AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2001.47
Data decisione, Autorità:
03.07.2002, ICCA
Incarto n.
11.2001.00047
Lugano,
3 luglio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa .____.___ (liberazione di pegno manuale) della
Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 4
settembre 1998 da
__________ __________, __________, e
__________ __________, __________
(patrocinati dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________
__________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 3 aprile 2001 presentato da __________ __________ __________
contro la sentenza emessa il 20 marzo 2001 dal Pretore della giurisdizione di
Locarno Campagna;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il
17 giugno 1997 __________ __________ e __________ __________ hanno stipulato
con __________ __________ un accordo inteso a liquidare i vicendevoli rapporti
di dare e avere conseguenti alla loro attività nelle __________ __________
__________ __________, __________. L'accordo prevedeva, tra l'altro, che i
primi avrebbero rimborsato al secondo la somma di fr. 130 000.– da questi
investita nella società (clausola n. 3). Lo stesso 17 giugno 1997 __________
__________ e __________ __________ hanno corrisposto a __________ __________
l'importo di fr. 60 000.– (compensati con una pretesa personale di __________
__________ nei confronti di __________ ) e si sono assunti l'obbligo
di versare i rimanenti fr. 70 000.– entro il 31 dicembre 1997, consegnando in
pegno di tale pagamento una serigrafia di __________ __________ (,
1967). L'opera è stata affidata al __________ __________ di __________, che
l'avrebbe restituita a __________ __________ al momento del saldo.
B. Contestualmente,
in un'altra clausola della convenzione (n. 7), __________ __________ si è
impegnato da parte sua a consegnare a __________ __________, entro il 30 giugno
1997, una litografia di __________ __________, due serigrafie di __________
__________, tre vasi antichi, un disegno a china di __________. __________, un
olio su tela di __________ __________ (____________________), una scultura in
legno antica, una scultura in alluminio di __________ __________, una
serigrafia di __________ __________ (__________verde chiaro orizzontale, 1990),
tre “composizioni soggetti moda” e una litografia “soggetto moda, antico”. La
litografia di __________ __________, le due serigrafie di __________ e i tre
vasi antichi erano già stati rimessi a __________ __________, in realtà, l'11
giugno 1997. Le altre opere invece, tranne la serigrafia __________ (di cui si
dirà oltre), non sono state consegnate.
C. Il
15 dicembre 1997 __________ __________ ha ceduto al padre __________ __________
__________ il credito di fr. 70 000.– verso __________ __________ e __________
__________, unitamente al diritto di pegno sull'opera di __________ __________.
Il termine di pagamento del __________ __________ 1997 è decorso infruttuoso.
Il 20 gennaio 1998 __________ __________ __________ ha comunicato l'avvenuta
cessione del credito a __________ __________ e __________ __________.
Interpellato da questi ultimi, __________ __________ ha accettato – dal canto
suo – di consegnare le nove opere in suo possesso durante un incontro che si
sarebbe tenuto il 10 marzo 1998. A quell'incontro però egli non è comparso. In
seguito egli ha denunciato il furto di tutte le opere, sottratte a suo dire da
ignoti fra l'11 e il 26 marzo 1998 nella casa di suo padre a __________ (dove
egli le aveva depositate), tranne la serigrafia __________, riconsegnata a
__________ __________ e __________ __________ il 21 ottobre 1998.
D. Con
petizione del 3 settembre 1998 __________ __________ e __________ __________ si
sono rivolti al Pretore della giurisdizione di __________ __________, chiedendo
che il notaio __________ __________ fosse autorizzato a liberare la serigrafia
di __________ __________, il loro debito di
fr. 70
000.– verso __________ __________ __________ essendo estinto per compensazione
con la pretesa per il risarcimento del danno da loro subìto in seguito alla
mancata consegna delle note opere da parte di __________ __________. Nella sua
risposta del 16 ottobre 1998 __________ __________ __________ ha proposto di
respingere la petizione. In esito al successivo scambio di atti scritti le
parti hanno confermato i rispettivi punti di vista.
E. Chiusa
l'istruttoria, nel corso della quale è stata esperita anche una perizia
calligrafica, con memoriale conclusivo del 12 febbraio 2001 gli attori hanno
ribadito la loro domanda. Nel suo memoriale del 29 gennaio 2001 il convenuto
ha postulato, oltre al completo rigetto della petizione, il formale
accertamento del suo credito di fr. 70 000.– (subordinatamente di fr. 64 000.–)
verso gli attori in solido. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.
