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Numero d'incarto:
11.2001.147
Data decisione, Autorità:
13.12.2002, ICCA
Incarto n.
11.2001.147
Lugano
13 dicembre 2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
visto l'appello del 12 dicembre 2001 presentato da
__________ , __________ ()
__________ __________, già in __________,
cui sono subentrati gli eredi __________ __________
con __________, __________ __________ e __________
__________ __________, __________, e
__________ __________, __________
(tutti patrocinati dall'avv. __________
__________, __________)
contro
la decisione emessa il 5 dicembre 2001 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione
4, nella causa ..__________ (certificato ereditario) promossa
con istanza del
27
giugno 2001 da
__________ -__________, __________
(patrocinata
dall'avv. __________ __________, __________)
per
ottenere la revoca del certificato ereditario rilasciato dal Pretore il 12
gennaio 2001 nella successione fu __________ __________ __________, nata
__________ (1924-1991), già in __________, successione alla quale è interessata
anche
__________ ,
attualmente in __________ -
(ora patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 12 dicembre 2001 presentato da __________ __________, __________ __________, __________
__________ e __________ __________ contro la decisione emessa il 5 dicembre
2001 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il ____________________ 1991 è deceduta a __________ __________
__________ __________ nata __________ (1924), vedova fu __________, domiciliata
a __________. Con testamento pubblico dell'11 ottobre 1968, pubblicato il 15
maggio 1991, essa aveva disposto quanto segue:
-
Confermo
avantutto le disposizioni del contratto notarile stipulante la comunione
universale dei beni, concluso col ministero del notaio dott. __________
__________ di __________, il ____________________ 1962. Vale quindi la norma
secondo cui alla mia morte tutta la sostanza comune passa a mio marito sig.
__________ __________.
-
Per
il caso in cui io dovessi morire contemporaneamente a mio marito, o dopo di
lui, lascio eredi in parti uguali (limitatamente ai tre quarti di tutti i miei
beni) le mie figlie adottive __________ e __________.
-
Se
non disporrò del quarto residuo, anche l'ultimo quarto è da ripartire in parti
uguali fra __________ e __________.
-
Se
alla mia morte, l'una o l'altra delle predette mie figlie fosse a me premorta,
la quota che sarebbe a lei spettata va in aggiunta alla quota della mia figlia
superstite.
-
Nel
caso in cui __________ e/o __________ erediteranno alla mia morte, nel senso
del n. 2 contestualmente del n. 4 di queste disposizioni, e __________ e/o
__________ morissero senza discendenti, quanto residuerà della quota ereditata
nella mia successione sarà attribuita – in virtù di sostituzione d'eredi nella
successione dell'erede istituita __________ o __________– per metà al marito
dell'erede istituita, e per l'altra metà ai miei fratelli o loro discendenti e
al fratello di mio marito o suoi discendenti. #
La
prestazione di garanzia, a' sensi dell'art. 490 Codice Civile Svizzero, si
limita in tal caso all'annotazione dell'obbligo di trasmissione nel registro
fondiario.
- Revoco
ogni precedente atto di mia volontà ultima.
(…)
Letto
e pubblicato a chiara voce, tranne il contenuto delle disposizioni, nel salone
della villa al lago di proprietà del signor __________ __________, alla
presenza della comparente e dei testimoni, i quali tutti con me notaio si
firmano, approvando la seguente aggiunta al foglio 2, terzultima linea:
“Se non vi fosse il marito dell'erede istituita, tutti i beni vanno agli eredi
sostituiti (miei fratelli o loro discendenti, e il fratello di mio marito o
suoi discendenti)”.
Il 2
luglio 1991 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha rilasciato il
certificato ereditario fu __________ __________ __________, indicando quali
uniche eredi le figlie adottive __________ e __________. In realtà __________
era figlia adottiva del solo marito. Quanto a __________, essa si è sposata il
____________________ 1992 con __________ __________ __________, dal quale ha
poi divorziato il ____________________ 1994, ed è deceduta il
____________________ 1999 a __________, senza lasciare discendenti.
B. Il 9
gennaio 2001 __________ __________, fratello di __________ __________, ha
instato davanti al medesimo Pretore per l'emissione di un nuovo certificato
ereditario. Il Pretore ha accolto la richiesta e ha attestato il 12 gennaio
2001 che unici eredi fu __________ __________ __________ sono __________ in
__________, i fratelli __________, __________ e __________ __________, oltre al
cognato __________ __________.
