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Numero d'incarto:
11.2002.105
Data decisione, Autorità:
20.12.2002, ICCA
Incarto n.
11.2002.105
Lugano,
20 dicembre
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .____. (azione di
divorzio) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 13 gennaio 1998 da
__________,
(patrocinato dall'avv. __________, __________)
Contro
__________,
nata __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________, __________);
giudicando ora sulla competenza per materia del giudice che ha emanato la sentenza;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 10 settembre 2002 presentato da __________ contro la sentenza
emessa il 23 agosto 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1949) e __________ (1963) si sono sposati a
__________ il __________ 1983 quando avevano già una figlia, __________, nata
il __________ 1982. Dal matrimonio sono nate poi __________, __________ 1984, e
__________, il __________ 1991. Il marito è insegnante di scuola media, la
moglie lavora a metà tempo per la posta. I coniugi vivono separati dall'aprile
del 1997. Un tentativo di conciliazione chiesto dalla moglie al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, è decaduto infruttuoso il 2 giugno successivo.
B. Il
13 gennaio 1998 __________ ha promosso azione di divorzio, ha postulato l'affidamento
delle figlie alla madre (riservato il suo diritto di visita), ha offerto un
contributo alimentare di fr. 1000.– mensili per la moglie fino al 31 dicembre
2000 e uno di fr. 750.– mensili per ogni figlia sino al compimento dei
vent'anni, rifiutando ogni versamento in liquidazione del regime matrimoniale__________
ha proposto di respingere la petizione e in via riconvenzionale ha instato essa
medesima per il divorzio, ha rivendicato l'affidamento delle figlie (riservato
il diritto di visita del marito), ha chiesto un contributo indicizzato di fr.
2000.– mensili per sé, uno di fr. 800.– mensili per __________, uno di fr. 1000.–
mensili per __________ e uno di fr. 1200.– mensili per __________, sollecitando
il versamento della metà della prestazione d'uscita maturata dal coniuge presso
il relativo istituto di previdenza durante il matrimonio.
C. Entrato
in vigore il nuovo diritto del divorzio, la causa è stata trattata dal Pretore
come istanza comune con accordo parziale, le parti avendo demandato al giudice
la decisione sugli effetti litigiosi correlati allo scioglimento del
matrimonio. Nel suo memoriale conclusivo del 7 dicembre 2001 __________ ha
confermato, per finire, le richieste di petizione. __________ ha postulato un
contributo indicizzato di fr. 1794.– mensili per sé, uno di fr. 685.– mensili
per __________ fino al 14 maggio 2003 (fr. 890.– in seguito), uno di fr. 890.–
mensili per __________, uno di fr. 890.– mensili per Ilaria, oltre alla metà
della prestazione d'uscita maturata dal coniuge presso il relativo istituto di
previdenza durante il matrimonio. Le parti hanno riaffermato le loro richieste
al dibattimento finale del 13 dicembre 2001.
D. Con
sentenza del 23 agosto 2002 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato
la figlia __________ alla madre (le altre figlie essendo divenute maggiorenni
nel frattempo), ha disciplinato il diritto di visita del padre, ha condannato
__________ a versare un contributo mensile di fr. 1707.– per la moglie fino al
14 maggio 2003 (ridotto a fr. 1604.– dopo di allora, ma aumentato a fr. 1794.–
fino al pensionamento della beneficiaria non appena egli avesse avuto solo due
figlie a carico), uno di fr. 685.– per __________ fino al 14 maggio 2003 (fr.
890.– in seguito), uno di fr. 890.– ciascuno per __________ e __________, tutti
indicizzati e comprensivi dell'assegno familiare. Egli ha accertato inoltre il
diritto di __________ a ottenere mezza prestazione di libero passaggio maturata
dal coniuge presso il rispettivo istituto di previdenza durante il matrimonio
(con trasmissione dell'incarto al giudice delle assicurazioni sociali perché
determinasse l'importo esatto) e ha riservato a __________ la facoltà di
esigere un ulteriore aumento del contributo per sé nel caso in cui il reddito
di lei fosse sceso sotto i fr. 1250.– mensili. La tassa di giustizia di fr.
1000.– e le spese di fr. 2000.– sono state poste per un quarto a carico di
__________ e per il resto a carico del marito, tenuto a versare alla moglie fr.
3000.– per ripetibili ridotte.
