AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2005.4
Data decisione, Autorità:
13.09.2007, ICCA
Titolo:
Stralcio di un appello divenuto senza oggetto
Incarto n.
11.2005.4
Lugano
13 settembre
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa 323.2002/R.74.2002
(privazione della custodia parentale) della Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele che oppone
AP 1
(patrocinati dall' PA 1 )
alla
CO 1
riguardo ai figli L__________ (1994) e La__________
(1996),
giudicando
ora sulla decisione del 30 novembre 2004 con cui
l'Autorità di vigilanza ha respinto una domanda di
ricusa introdotta il 1° settembre 2004 da AP 1, __________, __________ e __________
nei confronti della Commissione tutoria regionale;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 30 dicembre 2004 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il
30 novembre 2004 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle
tutele;
-
Se
deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Dal matrimonio tra AP 1 (1967) e AP 1 (1969), celebrato il 7 agosto
1992, sono nati i figli L__________ (9 aprile 1994) e
La__________ (29 febbraio 1996). Il Servizio di sostegno pedagogico
delle scuole elementari e dell'infanzia di __________ ha segnalato il 22 aprile
2002 alla Commissione tutoria regionale 8 la situazione familiare di L__________,
reputando i genitori non più in grado di offrire né a lui né a La__________ “le
necessarie attenzioni educative”, anche per la loro mancanza di collaborazione.
Interpellati maestri, medici e operatori che già si occupavano dei ragazzi,
come pure AP 1, il membro permanente e la segretaria della Commissione tutoria
regionale hanno ascoltato L__________ e La__________, maturando gravi sospetti
di maltrattamenti e abusi sessuali da parte dei genitori.
B. Con decisione
del 22 agosto 2002 la Commissione tutoria regionale ha privato
provvisoriamente AP 1 della custodia parentale, ha collocato i ragazzi al
Centro di pronta accoglienza e osservazione di __________ (__________), ha sospeso
le relazioni personali dei genitori con i figli, ha designato __________ quale
responsabile, ha incaricato il dott. __________ di eseguire una valutazione del
nucleo familiare e delle capacità genitoriali dei coniugi e ha denunciato i presunti
abusi sui figli al Ministero pubblico. Un ricorso presentato da AP 1 contro
tale decisione è stato respinto il 17 ottobre 2002 dall'Autorità di vigilanza. Il
15 ottobre 2002 la Commissione tutoria regionale ha negato anche a __________ e
__________ (nonni paterni), così come a __________ (zia materna), un diritto di
visita sorvegliato ai nipoti, e il 23 dicembre 2002 ha respinto altresì le
richieste di AP 1 volte a ottenere un diritto di visita presso il __________
durante le imminenti festività natalizie, oltre che a ottenere copia dei verbali
di audizione dei figli e a richiamare il __________ sul fatto che non vi era
alcuna prova di effettivi abusi o maltrattamenti sui minori.
C. Il 13 febbraio 2003 la Commissione tutoria regionale ha trasferito
La__________ e L__________ all'Istituto __________ di __________, confermando
la sospensione delle relazioni personali con i genitori. In esito a un ricorso
presentato da AP 1 insieme con __________, __________ e __________
(nonni e zia paterni), l'Autorità di vigilanza ha poi concesso ai genitori un diritto di visita sorvegliato di quattro ore ogni 15 giorni alla __________
di __________, definendo le modalità degli incontri. Nel frattempo, il 2 maggio
2003, la dott. __________ ha consegnato il suo referto, completato
successivamente in seguito a una richiesta di delucidazione formulata da AP 1.
Il 12 settembre 2003 la Commissione tutoria regionale ha respinto una richiesta
di questi ultimi intesa alla designazione di un nuovo perito.
D. L'11
luglio 2003 AP 1 hanno chiesto alla Commissione tutoria di essere ammessi al
beneficio dell'assistenza giudiziaria. Con decisione del 29 luglio 2003 la
Commissione ha ridotto la durata del loro diritto di visita a due ore
settimanali e ha respinto il beneficio richiesto. Un ricorso del 21 agosto 2003
presentato da AP 1 contro tale limitazione del diritto di visita è stato accolto
il 21 ottobre 2003 dall'Autorità di vigilanza, mentre un parallelo ricorso
esperito avverso il diniego dell'assistenza giudiziaria è stato respinto dall'Autorità
medesima con decisione del 31 ottobre 2003. Contro
quest'ultima decisione AP 1 sono insorti il
14 novembre 2003 alla Camera civile di appello, che con sentenza del 10 settembre 2007 ha
accolto il ricorso e ammesso i richiedenti al beneficio
dell'assistenza giudiziaria a valere dall'11 luglio 2003 (inc. __________).