Statuendo con sentenza 20 marzo 2001, il Pretore ha accolto la petizione e ha
autorizzato il notaio __________ __________ a liberare la serigrafia di
__________ __________. La tassa di giustizia di fr. 4000.– e le spese di fr.
290.– sono state poste a carico del convenuto, con obbligo di rifondere agli attori
fr. 7000.– complessivi per ripetibili. I costi della perizia calligrafica di
fr. 1680.– sono stati addebitati agli attori in solido.
F. Contro la sentenza citata è insorto il 3 aprile 2001 __________
__________ __________ con un appello per ottenere che, in riforma del giudizio
impugnato, la petizione sia respinta e sia formalmente accertato il suo credito
di fr. 70 000.– (subordinatamente fr. 64 000.–) garantito da pegno manuale
verso gli attori in solido. Nelle loro osservazioni del 14 maggio 2001
__________ __________ e __________ __________ propongono di respingere
l'appello e di confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha ritenuto anzitutto che __________ __________
deve risarcire il danno derivante dalla mancata consegna delle opere d'arte
poiché al momento del furto egli era in mora (art. 102 cpv. 2 CO) e quindi
responsabile anche del caso fortuito (art. 103 cpv. 1 CO). Contrariamente a
quanto parrebbe desumersi dall'art. 169 cpv. 2 CO, ha continuato il Pretore, la
pretesa di risarcimento è opponibile non solo al cedente, ma pure al cessionario
del credito di fr. 70 000.– verso gli attori. Benché sorta dopo la notifica
della cessione (20 gennaio 1998), tale pretesa si sostituisce infatti
all'originaria obbligazione del cedente ed è esigibile alla stessa stregua
della medesima. Gli attori hanno diritto pertanto di compensare il loro debito
di fr. 70 000.– con il credito per risarcimento del danno. Quanto all'ammontare
di tale credito
(fr. 96
500.– secondo gli attori, fr. 6000.– o fr. 10 000.– al massimo secondo il convenuto),
il Pretore si è fondato su indizi e su un apprezzamento di verosimiglianza, le
opere furtive non essendo state ritrovate. Ha accertato così che la “scultura
in legno antica” doveva valere attorno a fr. 45 000.–, il cubo in metallo di
__________ circa fr. 15 000.– e il resto (l'olio su tela di __________, le tre
“composizioni soggetti moda” e la litografia “soggetto moda, antico”) non
meno di fr. 10 000.–. Il notaio __________ __________ andava dunque autorizzato
a liberare il pegno. Ciò appariva tanto più equo – a mente del Pretore –
considerando che il valore delle opere sottratte era stimato in base al loro
prezzo d'acquisto, risalente a 15 anni prima, sicché eventuali svalutazioni
potevano dirsi pareggiate con il rincaro generale intervenuto nel frattempo.
-
Nella
misura in cui chiede che il giudizio impugnato sia riformato nel senso non solo
di respingere la petizione, ma anche di accertare il suo credito garantito da
pegno manuale di fr. 70 000.– (subordinatamente fr. 64 000.–) verso gli attori
in solido, l'appellante formula una domanda improponibile. Un convenuto che non
si limiti a difendersi dalla pretesa avversaria, ma che avanzi nel medesimo
processo un suo proprio credito verso l'attore deve agire – sempre che ne
soccorrano le premesse – in via riconvenzionale (art. 172 CPC), tranne ove
faccia valere tale credito a mero titolo di compensazione (Rep. 1979 pag. 302).
Nella fattispecie la petizione era intesa alla resa del pegno manuale (“obbligo
di riconsegna”: art. 889 CC). In quanto non si opponeva solo a siffatta
pretesa, ma mirava anche a far accertare formalmente (nel dispositivo del
giudizio) l'esistenza del suo credito verso gli attori, il convenuto avrebbe
dovuto procedere con riconvenzione. E la riconvenzione andava introdotta con la
risposta (art. 173 cpv. 1 CPC). Formulata soltanto con il memoriale conclusivo
del 29 gennaio 2001, la postulata domanda di accertamento era dunque tardiva e
come tale doveva essere dichiarata inammissibile dal Pretore (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato,
Lugano 2000, n. 5 ad art. 173 con richiamo). Da questo profilo l'appello manca
già a un primo esame di consistenza.
