AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2001.137
Data decisione, Autorità:
01.07.2002, ICCA
Incarto n.:
11.2001.00137
Lugano
1° luglio
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. . –
R.__.____ (compenso del curatore) della Divisione degli interni, Sezione degli
enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone l'
avv. dott. __________ __________ -__________, __________
alla
Delegazione tutoria di __________
(ora Commissione tutoria regionale 9, __________
-__________),
riguardo
alla curatela in favore di __________ __________ (1939), __________;
esaminati
gli atti,
posti i
seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello (“ricorso”) del 3 dicembre 2001 presentato dall'avv. dott. __________
__________ -__________ contro la decisione emanata il 9 novembre 2001 dalla
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza
sulle tutele;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. La
Delegazione tutoria di __________ ha istituito il 15 settembre 1997 una
curatela volontaria (art. 394 CC) in favore di __________ __________ (1939),
designando come curatrice l'avv. __________ __________ con l'incarico di
gestire la sostanza, i redditi e i debiti dell'interessata. Il 30 aprile 1998
__________ , patrocinata dall'avv. dott. __________ __________
-, ha chiesto alla Delegazione tutoria di mutare la curatela
volontaria in una curatela amministrativa a norma dell'art. 393 cpv. 2 CC, come
pure di sostituire la curatrice. Con risoluzione del 27 maggio 1998 la Delegazione
tutoria ha accolto la prima richiesta, ma ha confermato l'incarico conferito
all'avv. __________ __________. In esito a un ricorso di __________ ,
il 31 luglio 1998 la Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza
sulle tutele ha limitato la durata della curatela fino al risanamento della
situazione finanziaria dell'interessata e ha designato l'avv. __________
__________ - quale curatrice, in sostituzione dell'avv. __________
__________.
B. Il
15 gennaio 1999 l'avv. __________ __________ -__________ ha presentato una nota
d'onorario di fr. 5927.70 per le prestazioni eseguite dal 22 settembre al 31 dicembre
1998. La Delegazione tutoria ha approvato la nota con decisione dell'8 marzo
1999, soggiungendo quanto segue:
Inoltre, a partire dal 1° aprile 1999, la
Delegazione tutoria ha deciso di fissare un importo massimo di fr. 2000.–
(duemila) – annui – per il vostro onorario per la curatela in oggetto. Dalla
cifra sono escluse le spese vive ed eventuali adempimenti di compiti
particolari, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento
concernente le tariffe in materia di tutele e curatele.
Un
ricorso presentato da __________ __________ il 22 marzo 1999 contro tale
riserva è stato respinto dall'autorità di vigilanza con decisione del 9 luglio
1999, passata in giudicato. La Delegazione tutoria ha poi approvato
un'ulteriore nota professionale di fr. 4000.– presentata dalla curatrice per il
periodo dal 1° aprile al 31 luglio 1999.
C. Il
17 gennaio 2000 la Delegazione tutoria, su richiesta dell'avv. __________
__________ -__________ confermata da __________ __________, ha revocato la
curatela di amministrazione per il 31 gennaio 2000. Con risoluzione del 31
luglio 2000 la medesima autorità ha approvato la relazione finale e il rendiconto
di gestione, ma ha ridotto a
fr.
2000.– la nota professionale di fr. 12 719.– presentata dalla curatrice il
29 febbraio 2000 per le prestazioni svolte dal 1° agosto 1999 al 31 gennaio
2000. Contro tale decisione l'avv. __________ __________ -__________ ha
interposto ricorso il 23 agosto 2000, chiedendo alla Sezione degli enti locali,
quale autorità di vigilanza sulle tutele, l'approvazione integrale della nota
d'onorario. Essa ha concluso inoltre perché le fosse riconosciuto un compenso
per le prestazioni eseguite dopo la cessazione della curatela – secondo i
principi stabiliti per il periodo precedente – “in considerazione del fatto che
la curatrice ha dovuto continuare ad esercitare tale funzione con il consenso
della Delegazione tutoria fino alla fine di maggio del 2000”. Con decisione del
9 novembre 2001 l'autorità di vigilanza ha respinto il ricorso, ponendo le
spese e la tassa di giustizia di complessivi fr. 400.– a carico della curatrice.
