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Numero d'incarto:
11.2001.140
Data decisione, Autorità:
17.12.2001, ICCA
Incarto n.
11.2001.00140
Lugano
17 dicembre
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____.___
(accertamento di servitù, subordinatamente azione di passo necessario) della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 4 maggio 1998 da
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________,
__________,
giudicando sulla domanda di revisione presentata il 2 dicembre 2001 dal
convenuto in relazione alla sentenza emessa l'11 settembre 2001 (inc.
..__________) da questa Camera;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta la
domanda di revisione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
il 4 maggio 1998 __________ __________, proprietario della particella n.
__________RFD di __________, ha convenuto __________ __________, proprietario
della contigua particella n. __________, davanti al Pretore del Distretto di
Bellinzona, chiedendo di accertare l'inesistenza di qualsiasi servitù di passo
sulla sua particella e di vietare al convenuto di passare sulla particella n.
__________per accedere alla sua proprietà;
che nella
sua risposta del 24 agosto 1998 __________ __________ ha proposto di respingere
l'azione e in via riconvenzionale ha postulato l'iscrizione di una servitù di
passo pedonale larga 1.5 m a carico della particella n. __________o quanto
meno, in via subordinata, la concessione di un diritto di passo necessario
dietro versamento di un'indennità da stabilire;
che il
Pretore ha accolto la petizione e ha respinto la domanda riconvenzionale con
sentenza del 24 marzo 2000, confermata da questa Camera – su appello del convenuto
– l'11 settembre 2001 mediante giudizio intimato alle parti il 18 settembre successivo
(inc. ..__________);
che il 2
dicembre 2001 __________ __________ ha introdotto davanti al Pretore del
Distretto di Bellinzona una domanda di revisione tanto della sentenza di primo
grado quanto della sentenza emanata l'11 settembre 2001 da questa Camera;
che il
Pretore, constatato che la richiesta verteva sulla revisione della sentenza di
appello, ha trasmesso gli atti l'11 dicembre 2001 a questa Camera;
che la
domanda non è stata intimata alla controparte;
e considerando
in diritto: che
il richiedente motiva la propria domanda con l'omessa produzione – da parte del
suo patrocinatore – di una domanda edilizia del 5 novembre 1998, di una planimetria
ufficiale del Comune di Pianezzo, di un originale del “piano 3” del 1932, lamentando
inoltre l'inesistenza di qualsiasi “comunicazione scritta da parte dell'organo
di vigilanza ufficio dei registri di Bellinzona”;
che una
domanda di revisione (art. 340 segg. CPC) dev'essere presentata entro 20 giorni
dalla notificazione della sentenza (art. 342 CPC);
che nella
fattispecie la sentenza 11 settembre 2001 di questa Camera è stata intimata il
18 settembre successivo ed è stata notificata al convenuto, nell'ipotesi a lui
più favorevole – considerando gli eventuali sette giorni di giacenza presso
l'ufficio postale: Cocchi/Trezzini, CPC
massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 124) – il 26 settembre 2001;
che,
presentata il 2 dicembre 2001, la domanda in esame risulta chiaramente tardiva;
che, per
di più, nessuna delle doglianze invocate dal richiedente integra lontanamente
un titolo di revisione a norma dell'art. 340 CPC;
che, in
particolare, l'istituto della revisione non è dato per rimediare a pretese inadempienze
del proprio legale né per rimettere in discussione una sentenza sulla base di
documenti nuovi;
che la
domanda del 2 dicembre 2001, manifestamente irricevibile, può pertanto essere
decisa con la procedura dell'art. 313bis CPC;
che gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148
cpv. 1
CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui
la domanda non è nemmeno stata intimata;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. La
domanda di revisione è irricevibile.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico del richiedente. Non si attribuiscono ripetibili.
- Intimazione:
–
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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