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Numero d'incarto:
11.2001.106
Data decisione, Autorità:
25.09.2001, ICCA
Incarto n.
11.2001.00106
Lugano,
25 settembre
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa
..__________ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con petizione (“domanda”) del
30 maggio 2001 da
__________ __________,
(ora patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________, nata __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________);
giudicando
ora sul caso di ricusazione riconosciuto dal
Pretore e dal Segretario assessore con “sentenza” del 17 agosto 2001, rispettivamente
sull'istanza di ricusazione presentata da __________ __________ il 7 settembre
2001;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accertato il
caso di ricusazione, rispettivamente se dev'essere accolta l'istanza di
ricusazione presentata da __________ __________;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 22 gennaio 1998 il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6, ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il
____________________ 1981 da __________ __________ (1946) e __________ nata
__________ (1960), affidando il figlio __________ (nato il ____________________
1985) alla madre, conformemente alla convenzione sugli effetti accessori sottoscritta
dai coniugi;
che il 30
maggio 2001 __________ __________ ha promosso causa davanti al medesimo Pretore
per ottenere la modifica della sentenza di divorzio nel senso di vedersi
affidare il figlio;
che
all'udienza del 21 giugno 2001, indetta per la discussione, il Segretario assessore
ha diffidato l'attore – in luogo e vece del Pretore – a munirsi di un avvocato
entro 20 giorni, comminandogli la nomina di un patrocinatore d'ufficio nel caso
in cui il termine fosse decorso infruttuoso;
che
l'indomani __________ __________ ha inviato alla Pretura una lunga lettera in
cui dichiarava di rifiutare la designazione di qualsiasi avvocato e di ricusare
il Segretario assessore, muovendo aspre critiche all'operato della sezione 6;
che il 26
giugno 2001 il Pretore e il Segretario assessore hanno ravvisato nei loro
confronti un caso di ricusazione, dandone comunicazione alle parti, le quali
hanno consentito all'astensione;
che, ciò
posto, il Pretore e il Segretario assessore hanno trasmesso il fascicolo della
causa al Pretore della sezione 4 in qualità di giudice viciniore;
che
quest'ultimo ha fatto seguire il caso alla Camera civile di appello per competenza;
che con
sentenza del 31 luglio 2001 questa Camera non ha ravvisato alcun giustificato
motivo di ricusazione nei confronti del Pretore della sezione 6, mentre si è dichiarata
incompetente a sindacare la ricusazione del Segretario assessore, il giudizio
spettando al Pretore da cui quegli dipende (inc.
..__________);
che nelle
condizioni descritte il Pretore della sezione 4 ha ritornato gli atti al
Pretore della sezione 6 affinché giudicasse sulla ricusazione del suo Segretario
assessore;
che
invece di ciò il Pretore e il Segretario assessore della sezione 6 hanno emesso
congiuntamente, il 17 agosto 2001, una “sentenza” in cui si dichiarano esclusi
dal procedimento e rinviano la causa al Pretore della sezione 4;
che il
Pretore della sezione 4 ha nuovamente trasmesso gli atti, il 6 settembre 2001,
alla Camera civile di appello “per la decisione di sua competenza”;
che il 7
settembre 2001 l'avv. __________ __________, designato da __________ __________
come patrocinatore di fiducia, ha inviato a questa Camera una lettera in cui
dichiara di scorgere ormai “gravi ragioni” nel senso dell'art. 27 lett. b CPC e
postula egli medesimo la ricusazione sia del Pretore sia del Segretario
assessore della sezione 6;
che il
giudice delegato di questa Camera ha intimato l'istanza di ricusazione, con
ordinanza del 12 settembre 2001, a __________ __________ per eventuali osservazioni;
che
__________ __________ ha dichiarato il 18 settembre 2001 di aderire alla ricusazione
chiesta dall'ex marito;
e considerando
in diritto: che “la cognizione dei motivi di ricusazione e di esclusione del
Pretore spetta alla Camera civile di appello”, mentre quella del Segretario
assessore “al giudice da cui dipende”, cioè al rispettivo Pretore (art. 30 cpv.
