AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1999.95
Data decisione, Autorità:
22.03.2000, ICCA
Incarto n.:
11.1999.00095
Lugano
22 marzo 2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Bottinelli Raveglia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. .__
(interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale
autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 16 giugno 1998
dalla
Delegazione tutoria di MINUSIO
nei confronti di
__________, __________
(patrocinato dall'avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 24 giugno 1999 presentato da __________ contro la decisione
emanata il 7 giugno 1999 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti
locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
-
Se
dev'essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1938), cittadino italiano domiciliato a __________,
è stato ricoverato nel settembre 1991 per una grave autointossicazione
all'Ospedale regionale __________ di __________, dove gli è stato asportato
l'esofago e una parte dello stomaco. Dal 1992 egli è seguito
dall'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale di __________ e dal 1° gennaio
1994 beneficia di una rendita intera d'invalidità. Il 13 ottobre 1994 __________
ha chiesto l'istituzione di una curatela volontaria. La Delegazione tutoria ha
accolto l'istanza il 15 aprile 1996 e ha designato come curatore __________,
con il compito di amministrare i beni e i redditi dell'istante. Il curatore ha
segnalato il 20 aprile 1998 alla Delegazione tutoria che __________ danneggiava
economicamente sé stesso e terzi, auspicando la trasformazione della curatela
in tutela.
B. Il
16 luglio 1998 la Delegazione tutoria di __________ ha presentato alla
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza
sulle tutele, un'istanza di interdizione nei confronti di __________, fondata
sull'art. 369 e subordinatamente sull'art. 370 CC. Oltre a una condanna penale
del 30 ottobre 1995 per avere illecitamente prelevato da un distributore Postomat
fr.
6100.– (reato antecedente l'istituzione della curatela) – segnalava la
Delegazione tutoria – __________ aveva falsificato nel novembre 1996 un assegno
rilasciatogli dal curatore, aumentandone l'importo a fr. 1000.–, aveva
destinato ad altri scopi una somma di fr. 900.– rimborsatagli dalla cassa
malati per il pagamento di onorari medici, come pure un importo di fr. 918.–
versatogli nel gennaio del 1998 per l'acquisto dell'abbonamento __________ e
nel marzo-aprile 1998 aveva prelevato dal suo conto bancario presso il __________
complessivamente fr. 4420.–, rischiando di compromettere la copertura delle
spese correnti.
L'8
luglio 1998 __________ ha risposto di avere pagato le fatture mediche e ha
ammesso di avere prelevato dal proprio conto la somma di fr. 3900.–.
C. L'autorità
di vigilanza ha incaricato il Servizio psico-sociale di __________ di allestire
un rapporto sulle condizioni dell'interessato. Il referto, del 4 maggio 1999,
conclude nel senso che egli è un “uomo con tendenze megalomani, che dà ben poco
peso alla realtà”, affetto da grave alcolismo, “una personalità asociale caratterizzata
dalla negligenza degli obblighi sociali e una marcata propensione ad incolpare
gli altri o ad offrire razionalizzazioni plausibili per il suo comportamento”.
Sentito il 31 maggio 1999 dall'autorità di vigilanza, __________ si è opposto
alla tutela, aggiungendo di non disporre di sufficiente denaro per acquistare
gli alimenti di cui necessita nel suo stato di salute. Con decisione del 7
giugno 1999 l'autorità di vigilanza ha accolto la richiesta della Delegazione
tutoria e ha interdetto __________ a norma dell'art. 370 CC, invitando la
Delegazione tutoria di __________ a chiudere la curatela volontaria e a
nominare un tutore, non appena passata in giudicato la decisione.
D. __________
è insorto contro la predetta decisione con un appello del 24 giugno 1999 nel
quale chiede che, conferitogli il beneficio dell'assistenza giudiziaria, la decisione
predetta sia annullata. Nelle sue osservazioni del 15 luglio 1999 la Delegazione
tutoria propone di respingere l'appello, non opponendosi – in subordine – a un'inabilitazione.
Essa ha soggiunto, a sostegno dell'interdizione, che __________, degente
all'Ospedale __________ di __________ nel marzo-aprile 1999, il 29 marzo 1999
ha falsamente dichiarato al curatore di essere stato dimesso quel giorno,
ottenendo così il ripristino del versamento dell'assegno settimanale di fr.
250.– per l'acquisto di alimenti (di cui il curatore aveva sospeso il
pagamento), mentre il vitto era già fornito dall'Ospedale.
E. Il
curatore ha inviato a questa Camera, il 13 luglio 1999, una lettera nella quale
illustra gli episodi che lo hanno indotto a segnalare alla Delegazione tutoria
la necessità di misure tutelari più incisive (stipulazione nel 1992 di una
polizza vita a favore di un nipote, con conseguente perdita del diritto alle
prestazioni complementari; acquisto per corrispondenza nel dicembre 1997 di
articoli domestici per fr. 3500.– e infine, nel 1998, concessione di due
prestiti senza garanzie). Sentito il 29 settembre 1999 dalla giudice delegata
di questa Camera, __________ ha prodotto nuovi documenti all'udienza e il 12
ottobre 1999. La Delegazione tutoria ha ancora segnalato, il 4 ottobre 1999,
che “il sig. __________ avrebbe sottoscritto un prestito presso la Compagnia
d'assicurazione __________, prestito calcolato in proporzione al valore di
riscatto di una polizza intestata alla moglie”. La giudice delegata ha chiuso
l'istruttoria con ordinanza del 15 novembre 1999.
Considerando
in diritto: 1. La procedura di interdizione è governata interamente per
diritto federale dal principio inquisitorio (Geiser
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I/2, n. 12 e 13 ad art. 374
CC; Schnyder/Murer in: Berner
Kommentar, 3a edizione, n. 118 e 123 ad art. 373 CC con richiami; Deschenaux/Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, Berna 1995, n. 888, pag. 341). I nuovi documenti prodotti
dall'appellante, che è stato sentito in appello dalla giudice delegata, sono di
conseguenza ammissibili, così come quelli acquisiti d'ufficio in questa sede
(art. 423a cpv. 2 e 3 CPC, applicabile giusta l'art. 54a LAC).
-
L'autorità
di vigilanza ha interdetto l'appellante per abuso di bevande alcoliche e cattiva
amministrazione (art. 370 CC) nell'intento di salvaguardare i di lui interessi
personali e patrimoniali, minacciati da etilismo cronico e da comportamenti
inadeguati dal profilo economico, e ciò fondandosi in particolare su un
rapporto allestito il 4 maggio 1999 dalla dott. __________, capo del Servizio psicosociale
di __________ (doc. 9, n. 3 e 4, incarto n. _.__). L'appellante si oppone
alla tutela, sostenendo di non più essere alcolista da almeno due anni e
rilevando che, come risulta dal rapporto peritale menzionato, dopo la nomina
del curatore la sua gestione finanziaria è “ben semplice”; in subordine egli
non si oppone, dandosene gli estremi, a un'eventuale inabilitazione (appello,
n. 13, 15 e 16).
-
La
tutela tocca l'interessato nella sua libertà personale; deve attenersi perciò
ai principi di proporzionalità e sussidiarietà (Deschenaux/Steinauer,
op. cit., n. 860 segg., pag. 334 segg.). L'interdizione, in applicazione
dell'art. 370 CC – e dell'art. 369 CC – è il provvedimento più incisivo. Va
pertanto pronunciata solo se una misura tutelare meno radicale appare
insufficiente (Schnyder/Murer,
op. cit., n. 13 ad art. 370 CC; RDT 1994 pag. 246 consid. 2a).
a) Per
l'interdizione occorre un motivo di intervento affiancato da un bisogno speciale
di protezione (Schnyder/Murer, op.
cit., n. 11 ad art. 370 CC). Per abuso di alcolici nel senso dell'art. 370 CC
non si intende un'ebrietà sporadica o occasionale, ma la tendenza incontrollata
al bere (Stettler in: Droit civil,
Représentation et protection de l'adulte, 4a edizione, pag. 167, n.
