AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2001.141
Data decisione, Autorità:
02.10.2002, ICCA
Incarto n.
11.2001.00141
Lugano
2 ottobre
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____.___ (completazione
di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con
petizione del 9 novembre 1999 da
__________ __________,
(patrocinata dall'avv. __________ __________
__________, __________)
contro
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati
gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'appellazione dell'11 dicembre 2001 presentata da __________ __________ contro
la sentenza emessa il 21 novembre 2001 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A.
Con sentenza del 4 aprile 1985 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha
pronunciato il divorzio tra __________ __________ (1929) e __________ nata
__________ (1929). La convenzione sugli effetti del divorzio omologata con la
sentenza prevedeva, fra l'altro, le seguenti clausole:
2.5 A titolo di liquidazione di ogni sua
pretesa nello scioglimento della sostanza coniugale, il signor __________
__________ verserà alla signora __________ __________ i seguenti importi:
2.5.1 Beni
riservati
Il
marito dovrà versare alla moglie l'importo di fr. 14 000.– in contanti per
le prestazioni pecuniarie ante e durante il matrimonio. Il pagamento avverrà
all'incasso del prezzo di vendita di uno degli immobili (__________o
__________), intestati al marito.
(…)
2.5.4 Casa di
Detta
casa viene messa in vendita e il ricavo netto sarà distribuito nel modo
seguente:
a)
1/3 alla moglie
b)
2/3 al marito.
(…)
2.5.6 Casa di
Detta
casa viene pure messa in vendita e il ricavo netto sarà così distribuito:
a)
1/6 alla moglie
b) 5/6
al marito.
La
casa non è gravata da alcuna C.I. Per provento netto s'intende il prezzo di
vendita meno: spese e commissioni di vendita, imposta sul maggior valore
immobiliare.
(…)
2.5.8 Della
vendita delle due case resta incaricato il marito.
Il 26
ottobre 1988 gli ex coniugi hanno sottoscritto un accordo secondo cui la casa
di __________ sarebbe rimasta proprietà dell'ex marito, dietro versamento
all'ex moglie di fr. 100 000.– a valere “quale liquidazione definitiva”
degli obblighi derivanti dalla clausola n. __________della predetta convenzione.
B. Preso
atto della mancata vendita dell'immobile di , l'11 giugno 1996
__________ __________ ha intimato a __________ __________ un precetto esecutivo
civile, ingiungendogli di vendere la “casa posta nel __________ di __________
n. mappa ” e di versarle un sesto del ricavo netto. Statuendo il 27
aprile 1998 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore del Distretto
di Bellinzona ha rigettato l'opposizione sollevata da __________ __________
(inc. ..). In esito a un'istanza della
precettante, con decreto esecutivo del 13 luglio 1998 il Pretore ha ingiunto
all'escusso di adempiere gli obblighi risultanti dal precetto entro il 30
agosto 1998, con l'avvertenza che in caso di mancato adempimento la vendita
dell'immobile sarebbe stata demandata a un notaio. Non essendo intervenuta
nessuna vendita, il 25 novembre 1998 __________ __________ ha instato per la
nomina del notaio, richiesta che il Segretario assessore ha respinto il 18
gennaio 1999, il precettato avendo dimostrato di avere messo in vendita la casa
(inc. ..).
C. Con
petizione del 9 novembre 1999 __________ __________ ha convenuto __________
__________ davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, postulando la
seguente completazione del dispositivo n. ..__________della
sentenza di divorzio:
La
casa di __________ è messa all'incanto pubblico e un sesto del ricavo dalla
vendita viene versato a __________ __________, riservato il diritto di
__________ __________ di tenere la casa versando un sesto del suo valore,
stabilito da un perito (scelto di comune accordo o, in difetto, dal Pretore di
Bellinzona) a __________ __________.
In
subordine essa ha chiesto di essere autorizzata a vendere il fondo
personalmente o per il tramite di un notaio. Nella sua risposta del 13 novembre
2000 __________ __________ si è opposto alla petizione. Nei successivi allegati
scritti le parti hanno confermato le loro domande, l'attrice postulando inoltre
il versamento degli interessi “legali” dal 31 dicembre 1995. Esperita
l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale e hanno
prodotto i rispettivi memoriali conclusivi nei quali hanno ribadito le loro
posizioni, l'attrice chiedendo che gli interessi decorressero dal 4 aprile
1986.
D. Statuendo
il 21 novembre 2001, in accoglimento della petizione il Pretore ha__________.__________della
sentenza di divorzio come richiesto in via principale dall'attrice e ha
riconosciuto a quest'ultima interessi “legali” sul capitale spettantele a
partire dal 31 dicembre 1995. Le spese, con una tassa di giustizia di fr.