C. Il
27 giugno 2001 __________ __________ -__________, madre naturale della defunta
__________ __________, ha chiesto al Pretore di annullare il predetto certificato
ereditario poiché il testamento dell'11 ottobre 1968 non le era stato
notificato a norma di legge. Nelle loro osservazioni del 3 luglio 2001
__________ , __________ , __________ __________ e
__________ __________ si sono opposti alla domanda. __________ __________
- ha comunicato il 2 agosto 2001 di mantenere il suo punto di vista.
__________ __________ ha dichiarato da parte sua, il 3 settembre 2001, di ritenere
inopportuna l'emanazione di un certificato ereditario prima che fossero stati accertati
i diritti degli interessati; per quanto riguardava la comunicazione del testamento
a __________ __________ -, essa si è rimessa al giudizio del Pretore.
D. Con
decisione del 5 dicembre 2001 il Pretore ha sospeso gli effetti del certificato
ereditario rilasciato il 12 gennaio 2001, ha vietato a __________ __________,
__________ __________, __________ __________, __________ __________ e
__________ – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di valersi dello
stesso e ha ordinato all'avv. __________ __________ di notificare a __________
__________ -, a __________ __________ (padre naturale di __________
__________) o ai di lui aventi causa una copia autentica del testamento. Non
sono state prelevate tasse o spese né sono state attribuite ripetibili.
E. Contro
la decisione appena citata __________ __________, __________ ,
__________ __________ e __________ __________ sono insorti con un appello del
12 dicembre 2001 nel quale chiedono, previa concessione dell'effetto
sospensivo, di annullare la decisione impugnata e di ripristinare gli effetti
del certificato litigioso. Con decreto del 27 dicembre 2001 la presidente di
questa Camera ha conferito all'appello effetto sospensivo. Nelle sue
osservazioni del 31 gennaio 2001 __________ __________ propone di respingere
l'appello e di confermare il giudizio del Pretore. __________ __________
- è rimasta silente.
F. In
una lettera del 15 febbraio 2002 l'avv. __________ __________ ha comunicato a
questa Camera che __________ __________ è deceduto il ____________________
2001, prima che l'appello fosse presentato in suo nome. Con ordinanza del 27
febbraio 2002 il giudice delegato ha assegnato all'avvocato __________ un
termine di 30 giorni per documentare chi fossero gli eredi dell'appellante,
invitando costoro a ratificare l'appello. Il 28 marzo 2002 l'avvocato
__________ ha prodotto un certificato ereditario del 13 marzo 2002 in cui il
giudice unico del Distretto di __________ (Einzelrichter
im summarischen Verfahren des Bezirkes __________)
attesta che unici eredi di __________ __________ sono
la moglie __________ nata __________ con i figli __________ __________,
__________ __________ __________ e __________ __________. Tutti loro hanno
dichiarato di subentrare nella lite.
Considerando
in diritto: 1. Nel
Cantone Ticino il certificato ereditario è emesso con procedura di camera di
consiglio (art. 2 cpv. 2 n. 10 e art. 3 LAC). Il Pretore non è tenuto a indire
un contraddittorio (art. 360 cpv. 1 CPC). Dato nondimeno che la procedura è
retta dal principio inquisitorio (Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 360), egli può –
ravvisandone l'opportunità – assumere informazioni e provocare spiegazioni da
terzi (art. 360 cpv. 2 CPC). La sua decisione è impugnabile entro 10 giorni
(cfr. Rep. 1976 pag. 201) da ogni interessato (Rep. 1995 pag. 162 consid. 3 con
richiami). Il certificato ereditario può ancora essere rettificato o modificato
in ogni tempo, in particolare ove si riveli incompleto o inesatto (DTF 128 III
321 consid. 2.2.1; Rep. 1996 pag. 158 consid. 4a con richiami; Karrer in: Kommentar
zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998,
n. 47 ad art. 559 con rinvii). È quanto ha fatto il Pretore nel caso in esame,
sospendendo gli effetti dell'attestazione. Inoltrato nei dieci giorni
successivi alla notifica di quest'ultima decisione, l'appello in esame è pertanto
tempestivo.
-
Il
Pretore ha ritenuto anzitutto che la modifica del certificato emesso
presupponesse l'interpretazione, ancorché sommaria, delle dichiarazioni di
ultima volontà lasciate da __________ __________ __________. Ciò premesso,
accertato che la di lei figlia adottiva __________ __________ non era sposata
al momento del decesso, egli ha rilevato che la clausola n. 5 del testamento
non indicava se la metà disposta a favore dell'ipotetico marito della figlia
dovesse seguire “la successione ab intestat di __________ __________ o
quella di __________ __________ __________ (…), rispettivamente se __________
__________ abbia ereditato dalla madre solo quale erede istituita oppure anche
in quanto erede legale” (decisione impugnata, pag. 3 in alto). E siccome tali
questioni, determinanti per il contenuto del certificato ereditario,
richiedevano un esame approfondito dei diritti degli interessati, il Pretore
ha ritenuto opportuno inibire nel frattempo gli effetti del certificato
rilasciato il 12 gennaio 2001. Il primo giudice ha disposto inoltre che il
testamento di __________ __________ __________ fosse notificato anche a
__________ __________ -__________m, a __________ __________ o a eventuali
aventi causa di lui, non potendosi escludere un loro interesse nella
successione quali genitori naturali di __________ __________.
-
Gli
appellanti rimproverano al Pretore di avere trascurato la clausola in calce al
testamento secondo cui, ove __________ __________ non avesse avuto marito,
tutta la sostanza sarebbe toccata agli eredi della disponente. Ciò esclude –
soggiungono – qualsivoglia diritto ereditario dei genitori naturali di
__________ __________, i quali non possono vantare alcuna pretesa né come eredi
istituiti (legittimi o sostituiti) né tanto meno come legatari o beneficiari.
Donde, essi affermano, la legittimità del certificato emesso. Quanto alla
notifica del testamento ai genitori naturali di __________ __________, essi
ritengono che competente per autorizzare la consegna di un atto notarile a
terzi sia solo il Tribunale d'appello, previa verifica di un legittimo
interesse.
-
Nel
caso precipuo, contrariamente a quanto reputa il Pretore, il testamento di
__________ __________ __________ non denota una lacuna circa la devoluzione
dell'eredità nell'ipotesi in cui una delle figlie fosse deceduta senza lasciare
marito né discendenti. Dal testamento si desume con chiarezza che in siffatta
eventualità i beni in questione sarebbero toccati “agli eredi sostituiti (miei
fratelli o loro discendenti, e il fratello di mio marito o suoi discendenti)”
(doc. A, inserto B, foglio 3 nel mezzo). Ne discende che, in virtù di tale
sostituzione fedecommissaria, nell'evenienza descritta la sostanza spettante a
__________ __________ sarebbe passata a __________ __________, __________
__________, __________ __________ (fratelli della disponente) e ad __________
__________ (cognato di lei: doc. C). Sotto questo profilo il certificato
ereditario rilasciato dal Pretore il 12 gennaio 2001 si rivela pertanto corretto.
-
Rimane
un'incognita. Non si può escludere a priori, difatti, che in concreto
__________ __________ -__________ impugni la sostituzione fedecommissaria
disposta da __________ __________ __________ a carico della figlia adottiva.
Dovesse ottenere causa vinta, essa acquisirebbe – grazie all'annullamento
della clausola testamentaria – diritti ereditari su quanto spetterebbe alla
figlia naturale nella successione della madre adottiva (art. 465 vCC).
Avverandosi siffatta ipotesi, il certificato ereditario andrebbe modificato. A
ragione il Pretore ha deciso perciò di prescrivere al notaio la comunicazione
del testamento ai genitori naturali di __________ __________ e altrettanto ragione
ha sospeso gli effetti del certificato, in attesa che si chiarisse la
situazione, vietando agli eredi in esso menzionati di prevalersene. Su questo
punto l'appello – sprovvisto di buon diritto – deve quindi essere respinto e la
decisione impugnata confermata, ancorché per motivi parzialmente diversi da
quelli addotti dal primo giudice.
-
Gli
appellanti eccepiscono l'incompetenza del Pretore a ordinare la notifica del testamento
ai genitori naturali di __________ __________. A loro parere, spettava al
Tribunale d'appello autorizzare tale consegna, previa verifica di un legittimo
interesse dei terzi alla ricezione dell'atto. L'argomentazione è infondata.
Certo, secondo l'art. 70 LN il notaio può rilasciare copia di atti notarili a
terze persone solo nel caso in cui il Tribunale di appello ne ordini
l'estrazione. Gli appellanti disconoscono tuttavia che il notaio è tenuto a
inviare le copie del testamento “a ogni interessato indicatogli dal Pretore”
(art. 83 cpv. 1 in fine LAC). E dato che in concreto non si può escludere un
interesse dei genitori naturali di __________ __________ nella successione
litigiosa (sopra, consid. 6), la decisione del Pretore merita conferma.
-
Gli
oneri del giudizio odierno, commisurati all'entità del litigio, seguono la
soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Gli appellanti rifonderanno a __________
, che ha resistito all'appello, un'equa indennità per ripetibili. Non
è il caso invece di assegnare ripetibili a Beatrice __________ -, che
non ha formulato osservazioni e non ha quindi sopportato costi apprezzabili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 550.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
600.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno a __________
, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1000.– per ripetibili. Non
si assegnano ripetibili a __________ __________ -.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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