AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2001.81
Data decisione, Autorità:
06.07.2001, ICCA
Incarto n.
11.2001.00081
Lugano
6 luglio 2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .__.__
(azione di mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa
con istanza del 27 settembre 2000 da
__________ __________ (1997), __________
(rappresentato dalla madre __________ __________, __________
e patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'appellazione del 22 giugno 2001 presentata da __________ __________ contro la
sentenza emessa l'11 giugno 2001 dal Pretore della giurisdizione di Locarno
Città;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l'appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1962) ha dato alla luce il ____________________ 1997 il figlio
__________o, che è stato riconosciuto da __________ __________ (1959). Mediante
contratto di mantenimento approvato il 15 novembre 1999 dalla Delegazione
tutoria di __________ il padre si è impegnato a versare per il figlio un
contributo alimentare di fr. 500.– mensili fino al 6° anno di età, di fr. 550.–
fino al 12° anno e di fr. 600.– fino alla maggiore età. __________ __________ è
autista e gommista indipendente, mentre __________ __________, senza formazione
professionale, ha iniziato nel settembre 2000 la scuola biennale di aiuto
domiciliare.
B. Il
27 settembre 2000 __________ __________a, rappresentato dalla madre, ha
promosso causa contro __________ __________ davanti al Pretore della giurisdizione
di Locarno Città per ottenere l'aumento del contributo di mantenimento a fr.
1'000.– mensili fino al 6° anno di età, a fr. 1'050.– fino al 12° anno e a fr.
1'100.– fino alla maggiore età. All'udienza del 12 gennaio 2001 __________
__________ si è opposto all'istanza. Esperita l'istruttoria, le parti hanno
riaffermato i loro punti di vista in memoriali conclusivi. Con sentenza dell'11
giugno 2001 il Pretore ha parzialmente accolto l'azione e ha aumentato il
contributo alimentare a fr. 900.– mensili, escluso l'assegno familiare, obbligando
inoltre il convenuto a partecipare alle spese straordinarie del figlio nella
misura del 50%. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 300.–, sono state
poste per un quinto a carico dell'istante e per il resto a carico di __________
__________, tenuto a rifondere al figlio fr. 800.– per ripetibili.
C. Contro
la sentenza citata __________ __________ è insorto con un appello del 22 giugno
2001 nel quale chiede – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – di
respingere l'azione del figlio e di riformare la sentenza impugnata di conseguenza.
L'appello non è stato intimato alla controparte.
Considerando
in diritto: 1. L'appellante
produce in questa sede un certificato medico del
20 luglio
2000 rilasciato dall'Ospedale regionale di __________ dal quale risulta la sua
inabilità lucrativa al 100% dal 22 agosto al
15
novembre 1998 e al 50% dal 1° febbraio 2000 fino a data da stabilire (doc. 1),
un contratto di lavoro per una sua attività dal
1° giugno
2001 come aiuto servizio nell'esercizio pubblico gestito dal padre (doc. 2) e
il suo atto di matrimonio (doc. 3). Si tratta di documenti proponibili, poiché
il diritto federale impone per tutto quanto riguarda i figli minorenni
l'applicazione del principio inquisitorio illimitato e la massima ufficiale
(art. 280 cpv. 2 CC). Il giudice di ogni grado non è vincolato perciò alle
richieste di giudizio né alle allegazioni o alle prove offerte e chiarisce la
fattispecie di propria iniziativa (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II
94 consid. 1a; Rep. 1996 pag. 119 consid. 7 e pag. 125 consid. 8).
-
Per
l'art. 286 cpv. 2 CC il contributo di mantenimento che un genitore non
affidatario è tenuto a stanziare al figlio può essere modificato se fatti nuovi
e rilevanti impongono una regolamentazione diversa rispetto a quella iniziale e
se il cambiamento di situazione è duraturo (DTF 120 II 178 consid. 3a; Hegnauer in: Berner Kommentar, Berna
1997, n. 82 segg. ad art. 286 CC; Wullschleger
in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 5 ad art. 286 CC). L'art.
286 cpv. 2 CC vale anche per la modifica di contributi convenzionali, salvo
stipulazione contraria approvata dall'autorità di vigilanza sulle tutele (art.