1000.–, sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla
controparte fr. 4000.– per ripetibili.
E. Contro
la predetta sentenza __________ __________ è insorto con un appello dell'11
dicembre 2001 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di respingere
la petizione o, in subordine, di non riconoscere interessi all'attrice e di ridurre
l'indennità per ripetibili a fr. 500.–. Nelle sue osservazioni del 4 febbraio
2002 __________ __________ conclude per il rigetto dell'appello e per la conferma
della sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Nelle osservazioni l'attrice chiede preliminarmente che questa
Camera verifichi la tempestività dell'appello. Ora, nei procedimenti ordinari
il termine per presentare appello è di 20 giorni (art. 308 cpv. 1 CPC). In concreto
la sentenza impugnata, intimata per raccomandata il 21 novembre 2001, è stata
ritirata dal convenuto il giorno successivo, come risulta dal timbro postale
sulla busta di ricevimento che il destinatario ha prodotto in questa sede. Il
termine per appellare, cominciato a decorrere il 23 novembre 2001, sarebbe
scaduto perciò la mezzanotte del 12 dicembre 2001. Consegnato alla posta l'11
dicembre 2001, il memoriale è quindi tempestivo (art. 131 cpv. 4 CPC).
-
La modifica di una sentenza di divorzio passata in giudicato è
retta dalla legge anteriore, fatte salve le disposizioni relative ai figli e
alla procedura (art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC). Tale norma non contempla
tuttavia – contrariamente al parere del Pretore (sentenza impugnata, pag. 7
verso il basso) – la completazione di una sentenza di divorzio lacunosa.
Siffatta procedura, diversamente da quella intesa alla modifica della sentenza,
verte su questioni che non sono state regolate dal giudice del divorzio (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo
1999, n. 19 ad art. 135 CC), per le quali fa stato il nuovo diritto (art. 7b
cpv. 1 e cpv. 2 seconda frase tit. fin. CC; cfr. anche DTF inedita del 7
novembre 2001 in re B., 5C.207/2001, consid. 2). In concreto litigiose sono
solo talune modalità di liquidazione del regime dei beni. Esse sono
disciplinate pertanto dall'art. 120 cpv. 1 CC, che rinvia agli art. 181 segg.
CC. Il nuovo diritto del divorzio non osta altresì alla completazione di
una sentenza di divorzio lacunosa, che continua a essere ammessa entro i limiti
stabiliti dalla giurisprudenza relativa al diritto previgente (DTF inedita del
7 novembre 2001 citata, loc. cit., con riferimenti).
-
Il
Pretore ha ritenuto, in sintesi, che il dispositivo della sentenza di divorzio
con cui si ingiunge al marito di vendere la casa a __________ risulta lacunoso,
poiché la clausola non regola, in particolare, il caso in cui la vendita si
riveli difficile o impossibile.
Anche se
la sentenza di divorzio non stabilisce un prezzo di vendita minimo e l'immobile
non presenta caratteristiche o difetti tali da renderlo oggettivamente inalienabile,
per il primo giudice la clausola non consente all'ex moglie di disporre di un titolo
esecutivo che le permetta di ottenere l'indennità riconosciutale in
liquidazione del regime dei beni. La sentenza, che delega le operazioni di
vendita all'ex marito, non prevede alcuna facoltà di controllo da parte dell'ex
moglie, non disciplina le modalità di alienazione, non commina sanzioni in caso
di inadempienza e non definisce i diritti dell'ex moglie qualora sorgano
“difficoltà di vendita entro un ragionevole termine”. Sempre secondo il Pretore,
le citate lacune – non volute dalle parti – sono riconducibili al fatto che in
origine la convenzione è stata allestita dai coniugi personalmente, senza il
concorso di un patrocinatore, e che “l'attrice si fidava completamente del
convenuto”. Egli ha pertanto completato il dispositivo n.
..__________della nota sentenza nel senso inteso dall'attrice.