360), ovvero uno stato di dipendenza etilica analogo alla tossicomania, dal
quale l'interessato non sa o non può liberarsi con le sue sole forze (Schnyder/Murer, op. cit, n. 106 segg.
ad art. 370 CC). La cattiva amministrazione è altresì una causa di tutela a
norma dell'art. 370 CC: essa va interpretata in senso restrittivo (Schnyder/Murer, op. cit., n. 6 e 49 ad
art 370 CC) ed è data quando, per grave difetto della volontà o
dell'intelletto, una persona amministri le proprie entrate e il proprio
patrimonio in modo manifestamente sproporzionato alla sua capacità economica,
mettendo in pericolo o danneggiando le proprie entrate e la propria sostanza (Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag.
36, 37 e 43). Come detto, i motivi di intervento devono denotare un bisogno speciale
di protezione, come il rischio di esporre sé stessi o familiari al pericolo di
cadere nel bisogno, la necessità di durevole protezione o la messa in pericolo
della sicurezza altrui (art. 370 CC).
b) La
tutela costituisce la misura più radicale prevista dalla legge (se ne veda la
scala in: Schnyder/Murer, op.
cit., n. 33 ad art. 367 CC e in: Deschenaux/Steinauer,
op. cit., n. 862, pag. 335). La misura meno incisiva – l'inabilitazione – mira
solo accessoriamente all'assistenza personale (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., pag. 336 n. 868), essendo
volta anzitutto a garantire una corretta amministrazione del patrimonio (art.
395 CC). L'inabilitazione in applicazione dell'art. 395 cpv. 1 CC, 395 cpv. 2
CC o combinata (art. 395 cpv. 1 e 2 CC), può essere pronunciata se sussiste un
motivo d'intervento, ma non di intensità tale da giustificare un'interdizione,
e la persona necessita di durevole protezione (Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 58, n. 181 e 182, pag.
61 e 62, n. 197 e 198; RDAT 1998-II pag. 159 segg.). L'inabilitazione limita
l'esercizio dei diritti civili. L'interessato deve quindi far ratificare gli atti
elencati dall'art. 395 cpv. 1 CC dall'assistente: se la ratifica è negata,
l'atto decade (art. 410 CC). Per il resto, l'inabilitato conserva l'esercizio
dei diritti civili (Deschenaux/
Steinauer, op. cit., pag. 59 e 60, n. 187, 188, 191). L'inabilitazione
ai sensi dell'art. 395 cpv. 2 CC priva invece l'interessato dell'amministrazione
della propria sostanza, affidata all'assistente, l'inabilitato disponendo invece
liberamente dei propri redditi (Deschenaux/Steinauer,
op. cit., pag. 62, n. 199, 202 segg.). Con l'inabilitazione combinata, le due
misure testé menzionate si cumulano (Deschenaux/Steinauer,
op. cit., pag. 64, n. 206 segg.).
-
Nel
suo rapporto del 4 maggio 1999 la dott. __________ afferma che
l'appellante corrisponde “in tutto ad una personalità descritta nell'art. 370
CC” (doc. 6, pag. 2 in mezzo, inc. n. 165.1996). La specialista aveva rilevato
in un certificato del 13 ottobre 1994 che la situazione socio-economica
dell'interessato era disastrata, per l'incapacità di gestire il bilancio
familiare (rapporto del 13 ottobre 1994, allegato 1A). Nella perizia del 4
maggio 1999 la dottoressa __________ ha evidenziato che l'interessato, nonostante
la gestione della situazione finanziaria fosse ormai semplice grazie
all'intervento del curatore, dimostrava noncuranza e negligenza rispetto ai
suoi obblighi (doc. 6, pag. 2). L'appellante sostiene di non bere più alcolici
da almeno due anni (verbale del 29 settembre 1999, pag. 3) e a sostegno delle
sue affermazioni produce due certificati del dott. __________, redatti l'8
ottobre 1999 e il 4 novembre 1999. Pur precisando di non avere eseguito accertamenti
mirati come le alcolemie, tale medico attesta di non avere mai constatato
personalmente negli ultimi due anni sintomi clinici di abuso etilico e precisa
che i valori ematochimici dell'appellante, sostanzialmente normali, confermano
ciò. L'abuso etilico dell'appellante sembra invero essere stato periodico (doc.
A, pag. 1 in mezzo, inc. n. 165.1996) e non avere recato disturbo a terzi (doc.
C, pag. 2, inc. n. 165.1996). Né la Delegazione tutoria né il curatore
accennano del resto a un'eventuale malattia, ma lamentano il fallimento della
curatela per il comportamento dell'appellante, che “non è stato caratterizzato
da una grande collaborazione”, avendo egli “agito in modo scorretto, tanto nei
confronti del curatore che dell'Autorità tutoria” (doc. 1, pag. 2). Il consumo
alcolico dell'appellante non sembra pertanto raggiungere estremi che
giustifichino una tutela intesa all'assistenza personale.
-
Dal
profilo finanziario, in concreto il curatore paga gli oneri correnti (canone di
locazione, premi di cassa malati ecc.) e ogni settimana versa all'appellante
fr. 250.– per le proprie necessità, in particolare per alimenti (udienza del 29
settembre 1999, pag. 2 in mezzo). Tale importo serve non solo al vitto
dell'appellante, ma anche a quello della moglie, che non ha entrate proprie, poiché
essa rifiuta, temendo “il controllo sociale”, di chiedere una rendita
d'invalidità, alla quale potrebbe avere diritto (doc. 6, pag. 2, inc. n.
165.1996; udienza del 29 settembre 1999, pag. 2). La curatela volontaria contempla
già l'integrale gestione dei beni e dei redditi del curatelato (doc. D allegato
al doc. 1, inc. n. 165.1996). La misura non tocca invece l'esercizio dei
diritti civili, che l'appellante conserva appieno (Schnyder/Murer, op. cit., n. 12, 13,14 ad art. 394). Si
tratta quindi di valutare se in concreto l'interessato esponga sé stesso o la
famiglia al pericolo di cadere nel bisogno o nell'indigenza.
a) Il curatore rimprovera all'appellante di avere stipulato nel 1992
una polizza vita a favore di un nipote, perdendo così il diritto alle
prestazioni complementari (scritto del 13 luglio 1999). Il curatelato ha invero
concluso due polizze di assicurazione sulla vita, la prima nel maggio 1991, con
scadenza nel maggio 2003, e la seconda nel settembre 1992, per la durata di 45
anni, in favore del nipote __________, allo scopo di assicurare a quest'ultimo,
in caso di morte dello stipulante, una certa riserva (verbale del 29 settembre
1999, pag. 2 in mezzo). Grava inoltre le finanze della coppia una terza polizza
di assicurazione sulla vita, stipulata dalla moglie del curatelato nell'aprile
1992 per la durata di 22 anni. Dopo l'istituzione della curatela volontaria,
l'appellante non ha tuttavia sottoscritto altre polizze di assicurazione. Tali
contratti, per altro, non hanno avuto conseguenze negative per l'appellante,
che riceve dal 1° aprile 1999 le prestazioni complementari, il valore di
riscatto delle citate polizze non eccedendo la sostanza non computabile ai fini
del calcolo per le prestazioni complementari (cfr. tabella di calcolo prodotta
il 12 ottobre 1999). L'acquisto nel dicembre 1997 di articoli domestici per
l'importo di fr. 3500.– è rimasto un episodio isolato, che non ha comportato un
concreto degrado della situazione economica. L'interdizione non si
giustificherebbe, di conseguenza, per questi soli episodi.
b) Il
curatore ha elencato, tra le altre circostanze che dimostrerebbero la messa in
pericolo delle situazione finanziaria, i prelievi che l'appellante ha
effettuato dal proprio conto per complessivi fr. 4420.– nel marzo-aprile del
1998 (doc. 1, pag. 2). L'appellante ha sostanzialmente ammesso i fatti (doc. 2,
inc. n. _.__; udienza del 29 settembre 1999, pag. 1), giustificandosi di
avere agito in tal modo perché sprovvisto di sufficienti mezzi liquidi per sé e
per la moglie, a causa del rifiuto del curatore di acquistargli capi di
vestiario. Anche in questo caso, pur avendo agito senza riguardo per la copertura
degli oneri correnti, l'appellante non ha tuttavia compromesso la propria
situazione economica, grazie al pronto intervento del curatore. Questi ha
compensato l'importo prelevato dal curatelato trattenendo per 15 settimane il
contributo settimanale di fr. 250.– (udienza del 29 settembre 1999, pag. 2 in
alto). Non risulta che oneri correnti siano rimasti impagati a seguito di
questi prelievi, ciò che dimostra come un efficace intervento del curatore sia
sufficiente per preservare il curatelato dal degrado economico.
c) Per
quanto attiene il versamento di fr. 900.– dalla cassa malati a rimborso di note
mediche, l'appellante ha dichiarato di averle successivamente pagate (doc. 2,
inc. n. ________.__________), ciò
che invero non può essergli contestato, visto che non risultano onorari medici
scoperti o fatture di altro genere rimaste impagate. Con riferimento all'importo
versato dal curatore per l'acquisto dell'abbonamento FART, l'appellante ha
affermato di averlo “acquistato successivamente” e all'udienza del 29 settembre
1999 ha prodotto il proprio abbonamento rinnovato fino al 9 agosto 2000
(verbale del 29 settembre 1999, pag. 2 in alto).
d) Le
ripetute manomissioni degli assegni consegnati dal curatore all'appellante, in
vista di prelevare importi maggiori di quelli autorizzati, potrebbero essere
evitate consegnando al curatelato denaro contante invece di assegni. Tale
semplice accorgimento permetterebbe di evitare i problemi lamentati dal curatore,
senza necessariamente ricorrere alla pronuncia dell'interdizione, nel rispetto
dei principi di proporzionalità e di sussidiarietà.
e) L'appellante
ha spiegato di avere sollecitato il versamento dell'assegno settimanale di fr.
250.– anche quando era degente presso l'Ospedale __________ di __________,
perché durante tale periodo egli è comunque tornato a casa più volte e la
moglie era rimasta senza mezzi (verbale del 29 settembre 1999, pag. 2 in
mezzo). Egli ha prodotto il 12 ottobre 1999 un certificato dell'Ospedale in questione,
datato 2 ottobre 1999, dal quale risulta che durante la degenza dal 5 marzo
1999 al 16 aprile 1999 egli ha usufruito di due congedi di due giorni e di un
congedo di quattro giorni. In particolare, il 29 marzo 1999 egli è stato
dimesso, ma è rientrato il 31 marzo seguente ed è rimasto degente fino al 1°
aprile 1999. Dal 2 al 5 aprile 1999 egli è poi stato a casa. Ora, è palese che
durante questi periodi di degenza il curatelato aveva bisogno di contanti per
l'acquisto dei generi alimentari necessari alla moglie in sua assenza. La
sospensione dell'assegno settimanale era in simili circostanze incomprensibile
per l'appellante, che a modo suo ha cercato di trovare una soluzione ai bisogni
della famiglia.
f) Infine,
vi sono gli episodi del 1998, ossia la restituzione del mutuo di fr. 500.– a
suo tempo ricevuto dalla sorella – e non il contrario, come indica il curatore
(scritto del 13 luglio 1999) – e il prestito di fr. 720.– concesso dal curatelato,
senza garanzie, a un conoscente spagnolo (udienza del 29 settembre 1999, pag.
2). Il curatore ha espresso preoccupazione per il fatto che l'appellante
intende contrarre un mutuo presso la Compagnia d'assicurazione __________
(scritto della Delegazione tutoria del 4 ottobre 1999). A tale riguardo i
timori del curatore sono fondati. L'avventatezza con la quale l'appellante ha
concesso un mutuo di fr. 720.– a un conoscente, senza ricevute e senza
garanzie, nonostante egli disponesse di risorse appena sufficienti per il
proprio sostentamento e quello della moglie, dimostra la necessità di assistere
il curatelato negli atti più importanti per evitare che esponga sé o la consorte
al pericolo di cadere nel bisogno. Il fatto che l'appellante abbia già mutuato
dalla sorella una somma di denaro non indifferente – sempre in considerazione
dell'esiguità delle sue entrate – e che discuta apertamente di contrarre nuovi
mutui presso istituti bancari, come ha indicato la Delegazione tutoria il 4
ottobre 1999, legittima la conclusione che in concreto vi è serio rischio che
egli assuma nuovi impegni finanziari, inadeguati alla sua situazione. Per
proteggere l'appellante, si rende quindi necessaria una misura più incisiva
della curatela volontaria. Nella misura in cui contesta la necessità di misure
tutelari più incisive della curatela, l'appello si rivela quindi infondato.
-
L'interessato,
come si è detto, corre un concreto rischio di esporre sé e la moglie al
pericolo di cadere nel bisogno a causa della tendenza a contrarre mutui e a
concederli. Inoltre, a causa della sua tendenza a negare la realtà e della
noncuranza e della negligenza che ne derivano, se fosse lasciato a sé stesso
egli gestirebbe in modo disordinato i suoi redditi (perizia del 4 maggio 1999,
doc. 6). La relativa semplicità presentata dalla gestione dell'economia
domestica, per stessa ammissione dell'appellante, è dovuta solo all'intervento
del curatore, che provvede direttamente ai costi correnti. È vero che
l'appellante ha, per finire, acquistato l'abbonamento Fart, rimborsato le somme
ritirate dalla banca all'insaputa del curatore e pagato le fatture scoperte
(cfr. consid. 5c). Tali episodi, uniti alla manomissione degli assegni, dimostrano
però che egli agisce in contrasto con le indicazioni del curatore, con cui non
collabora e di cui ritiene – a torto – inutile l'intervento (cfr. verbale di
audizione del 31 maggio 1999, doc. 7). Ora, la curatela volontaria prevista dall'art.
394 CC ha senso e può essere mantenuta solo nella misura in cui il curatelato
l'accetta e non ostacola il curatore (Rivista di diritto tutelare 1994, pag.
231; Stettler, op. cit., n. 266
pag. 133 nel mezzo; Schnyder/Murer,
op. cit., n. 19 ad art. 394 CC). In concreto, invece, il curatelato non
collabora con il curatore, e anzi ne ostacola il compito, prelevando a sua
insaputa somme rilevanti dal conto bancario destinato ai pagamenti delle spese
correnti e destinando ad altri scopi gli importi ricevuti per acquisti ben
determinati (abbonamento Fart), anche se poi, una volta scoperto, è riuscito a
restituire quanto prelevato. La curatela volontaria non può pertanto essere
mantenuta nella fattispecie, tanto più che lo stesso appellante ha ritirato il
proprio accordo, ciò che la fa decadere (Deschenaux/Steinauer,
op. cit., n. 1129, pag. 410).
-
Resta
da esaminare se, come sostiene l'appellante in subordine, l'inabilitazione sia
una misura di protezione sufficiente per impedire il degrado della sua situazione
economica. Ora, contrariamente a quanto l'interessato sostiene, nel caso in
esame l'inabilitazione non è sufficiente, già per il fatto che non consente, neppure
nella forma combinata (art. 395 cpv. 1 e cpv. 2 CC), l'amministrazione
permanente dei redditi da parte dell'assistente (Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 62, n. 199, 202 segg.; Rivista
di diritto tutelare 1994 pag. 231), ciò che invece è possibile con la curatela
volontaria. In concreto l'appellante, nel periodo in cui è stato sottoposto con
il suo accordo alla curatela volontaria, ha dimostrato da un lato di non essere
(più) disposto a collaborare con il curatore, e dall'altro di dovere essere
protetto dai propri atti per non contrarre impegni sproporzionati ai suoi
redditi, sia pure in favore di parenti, e per non cadere nell'indigenza in seguito
a un'amministrazione disordinata dei propri redditi. L'unica soluzione per far
assicurare una corretta gestione delle entrate e impedire che l'appellante
impieghi i suoi introiti in modo contrario ai propri interessi rimane pertanto,
vista la decadenza della curatela volontaria (non più voluta e disattesa),
nella pronuncia dell'interdizione ai sensi dell'art. 370 CC.