-
Per
quanto attiene alla liberazione del pegno, l'appellante contesta che il figlio
__________ fosse in mora nella consegna delle opere d'arte, poiché a suo avviso
il termine del 30 giugno 1997 fissato nell'accordo del 17 giugno 1997 era
semplicemente ordinatorio e la consegna delle opere doveva avvenire in concomitanza
con il pagamento dei noti fr. 70 000.– da parte degli attori. Sempre a suo
parere inoltre, quand'anche il figlio si trovasse in mora, questa era intervenuta
senza colpa alcuna (art. 103 cpv. 2 CO), né gli attori hanno mai prospettato
colpa di sorta. Donde l'estinzione dell'obbligo di riconsegna delle opere per
sopravvenuta impossibilità della prestazione (art. 119 cpv. 1 CO). L'assunto
non può essere condiviso. Intanto non è vero che la consegna delle opere fosse
condizionata al pagamento di fr. 70 000.– da parte degli attori. Stando
all'accordo, le due prestazioni erano del tutto indipendenti, ove appena si
consideri che la clausola n. 7 (versamento garantito da pegno) non faceva il
minimo cenno alla clausola n. 3 (consegna delle opere). Secondo il notaio
__________ __________, poi, condizionato alla consegna delle opere era il
versamento di fr. 70 000.– (verbali, pag. 20). Quanto alla data convenzionalmente
pattuita (“entro il 30 giugno 1997”), il suo tenore denotava senza equivoco –
come rileva il Pretore – un termine di scadenza a norma dell'art. 102 cpv. 2 CO
(Wiegand in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, OR I, 2ª edizione, n. 10 ad art. 102; Gauch/Schluep/Schmid/Rey,
Schweizerisches OR, Allgemeiner Teil, vol. II, 7ª edizione, n. 2944 a 2946). Non necessitava dunque di
ulteriori messe in mora, per tacere del fatto che __________ __________ era
stato ad ogni modo interpellato –infruttuosamente – perché consegnasse le opere
a un successivo incontro del 10 marzo 1998 (doc. M). Asserire in tali
circostanze ch'egli non fosse in mora non è serio. E il debitore in mora si
presume essere in colpa, salvo che riesca a scagionarsi, incombendogli un'inversione
dell'onere probatorio analoga a quella che prevede l'art. 97 CO (Wiegand, op. cit., n. 3 ad art. 103 CO;
Gauch/Schluep/Schmid/Rey, op.
cit., n. 2986). Poco importa dunque che in concreto gli attori non abbiano
motivato una colpa di __________ __________. Tale colpa era presunta per legge
e l'art. 184 cpv. 2 CPC, invocato dal convenuto, non è di alcuna pertinenza.
Anche su questo punto l'appello è sprovvisto di buon diritto.
-
L'appellante
obietta che, comunque sia, il debitore può opporre al cessionario di una
pretesa le eccezioni opponibili al cedente solo se queste già sussistevano al
momento in cui gli è comunicata la cessione (art. 169 cpv. 1 CO). L'eccezione
di compensazione, poi, è ammissibile solo se l'esigibilità del credito verso il
cedente non è posteriore a quella del credito ceduto (art. 169 cpv. 2 CO).
Nella fattispecie il convenuto ricorda di essere titolare di un credito di fr.
70 000.– verso gli attori, scaduto il 31 dicembre 1997, la cui cessione è stata
comunicata agli attori il
20
gennaio 1998. Gli attori, da parte loro, vantano un credito a titolo di
risarcimento danni per inadempienza contrattuale nei confronti del cedente
__________ __________, credito che però è divenuto esigibile – soggiunge
l'appellante – solo dopo la scadenza del credito ceduto e non può dunque essere
opposto in compensazione al cessionario. Già per questo motivo – egli conclude
– il Pretore avrebbe dovuto respingere la petizione. La tesi è infondata. Il
Pretore ha spiegato con dovizia di citazioni che, dandosi una pretesa di
risarcimento danni per inadempienza contrattuale verso il cedente di un
credito, tale pretesa si sostituisce appieno alla prestazione contrattuale
d'origine e può quindi essere opposta in compensazione al cessionario (sentenza
impugnata, consid. 4 in fine). Essa infatti non solo esiste in nuce già
al momento in cui sorge la prestazione d'origine, ma diventa esigibile – per
surrogazione – alla stessa stregua di quest'ultima, al momento in cui la
prestazione d'origine avrebbe dovuto essere eseguita (Weber in: Berner Kommentar, Berna 1982, n. 96 ad art. 75 CO
con richiami di giurisprudenza), ciò che in concreto si riconduce al 30 giugno
1997. A torto l'appellante rimprovera al Pretore perciò di avere confuso “nascita”
ed “esigibilità” della pretesa per risarcimento danni. E invano egli assevera
che una simile pretesa “non sarà mai e poi mai esigibile prima dell'esercizio
del diritto formatore di cui all'art. 107 cpv. 2 CO”. In proposito l'appello è
destinato all'insuccesso.
- Sostiene
l'appellante che, gli fosse pure opponibile in compensazione la pretesa risarcitoria
vantata dagli attori nei confronti del figlio __________, il danno da costoro
subìto non eccederebbe fr. 6000.– (o tutt'al più fr. 10 000.–) e rimprovera al
Pretore di avere accertato un pregiudizio di fr. 70 000.– valutando le prove
con criteri di semplice verosimiglianza. Per quanto riguarda l'olio su tela di
__________ __________ (____________________), egli afferma anzitutto che
dall'istruttoria non risulta né l'avvenuto possesso del quadro da parte di suo
figlio __________ né il valore dell'opera, rimasto del tutto incerto. La prima
argomentazione non manca di disinvoltura. A parte il fatto che, non fosse stato
in possesso del dipinto, mal si comprenderebbe – né l'appellante spiega – come
mai il figlio se ne fosse assunto l'onere della consegna, lo stesso convenuto
ha dichiarato alla polizia il 28 marzo 1998 di avere ritirato egli medesimo la
pittura di __________ dal figlio, di averla riposta in casa sua a __________ e
di averne poi constatato la scomparsa, allarmato dal figlio stesso (fascicolo richiamato
inc. / dal Ministero pubblico, verbale di interrogatorio
nel “rapporto denuncia di furto” 13 agosto 1998). Non pretendendo egli di
avere dichiarato il falso agli inquirenti, al proposito l'appello sfiora la
temerarietà e non merita altra disamina.
Più
delicato è stimare il valore dell'opera. Il Pretore vi ha rinunciato,
limitandosi a concludere che nel complesso la tela di __________, il disegno a
china di , le tre “composizioni soggetti moda” e la litografia
“soggetto moda, antico” dovevano ragionevolmente valere almeno fr. 10 000.–
(sentenza impugnata, consid. 8e). In base a quali elementi concreti egli sia
giunto a tale somma non è dato però di sapere. Ora, scartata la ricevuta
dattiloscritta doc. R, di fr. 24 000.–, che reca una firma “ ”
ritenuta falsa dal perito giudiziario (e che nelle osservazioni all'appello gli
attori più non invocano), rimane la testimonianza di __________ __________, la
quale ha dichiarato che il suo ex marito (deceduto nel 1995) vendeva i quadri
“ad un prezzo aggirantesi tra i fr. 1000.– e i fr. 5000.–”, salvo un dipinto
venduto a fr. 7000.–, e che per quanto essa sapeva da lui “i prezzi a __________
si aggiravano sui fr. 5000.–” (verbali, pag. 13). Del resto fra le carte di
__________ prodotte dal convenuto figura una gouache di __________
__________ (menzionata anche dal Pretore, contrariamente a quanto asserisce
l'appellante: sentenza impugnata, consid. 8b) dal soggetto identico
(____________________, 1979, 36 x 55 cm) inventariata per fr. 4500.–. E lo
stesso appellante ammette che, se gli attori non andassero puniti per avere
esibito in giudizio una ricevuta fasulla (il doc. R), alla tela si sarebbe
potuto attribuire un valore di fr. 4500.– (appello, pag. 9, lett. b in fine).