-
L'appellante
ribadisce che la completazione della sentenza di divorzio non è ammissibile
poiché il dispositivo litigioso non presenta lacune. Egli rileva che la casa di
__________ presenta difetti tali da renderne la vendita se non impossibile,
quanto meno ardua, e ciò è dimostrato dal fatto che gli sforzi da lui intrapresi
nel tentativo di alienare l'immobile – dei quali ha dato atto il Segretario
assessore nel noto giudizio esecutivo del 18 gennaio 1999 – si sono rivelati
infruttuosi. Tuttavia la mancata vendita non rende l'obbligo previsto dalla
sentenza di divorzio incompleto, anche perché la convenzione di divorzio non
contiene in realtà alcuna garanzia di risultato (la conclusione di un contratto
di compravendita), ma semplicemente il suo impegno a una “fedele e diligente
esecuzione dell'affare affidatogli”. E di tale circostanza l'attrice era
pienamente consapevole già al momento del divorzio. Ne risulta che il Pretore
non si è limitato a completare il dispositivo litigioso, ma ha proceduto a una
vera e propria modifica della sentenza, stravolgendo il senso e la portata dell'intesa
originaria. Per di più, non si è in presenza di nessun fatto nuovo e
imprevedibile, poiché i problemi di vendita della casa potevano essere immaginabili.
-
La
completazione di una sentenza di divorzio non è contemplata né dalla nuova legge
(in vigore dal 1° gennaio 2000) né dal diritto anteriore. Ciò è ammesso nondimeno
dalla dottrina e dalla giurisprudenza, a condizione che la sentenza di divorzio
denoti una lacuna (DTF 108 II 385 consid. 4 con riferimenti). Tale è il
caso ove il giudice del divorzio abbia omesso – per svista, errore di diritto o
ignoranza di un fatto – di dirimere una questione su cui avrebbe dovuto
statuire, d'ufficio o su richiesta di parte (DTF 104 II 291 consid. 3; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 3 ad art. 135 CC). La completazione può riguardare,
in altre parole, anche pretese soggette al principio dispositivo (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar,
Ergänzungsband, Berna 1991, n. 88 dell'introduzione
agli art. 149–157 vCC con richiami), come quelle inerenti alla liquidazione del
regime dei beni (DTF 104 II 291 consid. 3). Il Tribunale federale ha avuto modo
di rilevare, tuttavia, che se il giudice del divorzio ha statuito sulla
liquidazione del regime dei beni la disciplina va considerata – nel dubbio –
come esauriente (DTF 108 II 385 consid. 4; v. anche Bühler/Spühler,
op. cit., n. 90 dell'introduzione agli art. 149–157 vCC; Hinderling/ Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht,
Zurigo 1995, pag. 583 a metà). L'onere di provare l'esistenza di una lacuna
incombe a chi se ne prevale (Rep. 1991 pag. 429 consid. 1.2 in fine).
-
Nella
fattispecie la questione è di sapere, pertanto, se i dispositivi n. __________e
__________della convenzione sugli effetti del divorzio con cui si ingiungeva al
marito di vendere la casa di __________ e di versare un sesto del ricavo netto
alla moglie presentino una “lacuna”. Il Pretore ha risolto la questione affermativamente
poiché la sentenza di divorzio non disciplina il caso in cui “vi fossero delle
difficoltà nella vendita o essa non potesse venir attuata”, deducendone che
“l'attrice non detiene nessun titolo giuridico per ottenere la parte
spettantele a titolo di liquidazione del regime matrimoniale”. L'appellante
riconosce invero di avere incontrato difficoltà nel vendere la casa a
trattative private, ciò che non gli consentirebbe – a suo dire – di versare
all'ex moglie il dovuto, tuttavia dal fascicolo processuale non emergono circostanze
che ostino alla vendita dell'immobile, quanto meno mediante incanto pubblico a
norma degli art. 229 segg. CO. La stessa attrice rileva del resto che eventuali
difetti dello stabile influirebbero tutt'al più sul prezzo di vendita, non
sulla fattibilità dell'alienazione (osservazioni pag. 4 e 5 in alto). Il
convenuto, dal canto suo, pretende che “la vendita agli incanti della casa di
__________ non può essere accettata”, poiché non vi sarebbero “sufficienti
ragioni per privarlo con la forza del diritto di proprietà sulla casa che già
fu dei suoi antenati” (duplica, pag. 5 a metà). Su questo punto, nondimeno, il
Pretore ha considerato a ragione che la vendita per incanto pubblico non eccede
l'obbligo assunto dall'interessato nella convenzione sugli effetti del
divorzio, di cui configura una semplice modalità contrattuale (cfr. Ruoss in: Kommentar
zum Schweizerischen Privatrecht, OR I, 2ª edizione, n.
1 dell'introduzione agli art. 229–236 CO). Ciò posto, non sono dati a divedere
impedimenti all'esecutività della sentenza di divorzio. Dai dispositivi n.
__________ e __________ risulta anzi un obbligo di vendita formale, chiaro ed
esplicito, che conferisce al giudizio carattere esecutivo giusta l'art. 488
cpv. 2 lett. a CPC (Rep. 1991 pag. 489 a metà con rinvio; Bollettino dell'Ordine
degli avvocati n. 21/2001 pag. 21 in basso).
