioglimento di comproprietà) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione del 1° ottobre 1996 da
__________, __________,
(patrocinato
dall’avv. __________, __________)
Contro
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 1° giugno 1999
presentata da __________ contro il decreto di stralcio emesso l’11 maggio 1999
dal Pretore del Distretto di Riviera;
-
Se
dev’essere ammessa la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con
l’appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ ha
promosso il 2 marzo 1994 azione di divorzio davanti alla Pretura del Distretto
di Riviera contro la moglie __________ nata __________, chiedendo l’affidamento
dei figli __________ (__________1984), __________ (__________1987), __________
(__________1985) e __________ (__________1987), oltre un contributo alimentare
di fr. 500.– per ognuno dei figli e la liquidazione del regime matrimoniale. I
coniugi hanno sottoscritto il 30 settembre 1994 una convenzione sulle
conseguenze accessorie del divorzio e all’udienza preliminare dell’11 ottobre
1994 hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio e l’omologazione
dell’accordo, confermando tali conclusioni al dibattimento finale tenuto lo
stesso giorno. __________ ha comunicato tuttavia al Pretore, il 1° novembre
1994, di non ritenersi vincolata dalla convenzione, sottoscritta a suo dire
sotto le minacce del marito. La causa è così proseguita e numerose istanze
cautelari sono state presentate sull’affidamento dei figli.
B. __________ ha
introdotto il 1° ottobre 1996 davanti al Pretore del Distretto di Riviera
un’azione intesa allo scioglimento della comproprietà dei coniugi sul fondo n.
__________di __________, postulando la licitazione privata tra i comproprietari,
in subordine nella forma dei pubblici incanti. __________ non si è costituita
in giudizio. All’udienza del 7 maggio 1998, presenti le parti, il Pretore ha
assegnato alla convenuta un termine di 15 giorni per munirsi di un
patrocinatore, con la comminatoria della nomina d’ufficio. Scaduto infruttuoso
il termine, il Pretore ha designato il 30 novembre 1998 il patrocinatore
d’ufficio nella persona dell’avv. __________. __________ ha comunicato alla
Pretura il 5 maggio 1999 che l’immobile oggetto della vertenza era stato
venduto ai pubblici incanti e che la causa poteva quindi essere stralciata dai
ruoli senza il riconoscimento di ripetibili alla convenuta. Statuendo l’11
maggio 1999, il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli. La tassa di giustizia
fr. 50.– e le spese di fr. 70.– sono state poste a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno, senza assegnare ripetibili.
C. Contro il decreto
predetto __________ è insorta con un appello del 1° giugno 1999 nel quale
chiede, previa ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria, la riforma
del citato giudizio nel senso di porre tasse e spese a carico dell’attore.
Nelle sue osservazioni del 17 giugno 1999 __________ si rimette in sostanza al
giudizio della Camera.
Considerando
in diritto: 1. In materia di spese
e ripetibili un decreto di stralcio per avvenuta transazione, ritiro
dell’azione o acquiescenza della controparte (art. 352 CPC) è senz’altro
appellabile (Rep. 1985 pag. 145 in fondo). Analogo principio vale per i decreti
di stralcio dovuti a sopravvenuta carenza d’oggetto, mancanza di interesse
giuridico o perenzione processuale (art. 351 CPC; I CCA, sentenza del 20
settembre 1994 in re L., consid. 1; del 6 dicembre 1994 in re Di R., consid. 2;
dell’8 novembre 1995 in re S.-W.).
-
L’appellante sostiene
anzitutto, senza trarne nondimeno conclusioni formali, che il decreto impugnato
è nullo perché il Pretore ha dato seguito alla domanda di stralcio presentata
dall’attore senza darle la possibilità di esprimersi. Essa trascura però di
avere avuto la possibilità di far valere tutte le sue ragioni davanti a questa
Camera, munita di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (Rep. 1985 pag.
141 in fondo, 1988 pag. 348 consid. 2; DTF 116 V 186 in alto con rinvii, 116 Ia
95 in fondo). Sia come sia, l’eventuale disattenzione è quindi stata sanata.