L'intento punitivo dell'appellante è estraneo tuttavia a qualsiasi libero,
sereno e imparziale apprezzamento delle prove (art. 90 CPC). Un mezzo istruttorio
illecito non deve, in altre parole, vanificare per sé solo le risultanze di
quelli leciti. Il valore della tela in questione va quindi stimato in fr.
4500.–. Che da 15 anni a questa parte tale valore si sia deprezzato o
rivalutato non è preteso, del resto, né dagli attori né dal convenuto.
- L'appellante
nega che il figlio __________ abbia mai posseduto la “scultura in legno antica”
menzionata nella clausola n. 7 del noto accordo, contestando abbondanzialmente
anche il valore di fr. 45 000.– accertato dal Pretore (sentenza impugnata, consid.
8c). Quanto al possesso dell'opera, l'appello è ancora una volta ai limiti del
pretesto. Il convenuto non tenta di spiegare perché il figlio si sarebbe
assunto la consegna della scultura se non avesse avuto l'opera a disposizione
né giustifica le sue dichiarazioni alla polizia, in cui aveva confermato il
furto di una “scultura [BG1] in legno antica” affidatagli appunto dal figlio (sopra, loc. cit.).
Certo, egli pretende per finire – non senza contraddirsi – che la scultura data
a suo tempo da __________ __________ a suo figlio __________ (e destinata
secondo la clausola n. 7 dell'accordo alla restituzione) non è quella descritta
dai testimoni __________ __________ (verbali, pag. 4 in basso e 5 in alto),
__________ __________ (verbali, pag. 9), __________ __________ (verbali, pag.
- ed __________ __________ (verbali, pag. 16). Apprezzate nel loro insieme,
tali deposizioni consentono però di desumere con chiarezza che nel 1995
__________ __________ era in possesso di una __________ gotica del
Quattrocento, dorata a foglia, alta circa 50 cm, a lui rimessa dal cugino
__________ __________ per la vendita. Scorgere in quei verbali solo “affermazioni
dubitative ed incerte” (appello, pag. 9 in fondo) è fuori luogo. Che poi
__________ __________, proprietario della scultura prima di __________, non
abbia mai accennato all'esistenza dell'opera in presenza dell'amico __________
__________ (ma non si vede perché avrebbe dovuto) punto giova e non inficia
minimamente le altre deposizioni.
Il
Pretore ha quotato il valore della scultura in fr. 45 000.– sulla base del doc.
S (ricevuta dattiloscritta a firma __________ __________ con timbro omologo) e
della testimonianza di __________ __________, il quale ha dichiarato che
__________ __________ avrebbe voluto vendere l'opera per fr. 40 000.– o 50
000.–, prezzo giudicato “interessantissimo” anche da case d'asta (verbali,
pag. 9). L'appellante si duole di non aver potuto dimostrare peritalmente la
falsità del doc. S solo per la mancanza di firme di confronto e afferma che
__________ __________ non può avere incassato una cifra simile, “lui che era
sempre indigente”. Inoltre asserisce che la deposizione di __________
__________ non basta per attribuire alla statua un valore di fr. 45 000.–. L'apprezzamento
del Pretore resiste però alla critica. Dagli atti non risulta, in effetti, che
__________ __________ fosse “sempre indigente” né – come rileva il primo
giudice – il doc. S può essere ritenuto falso solo perché il doc. R si è
rivelato tale. È vero che, contrariamente all'opinione del Pretore, il
testimone __________ non consta avere espresso giudizi personali sul valore
della scultura (verbali, pag. 9 e 10). Resta il fatto però che case d'asta come
__________ e __________ hanno giudicato “interessantissimo” il prezzo di fr.
40 000.– o 50 000.– proposto da __________ __________, ciò che l'appellante non
contesta. Quanto al fatto che il Pretore si sia fondato sul valore di fr. 45
000.–, non si vede perché egli avrebbe dovuto attenersi al minimo, come reputa
l'appellante, la media aritmetica essendo quella che fra i due estremi riduce
nella misura del possibile il rischio d'errore. Ne segue che, per quanto si
riferisce alla “scultura in legno antica”, le censure del convenuto cadono nel
vuoto.