Nulla
muta al riguardo l'assenza di un termine all'alienazione del fondo litigioso,
ove appena si consideri che in tale circostanza l'adempimento può essere
chiesto ed eseguito “immediatamente” (art. 75 CO). Né soccorre all'attrice
prevalersi della decisione del 18 gennaio 1999 con cui il Segretario assessore
ha respinto la richiesta di incaricare un notaio della vendita. A prescindere
dal fatto che mal si comprende perché il Segretario assessore abbia rigettato
tale richiesta, il precettato avendo dimostrato solo il fallimento di
trattative private ma non di avere messo in vendita l'immobile a un'asta
pubblica volontaria, tale sindacato passa in giudicato solo nell'ambito di
quella procedura e non osta perciò all'avvio di ulteriori procedimenti esecutivi
(cfr. Guldener, Zwangsvollstreckung und Zivilprozess, in:
RDS n. 74 pag. 38 in alto). Ma quand'anche si volesse considerare – per
avventura – che l'obbligo di vendita non fosse sufficientemente chiaro e preciso
da costituire un valido titolo esecutivo nel senso dell'art. 488 cpv. 2 lett. a
CPC, la sentenza non risulterebbe per ciò solo lacunosa. Il giudice del
divorzio ha disciplinato la questione fors'anche in modo vago, ma ha pur sempre
statuito e l'interessata, avesse inteso contestare la formulazione del
dispositivo, avrebbe dovuto presentare appello contro la sentenza di divorzio.
-
Sempre
stando al Pretore, le parti e il giudice del divorzio non avrebbero tenuto conto
delle difficoltà subentrate nell'alienazione della casa di __________, né del
lungo periodo trascorso senza che l'attrice potesse beneficiare dell'indennità
dovutale. Che dopo l'emanazione di una sentenza intervengano fatti
imprevedibili o nuovi ancora non significa, tuttavia, che il giudizio in
questione presenti una lacuna. La completazione di una sentenza lacunosa non va
confusa, infatti, con la modifica di un dispositivo esistente (cfr. Bühler/Spühler, op. cit., n. 94 dell'introduzione agli art. 149–157
vCC; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 19 ad art. 135 CC). Fatti nuovi giustificano per
altro una modifica della sentenza soltanto nella misura in cui ciò sia
autorizzato dall'ordinamento giuridico. E in materia di liquidazione del
regime dei beni non sussiste alcuna possibilità di adeguare la sentenza di
divorzio a circostanze intervenute dopo il passaggio in giudicato della medesima
(v. Schwenzer in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea
2000, n. 2 ad art. 129 CC; Hausheer/Spycher, Unterhalt nach neuem
Scheidungsrecht, Ergänzungsband
zum Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 2001, pag. 150
n. 09.103 e pag. 155 n. 09.115). Su questo punto l'azione presentata
dall'attrice risulta dunque sprovvista di buon diritto.
-
Non
è destinata a miglior sorte neppure la richiesta formulata in via subordinata intesa
a ottenere il diritto di vendere il fondo litigioso, personalmente o per il
tramite di un notaio da essa incaricato. L'art. 502 cpv. 2 CPC conferisce
infatti al beneficiario di “obbligazioni di fare” (com'è il caso per l'obbligo
di vendita in esame) la facoltà di chiedere al Pretore – chiamato a statuire
sull'emanazione del decreto esecutivo – che la prestazione “venga adempiuta a
spese dell'obbligato da altra persona da lui designata” (cfr. anche Hohl, Procédure
civile, vol. II, Berna 2002, pag. 321 n. 3401). Se ne
desume che la domanda volta a conferire il compito di alienare l'immobile a
terzi già rientra, in definitiva, nelle modalità di esecuzione dei dispositivi
n. __________e __________Anche da questo profilo la sentenza di divorzio regola
quindi in modo esaustivo i diritti e gli obblighi delle parti in relazione alla
liquidazione del regime dei beni. Infondata in ogni suo punto, la petizione
deve pertanto essere respinta, l'appello accolto e il giudizio impugnato
riformato di conseguenza.
-
Gli oneri processuali del giudizio odierno seguono la soccombenza
dell'attrice (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte un'equa
indennità per ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio impone anche una
riforma del dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede, che si
attengono al medesimo criterio.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
-
La petizione è respinta.
-
La tassa
di giustizia di fr. 1000.– e le spese di fr. 200.– sono poste a carico
dell'attrice, che rifonderà al convenuto fr. 4000.– per ripetibili.
II. Gli oneri
processuali di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
550.–
sono
posti a carico di __________ __________, che rifonderà all'appellante fr.
2000.– per ripetibili.
III. Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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