-
La
gestione dei redditi dell'appellante compete attualmente al curatore e di per
sé non è contestata. Dal momento però che l'appellante ravvisa
nell'insufficiente importo settimanale a sua disposizione la causa dei ripetuti
episodi che hanno dato avvio alla procedura d'interdizione, è opportuno
affrontare almeno sommariamente il problema. L'appellante ha ripetutamente dichiarato
al curatore (scritto del 13 luglio 1999, punto n. 4) e all'autorità di
vigilanza (audizione del 31 maggio 1999) di aver bisogno di un importo
settimanale superiore a quello attuale per l'acquisto di generi alimentari
(doc. 7, inc. n. 165.1996). All'udienza del 29 settembre 1999 l'interessato ha
quantificato in fr. 350.– settimanali la somma che gli permetterebbe,
unitamente alla moglie, di “respirare” (verbale, pag. 2 in mezzo). L'appellante
ha subìto nel 1991 l'asportazione dell'esofago e di una parte dello stomaco. Il
dott. __________ r, nel certificato medico del 14 settembre 1999 (prodotto il
29 settembre 1999), attesta che “i pazienti che subiscono questi gravi e grossi
interventi hanno seri problemi di alimentazione”. Tale medico, pur ammettendo
la difficoltà di valutare se il curatelato non esageri nelle proprie necessità,
ritiene giustificato mettere a disposizione dell'appellante “più mezzi per
un'alimentazione speciale, che gli permetta di vivere con una certa qualità”.
Con il
noto assegno di fr. 250.– settimanali, in concreto l'appellante ha fr. 17.80
giornalieri per l'acquisto di alimenti per sé e per la moglie (verbale del 29
settembre 1999, pag. 1 e 2). Le sue entrate mensili ammontano a complessivi fr.
3139.60 (fr. 950.– rendita d'invalidità, fr. 416,60 rendita d'invalidità
______________________________, e fr. 1'773.– prestazioni complementari dal 1°
aprile 1999; cfr. tabella di calcolo delle prestazioni complementari 1° aprile
1999 e accredito 16 settembre 1999 __________ __________, prodotti il 12
ottobre 1999; notifica di tassazione 1999/2000 prodotta il 29 settembre 1999).
Gli oneri correnti complessivi della famiglia sono di fr. 1556.15 mensili e
comprendono le seguenti poste: fr. 770.– per la pigione, fr. 298.– per il
premio cassa malati della moglie, fr. 240.– (di cui fr. 68.– assunti dalle
prestazioni complementari) per il premio cassa malati del marito, fr. 61.60 e
fr. 125.30 per i premi delle polizze vita stipulate dall'appellante (premio
annuo fr. 740.– e fr. 1504.–) e infine fr. 129.25 per il premio mensile della
polizza vita stipulata dalla moglie (premio annuo fr. 1551.–). L'appellante e
la moglie potrebbero pertanto disporre ogni mese di fr. 1583.–, pari a fr.
395.– settimanali, per il vitto e le altre necessità (imposte, vestiario,
telefono ecc.). Spetterà al curatore ora, e al tutore dipoi, esaminare
seriamente se non sia il caso, viste le argomentazioni dell'appellante e il
parere del dott. __________, di adeguare l'importo settimanale messo a disposizione
della coppia.
- Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CC). L'appellante
essendo indigente (tassazione del 17 maggio 1999, agli atti), si può
prescindere eccezionalmente dal prelievo di tasse e spese. Quanto alla domanda
di assistenza giudiziaria presentata con l'appello, essa merita accoglimento,
nonostante l'esito del ricorso. A parte il fatto che una tutela limita in modo
rilevante la libertà personale dell'interessato (Schnyder/Murer, n. 188 ad art. 373 CC; Geiser, op. cit., n. 23 ad art. 373
CC), l'appello non era sin dall'inizio sprovvisto di ogni possibilità di successo
e inoltre richiedeva l'intervento di un legale, vista la formazione scolastica
minima dell'interdicendo e le sue difficoltà ad esprimersi. Non si
attribuiscono ripetibili in ogni modo alla Delegazione tutoria, la quale ha
agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali (cfr. per analogia
l'art. 159 cpv. 2 OG).
Per questi
motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
-
Non si
riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.
-
è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell'avv. __________.
- Intimazione
a:
– avv.
__________, __________;
–
Delegazione tutoria di __________.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quali autorità di
vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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