D. Contro
la predetta risoluzione l'avv. __________ __________ -__________ è insorta
davanti a questa Camera con un appello (“ricorso”) del 3 dicembre 2001 nel
quale postula, in sostanza, la riforma della decisione impugnata nel senso di
approvare la nota professionale di fr. 12 719.–. La curatrice insiste
inoltre nel chiedere che le sia riconosciuta una mercede per le prestazioni
svolte dopo la cessazione della curatela, da fissare secondo i principi
stabiliti per il periodo precedente. In una lettera del 19 dicembre 2001 la
neocostituita Commissione tutoria regionale 9 dichiara di non avere
osservazioni da formulare e di aderire ai motivi della decisione impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Il
1° gennaio 2001 è entrata in vigore la legge sull'organizzazione e la procedura
in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, con il relativo regolamento
di applicazione. L'art. 52 di tale legge prevede che le procedure pendenti al
momento della sua entrata in vigore sono decise dall'autorità competente in
base alle norme previgenti. Nel caso in esame la procedura intesa all'approvazione
della nota professionale litigiosa è stata avviata agli inizi del 2000, di modo
che la fattispecie è retta dal regolamento sulle tutele e curatele del 18
gennaio 1951 e dal regolamento concernente le tariffe in materia di tutele e
curatele del 19 settembre 1995 (testi in vigore fino al 31 dicembre 2000).
Anche sotto il diritto anteriore le decisioni dell'autorità di vigilanza sulle
tutele erano appellabili entro venti giorni alla Camera civile del Tribunale di
appello (art. 54a LAC, in vigore fino al 31 dicembre 2000 e art. 424
cpv. 3 CPC). Tempestivo, l'appello (“ricorso”) in questione è pertanto ricevibile.
-
L'appellante
chiede che questa Camera disponga l'assunzione di testimoni, così come il
richiamo di non meglio precisati atti dalla Commissione tutoria regionale e
dall'autorità di vigilanza. Essa dichiara altresì di mettere a disposizione il
fascicolo inerente alla curatela e produce copia di una lettera del 9 giugno
2000 alla Delegazione tutoria. La domanda di nuove prove in appello è di per sé
ammissibile (art. 424a cpv. 2 CPC), il diritto tutelare essendo per
altro governato dal principio inquisitorio (Schnyder/
Murer in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 123 ad art. 373 CC). Il giudice può sempre
rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato
non porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF
124 I 211 consid. 4, 122 V 162 consid. 1d con rinvio al principio enunciato in
DTF 106 Ia 162 consid. 2b). Nella fattispecie le prove offerte in
appello non appaiono influenti ai fini del giudizio, gli atti di causa essendo
sufficienti. Né l'appellante indica, del resto, quali circostanze essa intenda
dimostrare con i mezzi istruttori proposti. Nulla osta quindi all'esame
dell'appello nel merito.
-
La
Sezione degli enti locali ha ricordato anzitutto che la Delegazione tutoria,
con decisione dell'8 marzo 1999, aveva limitato a fr. 2000.– annui l'onorario
della curatrice per le prestazioni successive al 31 marzo 1999. Tale
risoluzione – ha soggiunto – è stata confermata il 9 luglio 1999 dall'autorità
di vigilanza, la quale ha precisato nondimeno che siffatto limite costituiva
solo “un'indicazione di massima poiché l'autorità tutoria non era libera di stabilire
l'importo che più le aggradava, ma doveva osservare quanto previsto dalla
legge” (decisione impugnata, consid. 7 con rinvio alla risoluzione del 9 luglio
1999, pag. 3 verso il basso). Ciò premesso, la Sezione degli enti locali ha
rilevato che l'attività svolta dalla curatrice nel periodo litigioso (dal
1° agosto 1999 al 31 gennaio 2000) non richiedeva particolari conoscenze
professionali, né legittima un compenso superiore ai fr. 2000.– riconosciuti
dalla Delegazione tutoria. Tanto più che la curatrice, per le mansioni svolte
dal 1° aprile 1999, aveva già ricevuto un compenso di fr. 6000.– (fr. 4000.–
fino al 31 luglio 1999 e fr. 2000.– fino al 31 gennaio 2000). Tale somma,
stando all'autorità di vigilanza, remunera adeguatamente le prestazioni
effettuate e copre pure le spese di fr. 1000.– esposte dalla curatrice nella
nota del 29 febbraio 2000. Riguardo ai compiti eseguiti dopo la fine della
curatela, il 31 gennaio 2000, la Sezione degli enti locali ha ritenuto che il
relativo compenso non soggiace all'approvazione dell'autorità tutoria, ma
dev'essere sottoposto direttamente all'interessata. Donde, per finire, il
rigetto del ricorso e la conferma della decisione impugnata.
