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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2006.61
Data decisione, Autorità:
23.11.2007, ICCA
Titolo:
Divorzio: provvediemnti cautelari
Incarto n.
11.2006.61
Lugano
23 novembre
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2005.198 (divorzio
su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo completo) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 17 marzo 2005 da
AP 1
(patrocinata dall' PA 2)
contro
AO 1
(patrocinato dall' PA 1),
giudicando
ora sul decreto cautelare del 6 giugno 2006 con cui
il Pretore ha attribuito l'abitazione
coniugale all'attrice, cui ha affidato i figli F__________ (1996) ed E__________
(1998), obbligando il convenuto a versare un contributo
alimentare di complessivi fr. 11
500.– mensili per moglie e figli;
premesso
che contro il decreto appena citato AP 1 ha presentato un appello del 12 giugno
2006, chiedendo la riforma dell'assetto provvisionale nel senso di condannare il
marito a versare un contributo alimentare per lei di fr. 14 000.– mensili, ad assumere
tutte le imposte familiari, come pure tutti i premi assicurativi (salvo la
cassa malati di lei) e tutta una serie di spese ordinarie e straordinarie, con
obbligo inoltre per il convenuto di erogare un contributo alimentare di fr.
2500.– mensili a ogni figlio (fr. 3000.– mensili dal 12° compleanno) e di
coprire tutte le spese straordinarie causate dai ragazzi;
accertato
che contro il decreto cautelare è insorto anche AO 1, il quale ha proposto di
ridurre il contributo alimentare per la moglie a fr. 3568.– mensili, quello per
F__________ a fr. 1526.– mensili e quello per E__________ a fr. 1376.– mensili,
modificando di conseguenza il decreto impugnato;
ricordato
che, su richiesta delle parti, con ordinanza del 28 giugno 2006 il presidente
di questa Camera ha sospeso la procedura di appello una prima volta fino al 31
ottobre 2006 e una seconda volta, con ordinanza del 18 ottobre 2006, fino al 2
gennaio 2007, sempre in vista di un'intesa amichevole;
rammentato
che con ordinanza del 22 marzo 2007 il presidente della Camera ha accordato una
seconda proroga fino al 30 aprile successivo e che una terza proroga è stata
concessa dal vicepresidente della Camera con ordinanza del 18 maggio 2007;
preso
atto che il 20 novembre 2007 le parti hanno comunicato alla Camera di avere
raggiunto un accordo completo sul merito del divorzio, pronunciato dal Pretore
il 9 ottobre 2007 (con omologazione della convenzione da loro stipulata) e
passato in giudicato il 30 ottobre successivo, sicché chiedono di stralciare entrambi
gli appelli dai ruoli;
ritenuto
che tale comunicazione può essere interpretata solo come desistenza, le parti
rinunciando a sottoporre il contenzioso provvisionale al giudizio della Camera,
ognuna dichiarando per altro di assumere le spese cagionate dal proprio appello
ed entrambe dandosi atto di compensare le ripetibili;
rilevato
che nelle circostanze descritte gli appelli vanno tolti dai ruoli, mentre le
tasse di giustizia vanno equamente ridotte, dovendosi tenere conto sia della
buona volontà dimostrata dai contendenti sia della circostanza che il
procedimento di appello termina senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);
in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. L'appello
di AP 1 è stralciato dai ruoli per desistenza.
- Gli oneri
di tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.
-
L'appello
di AO 1 è stralciato dai ruoli per desistenza.
-
Gli oneri
di tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.
- Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro
trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere
pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore
litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100
cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove
non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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