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Numero d'incarto:
11.2001.117
Data decisione, Autorità:
19.11.2001, ICCA
Incarto n.:
11.2001.00117
Lugano
19 novembre
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. /__-.__.____
(istituzione di curatela) della Divisione degli interni, Sezione degli enti
locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa dalla
Commissione tutoria regionale __________, __________
nei confronti di __________ __________,
procedura nella quale sono intervenuti
__________ __________,
__________, e
__________ __________,
(patrocinati dall'avv. __________
__________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 28 settembre 2001 presentato da __________ e __________
__________ contro la decisione emessa il 10 settembre 2001 dalla Divisione
degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle
tutele;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il
Municipio di __________ ha segnalato il 13 giugno 2001 alla Commissione tutoria
regionale __________ che __________ __________ (1941), degente presso la Casa
anziani comunale, non pagava da mesi la retta e ha chiesto di verificare se non
fosse il caso di istituire una curatela di rappresentanza e di amministrazione.
Sentita l'interessata il 27 giugno 2001 ed esperita il 19 luglio 2001 una
perizia psichiatrica a cura del Servizio psico-sociale di __________, con
decisione del 26 luglio 2001 la Commissione tutoria regionale __________ ha
istituito in favore di __________ __________ una curatela di rappresentanza e
di amministrazione (art. 392 cpv. 1 e 393
cpv. 2
CC), designando come curatore l'avv. __________ __________ di __________. La
tassa di giustizia di fr. 50.– è stata posta a carico di __________ __________.
B. Contro
la decisione citata __________ e __________ __________, figli di __________
__________, hanno introdotto ricorso il 21 agosto 2001 alla Divisione degli
interni, autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo l'annullamento della
curatela e la revoca del blocco relativo a un conto bancario intestato alla
madre (presso la __________ di __________) ottenuto dal curatore designato
dalla Commissione tutoria regionale. Statuendo il 10 settembre 2001, l'autorità
di vigilanza ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività, senza
prelevare tasse né spese.
C. Insorti
il 28 settembre 2001 con un appello contro la decisione predetta, __________ e
__________ __________ postulano l'annullamento del giudizio impugnato e il
rinvio degli atti all'autorità di vigilanza affinché esamini nel merito il loro
ricorso. Con osservazioni del
2
novembre 2001 la Commissione tutoria regionale 14 propone di respingere l'appello
e di confermare la decisione impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Le
decisioni prese dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza
sulle tutele sono impugnabili entro venti giorni alla Camera civile del
Tribunale di appello (art. 48 della Legge sull'organizzazione e la procedura in
materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999: RL 4.1.2.2). Tempestivo,
l'appello in esame è pertanto ammissibile.
-
L'autorità
di vigilanza ha dichiarato il ricorso tardivo dopo avere accertato che la risoluzione
26 luglio 2001 della Commissione tutoria, inviata il 31 luglio 2001 all'interessata
per lettera raccomandata all'indirizzo indicato dai figli stessi, era stata trattenuta
in fermo posta ed era stata ritirata per finire dal figlio __________ solo il
18 agosto 2001. Gli appellanti obiettano che la nota risoluzione doveva essere
intimata a entrambi i figli, rappresentanti della madre in base a una procura
generale rilasciata dalla madre nel 1992. La notifica della decisione a uno
solo dei rappresentanti non era dunque regolare, sicché il ricorso va ritenuto
tempestivo.
-
Dagli
atti risulta che la decisione della Commissione tutoria regionale, intimata per
raccomandata a “__________ __________, c/o __________ __________,
____________________ ” (doc. 7), è pervenuta all'ufficio postale di __________
il 31 luglio 2001 ed è stata ritirata da __________ __________ il 18 agosto
2001 (doc. 6). Non consta che l'atto sia stato spedito agli appellanti al loro
indirizzo di viale __________ __________, __________ (doc. 1, dispositivo n.
7). La Commissione tutoria regionale eccepisce, nelle osservazioni, che gli
appellanti non si sono mai dichiarati rappresentanti della madre e che quindi
la decisione è stata inviata per raccomandata all'indirizzo da loro medesimi indicato
alla Casa per anziani per le comunicazioni destinate a __________ __________.
Se non che, contrariamente a quanto essa sembra affermare, l'esistenza di una
procura generale non può essere messa in dubbio. Acclusa al ricorso
all'autorità di vigilanza, tale procura è menzionata anche in una lettera
inviata il 2 luglio 2001 dai figli alla Casa per anziani (allegata all'appello)
e nella perizia psichiatrica allestita il 19 luglio 2001 dal Servizio
psico-sociale su richiesta della Commissione tutoria (doc. 3, allegato B, pag.
3). Quest'ultima autorità era di conseguenza informata del rapporto di
rappresentanza e doveva notificare la propria decisione ai rappresentanti della
curatelata (art. 120 cpv. 4 CPC, cui rinvia l'art. 14 LPAmm). Ciò non è
avvenuto, come ammette la Commissione tutoria nelle proprie osservazioni all'appello
(pag. 2 in fondo).
-
La
notificazione irregolare di una decisione non deve causare pregiudizio al
destinatario (DTF 113 Ib 296 consid. 2 pag. 298). Questi ha di principio
diritto di impugnare una decisione notificata irregolarmente anche dopo la
scadenza del termine di ricorso, senza tuttavia poter differire a piacimento
l'inizio del decorso del termine da rispettare (DTF 119 IV 330 consid. 1c pag.
334 e rinvii, 111 Ia 280; I CCA, sentenza dell'8 settembre 2000 pubblicata in
FamPra.ch 2001 pag. 336). Le regole della buona fede e la sicurezza del diritto
esigono infatti che egli agisca con tempestività, non appena ottenute le
informazioni necessarie (DTF 111 Ia 283). Il termine per impugnare una
decisione notificata irregolarmente decorre, in altre parole, dal momento in
cui il destinatario ha potuto rendersi conto dell'irregolarità e rimediarvi,
dando prova della diligenza richiesta dalle circostanze. Nel caso in esame uno
dei rappresentanti della curatelata, il figlio Renato, ha ricevuto la
risoluzione litigiosa il 18 agosto 2001, come risulta dall'attestazione
dell'ufficio postale (doc. 6). I rappresentanti hanno interposto insieme
ricorso all'autorità di vigilanza sulle tutele il 21 agosto successivo, vale a
dire nel termine di dieci giorni previsto dall'art. 420 CC. In simili circostanze
non si può negare che essi hanno agito senza indugio, nel rispetto della buona
fede processuale. Ne discende che il loro ricorso deve essere considerato
tempestivo. L'appello deve di conseguenza essere accolto e l'incarto rinviato
all'autorità di vigilanza affinché entri nel merito del ricorso a lei
sottoposto.
-
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Vanno addebitati
pertanto alla Commissione tutoria regionale, che ha postulato a torto il
rigetto dell'appello. Patrocinati da un avvocato, gli appellanti hanno diritto
a un'equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è accolto, la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all'autorità
di vigilanza per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico della Commissione tutoria regionale 14, che rifonderà a __________
e __________ __________ fr. 400.– complessivi per ripetibili di appello.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
–
Commissione tutoria regionale __________, __________.
Comunicazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
–
Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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