- La
scultura in alluminio di __________ è stata stimata dal Pretore
fr. 15
000.– sulla scorta del doc. Q (ricevuta dattiloscritta di pari valore a firma
__________ __________) e della valutazione espressa dal testimone __________
__________, conoscitore d'arte, che ha attribuito al cubo in metallo da lui
visto a casa della madre di __________ un valore di fr. 18 000.– (per rapporto
ai fr. 20 000.–/25 000.– che lo stesso __________ si proponeva di ricavare:
verbali, pag. 9 a metà). L'appellante obietta che la scultura vista da
__________ __________ non è necessariamente quella rimessa poi da __________
__________ a __________ __________, __________ __________ avendo creato molti
cubi in metallo “più o meno uguali”. Egli lamenta anche, a questo proposito, di
non avere potuto dimostrare la falsità della firma apposta sul doc. Q, la quale
va ritenuta contraffatta. Da quest'ultima allegazione però va sgombrato subito
il campo. Gli art. 216 segg. CPC dispongono una procedura apposita per far
accertare il falso nelle scritture e chi rinuncia a valersene, indipendentemente
dai motivi che lo inducono a desistere, non può poi affacciare accuse di falso
formale. Quanto all'ipotesi di un falso materiale, non basta a sorreggere tale
congettura l'asserto che in realtà __________ __________ non abbia mai visto
fr. 15 000.– “in una sola volta” (fatto non accertato) e che il Pretore, conoscendo
, avrebbe dovuto saperlo. Certo, fra le carte di __________
__________ prodotte dal convenuto figura, in un inventario, un “ /metallo”
a fr. 1800.– (doc. 12). Il testimone __________ __________ ha spiegato però che
il cubo in contesa non era un normale oggetto stampato (come altri cubi di
__________), ma un pezzo unico, dipinto a mano, sicché l'importo di fr. 18 000.–
chiesto da __________ era a suo modo di vedere il “prezzo giusto” (verbali,
pag. 9 nel mezzo). Nella misura in cui definisce priva di sufficienti riscontri
la stima del Pretore, l'appellante muove pertanto critiche ingiustificate.
Opina
l'appellante che, sia come sia, la scultura cui si richiamano il doc. Q e la testimonianza
di __________ __________ non è quella posseduta a suo tempo dal figlio
. Se non che, __________ __________ ed __________ __________ hanno
riconosciuto nella fotografia del doc. U (penultimo foglio) proprio il cubo in
alluminio visto nell'ufficio della fiduciaria __________ & __________
__________ ad Ascona, di cui __________ __________ era direttore (verbali, pag.
11 in basso, 15 e 16 in alto). L'appellante cerca di insinuare dubbi, prevalendosi
del fatto che i due testimoni non fossero del tutto sicuri circa l'identità tra
l'immagine fotografica e la scultura da loro notata, ma non pretende che il
cubo ricevuto a suo tempo dal figlio __________ fosse un semplice pezzo
stampato oppure che __________ __________ abbia avuto modo di commerciare anche
altri cubi, di minor pregio rispetto all'esemplare unico riconosciuto da
__________ __________ (a che oggetto si riferisca l'iscrizione “
/metallo” sul doc. 12 non è dato di sapere). Con buone ragioni il Pretore
poteva quindi accertare che __________ __________ disponeva effettivamente del
bene litigioso.
- Restano da valutare il disegno a china di __________. __________,
le tre “composizioni soggetti moda” e la litografia “soggetto moda, antico”.
Il primo trova riscontro in un inventario di __________ __________ prodotto dal
convenuto (doc. 11), descritto come “china __________. __________ __________,
vaso (...) – (cornice oro)”, stimato fr. 1800.–. Il convenuto riconosce che
“avrebbe potuto ammettere il valore risultante dall'unico elemento oggettivo
agli atti, ossia l'inventario della galleria di __________, dove un oggetto di
analoga descrizione è stato valutato dall'appellato fr. 1800.–” (memoriale,
pag. 12 a metà). Egli contesta però la stima perché __________ __________
avrebbe contraffatto la citata ricevuta doc. __________. __________ criterio sanzionatorio
è estraneo però, come si è detto, a un'imparziale e serena valutazione degli
elementi probatori. Per il resto l'appellante non nega seriamente che quel disegno
fosse l'opera presa in consegna dal figlio __________ né pretende che
__________ abbia mai avuto a disposizione altre opere di __________. Nulla
induce quindi a ritenere inattendibile la stima di fr. 1800.–. Nessun dato
obiettivo permette invece di attribuire un qualsiasi valore alle tre “composizioni
soggetti moda” e alla litografia “soggetto moda, antico”. Anzi, la loro
generica descrizione nell'accordo del 17 giugno 1997 non consente neppure di individuarli
con qualche accettabile precisione. Come il Pretore sia giunto a stimarli fr.
