AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.154
Data decisione, Autorità:
18.07.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00154
Lugano
18 luglio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no 12'208
della Pretura del distretto di Bellinzona promossa con petizione 10 maggio 1993
da
rappr.
dall’avv. __________ a
Contro
rappr.
dall’__________
in materia di contestazione di elenco oneri che il
Pretore, con decreto 3 aprile 1995, ha stralciato dai ruoli per acquiescenza
della parte convenuta caricandole la tassa di giustizia di Fr. 250.- ed
obbligandola a versare alla controparte l’importo di Fr. 3’000.- per
ripetibili.
Ed ora sull’appello 2 maggio 1995 della __________ la
quale chiede la riforma del dispositivo sulle spese nel senso di porre a carico
della parte convenuta un’indennità per ripetibili di Fr. 9’260.- .
Avendo la parte appellata rinunciato a presentare le osservazioni;
Esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
che
l’attrice, creditrice ipotecaria del signor __________ proprietario
dell’immobile di cui al mapp. __________RFD di __________, ha chiesto,
nell’ambito dell’azione di contestazione dell’elenco oneri riguardante la
procedura di vendita forzata di questo mappale, che venissero stralciate le
pretese dello __________, garantite da ipoteca legale, per imposte cantonali
arretrate di Fr. 154’383.55;
che,
in occasione del dibattimento finale, lo __________ ha fatto acquiescenza
rispetto alle domande dell’attrice;
che
il Pretore, nel decreto di stralcio della causa, ha condannato lo Stato a
versare alla parte attrice un’indennità di ripetibili di Fr. 3’000.-;
che,
con l’appello che ci occupa, l’attrice critica la determinazione delle
ripetibili e chiede che, sulla base di un valore di causa di Fr. 154’383.55
corrispondente alla somma totale dei crediti del convenuto iscritti nell’elenco
oneri e contestati, le stesse siano fissate in Fr. 9’260.-;
che
in linea di principio, il valore litigioso in una vertenza di contestazione
dell’elenco oneri si determina in base agli importi che le parti si contendono
nella procedura esecutiva: lo stesso corrisponde in pratica alla somma che in
caso di eliminazione dell’onere potrebbe pertoccare alla parte che ha proposto
la contestazione, rispettivamente all’importo di cui in tal caso il carico
sull’immobile diminuirebbe, se questo è minore (Brunner/Houlmann/Reutter,
Kollokations- und Widerspruchsklagen nach SchKG, Berna 1994, p. 128),
che
ne discende nel caso concreto, dal momento che gli oneri ipotecari a favore
dell’attrice sono ben superiori alle pretese del convenuto, un valore di causa
di Fr. 154’383.55;
che
le ripetibili devono essere calcolate sulla base del valore litigioso, in
relazione alla tariffa dell’Ordine degli avvocati il cui valore é indicativo, e
la relativa indennità deve poter consentire alla parte vittoriosa di
fronteggiare le spese di patrocinio incontrate per la necessità di far valere
le proprie pretese in giudizio (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 150 n. 3);
che
le ripetibili sono dovute alla controparte qualunque sia il motivo della desistenza
(Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 148 CPC, n. 8) per cui non interessa
sapere se nel frattempo la giurisprudenza é mutata percui un’originaria
plausibile resistenza in causa si giustificava all’inizio della procedura;
che
applicando il minimo della tariffa - pur se la causa era giunta a termine e
l’attrice aveva anche presentato un diligente allegato di conclusioni - si
tiene conto del fatto che l’intervento del patrocinatore era agevolato dal
fatto che le argomentazioni sollevate erano riprese rispettivamente servivano
per l’altro analogo procedimento che l’attrice ha avviato contro il Comune di
__________ (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 150, n. 15);
che
per l’art. 9 TOA la percentuale minima per un valore come quello in
discussione é del 6% con il che si giustifica un’indennità ripetibile di Fr.
9’260.- come chiesto con l’appello;
che
qualora il Pretore conceda a titolo di ripetibili un importo che é inferiore al
limite minimo della tariffa appare senz’altro adeguato aumentare tale importo
nei limiti della TOA (cfr. a contrario Cocchi/Trezzini, CPC, ad art.
150, n. 13);
che
spese e ripetibili d’appello sono a carico della parte appellata interamente
soccombente;
Per i quali motivi
visti gli art. 148 e 150 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
-
L’appello é accolto e di conseguenza il dispositivo 3.
del decreto di stralcio 3 aprile 1995 del Pretore di Bellinzona viene così
riformato:
-
La
tassa di giustizia e le spese di complessivi Fr. 250.- già anticipate
dall’attrice sono poste a carico della convenuta con l’obbligo di rifondere
all’attrice Fr. 9’260.- a titololo di ripetibili.
-
La tassa di giustizia di Fr. 230.- e le spese di Fr.
20.-, già anticipate dall’appellante, sono a carico della parte appellata che
rifonderà inoltre alla controparte Fr. 300.- per ripetibili d’appello.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Bellinzona
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
Presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster