AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2000.30
Data decisione, Autorità:
23.01.2001, ICCA
Incarto n.
11.2000.00030
Lugano,
23 gennaio 2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa
..__________ (modifica di misure provvisionali in pendenza
di separazione o divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 1° giugno 1999 da
__________ __________, nata , __________ __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________ -, __________)
Contro
__________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 14 marzo 2000 presentato da __________
__________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 13 marzo
2000 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto di
Lugano, sezione 6;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da
__________ __________ __________ il 12 dicembre
2000;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che __________ __________ (1957)
e __________ __________ __________ (1959)
si sono sposati a __________, nel Canton __________, il __________ 1982;
che dal
matrimonio sono nati __________, il __________ 1985, e __________, il
__________ 1987;
che
__________ __________ ha instato il 25
novembre 1997 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per il
tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 23 gennaio 1998;
che il 17
febbraio 1998 egli ha promosso causa di divorzio, cui la moglie si è opposta
postulando la separazione;
che
__________ __________ __________ ha
inoltrato al Pretore il 1° giugno 1999 un'istanza “di modifica di misure
provvisionali”, chiedendo di riformare precedenti accordi intercorsi con il
marito, nel senso di condannare quest'ultimo a versarle un contributo
alimentare di fr. 2500.– mensili per sé e uno di fr. 2000.– mensili complessivi
per i figli, da affidare a lei medesima, e di obbligare inoltre il coniuge a partecipare
nella misura del 50% alle spese straordinarie in favore dei ragazzi;
che con
decreto cautelare emanato il 2 giugno 1999 senza contraddittorio in luogo e
vece del Pretore, il Segretario assessore ha affidato i figli alla madre, ha
disciplinato il diritto di visita del padre e ha fissato i contributi
alimentari, condannando __________ __________
a versare dal 1° giugno 1999 fr. 450.– mensili per la moglie e fr. 800.–
mensili per ciascun figlio, oltre agli assegni familiari;
che
all'udienza del 6 luglio 1999, indetta per la discussione dell'assetto
provvisionale, è comparso il solo __________
__________, il quale ha proposto al Segretario assessore di confermare
il decreto emesso senza contraddittorio e ha accettato anche di coprire metà
delle spese mediche straordinarie destinate ai figli (previa informazione e
approvazione del preventivo di spesa), ma si è opposto all'istanza per il
resto;
che,
chiusa l'istruttoria, alla discussione finale del 2 febbraio 2000 __________ __________ __________ ha confermato le sue
domande cautelari, mentre __________ __________
ha chiesto in tale occasione che l'istanza fosse “integralmente [BG1] respinta”;
che,
statuendo il 13 marzo 2000 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore
ha accolto parzialmente l'istanza, ha affidato i figli alla madre, ha
disciplinato il diritto di vista del padre, ha obbligato quest'ultimo a versare
dal 1° giugno 1999 un contributo alimentare di fr. 450.– mensili per la moglie
e uno di fr. 800.– mensili per ciascun figlio (oltre agli assegni familiari),
ha imposto a __________ __________ di
sussidiare inoltre la metà delle spese straordinarie (non solo mediche) in
favore dei figli “previa discussione e accordo sulle stesse con la moglie”, ponendo
per finire la tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese per un quarto a carico
di __________ __________ __________ e
per il resto a carico di __________ __________, tenuto a rifondere alla moglie
fr. 500.– per ripetibili;
che
contro il decreto predetto __________ __________
__________ è insorta con un appello del 14 marzo 2000 nel quale chiede
di annullare il giudizio impugnato “come conseguenza dell'entrata in vigore del
nuovo diritto”, in particolare per avere essa dichiarato il 16 gennaio (recte:
febbraio) 2000 al Pretore, nella causa di merito, di avversare anche la
separazione, il termine quadriennale dell'art. 114 CC (applicabile in virtù
dell'art. 117 cpv. 2 CC) non essendosi ancora compiuto;
che nelle