10 000.– insieme con la china di __________ e l'olio di __________ (sopra, consid.
- resta un'incognita. Al riguardo l'appello è effettivamente provvisto di buon
esito.
-
Se
ne conclude che, per quanto è possibile evincere dagli atti, il danno subìto
dagli attori in seguito alla mancata riconsegna delle opere menzionate nella
clausola n. 7 dell'accordo 17 giugno 1997 ammonta a fr. 66 300.– (fr. 4500.–
per la tela di __________, fr. 45 000.– per la “scultura in legno antica”, fr.
15 000.– per il cubo di __________, fr. 1800.– per la china di __________). Non
basta dunque per compensare il credito di fr. 70 000.– ceduto da __________
__________ al padre, convenuto in giudizio. Quest'ultimo aveva invero
dichiarato alla polizia che il valore delle opere sottratte al figlio “secondo
quanto risulta da atti notarili” sarebbe dovuto ammontare a fr. 70 000.–, ma aveva
soggiunto che “comunque non so se poi valgono questi denari” (sentenza
impugnata, consid. 6 in principio). In tale affermazione non può pertanto
essere ravvisata un'ammissione. E siccome, giusta l'art. 889 cpv. 2 CC, il
creditore non è tenuto a riconsegnare la cosa impegnata, neppure in parte, se
prima non è completamente soddisfatto, nella fattispecie non soccorrono le
premesse perché il notaio __________ __________ sia autorizzato a liberare la
serigrafia di __________ __________.
-
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2
CPC). L'appellante esce vittorioso sul principio, nel senso che ottiene il
rigetto della petizione, ancorché di misura, ove si consideri l'ammontare della
pretesa da egli riconosciuta nei confronti degli attori (fr. 6000.– o fr. 10
000.– al massimo: appello, pag. 6 in alto) per rapporto alla somma accertata
in esito all'attuale sentenza (fr. 66 300.–). Ciò non toglie che per finire i
costi vadano sostanzialmente a carico dei procedenti, con obbligo di rifondere
al convenuto un'adeguata indennità per ripetibili. D'altro lato l'appellante si
vede dichiarare improponibile la domanda (riconvenzionale), su cui il Pretore
ha omesso di statuire, intesa a far accertare formalmente il suo credito verso
gli attori di fr. 70 000.– (fr. 64 000.– in subordine). I costi del relativo
giudizio gli devono quindi essere addebitati, oltre a un'adeguata indennità
per ripetibili in favore delle controparti. In ultima analisi si giustifica
pertanto di suddividere a metà i costi complessivi dell'appello (con una tassa
di giustizia commisurata al prescritto dell'art. 24 lett. a LTG) e di
compensare le ripetibili. Quanto agli oneri processuali di prima sede, essi
seguono la medesima sorte. Rimangono a carico degli attori invece i costi della
perizia calligrafica, sia perché il loro addebito non è stato impugnato sia
perché tale spesa è stata cagionata dagli attori medesimi, che hanno prodotto
in giudizio una falsa scrittura (doc. R).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata
è così riformata:
-
La petizione è respinta.
-
Trattata
come riconvenzione, la domanda del convenuto intesa all'accertamento di un suo
credito di fr. 70 000.–, subordinatamente di fr. 64 000.–, garantito da pegno
verso gli attori in solido è irricevibile.
-
La
tassa di giustizia unica di fr. 4000.– e le spese di fr. 290.–, da anticipare
dagli attori in solido, sono poste per metà a carico di questi ultimi, sempre
con vincolo di solidarietà, e per l'altra metà a carico del convenuto. Le ripetibili
sono compensate. I costi peritali di fr. 1680.–, anticipati dal convenuto, sono
posti a carico degli attori in solido.
II. Gli oneri
processuali di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 2000.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
2100.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti per metà a carico di quest'ultimo e per
l'altra metà a carico delle controparti in solido, compensate le ripetibili.
III. Intimazione:
– avv.
__________ __________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
La presidente Il
segretario
[BG1]
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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