E. Contro
la sentenza appena citata è insorto __________ con un appello del 10 settembre
2002 in cui chiede che si annulli la facoltà riservata dal Pretore all'ex
moglie, nel senso di esigere un aumento del contributo per sé qualora il
reddito di lei fosse sceso sotto i fr. 1250.– mensili, e chiede di riformare il
giudizio impugnato di conseguenza. L'appello non è stato intimato a __________
i. La presidente di questa Camera, preso atto che la sentenza era stata emanata
da un magistrato passato il 1° giugno 2002 a un'altra sezione della Pretura,
ha ordinato il 10 ottobre 2002 che fosse accertato anzitutto il presupposto
processuale della competenza per materia e ha convocato le parti a un dibattimento
del 29 novembre 2002. In quell'occasione __________ ha invitato la Camera “a
vedere le cose sotto un profilo pratico e a evadere questo problema secondo
criteri di opportunità”. __________ si è rimessa al giudizio della Camera, non
senza rilevare “che non è opportuna la firma da parte di un Pretore quando non
è più legittimato a farlo”.
Considerando
in diritto: 1. Il giudice esamina d'ufficio, in ogni stadio di causa, se
esistono i presupposti precessuali, tra cui la competenza per materia (art. 97
n. 3 CPC). Nella fattispecie la sentenza impugnata, emessa dalla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6 (come risulta dall'intestazione del documento e
dal bollo di intimazione a tergo dell'esemplare prodotto), è stata pronunciata
il 23 agosto 2002 dal Pretore avv. __________. Tale magistrato è stato titolare
della sezione 6 fino al 31 maggio 2002 (Foglio ufficiale del Cantone Ticino n.
44/2002 pag. 3896) ed è stato sostituito il 12 giugno 2002 dall'avv. __________
__________ (Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 48/2002 pag. 4273), eletta
il 29 maggio 2002 (Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 45/2002 pag. 3937).
Si pone dunque la questione di sapere se il Pretore avv. __________ __________
fosse competente per materia a statuire, il 23 agosto 2002, nel caso in esame.
-
Giusta l'art. 7 cpv. 2 LOG nel Distretto di Lugano vi sono sei
Pretori, tutti con residenza nel capoluogo e con giurisdizione sull'intero
Distretto. La loro competenza per materia è fissata dal regolamento
sull'organizzazione della Pretura del Distretto di Lugano (RL 3.1.1.3.1). La
sezione 6, in particolare, “esercita per l'intero Distretto le attribuzioni
relative al diritto di famiglia e alle commissioni rogatoriali” (art. 1 lett. f
del regolamento). Sotto questo profilo la sentenza impugnata, che riguarda un
caso di divorzio, emana senz'altro dalla sezione competente. Il problema
consiste nel fatto che, quel 23 agosto 2002, il Pretore avv. __________
__________ non era più titolare di sezione 6, ma era passato il 1° giugno 2002
alla sezione 1, la quale non ha alcuna competenza in materia di diritto di
famiglia (art. 1 lett. a del regolamento).
-
I Pretori che dirigono le singole sezioni sono designati dai Pretori
stessi; il presidente della Pretura provvede poi alla relativa pubblicazione
sul Foglio ufficiale (art. 2 del regolamento). Quest'ultima assicura, tra
l'altro, la regolare composizione del tribunale giudicante, in ossequio a
quanto garantisce l'art. 30 cpv. 1 della Costituzione federale (Hottelier, Les garanties de procédure,
in: Thürer/Aubert/Müller, Droit constitutionnel suisse, Zurigo 2001, pag. 816
in alto). Ora, il regolamento citato non prevede che il Pretore di una sezione
possa subentrare al Pretore in carica di un'altra sezione – sia pure con il di
lui consenso – se non in caso di “impedimento legale del Pretore competente e
del suo Segretario assessore” (art. 3 del regolamento). Anche in tali ipotesi
di duplice impedimento, comunque sia, il Pretore della sezione 6 è supplito da
quello della sezione 4, non da quello della sezione 1 (art. 3 lett. f). Né
risulta che, nella fattispecie, il Pretore avv. __________ sia stato chiamato
dai colleghi a sostituire l'avv. __________– ammesso e non concesso che ciò
fosse possibile applicando per analogia il noto art. 2 del regolamento – nella
causa in esame o in altre, né tanto meno consta che una tale designazione sia
mai stata pubblicata sul Foglio ufficiale.
-
Ne segue che il 23 agosto 2002 l'avv. __________ non era più
abilitato a statuire come Pretore della sezione 6. Certo, la causa in esame è
stata da lui condotta sino al dibattimento finale. Proprio per tenere conto di
simili evenienze, nondimeno, l'art. 74 cpv. 2 LOG stabilisce che in casi del genere
occorre ripetere il dibattimento finale davanti al nuovo giudice, salvo
diverso accordo fra le parti. Il 26 novembre 2002 è stato emanato invero un
nuovo regolamento sull'organizzazione della Pretura del Distretto di Lugano
(BU 50/2002 pag. 416), il cui art. 1 cpv. 5 dispone che il presidente della
Pretura può derogare al riparto dei compiti fra singoli Pretori disciplinato dall'art.