-
La convenuta chiede
che il dispositivo sulle tasse e spese sia riformato nel senso di porre a
carico dell’attore tutti gli oneri processuali. Adduce che il Pretore sarebbe
incorso nell’arbitrio perché avrebbe statuito oltre le richieste dell’attore,
il quale nell’ istanza del 5 maggio 1999 si era limitato a chiedere lo stralcio
della causa senza assegnazione di ripetibili alla convenuta, ammettendo
implicitamente che gli oneri processuali erano a suo carico. L’argomentazione
non può essere condivisa. Nell’istanza del 5 maggio 1999 l’attore non ha
formulato conclusioni sugli oneri processuali, limitandosi a sostenere di nulla
dovere alla convenuta a titolo di ripetibili. In materia di oneri processuali,
per di più, il giudice statuisce d’ufficio, senza essere vincolato alle domande
delle parti (DTF 110 Ia 97). Al proposito l’appello manca perciò di
consistenza.
-
Qualora una causa
divenga senza oggetto o senza interesse giuridico si applica per analogia, in materia
di spese e ripetibili, l’art. 72 della procedura civile federale, sicché il
tribunale, udite le parti, ma senza ulteriore dibattimento, dichiara il
processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle spese, tenendo
conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la
lite (Rep. 1994 pag. 381). La giurisprudenza ha già avuto occasione di rilevare
inoltre che nella determinazione degli oneri processuali – e della loro
ripartizione fra le parti – il Pretore dispone di ampia latitudine, nel senso
che la sua valutazione è censurabile solo per eccesso o abuso del potere di
apprezzamento (I CCA, sentenza del 1° febbraio 1992 nella causa A. c. I., consid.
3; Rep. 1996 pag. 171).
-
L’appellante
sostiene che la causa era priva d’oggetto fin dall’ inizio, i coniugi essendosi
accordati nella convenzione del 30 settembre 1994 non solo sul principio dello
scioglimento della comproprietà, ma anche sui modi della divisione. L’azione
era quindi superflua e i relativi oneri devono essere posti a carico
dell’attore. La censura rasenta la temerarietà. Nella causa di divorzio
l’appellante ha invero accettato in un primo tempo il principio dello
scioglimento della comproprietà e le modalità di divisione, ma ha poi respinto
in blocco la convenzione per asseriti vizi del consenso. Il 1° novembre 1994,
infatti, essa ha comunicato al Pretore di non ritenersi vincolata dalla
convenzione di cui aveva postulato l’omologazione al dibattimento finale,
asserendo di avere sottoscritto l’accordo sotto le minacce del marito (sentenza
26 giugno 1996 di questa Camera, consid. D, pag. 4). Che la convenzione sia
stata contestata è per altro notorio a questa Camera, la quale già si è
occupata della causa di stato (Vogel,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 5a edizione, pag. 243, n. 17 al §
44).
Non si può dire quindi che
il 1° ottobre 1996 la moglie fosse d’accordo con il principio dello
scioglimento della comproprietà e che la causa promossa dal marito risultasse frustranea.
Il processo appariva anzi indispensabile, visto il dissenso tra comproprietari
e il protrarsi della causa di stato, la quale, avviata nel 1994, non lasciava
presagire una soluzione a breve termine per le profonde divergenze tra le parti
sull’affidamento dei figli e sul relativo diritto di visita. A un sommario
esame la causa appariva inoltre destinata a buon esito, la convenuta non
apparendo avere titolo giuridico per opporsi allo scioglimento della comproprietà.
Inoltre la moglie, che nel 1996 non occupava più la casa in oggetto, non si è
espressa sullo scioglimento della comproprietà nemmeno all’udienza del 7 maggio
1998, tanto che il Pretore le ha ingiunto di munirsi di un patrocinatore per
presentare la risposta di causa. In siffatte circostanze una suddivisione degli
oneri processuali tra le parti in ragione di metà ciascuno non configura
sicuramente un eccesso o un abuso del potere di apprezzamento da parte del
Pretore e appare anzi favorevole all’appellante. Inconsistente, l’appello deve
pertanto essere respinto.
- Gli oneri del
giudizio odierno vanno a carico dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC). La
richiesta di assistenza giudiziaria da lei presentata non può essere accolta.
Si volesse anche ritenere adempiuto il requisito dell’indigenza e supporre che
l’appellante non sia in grado di versare nemmeno l’esiguo importo di fr. 60.–
fissato dal decreto di stralcio, farebbe pur sempre difetto il requisito –
cumulativo – della probabilità di esito favorevole (art. 157 CPC), l’appello
apparendo infondato sin dall’inizio. Non vi è invece motivo di attribuire
ripetibili all’attore, che si è rimesso al giudizio della Camera.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il
decreto impugnato è confermato.
-
La richiesta di assistenza
giudiziaria formulata da _________è
respinta.
-
Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
- Intimazione:
– avv. __________,
__________;
– avv. __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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