sue osservazioni del 4 aprile 2000 __________
__________ propone di verificare se l'appello non equivalga a desistenza
sul piano cautelare, subordinatamente di accertare se l'appello sia ricevibile
“(anche a motivo del fatto che non vengono infatti formulate chiare censure
contro il decreto che si afferma di impugnare)” e in via ancor più subordinata
di respingere l'appello nel merito;
che il 12
dicembre 2000 __________ __________
__________ ha postulato il beneficio
dell'assistenza giudiziaria;
e considerando
in diritto: che
sotto il profilo dell'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC la motivazione dell'appello,
seppure involuta, permette di capire quale sia il punto di vista
dell'interessata e può di conseguenza reputarsi sufficiente;
che
l'appellante insta per l'annullamento del decreto cautelare, in effetti, poiché
a suo avviso il Segretario assessore, preso atto della sua dichiarazione del 16
gennaio 2000 di resistere non solo al divorzio, ma anche alla separazione,
avrebbe dovuto stralciare dai ruoli la causa di merito;
che a norma dell'art. 7b
cpv. 1 tit. fin. CC, tutte le cause di divorzio o di separazione pendenti
dinanzi a un'autorità cantonale il giorno dell'entrata in vigore della legge
nuova (1° gennaio 2000) vanno giudicate secondo il nuovo diritto;
che nondimeno,
contrariamente all'opinione dell'appellante, una causa di stato promossa sotto
il vecchio diritto non va tolta dai ruoli per il solo fatto che la parte convenuta
si opponga alla separazione o al divorzio fondandosi sulla legge nuova;
che il problema di sapere
se siano dati i presupposti di un divorzio o di una separazione secondo il
nuovo diritto (e il decorso dei quattro anni evocato dall'appellante non è
l'unico motivo previsto dalla legge: si veda l'art. 115 CC) dovrà formare oggetto
del giudizio finale nella sentenza di merito e comporterà, se mai, il rigetto
dell'azione, ma non giustifica in alcun caso lo stralcio della causa a semplice
richiesta della parte convenuta;
che del resto, quand'anche
si seguisse – per avventura – la tesi secondo cui l'opposizione della convenuta
al divorzio e il parallelo ritiro della domanda di separazione avrebbero
estinto la procedura di merito, ciò non avrebbe esonerato in ogni modo il Segretario
assessore dallo statuire sull'assetto provvisionale per il lasso di tempo intercorso
fra l'introduzione dell'istanza cautelare e il venir meno della causa di merito,
onde la totale infondatezza dell'appello già in questa prospettiva;
che, ciò posto, rimane da
verificare se – come sostiene la controparte nelle osservazioni a questa Camera
– l'appello dell'interessata configuri finanche una manifestazione di
desistenza dal procedimento cautelare;
che tale
non è il caso nella fattispecie, l'appellante non dichiarando di recedere unilateralmente
dall'istanza cautelare, ma solo di considerare superate le misure provvisionali
poiché la presunta decadenza della causa di stato implicherebbe ormai
l'emanazione di misure a tutela dell'unione coniugale (memoriale, pag. 3 in fondo);
che,
venendo a mancare quest'ultima condizione, l'asserto dell'appellante cade nel
vuoto e non può sicuramente essere interpretato come un atto di desistenza;
che per
quanto attiene alle spese processuali e alle ripetibili del presente giudizio,
esse seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che la
richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante il 12 dicembre
2000 non può essere accolta, al ricorso mancando sin dall'inizio qualsiasi
parvenza di buon diritto (art. 157 CPC);
che per
di più, il beneficio dell'assistenza giudiziaria nemmeno potrebbe conferirsi a
titolo retroattivo, tanto meno per prestazioni risalenti a nove mesi prima
dell'introduzione della richiesta (Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 158);
che,
nondimeno, delle ristrettezze economiche in cui versa l'appellante si tiene calcolo
contenendo nella misura del possibile la tassa di giustizia e l'indennità per
ripetibili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 300.– per
ripetibili.
-
La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
-
Intimazione:
– avv. __________ __________ -__________, __________;
– avv.
__________ __________, __________o.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
La presidente Il
segretario
[BG1]
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster