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Numero d'incarto:
11.2001.25
Data decisione, Autorità:
12.02.2001, ICCA
Incarto n.
11.2001.00025
Lugano,
12 febbraio
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____.___ (esecuzione civile) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con opposizione del 1° dicembre 2000 da
__________ __________ __________, __________
(patrocinata dalla lic. iur. __________ __________,
studio avv. __________ __________, __________)
al precetto esecutivo intimatole il 15 novembre 2000
da
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello dell'8 febbraio 2001 presentato da __________ __________ __________
contro la decisione emessa il
25
gennaio 2001 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezio-
ne
3;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con
sentenza del 2 febbraio 1996, passata in giudicato, il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6, ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il 3 maggio
1985 da __________ __________ e __________ __________ nata __________. Il dispositivo
n. 5 di tale sentenza prevedeva:
È
pronunciato lo scioglimento della comproprietà in ragione di un mezzo ciascuno
dei signori __________ __________ e __________ __________ sulla PPP n.
__________di 165/1000 del fondo base n. __________RFD di
__________, con diritto esclusivo sull'appartamento n. 6 al 2° piano. (…)
§ La
divisione della comproprietà andrà operata con le seguenti modalità, salvo
diverso accordo delle parti:
- Vendita a trattative
private aperte a terzi per la durata di 6 mesi dalla crescita in giudicato
della presente pronuncia, ad un prezzo minimo di
fr. 560 000.–.
- In caso di insuccesso,
vendita all'asta pubblica con le modalità degli
art. 229 segg. CO, con un piede d'asta
minimo, per il primo incanto, di
fr. 560 000.–.
-
In caso di ulteriore
insuccesso, vendita ad una seconda asta pubblica, con un piede d'asta inferiore,
concordato direttamente tra le parti, ritenuto che in caso di disaccordo esse
adiranno nuovamente lo scrivente Pretore per una nuova determinazione delle
condizioni.
-
Gli incanti di cui ai
punti 2 e 3 saranno organizzati e diretti da un pubblico notaio nella persona
dell'avv. (...), __________.
-
Accredito del ricavato
netto della vendita (dedotti gli oneri ipotecari e le eventuali altre spese, ad
esempio IMVI, provvigioni ecc.) a favore di __________ __________ e __________
__________ __________ in ragione di metà ciascuno.
§ La
signora __________ __________ __________ è autorizzata ad occupare
l'appartamento in questione sino alla vendita, ritenuto che a quel momento
dovrà abbandonarlo immediatamente.
B. Il
21 novembre 2000 __________ __________ ha inviato per raccomandata a __________
__________ risposatasi __________ un precetto esecutivo civile datato 15
novembre 2000, comunicandole di essersi aggiudicato la proprietà per piani n.
__________alla licitazione del 29 settembre 2000 e di avere pagato il prezzo
d'acquisto il 7 novembre 2000 “assumendo il debito ipotecario come da
condizioni d'asta”. Egli ha diffidato pertanto la precettata a liberare subito
l'appartamento in conformità al noto dispositivo contenuto nella sentenza di
divorzio.
C. __________
__________ __________ ha presentato opposizione al precetto esecutivo il 1°
dicembre 2000 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, che ha
indetto il contraddittorio per il 17 gennaio 2001. A tale udienza le parti
hanno mantenuto le loro posizioni. Statuendo il 25 gennaio 2001, il Pretore ha
respinto l'opposizione e ha addebitato le spese, con una tassa di giustizia di
fr. 400.–, a __________ __________ __________, tenuta a rifondere a __________
__________ un'indennità di fr. 600.– per ripetibili.
D. Contro
la decisione appena citata __________ __________ __________ ha introdotto un
appello dell'8 febbraio 2001 nel quale chiede che, conferito al ricorso effetto
sospensivo, la causa sia stralciata dai ruoli per acquiescenza o quanto meno,
in subordine, che la sua opposizione al precetto __________.
Considerando
in diritto: 1. La decisione con cui un Pretore statuisce sull'opposizione a un
precetto esecutivo civile è emanata mediante procedura di camera di consiglio
(art. 493 CPC). Esperito nel termine di 10 giorni dalla notifica della decisione
impugnata, l'appello in esame è pertanto ammissibile senza riguardo al valore
litigioso (art. 308 cpv. 1 CPC; Rep. 1979 pag. 352 consid. 1).
-
L'appellante
sostiene anzitutto che il Pretore avrebbe dovuto stralciare la procedura dai
ruoli perché nel frattempo, il 10 gennaio 2001, l'ex marito le ha inviato un
secondo precetto esecutivo di contenuto pressoché identico. Così facendo – essa
soggiunge – il precettante ha manifestato l'intenzione di aderire all'opposizione.