-
L'appellante
fa valere che il segretario della Delegazione tutoria, agendo in rappresentanza
della Delegazione stessa, le ha garantito il 18 maggio 2000 il pagamento di
“una parte importante della fattura”. La Delegazione tutoria – essa soggiunge –
non ha mai contestato l'esistenza, l'entità o l'adeguatezza dell'attività
fornita, né ha mosso obiezioni al conteggio delle ore o delle spese, ma si è
limitata a negare in modo tardivo e arbitrario il diritto della curatrice di
riscuotere un compenso superiore a fr. 2000.– annui. Sempre a parere
dell'appellante, la verifica dei debiti della curatelata ha comportato una mole
di lavoro notevole e inatteso, che esula dalle prestazioni ordinarie
considerate nel calcolo dell'onorario di fr. 2000.–. Agli inizi del mandato
essa aveva dovuto per altro concentrare gli sforzi nel convincere l'autorità
tutoria a tramutare la curatela volontaria in una curatela amministrativa e a
sostituire la curatrice precedente. L'appellante ritiene inoltre che la
Delegazione tutoria – avendo scelto quale curatrice un'avvocata – sia tenuta ad
applicare la tariffa professionale per ogni prestazione e per tutta la durata
della curatela. L'onorario esposto, basato su una tariffa oraria di fr. 120.–
anziché di fr. 190.– come d'uso, corrisponde alla rimunerazione di un
praticante legale, non di un avvocato, ed è commisurato all'attività svolta e
alla situazione finanziaria della curatelata. L'appellante fa valere altresì di
aver dovuto protrarre l'incarico oltre la fine della curatela, su richiesta di
taluni creditori, e chiede pertanto un'analoga mercede per le prestazioni
svolte dopo il 1° febbraio 2000. Essa si duole d'altro canto che la Sezione
degli enti locali, dopo aver riconosciuto il diritto di lei alla rifusione
delle spese di fr. 1000.–, abbia omesso per errore di aumentare in tale misura
il compenso dovutole. L'appellante critica per finire il dispositivo sugli
oneri processuali, adducendo che “la condanna delle spese (…) è eccessivamente
onerosa e da evitare in ogni caso per motivi di equità” (appello, pag. 2 verso
il basso).
-
L'autorità
tutoria fissa la mercede per l'attività del curatore (art. 417 cpv. 2 CC), la
cui adeguatezza può essere verificata – su domanda di ogni interessato –
dall'autorità di vigilanza (art. 420 cpv. 2 CC). Questa è tenuta a correggere
l'ammontare del corrispettivo fissato dall'autorità tutoria, qualora dovesse riscontrare
un errore oggettivo nella sua definizione oppure fosse accertato un uso
difforme dei tassi normalmente applicati per il calcolo dell'onorario e delle
spese (ZR 96 n. 30 pag. 85 consid. 4).
a) In
concreto, l'appellante rimprovera anzitutto alla Sezione degli enti locali di
non aver tenuto in debita considerazione le assicurazioni del segretario della
Delegazione tutoria riguardo al pagamento della mercede. Essa non adduce
tuttavia, sotto questo profilo, un'errata valutazione del suo compenso o un uso
difforme delle tariffe applicabili. Eventuali garanzie fornite dalla
Delegazione tutoria – o da un suo membro – sull'approvazione della nota
professionale non esimono del resto l'autorità dal valutare l'adeguatezza
dell'onorario e delle spese esposte. Una diversa soluzione lederebbe con ogni
evidenza l'interesse della curatelata, tenuta – in ultima analisi – al pagamento
del corrispettivo (art. 7 cpv. 1 e 3 del regolamento concernente le tariffe in
materia di tutele e curatele, in vigore fino al 31 dicembre 2000; cfr. anche
doc. 2, pag. 3 in alto). Si aggiunga che una generica affermazione circa
il pagamento di “una parte importante della fattura” (appello, pag. 3 verso
l'alto, con rinvio al doc. 4, allegato 3) non consentiva all'appellante di
desumere – in buona fede – che l'autorità si fosse impegnata a dar seguito incondizionato
alle sue richieste. Su questo punto l'appello si rivela dunque sprovvisto di
buon diritto.
b) L'appellante rileva dipoi che la Delegazione tutoria, in una presa
di posizione del 6 giugno 2001 (recte 2000: doc. 4, allegato 2), si è
limitata a negare il diritto della curatrice di percepire un onorario superiore
a fr. 2000.– annui, senza contestare l'esistenza, l'entità né l'adeguatezza
delle prestazioni effettuate. Decisivo ai fini dell'attuale sentenza non è però
il punto di vista della Delegazione tutoria, bensì il giudizio espresso
dall'autorità di vigilanza nella decisione impugnata. E la Sezione degli enti
locali, pur evocando il tetto massimo di fr. 2000.– annui posto dalla
Delegazione tutoria all'onorario della curatrice (doc. 1, pag. 1 in fondo), ha
ritenuto che tale cifra fosse solo indicativa. Ciò premesso, l'autorità di
vigilanza è entrata nel merito delle censure addotte dalla curatrice e ha
ritenuto il compenso di fr. 2000.– commisurato alle prestazioni da lei svolte.
Nella misura in cui critica le ragioni addotte dalla Delegazione tutoria
anziché i motivi esposti nella sentenza impugnata, l'appello si dimostra quindi
inconsistente.
c)
L'appellante soggiunge che la verifica della
situazione debitoria della curatelata ha comportato una notevole mole di lavoro
inatteso, che esula dalle prestazioni ordinarie ritenute ai fini del calcolo
dell'onorario di fr. 2000.–. Contrariamente al parere della curatrice, tuttavia,
l'autorità di vigilanza non ha disconosciuto lo svolgimento di possibili
mansioni straordinarie, ma ha considerato che il compenso di fr. 6000.–
inerente all'attività svolta dopo il mese di aprile 1999 fosse sufficiente a coprire
“eventuali lavori inaspettati che si sono aggiunti ai normali compiti”
(decisione impugnata, consid. 8 in fine). La censura risulta dunque già per questo
motivo destituita di buon diritto. Né giova all'appellante far valere che agli
inizi il suo incarico sarebbe consistito nel convincere l'autorità tutoria a
trasformare la curatela volontaria in una curatela amministrativa e a
sostituire la curatrice precedente. L'argomentazione non è seria, ove
appena si consideri che l'attività evocata precede la designazione
dell'appellante come curatrice e non rientra dunque nel novero delle mansioni
remunerate a norma dell'art. 417 cpv. 2 CC. Si aggiunga che l'interessata, pur
adducendo lo svolgimento di prestazioni straordinarie, non precisa il tempo
impiegato per tali compiti. Né è di ausilio sotto questo profilo la
distinta acclusa alla nota professionale del 29 febbraio 2000 (doc. 4, allegato
7 e doc. 5, allegato A), la quale si limita a elencare tutte le prestazioni svolte,
senza indicare quali di esse esulino dalle mansioni ordinarie. Mancando
indicazioni riguardo ai compiti suscettibili di maggiorare il compenso della
curatrice, l'appello – carente di motivazione – riesce finanche inammissibile
(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5).
d) L'appellante
ritiene che la designazione di un avvocato quale curatore giustifichi
l'applicazione della relativa tariffa professionale. Secondo l'art. 5 cpv. 1
del regolamento concernente le tariffe in materia di tutele e curatele, in
vigore fino al 31 dicembre 2000, se per l'adempimento di compiti particolari si
imponeva il ricorso a persone con conoscenze professionali specifiche, per
tali mansioni era riconosciuto un onorario corrispondente a quello della
tariffa applicata nel relativo ramo di attività. Determinante ai fini della
scelta tariffale, secondo il chiaro tenore letterale della predetta
disposizione, non era solo la qualifica professionale del curatore, ma anche –
e soprattutto – la natura delle prestazioni effettuate. In altri termini, un
curatore professionista ha diritto di essere remunerato sulla base della
propria tariffa unicamente se e nella misura in cui ha svolto mansioni specifiche
(cfr. anche DTF 116 II 402 consid. 4b/cc; SJ 122/2000 I pag. 344 consid. 3; RDT
1998 pag. 111 consid. 3c; I CCA, sentenza del 18 dicembre 1997 in re M., consid.
4 in fine).
In
concreto non risulta che l'attività svolta dall'appellante imponesse
particolari cognizioni giuridiche. L'interessata evoca bensì prestazioni intese
alla modifica della curatela e alla sostituzione della curatrice precedente,
comprendenti – fra l'altro – l'inoltro di un ricorso all'autorità di vigilanza.
Già si è detto però che tali compiti precedono la designazione dell'appellante
quale curatrice e non incidono dunque sulla mercede di lei a norma dell'art.
417 cpv. 2 CC (sopra, consid. 5c). Quanto ai ricorsi della curatrice volti
all'aumento del proprio compenso (del 22 marzo 1999, del 23 agosto 2000 e del 3
dicembre 2001), tali rimedi esulano palesemente dagli interessi della
curatelata e non rientrano nel novero dei compiti previsti dall'art. 419 CC.
Tant'è che il ricorso del 23 agosto 2000 e l'appello in esame sono stati
presentati dalla curatrice in nome e per conto proprio. Data l'assenza di
specifiche mansioni professionali, ci si potrebbe interrogare – per vero –
sull'opportunità di conferire l'incarico a un avvocato. Comunque sia, la
questione non è rilevante ai fini dell'attuale giudizio sulla mercede del
curatore, le prestazioni svolte dall'appellante dovendo essere in ogni caso
remunerate – a prescindere dalle qualifiche di costei – in base ai parametri
vigenti per curatori senza conoscenze professionali specifiche.
e) L'appellante
rivendica altresì un compenso per le mansioni assicurate dopo il 1° febbraio
2000. Se non che, come ha giustamente rilevato l'autorità di vigilanza, la
curatela è stata revocata con effetto al 31 gennaio 2000, ragion per cui l'onorario
per le prestazioni eseguite dopo di allora non soggiace all'approvazione dell'autorità
tutoria nel senso dell'art. 417 cpv. 2 CC. La curatrice allega bensì di
aver dovuto “continuare in tale funzione (pubblica) su richiesta espressa dei
creditori principali” (appello, pag. 4 in basso). Essa non pretende però di
avere chiesto per tale motivo una proroga dell'incarico, né sostiene che
l'autorità si sia altrimenti pronunciata in tal senso. Non è destinata a
miglior sorte neppure la tesi secondo cui l'attività svolta dopo il 31 gennaio
2000 fosse “necessaria al raggiungimento dello scopo per cui era stata istituita
la curatela” (memoriale citato, loc. cit.). Avesse voluto far valere che a quel
momento l'incarico non era stato portato a buon fine, l'appellante avrebbe
dovuto contestare la revoca della curatela. L'interessata dimentica per di più
che tale decisione è stata presa – in esito a una sua richiesta del 26 ottobre
1999 – poiché erano venuti a cadere “i presupposti per mantenere una curatela
(…), viste le difficoltà di comunicazione e la totale mancanza di fiducia da
parte della curatelata” (doc. 3, pag. 1 a metà), senza riguardo cioè al
raggiungimento dello scopo iniziale. In simili circostanze, mal si comprende
come l'appellante possa seriamente valersi di un'asserita protrazione
dell'incarico per rivendicare un compenso dopo il 31 gennaio 2000. Anche sotto
questo profilo l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
f) L'appellante
si duole infine che l'autorità di vigilanza, dopo avere riconosciuto – nelle
motivazioni – il suo diritto alla rifusione delle spese di fr. 1000.–, abbia omesso
per errore di aumentare in misura corrispondente il compenso dovutole.
La censura sfiora la temerarietà, ove appena si pensi che la Sezione degli
enti locali non ha tralasciato gli esborsi, ma ha considerato che essi
rientravano nel compenso di fr. 6000.– riconosciuto alla curatrice per le
prestazioni effettuate dopo il mese di aprile del 1999 (v. decisione impugnata,
consid. 8 in fine). Al riguardo l'appellante non spende una parola per contestare
l'argomentazione esposta dall'autorità di vigilanza. Ne segue che l'appello,
infondato in ogni suo punto, dev'essere respinto e la decisione impugnata confermata.
- Gli oneri dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC). Non si giustifica di attribuire ripetibili alla Delegazione
tutoria (ora Commissione tutoria regionale), avendo essa agito nell'ambito
delle proprie attribuzioni ufficiali (art. 159 cpv. 2 OG per analogia). Per
quel che concerne gli oneri della risoluzione impugnata, l'appellante sostiene
che “la condanna delle spese (…) è eccessivamente onerosa e da evitare in ogni
caso per motivi di equità” (appello, pag. 2 verso il basso). Sul prelievo di
oneri l'autorità di vigilanza si è limitata nondimeno ad applicare il regolamento
concernente le tariffe in materia di tutele e curatele (in vigore fino al 31 dicembre
2000), che la abilitava a condannare la parte soccombente al pagamento di una
tassa fino a fr. 2000.– (art. 1 cpv. 2), oltre che alla rifusione delle spese
(art. 2). Sotto questo profilo la decisione dell'autorità di vigilanza,
che fruisce per altro di un ragionevole potere d'apprezzamento (Borghi/Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, n. 2 in fine ad art. 28 LPAmm), sfugge alla
critica. Quanto all'entità delle spese, l'appellante ritiene eccessivo
l'importo di fr. 400.–, ma omette di indicare in che misura vorrebbe veder ridotto
l'onere. Tale formulazione, del tutto indeterminata, non risponde alle esigenze
poste dall'art. 309 cpv. 2 lett. e CPC (Rep. 1993 pag. 228 consid. b). Al
riguardo l'appello si rivela pertanto irricevibile.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
- Intimazione
a:
– avv.
dott. __________ __________ -__________, __________;
–
Commissione tutoria regionale 9, __________ -__________;
–
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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