E. Intanto,
con decreto del 18 novembre 2003 il Procuratore pubblico ha deciso non farsi
luogo a procedere nei confronti di AP 1. Il 5 dicembre 2003 costoro hanno chiesto
alla Commissione tutoria regionale un'estensione del loro diritto di visita a
quattro ore settimanali, senza sorveglianza. La Commissione tutoria regionale ha
incaricato il 26 gennaio 2004 la dott. __________ di approfondire “la situazione psicoemotiva” dei ragazzi. Un ricorso depositato il 6
febbraio 2004 da AP 1 contro siffatta decisione è stato dichiarato irricevibile
dall'Autorità di vigilanza l'8 luglio 2004. Nel mentre, una richiesta di AP 1
del 13 febbraio 2004 volta a ottenere un diritto di visita durante la Pasqua è stata
respinta il 22 marzo 2004 dalla Commissione tutoria regionale e un ricorso del
5 aprile 2004 diretto contro tale diniego è stato dichiarato privo di oggetto dall'Autorità
di vigilanza il 16 luglio 2004.
F. A
una richiesta del 18 marzo 2004 inoltrata dai genitori per ottenere colloqui
telefonici liberi con i figli, la Commissione tutoria regionale ha unicamente
concesso un colloquio telefonico sorvegliato di mezz'ora ogni martedì. Un
ricorso del 13 maggio 2004 interposto contro tale decisione è stato
parzialmente accolto il 12 luglio 2004 dall'Autorità di vigilanza, che ha accordato
un colloquio telefonico senza sorveglianza. Con decisione del 19 agosto 2004 la
Commissione tutoria, preso atto del referto consegnato dalla dott. __________, ha
esteso a ogni fine settimana il diritto di visita dei genitori. Il 24 agosto
2004 AP 1 hanno chiesto una delucidazione orale del referto.
G. Il
1° settembre 2004 AP 1, __________, __________ e __________ si sono rivolti
all'Autorità di vigilanza, postulando la ricusa della Commissione tutoria
regionale. Nelle sue osservazioni del 15 settembre 2004 la Commissione ha
proposto di respingere l'istanza. Statuendo il 30 novembre 2004, l'Autorità di vigilanza ha rigettato la domanda. La tassa di giustizia e le spese di
complessivi fr. 800.– sono state poste a carico di AP 1, __________, __________
e __________.
H. Contro
la decisione appena citata AP 1 sono insorti con un appello del 30 dicembre
2004 nel quale chiedono, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, di accogliere
la loro istanza di ricusa e di riformare in tal senso il giudizio impugnato. La
Commissione tutoria regionale ha rinunciato a presentare osservazioni.
I. Nel
frattempo la Commissione tutoria regionale ha esteso il diritto di visita dei genitori,
autorizzandoli altresì a trascorrere con i figli le vacanze di Carnevale e
Pasqua, come pure le festività del mese di maggio 2005. Nella primavera del
2005 AP 1, visto un referto della dott. __________, incaricata dalla
Commissione tutoria regionale di valutare nuovamente le loro capacità genitoriali,
hanno formulato dodici domande di delucidazione peritale. Con decisione dell'8
giugno 2005 la Commissione tutoria ha accolto la richiesta, pur riformulando
uno dei quesiti. Un ricorso presentato il 20 giugno 2005 da AP 1 contro tale
decisione è stato dichiarato irricevibile il 24 giugno 2005 dall'Autorità di
vigilanza. Un appello introdotto a questa Camera contro la decisione dell'Autorità
di vigilanza ha subìto identica sorte il 20 giugno 2005 (inc. __________).