L'assunto non è serio. Come la stessa appellante ricorda, l'acquiescenza
consiste in una dichiarazione unilaterale mediante la quale una parte riconosce
senza riserve la pretesa dell'altra (art. 352 cpv. 1 CPC). A prescindere dalla
circostanza che in concreto chi avanza pretese non è l'appellante, bensì l'ex
marito, il solo fatto di intimare un secondo precetto (sulla cui opposizione il
Pretore deve ancora statuire) non basta a configurare desistenza dal primo.
Tutt'al più la procedura di opposizione al secondo precetto può divenire senza
interesse qualora sia rigettata l'opposizione al primo. In nessun caso tuttavia
– come rileva il Pretore – può farsi questione di acquiescenza.
-
In
subordine l'appellante asserisce che nella fattispecie il titolo esecutivo
addotto a sostegno del precetto non adempie i requisiti dell'art. 488 CPC. A
suo parere il dispositivo n. 5 della sentenza di divorzio che la obbliga ad
abbandonare la proprietà per piani “immediatamente” dopo la vendita non può
essere interpretato alla lettera, non potendosi ragionevolmente esigere che
essa sgomberi l'appartamento senza avere trovato prima un alloggio adeguato.
Anche tale asserzione è priva di buon diritto. La giurisprudenza ha già avuto
modo di precisare che nell'ambito di una procedura esecutiva non compete al giudice
dell'opposizione interpretare il contenuto del titolo (Bollettino dell'Ordine
degli avvocati n. 18, pag. 13; Rep. 1984 pag. 168). O l'ordine è chiaro, formale
ed esplicito o esso non può essere eseguito (Rep. 1988 pag. 400 a metà). Nel
caso in esame l'ultimo lemma del dispositivo n. 5 relativo alla sentenza di
divorzio è perfettamente univoco e non lascia spazio a esegesi di sorta.
“Immediatamente” significa “senza frapporre tempo in mezzo, senza indugio,
subito; istantaneamente, prontamente, sollecitamente” (Battaglia, Grande dizionario della lingua italiana, vol. VII,
pag. 355). Come l'appellante medesima ammette, del resto, “di primo acchito
(...) sembrerebbe che l'ordine del giudice del divorzio non sollevi alcun
dubbio” (memoriale, punto 3). Avesse inteso contestarne la formulazione, essa
avrebbe potuto introdurre appello contro la sentenza di divorzio. In sede esecutiva,
per contro, non le è più data la possibilità di ridiscutere l'ingiunzione.
-
Obietta
l'appellante che, comunque sia, solo il 7 novembre 2000 l'ex marito ha provveduto
ad assumere l'onere ipotecario di
fr. 373
000.– gravante la proprietà per piani (doc. 6), liberandola dal debito, e che
il trasferimento nel registro fondiario è stato iscritto solo il 7 (recte: 16)
novembre 2000, sicché al momento in cui le è stato intimato il precetto non
erano ancora state soddisfatte le condizioni fissate dal giudice del divorzio.
Il Pretore ha sottolineato al riguardo che, l'alienazione del fondo essendo avvenuta
all'asta, la vendita era perfetta già con l'aggiudicazione (art. 229 cpv. 2 e 3
CO). All'udienza del 17 gennaio 2001 l'opponente non aveva negato per altro di
avere ricevuto il verbale della licitazione tenutasi il 29 settembre 2000 (act.
II, pag. 11, ad 3.3). Quanto al trapasso di proprietà nel registro fondiario,
esso era avvenuto il 16 novembre 2000 (doc. 2), cinque giorni prima che fosse
spedito il precetto. Nessuna irregolarità si riscontrava pertanto
nell'esecuzione civile.
Invano si
cercherebbe di sapere, vagliando l'appello, per quali ragioni la motivazione
del Pretore sarebbe censurabile. L'interessata evoca l'art. 235 cpv. 1 CO e
insiste nell'opinare che l'alienazione della proprietà per piani poteva
ritenersi perfezionata solo con l'iscrizione nel registo fondiario, ma non si
confronta affatto con quanto figura nella decisione impugnata e non spiega
perché tale condizione non sarebbe stata ossequiata il
21
novembre 2000, quando le è stato spedito il precetto. Su questo punto l'appello
si rivela quindi irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett.
f CPC con rinvio al cpv. 5). L'interessata adduce finanche di avere ignorato la
licitazione avvenuta il 29 settembre 2000, negando di avere ricevuto copia del
verbale, ma in proposito essa allega una contestazione nuova, altrettanto
irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Per il resto, il fatto ch'essa si
sia rivolta nel frattempo al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, per
ottenere la proroga di un preteso “contratto di locazione venuto in essere tra la
qui appellante e l'appellato” non è di alcuna pertinenza in sede esecutiva. Ne
segue che, destituito di qualsiasi fondatezza, l'appello è manifestamente destinato
all'insuccesso.
-
L'emanazione
del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo
contestuale al ricorso.
-
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si attribuiscono
ripetibili all'appellato, cui l'appello non è nemmeno stato trasmesso e che non
ha dunque dovuto sopportare spese di rilievo.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
– lic.
iur. __________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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