1 CPC);
che la
“sentenza” del 17 agosto 2001 con cui il Pretore e il Segretario assessore
della sezione 6 dichiarano a titolo congiunto di astenersi dal loro ufficio è
quindi manifestamente nulla, il Codice di procedura civile non prevedendo alcun
caso in cui il Pretore e il Segretario assessore siano abilitati a giudicare
insieme né, tanto meno, alcun caso in cui il Pretore possa decidere autonomamente
la sua stessa ricusazione;
che in
simili circostanze questa Camera potrebbe limitarsi ad accertare, in quanto
adita dal Pretore della sezione 4, l'inefficacia della decisione citata e
deferire il Pretore della sezione 6 al Consiglio della magistratura,
ravvisandosi chiari estremi di insubordinazione giurisdizionale;
che
nondimeno, proprio in virtù di tale fatto, l'attore stesso chiede ora la
ricusazione del Pretore e del Segretario assessore della sezione 6, ritenuti
inidonei a trattare la causa con la necessaria serenità e imparzialità;
che per
quanto riguarda il Segretario assessore l'istanza è manifestamente irricevibile,
solo il Pretore – o, dandosi giustificata astensione di questi, il Pretore
viciniore – essendo abilitato a sindacarne la ricusazione, non la Camera civile
di appello;
che, ciò
premesso, rimane da esaminare se il contegno del Pretore della sezione 6 denoti
ormai i presupposti dell'art. 27 lett. b CPC (“gravi ragioni”), come l'attore sostiene;
che in
linea di principio non soccorrono “gravi ragioni” per il solo fatto che un
Pretore rifiuti di attenersi a una sentenza del Tribunale di appello, giacché
in caso contrario basterebbe un'arbitraria renitenza del primo giudice per
vanificare l'art. 30 cpv. 1 CPC di senso e scopo;
che
questa Camera non intravede del resto alcun motivo per riconsiderare – ammesso
e non concesso che ciò sia possibile – la sua sentenza del 31 luglio 2001;
che dopo
la sentenza di appello è intervenuto nondimeno un fatto nuovo, ovvero l'emanazione
congiunta della “sentenza”
17 agosto
2001 da parte del Pretore e del Segretario assessore;
che in
tale “sentenza” l'uno e l'altro si definiscono molto offesi dalla nota lettera
inviata il 22 giugno 2001 da __________ __________ alla Pretura, affermando di
non avere “mai, lo si ripete mai, ricevuto degli insulti come quelli proferiti
da __________ __________, caratterizzati da una simile intensità e cattiveria”,
di riscontrare “un caso eccezionale, che coinvolge un personaggio eccezionale”
e di censurare una deplorevole “tradizione dell'insulto da parte di __________
__________ ”, il quale “dall'emissione della sentenza di divorzio nel gennaio
1998 ha a scadenze regolari inviato a questo Pretore, con copie urbi et orbi,
scritti denigratori”;
che delle
lettere denigratorie cui accenna per la prima volta il Pretore nella citata
“sentenza” non vi è traccia nel fascicolo processuale e del loro contenuto
tutto si ignora;
che
l'eccezionalità ravvisata dal Pretore nel caso in esame nella persona di
__________ __________ sfugge a questa Camera, non essendone dati a divedere gli
estremi, se non in certi atteggiamenti querulomani dell'attore (missive
indirizzate simultaneamente a consiglieri di Stato, al comandante della Polizia
cantonale, all'autorità di vigilanza sulle tutele e ad autorità giudiziarie,
come quelle del 20 luglio 2001 e del 1° agosto 2001, agli atti) e – appunto –
nella menzionata lettera del 22 giugno 2001;
che del
resto non vi è stato alcun contatto fra il Pretore e __________ __________
nella causa intesa alla modifica della sentenza di divorzio, il Pretore non
avendo compiuto alcun atto processuale, salvo convocare le parti alla
discussione (tenuta poi dal Segretario assessore) e – sembra – sentire il ragazzo;
che per
quanto riguarda gli insulti lamentati dal Pretore, la nota lettera del 22
giugno 2001 (riprodotta per larghi tratti nella precedente sentenza di questa
Camera) contiene critiche anche pesanti e proteste vibrate, nonché rampogne e
recriminazioni, ma non ingiurie, tanto meno verso la persona del Pretore,
evocata in un solo punto, sul finale della lettera (sentenza di questa Camera,
pag. 4 in fondo), senza particolare malevolenza nei suoi confronti;
che
lascia attoniti dunque la reazione esagerata e irragionevole del Pretore (del Segretario
assessore non deve occuparsi questa Camera), scomposta al punto da fargli perdere
ogni cognizione circa i limiti della propria competenza e fargli identificare
le critiche alla Pretura con critiche alla sua persona (“gli scriventi giudici
hanno recepito quale insulto diretto le invettive indirizzate da __________
alla Pretura che essi presiedono”: “sentenza” del 17 agosto 2001, primo
foglio);
che un
simile atteggiamento può essere solo indice di un profondo disagio, suscettivo
di ottenebrare l'imparzialità e l'equanimità cui un magistrato deve far capo
nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali;
che,
vista in ultima analisi la “sentenza” del 17 agosto 2001, non rimane che accertare
l'esistenza di “gravi ragioni” giusta l'art. 27 lett. b CPC e dichiarare il
Pretore ricusato;
che, di
conseguenza, nei confronti del Pretore l'istanza dell'attore va accolta;
che sulla
ricusazione del Segretario assessore giudicherà, ciò posto, il Pretore viciniore;
che
un'ultima considerazione è necessaria, dovendosi evitare che giudici emotivamente
vulnerabili possano, lasciandosi trasportare oltre misura, astenersi unilateralmente
dal loro ufficio e delegare alle giurisdizioni viciniori le cause più delicate;
che si
impone dunque di rinnovare in via generale l'esortazione al distacco psicologico
già rivolta da questa Camera al Pretore della sezione 6 nella sentenza del 31
luglio 2001 (consid. 7), a maggior ragione ove si pensi che la nota lettera del
22 giugno 2001, ancorché sconveniente, non è certo più offensiva di talune
esternazioni ingiuriose e denunce infondate di cui sono già stati oggetto altri
Pretori e giudici di appello;
che per
quanto riguarda gli oneri processuali si soprassiede a ogni prelievo, l'istanza
di ricusazione presentata dall'attore il
7
settembre 2001 dimostrandosi fondata, quanto meno nei confronti del Pretore,
senza che la convenuta si sia opposta all'accoglimento (Rep. 1997 pag. 137
consid. 4);
che per
gli stessi motivi non si giustifica l'assegnazione di ripetibili;
pronuncia: 1. La
“sentenza” emessa il 17 agosto 2001 dal Pretore e dal Segretario assessore della
sezione 6 nella causa ..__________promossa da __________
__________ contro __________ __________, nata __________, è dichiarata nulla.
-
Nella
misura in cui riguarda il Pretore, l'istanza di ricusazione presentata il 7
settembre 2001 da __________ __________ è accolta e gli atti sono trasmessi al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, per la continuazione del processo.
-
Nella
misura in cui riguarda il Segretario assessore, l'istanza di ricusazione presentata
da __________ __________ è irricevibile.
-
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________;
– Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Comunicazione
al Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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