L. Il 4
luglio 2005 la Commissione tutoria ha assegnato a AP 1 un termine fino al 31
luglio successivo per formulare osservazioni finali “nell'ambito della
procedura aperta con decreto supercautelare 16 agosto 2002”. Nel loro memoriale
del 2 agosto 2005 i coniugi hanno postulato il ripristino della custodia
parentale. Con decisione del 1° settembre 2005 la Commissione tutoria regionale
ha deciso infine di reintegrare gradualmente i genitori nella custodia parentale,
ponendo a carico loro le spese di giustizia, riservata la decisione
sull'assistenza giudiziaria da emanare in separata sede. Un ricorso esperito da
AP 1 il 12 settembre 2005 contro l'addebito degli oneri processuali è stato
respinto dall'Autorità di vigilanza il 16 gennaio 2006. Un appello
presentato il 6 febbraio 2006 da AP 1 contro
tale decisione è tuttora pendente dinanzi a questa Camera (inc. __________). Prima
di statuire al riguardo giova esaminare nondimeno l'appello in materia di ricusazione.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono
impugnabili entro venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la
procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39
LAC). La procedura è quella degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità –
per analogia – dell'art. 424a CPC. Tempestivo, sotto questo profilo
l'appello in esame è dunque ricevibile.
-
Le
decisioni in tema di competenza o ricusazione hanno natura incidentale o, tutt'al
più, pregiudiziale (RtiD II-2005 pag. 696 consid. 3). Per essere impugnate non
occorre tuttavia che siano atte a cagionare un danno “non altrimenti
riparabile” (art. 44 LPAmm), come si richiede in linea di principio nel caso di ricorsi contro decisioni incidentali o pregiudiziali
(I CCA, sentenza inc. __________ del 23 marzo 2004,
consid. 9). Nulla osta dunque, anche sotto questo profilo, all'esame
dell'appello (analogamente: I CCA, sentenza inc. __________ del 16 luglio 2007,
consid. 2).
-
I
motivi che giustificano la ricusa di un'autorità amministrativa sono già stati
riassunti nella decisione impugnata (consid. 2). In proposito non occorre pertanto
dilungarsi. Nella fattispecie sorprende invero che la Commissione tutoria
regionale abbia continuato a occuparsi del caso anche in pendenza di ricusa, prima
estendendo il diritto di visita degli istanti, poi incaricando la dott. __________
di valutare se fosse opportuno modificare le relazioni personali dei genitori
con i figli e infine reintegrando gli
istanti nella custodia parentale. È vero che secondo l'art. 31
cpv. 2
CPC (cui rinvia l'art. 31 cpv. 1 della citata legge sull'organizzazione e la procedura
in materia di tutele e curatele), dandosi un'istanza di ricusa nei confronti
del giudice “il segretario provvede
alla notificazione degli allegati scritti e, in caso di urgenza, all'esecuzione
di tutti quegli atti cautelari o di istruzione richiesti dalle circostanze”. In concreto però la Commissione (e non il suo segretario) è
andata ben oltre, il che comporterebbe – di massima – lo stralcio degli atti
compiuti (cfr. DTF 119 Ia 16 consid. 3a). Se da tale
conseguenza è lecito prescindere nel caso in esame, ciò si deve al fatto che la
procedura è definitivamente terminata a favore degli appellanti, i quali si
sono visti reintegrare il 1° settembre 2005 nella custodia parentale. In
circostanze del genere la questione della ricusa è diventata manifestamente
senza interesse. Superato dagli eventi, l'appello va dunque stralciato dai
ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC).
-
Qualora
un appello divenga senza interesse giuridico si applica per analogia, in materia
di spese e ripetibili, l'art. 72 della procedura civile federale (citazioni in:
Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 9
ad art. 151 e n. 4 in fine ad art. 351). In virtù di quest'ultima norma il
tribunale, udite le parti, statuisce con motivazione sommaria sulle spese “tenendo
conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina
la lite” (RtiD I-2004 pag. 488 consid. 7 con richiami; Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato
e commentato, Lugano 2000, n. 9 ad art. 151 CPC). Il principio vale, con ogni
evidenza, a patto che una parte non abbia reso essa
medesima la procedura senza interesse con il suo
proprio comportamento. Anche in caso di stralcio del
processo continua a valere la regola, in effetti, per cui una parte può essere
condannata al pagamento delle spese e delle ripetibili da essa inutilmente cagionate
(“in ogni caso”: art. 148 cpv. 3 CPC). Nella fattispecie v'è
da domandarsi se, lasciando cadere la questione della ricusa, gli appellanti non
abbiano per finire desistito dall'istanza. Sia come sia, si volesse anche
reputare l'appello senza interesse per circostanze estranee alla volontà degli
istanti e si valutasse pertanto, in applicazione analogica dell'art. 72 PC, quale
sarebbe stato il verosimile esito dell'appello, AP 1 sarebbero verosimilmente
risultati soccombenti per le ragioni in appresso.
-
L'Autorità
di vigilanza aveva rilevato anzitutto, nella decisione impugnata, che l'istanza
di ricusazione andava respinta già per il fatto che gli istanti rivolgevano
addebiti di parzialità all'intera Commissione tutoria regionale, senza addurre
motivi individuali nei confronti dei singoli membri. Nondimeno, anche dopo
avere passato in rassegna i rimproveri mossi alla Commissione tutoria in
corpore, essa è giunta alla conclusione che i membri della Commissione non
apparivano prevenuti. Quanto alle decisioni da loro prese, esse potevano essere
impugnate con i rimedi ordinari offerti dalla procedura ed essere sottoposte
così al debito controllo giudiziario. Non si ravvisavano, dunque, estremi per
una ricusa.
Nell'appello
AP 1 obiettavano di aver dovuto ricusare la Commissione nel suo intero poiché,
trattandosi di un'autorità collegiale, essi non potevano conoscere le posizioni
assunte dai singoli membri. Essi soggiungevano che il loro convincimento era maturato
nel tempo e che una lunga serie di elementi aveva reso inaccettabile ai loro
occhi l'atteggiamento della Commissione, la quale aveva perduto progressivamente
ogni serenità di giudizio. A tale riguardo essi evocavano la reiezione di varie
loro richieste (poi accolte in tutto o in parte dall'Autorità di vigilanza), le
lungaggini frapposte nel decidere in più di un'occasione, le difficoltà sollevate
all'esercizio delle loro visite ai figli in periodi importanti (Natale o
Pasqua), le limitazioni arbitrarie ai loro diritti e la mancata stesura di un
verbale relativo all'ascolto della figlia La__________.
a) Per
quel che riguardava la ricusa contro la Commissione tutoria regionale nel suo
insieme, il problema di sapere se nel caso specifico i motivi addotti potessero
riferirsi a tutti i membri della Commissione (il presidente __________ il membro
__________e la delegata __________) poiché questi avevano partecipato collegialmente
all'emanazione delle decisioni censurate da AP 1 può rimanere irrisolto. Ad
ogni modo, contrariamente a quanto chiedevano gli appellanti, quand'anche l'istanza di
ricusa fosse risultata provvista di buon diritto, il caso non sarebbe passato a
un'altra Commissione tutoria regionale, ma la stessa Commissione sarebbe stata completata
con i membri supplenti (art. 10 cpv. 1 seconda frase e 31 cpv. 2 seconda frase della legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele). Al
riguardo l'appello mancava perciò di consistenza.
b) Quanto
ai motivi di ricusa invocati dagli istanti, è vero che il fatto di ricevere ripetute
decisioni sfavorevoli può destare nel destinatario una soggettiva impressione
di prevenzione, ma ciò non basta per sostanziare una ricusa (DTF 117 Ia 327 in
basso con riferimenti). In concreto risultava che dall'apertura del
procedimento fino alla data dell'istanza (1° settembre 2004) l'Autorità di
vigilanza era stata chiamata a statuire su ricorsi di AP 1 nove volte. Solo un
ricorso era stato pienamente accolto; tre altri erano stati accolti in parte,
due erano stati respinti, due erano stati dichiarati irricevibili e uno senza oggetto.
Non può dirsi pertanto che la Commissione tutoria regionale abbia
sistematicamente sbagliato. Del resto, decisioni erronee – fosse pure ripetute
– di un'autorità giudicante vanno impugnate con i rimedi offerti
dall'ordinamento giuridico (DTF 116 Ia 20 consid. 5b con rinvio; cfr. anche
RtiD I-2006 pag. 629 in alto). Solo sbagli particolarmente grossolani o reiterati,
tali da configurare violazioni gravi dei doveri di funzione, possono legittimare
oggettivi sospetti di parzialità. Estremi del genere non si sarebbero verosimilmente
ravvisati nella fattispecie.
c) Né
si sarebbe potuto dire che dopo il non luogo a procedere del Procuratore
pubblico, del 18 novembre 2003, la Commissione tutoria regionale stesse procrastinando
i suoi compiti. Certo, AP 1 credevano che l'archiviazione del procedimento
penale avesse risolto ogni cosa. Se non che, l'inesistenza di estremi penali a
loro carico ancora non dimostrava – e da lungi – l'inutilità di misure a
protezione dei figli. Non che l'operato della Commissione tutoria regionale sfugga
alla critica: la decisione di interpellare nuovamente la dott. __________, il
26 gennaio 2004, di fronte alla richiesta con cui i coniugi chiedevano il 5
dicembre 2003 di ampliare il loro diritto di visita a 4 ore settimanali senza
sorveglianza (sopra, lett. E) era apparentemente dettata da eccessiva cautela,
ove appena si consideri che nella sua decisione dell'8 luglio 2004 l'Autorità
di vigilanza non ha intravisto controindicazioni a più estese relazioni
personali (consid. 9). Diffidenza non è tuttavia sinonimo di prevenzione o di
parzialità né, tanto meno, di preconcetto.
d) Si
conviene altresì che la Commissione tutoria regionale non aveva mostrato grande
solerzia nel decidere talune richieste di AP 1 inerenti all'esercizio del diritto
di visita. La già citata richiesta del 5 dicembre 2003 ha trovato riscontro – ad esempio –
solo il 26 gennaio 2004, e per di più con la decisione di interpellare
nuovamente la dott. . La richiesta del 13 febbraio 2004 intesa a
incontrare i figli per la Pasqua del 2004, che cadeva l'11 aprile, è stata decisa
negativamente solo il 22 marzo 2004, ciò che ha reso senza oggetto il successivo
ricorso all'Autorità di vigilanza. Inoltre il tono pressoché
arrogante della lettera inviata il 31 agosto 2004 al
patrocinatore di AP 1 dal presidente della Commissione tutoria regionale (“la CTR 8 decide come meglio crede chi debba
partecipare a questi incontri…”:
doc. B di appello) appariva ben poco professionale. Senza dimenticare che l'omissione
di un rapporto sull'ascolto della figlia La, alla base della decisione
presa dalla Commissione tutoria regionale il 19 agosto 2004 (sopra, lett. F), costituiva
una palmare mancanza. Tutto ciò denotava sicure carenze, che non bastavano
tuttavia per sostanziare prevenzione, tendenziosità o partito preso. Ne segue
che, in ultima analisi, l'appello sarebbe verosimilmente stato respinto.
-
Le
spese e la tassa di giustizia del decreto odierno, volutamente contenuta per
tenere conto del fatto che la procedura di appello termina senza sentenza (art.
21 LTG), vanno a carico degli appellanti in solido (art. 148 cpv. 1 CPC e 10
cpv. 1 LTG), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili alla Commissione
tutoria regionale, che davanti alla Camera è rimasta silente. Quanto alla
richiesta di assistenza giudiziaria in appello, tale beneficio è un diritto
altamente personale. Se per un motivo qualsiasi il richiedente viene meno come parte al processo (fosse solo perché il processo diventa senza
interesse), tale diritto si estingue. E se al momento
dello stralcio il richiedente non ha ancora ottenuto l'assistenza giudiziaria, la
richiesta diviene senza interesse (RtiD II-2006 pag.
614 n. 3c con richiami). È quanto si è verificato nella fattispecie.
-
Per quel che è dei rimedi giuridici
esperibili contro il presente decreto sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.
d LTF), il ricorso in materia civile è dato – trattandosi di un'istanza di
ricusazione – anche se la decisione non ha carattere finale, indipendentemente
da questioni di valore (art. 92 LTF).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. L'appello
è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dai ruoli.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
-
La
richiesta di assistenza giudiziaria è dichiarata senza interesse.
-
Intimazione:
– ;
– , .
Comunicazione
alla Divisione degli Interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro
trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93
LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle
cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo
se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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