287 cpv. 2 CC; Hegnauer, op.
cit., n. 43 ad art. 286 CC). Se non sono approvati dall'autorità tutoria, in
ogni modo, i contratti di mantenimento non vincolano il figlio (art. 287 cpv. 1
CC; Hegnauer, op. cit., n. 47 ad
art. 286 CC). La misura del contributo alimentare deve poi essere determinata
concretamente, avuto riguardo alla capacità economica dei genitori: per sostanza,
reddito del lavoro effettivo e, secondo le circostanze, per il reddito
conseguibile facendo uso di buona volontà (Hegnauer,
Droit suisse de la filiation, 4a edizione, pag. 140 n. 21.15c;
Berner Kommentar, nota 58 ad art. 285 CC).
-
Accertato
il reddito del padre in fr. 5'000.– mensili e il relativo fabbisogno minimo in
fr. 3'350.– mensili, il Pretore è giunto alla conclusione che il convenuto può
contribuire al mantenimento del figlio con un importo di fr. 900.– mensili.
Nella valutazione del reddito il primo giudice ha rilevato, in particolare, che
l'interessato non presenta una situazione valetudinaria tale da impedirgli, a
42 anni, di svolgere un'attività lucrativa a tempo pieno, come dipendente o
indipendente. Donde la possibilità di guadagnare fr. 5'000.– mensili,
corrispondenti alla media tra il reddito conseguito in precedenza (fr. 6'250.–)
e quello che potrebbe ritrarre impiegandosi come autista presso le FART (fr.
4'450.–). L'appellante contesta l'ammontare del reddito ipotetico, sostenendo
di “non essere più in grado di lavorare come autista a causa delle conseguenze
di un incidente che gli ha offeso in maniera irreparabile un arto inferiore” e
di avere cessato l'attività di gommista alla fine di maggio del 2001. Egli
chiede pertanto che il suo reddito sia fissato in fr. 3'250.– mensili,
corrispondenti a quanto effettivamente percepisce dal 1° giugno 2001 quale
aiuto servizio presso l'esercizio pubblico appartenente a suo padre.
-
Dagli atti risulta unicamente che l'autorità fiscale ha tassato l'appellante
per il biennio 1999/2000 in base a un reddito annuo di
fr.
75'120.– (fr. 6'260.– mensili: notifica di tassazione nell'incarto fiscale
richiamato). Per il 2001 l'interessato ha dichiarato un guadagno di soli fr.
3'250.– mensili quale gommista indipendente, soggiungendo di avere cessato
l'attività di autista in seguito a un infortunio (verbali, pag. 2). A fine
maggio 2001 egli ha smesso anche l'attività di gommista per impiegarsi, come
detto, quale aiuto servizio nell'esercizio pubblico appartenente al padre (doc.
2 prodotto in appello).
-
Il
reddito attualmente conseguito dall'appellante non può considerarsi decisivo,
già per il fatto che egli non ha per nulla dimostrato di avere fatto quanto si
poteva ragionevolmente esigere da lui per evitare una diminuzione del guadagno.
Dal fascicolo processuale non è dato di sapere quali iniziative egli abbia
intrapreso per cercare un'attività analoga a quella anteriore, né egli adduce
alcunché nell'appello. Ritenuto che le attività svolte in precedenza consentivano
all'appellante di guadagnare fr. 6250.– mensili, si poteva ragionevolmente
pretendere da lui uno sforzo adeguato nella ricerca di un impiego idoneo. La
giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, del resto, che decisivo non è
tanto il reddito effettivo conseguito da un debitore alimentare, bensì il
reddito che questi potrebbe conseguire dando prova di buona volontà e impegno
(DTF 123 III 5 a metà, 119 II 316 consid. 4 con richiami).
-
L'appellante
fa valere di avere subito un infortunio nel 1998 e di essere inabile al lavoro,
come risulta dal certificato medico prodotto in appello (doc. 1), ma ciò non
gli giova. Intanto dal certificato non risulta né una diagnosi precisa né una
descrizione delle affezioni subite. Inoltre il laconico attestato, risalente al
luglio del 2000, fa stato di un'inabilità lucrativa al 50% dal 1° gennaio 2000
fino a una data da stabilire, ma non consente di trarre utili conclusioni sulla
situazione attuale. Sulla sola base di tale documento non si può pertanto dare
per accertata un'incapacità lucrativa permanente. Oltre a ciò, l'appellante ha
dimostrato di essere in grado di esercitare un'attività professionale, tant'è
che ha lavorato come gommista indipendente almeno fino al maggio del 2001
(appello, pag. 5) ed è impiegato presso l'esercizio pubblico del padre dal 1°
giugno 2001. Per di più, egli ha omesso di indicare i motivi per i quali ha
deciso, senza particolare formazione, di impiegarsi in un esercizio pubblico.
Certo, egli ha il diritto di scegliere liberamente la sua professione, ma tale
facoltà trova i suoi limiti nel dovere di provvedere al mantenimento del figlio
(cfr. DTF 114 IV 124; I CCA, sentenza dell'11 maggio 2001 in re C., consid. 7).
Consapevole dei suoi obblighi alimentari, egli avrebbe dovuto attivarsi per
cercare un'occupazione che gli consentisse di fare fronte adeguatamente a tali
impegni. Invano si cercherebbero indizi in tal senso. La valutazione del primo
giudice sul reddito ipotetico resiste pertanto alla critica.
-
L'appellante
non contesta il fabbisogno mensile stabilito dal Pretore in fr. 3'350.–, ma
rileva di essersi sposato nel mese di febbraio 2001 e di dover mantenere la
moglie, che non ha un'attività lucrativa. L'argomentazione cade nel vuoto, già
per il fatto che in caso di matrimonio del debitore alimentare il coniuge di
lui deve assisterlo nell'adempimento dei suoi doveri di mantenimento verso i
figli nati prima del matrimonio (art. 278 cpv. 2 CC). Nella fattispecie nulla è
dato di sapere sulla situazione della moglie del convenuto e sulle sue capacità
di guadagno. Anche al riguardo l'appello manca perciò di consistenza.
-
L'appellante
rileva infine che il figlio percepisce già fr. 1'200.– mensili, ragione per cui
non si giustifica un aumento del contributo di mantenimento. Dagli atti emerge
invero che il figlio riceve, oltre al contributo attualmente versato
dall'appellante (fr. 500.– mensili), un assegno integrativo di fr. 653.–
mensili (documenti richiamati dall'Istituto delle assicurazioni sociali). Ciò
non esonera tuttavia il genitore dal mettere adeguatamente a frutto le sue
possibilità di guadagno. Intanto le raccomandazioni pubblicate nel gennaio 2000
dall'Ufficio per la gioventù e la consulenza professionale del Canton Zurigo,
cui questa Camera si ispira per prassi invalsa, prevedono per un bambino
dell'età di __________ un fabbisogno medio di fr. 1'850.– mensili, in cui sono
compresi fr. 660.– mensili per la cura e l'educazione. Contrariamente a quanto
reputa il primo giudice, tale importo non deve essere dedotto dal fabbisogno
poiché la madre, attualmente studente a __________ (interrogatorio formale del
12 marzo 2001, verbali pag. 7), non è in grado di assicurare al figlio prestazioni
in natura. Né si giustificano ulteriori riduzioni, l'edizione 2000 delle citate
raccomandazioni tenendo già conto del costo della vita in base a una media
nazionale. Nelle circostanze descritte non si ravvisano quindi ragioni per
scostarsi dal fabbisogno medio in denaro di fr. 1'850.– mensili. E siccome la
madre, praticamente senza reddito, per ora non riesce neppure a coprire le
proprie necessità, non si vede come potrebbe contribuire in denaro al
mantenimento del figlio. Dovessero mutare le possibilità della madre,
l'appellante potrà sempre chiedere una modifica del contributo (art. 286 CC).
-
In
definitiva, quand'anche si ammettesse un reddito dell'appellante di soli fr.
4'450.– mensili, corrispondenti a quello conseguito da un'autista presso le
__________ (e non contestato come tale), l'interessato è senz'altro in grado di
versare il contributo di fr. 900.– mensili fissato dal Pretore senza intaccare
il proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami di giurisprudenza).
Ne discende che l'appello, infondato, è destinato all'insuccesso.
-
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si assegnano
ripetibili alla controparte, che non si è nemmeno vista notificare l'appello e
non ha quindi dovuto sopportare costi apprezzabili. La domanda di assistenza giudiziaria
presentata con l'appello non può essere accolta, al ricorso mancando sin
dall'inizio ogni seria possibilità di successo (art. 157 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
-
La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
-
Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile
del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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