1 cpv. 2 ove “la natura del procedimento, la sua connessione con altri procedimenti
o con la materia attribuita ad altre sezioni o la suddivisione del lavoro lo
giustifichino”. A parte il fatto però che tale ordinamento entrerà in vigore
solo il 1° gennaio 2003, che per di più il vecchio regolamento prevedeva solo
la ripartizione delle cause “in entrata” (art. 5 cpv. 1) e che nemmeno è dato
di sapere se la deroga al riparto ordinario prevista dal nuovo art. 1 cpv. 5 si
applichi anche a cause giunte ormai allo stadio dell'emanazione della sentenza,
in concreto la causa di divorzio è stata regolarmente assegnata alla sezione
-
Non si pone quindi, in concreto, problema di riparto.
-
Rimane il fatto, ciò posto, che
nella fattispecie la sentenza è stata emanata da un Pretore incompetente per
materia. Ora, come si è ricordato (consid. 1), la competenza per materia è un presupposto
processuale e gli atti di procedura che difettano di un presupposto processuale
sono nulli (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC). Tale vizio va rilevato d'ufficio
(art. 142 cpv. 2 CPC). È vero che, trattandosi di una sentenza (e non di un
semplice atto processuale), la sanzione della nullità va applicata con cautela,
nel rispetto della sicurezza giuridica, sicché la nullità di una sentenza
“contro la quale è dato il rimedio dell'appello o della cassazione può essere
proposta soltanto nei limiti e secondo le forme stabilite per questi mezzi di
impugnazione” (art. 146 CPC). Nella fattispecie in ogni modo il terzo capoverso
(secondo lemma) del dispositivo n. 5 della sentenza impugnata, con cui il
Pretore avv. __________ ha riservato a __________ la possibilità di chiedere un
aumento del contributo alimentare per sé ove il reddito di lei dovesse scendere
sotto i fr. 1250.– mensili, è stato regolarmente appellato. Deve dunque esserne
accertata la nullità.
-
L'appellante ha sostenuto all'udienza del 29 novembre 2002 che,
si sanzionasse di nullità il giudicato in esame, tutte le sentenze firmate dal
Pretore avv. __________ dopo il 1° giugno 2001 sarebbero nulle. L'opinione non
può essere condivisa. Come si è appena illustrato, non solo le altre sentenze
sono valide, ma anche la sentenza impugnata è valida nella misura in cui non è
appellata. Per quanto riguarda l'invito a “vedere le cose sotto un profilo
pratico e a evadere questo problema secondo criteri di opportunità”, è appena
il caso di rilevare che il rispetto dei presupposti processuali non dipende da
criteri di opportunità. Esso trascende nel formalismo eccessivo solo qualora
l'ossequio della forma si tradurrebbe in un vuoto esercizio di giurisdizione,
nel senso che il nuovo giudizio sanato nella forma risulterebbe necessariamente
uguale, nella sostanza, a quello annullato. Nel caso specifico nulla suffraga un'ipotesi
del genere, poiché il Pretore competente conserva tutta la sua libertà di
giudizio e non è vincolato in alcun modo a quanto ha deciso il suo
predecessore.
-
Per
quel che è dei dispositivi non appellati, compreso il n. 5 con il suo secondo paragrafo
(primo lemma), essi sono passati in giudicato. Esistono per vero casi manifesti
in cui, a prescindere dal diritto cantonale, determinate pronunzie devono ritenersi
nulle per principio (si pensi all'ipotesi in cui, per avventura, un tribunale
del lavoro pronunci un divorzio:
Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7ª edizione, pag. 237
n. 25). La fattispecie in esame non denota però estremi siffatti. Non sarebbe
lecito né proporzionato, dunque, sospingersi oltre il prescritto dell'art. 146
CPC. Ne discende che, in conclusione, solo il terzo paragrafo (secondo lemma)
del dispositivo n. 5 va dichiarato inefficace. Spetterà al Pretore che dirige
la sezione 6, davanti al quale la causa è ripristinata, convocare le parti a un
nuovo dibattimento finale sulla domanda formante oggetto della relativa contestazione
– salvo rinuncia degli interessati (art. 74 cpv. 2 LOG) – e statuire nuovamente
al riguardo.
-
Gli oneri processuali seguirebbero il principio della soccombenza
(art. 148 cpv. 1 CPC). Considerata l'eccezionalità del caso, si giustifica
nondimeno di soprassedere al prelievo di tasse o spese e all'assegnazione di
ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC). Del resto, __________ si è rimessa al
giudizio della Camera e non può essere considerata soccombente. Quanto allo
Stato del Cantone Ticino, esso non è parte in causa e non può essere tenuto a
versamento di sorta (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L'appello
è accolto, nel senso che il terzo paragrafo (secondo lemma) del dispositivo n.
5 della sentenza impugnata è dichiarato nullo.
-
Non
si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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