AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.184
Data decisione, Autorità:
11.08.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00184
Lugano
11 agosto 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa appellabile inc. n. 12'515 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa
con petizione 10 giugno 1994 da
rappr.
dallo studio legale __________
Contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto il disconoscimento di un
debito di fr. 10’000.-- oltre interessi;
Domanda avversata dal convenuto che ha postulato la
reiezione della petizione e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna
dell’attore al pagamento di fr. 4’000.-- oltre interessi;
Il Pretore con sentenza 10 maggio 1995 ha respinto sia
l’azione principale che la riconvenzionale;
Appellante l’attore, che con atto di appello del 31
maggio 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la
petizione;
Mentre il convenuto con osservazioni e appello adesivo
del 30 giugno 1995 postula la reiezione del gravame dell’attore e
l’accoglimento del proprio, in cui chiede la riforma della sentenza pretorile
nel senso di ammettere la riconvenzionale.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- se
deve essere accolto l’appello adesivo
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Con
contratti 9 agosto/22 settembre 1992 il convenuto ha ceduto all’attore la
propria attività consistente nella gestione di un garage con annessa stazione
di rifornimento di carburante al prezzo di fr. 170’000.-- (doc. A, doc. 1).
B. In base a detti documenti il convenuto ha ottenuto,
con sentenza 26 maggio 1994 del Pretore del distretto di Bellinzona, il rigetto
provvisorio dell’opposizione interposta al precetto esecutivo a suo tempo
intimato all’attore fino a concorrenza di fr. 10’000.-- oltre interessi,
importo che sarebbe rimasto impagato sul totale pattuito.
C. Con la petizione che ci occupa l’attore ha chiesto
l’accertamento dell’inesistenza di tale debito.
Egli
avrebbe interamente pagato la somma contrattualmente pattuita, atteso che il
residuo di fr. 10’000.-- per il quale è stato escusso sarebbe stato pagato
verso la fine del settembre 1992 in presenza di un testimone.
D. Nella risposta del 12 luglio 1994 il convenuto si è
opposto alla petizione.
L’attore
avrebbe pagato solo fr. 160’000.-- dei fr. 170’000.-- stabiliti per la cessione
dell’attività. In aggiunta egli avrebbe unicamente effettuato un pagamento a
contanti per un importo inferiore a fr. 8’000.-- quale controvalore dei
carburanti in giacenza nei serbatoi al momento del passaggio delle consegne.
L’attore
avrebbe inoltre palesato un comportamento anticontrattuale anche all’atto del
pagamento della tranche di fr. 100’000.-- sui fr. 170’000.-- stabiliti, essendo
stato concordato il pagamento per mezzo di un’obbligazione bancaria al tasso
dell’8%, sulla quale l’attore avrebbe indebitamente prelevato gli interessi
maturati di fr. 4’000.-- e spettanti al convenuto, somma richiesta in via
riconvenzionale.
E. L’attore si è opposto alla domanda riconvenzionale,
sostenendo che non sarebbe esistito accordo alcuno in merito agli interessi
maturati sull’obbligazione, che sarebbero perciò stati di sua pertinenza.
Le
parti hanno per il resto mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando
nel contempo quelle della parte avversaria.
F. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, accertata
l’esistenza del credito di fr. 10’000.-- del convenuto, ha ritenuto che
l’attore non abbia fornito la prova della sua estinzione, non avendo il teste
__________ assistito al preteso pagamento, ma avendo egli unicamente riferito
quanto raccontatogli in merito dallo stesso attore.
Quo
alla riconvenzionale, nulla proverebbe l’obbligo dell’attore al pagamento di
interessi sul prezzo pattuito in caso di pagamento entro i termini stabiliti,
così che l’attore a giusta ragione avrebbe incassato gli interessi maturati
sull’obbligazione in questione.
Da ciò
la reiezione sia della petizione che della riconvenzionale.
G. Con tempestivo gravame datato 31 maggio 1995 l’attore
ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la
petizione.
Egli
avrebbe sufficientemente dimostrato l’avvenuto pagamento dei fr. 10’000.-- per
mezzo della deposizione del teste __________, deposizione che il Pretore
avrebbe valutato in maniera non adeguata
H. Delle osservazioni 30 giugno 1995 del convenuto, nelle
quali egli chiede reiezione del gravame protestando spese e ripetibili, si
dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Nel
medesimo allegato egli ha impugnato in via adesiva il pronunciato pretorile,
chiedendone la riforma nel senso di ammettere l’azione riconvenzionale.
Il
Pretore avrebbe ammesso il diritto dell’attore di appropriarsi degli interessi
sull’obbligazione, facoltà che avrebbe invece dovuto essere riconosciuta al
convenuto.
I. Con osservazioni del 13 luglio 1995 l’attore ha
chiesto la reiezione dell’appello adesivo protestando spese e ripetibili.
Considerato
in diritto.
- La venuta in essere del credito di fr. 10’000.-- fatto
valere dal convenuto in procedura esecutiva non è più litigiosa.
Rimane
da stabilire se detto credito sia o meno stato estinto dal corrispondente
pagamento dell’attore, del quale -a suo dire- dovrebbe fare fede la deposizione
del teste __________.
- L’art. 90 CPC stabilisce che il giudice valuta secondo
il suo libero convincimento quale sia la forza probatoria degli elementi
forniti dalla parte tenuta a farlo e, di conseguenza, se un certo fatto debba o
meno ritenersi provato (Rep. 1989, pag. 440; II CCA 31 luglio
1995 in re F./T. SA; Kummer, Berner Kommentar, n. 64 ad art. 8 CC).
Il
principio del libero convincimento sancito dall’art. 90 CPC non esime però il
giudice dall’esigere una prova certa del fatto da provare.
La
prova indiziaria è possibile, ma costituisce un caso eccezionale, nel senso che
la sua ammissibilità è subordinata all’impossibilità di fornire una prova
completa (Rep. 1974, pag. 128; 1973, pag. 138; II CCA 12 dicembre
1989 in re M./H.).
In tale
eventualità il giudice può dedurre il proprio convincimento della certezza dei
fatti che stanno a fondamento del rapporto giuridico litigioso anche da prove
indirette o da indizi (DTF 90 II 227; II CCA 6 settembre 1993 in
re C./C.).
Dovrà
comunque trattarsi di un insieme concorde di indizi, da apprezzare nella loro
globalità, fermo restando che anche in tal caso vale la regola secondo cui
elementi probatori tra loro contraddittori si elidono a vicenda, con il
risultato di lasciare senza prova la circostanza di fatto sulla quale vi sono
le prove contrastanti (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 90, n. 7; II CCA
15 febbraio 1995 in re C. srl/L. SA).
- Sempre nell’ambito dell’applicazione dell’art. 90 CPC,
va ritenuto che per consolidata giurisprudenza il senso della deposizione
testimoniale risiede nella possibilità di appurare la verità di fatti di cui il
teste ha avuto percezione in prima persona.
E’
perciò da considerare priva di efficacia probatoria la testimonianza che si
limita a riportare le dichiarazioni che sono state fatte al teste al riguardo
di un determinato fatto da un terzo o anche da una delle parti del processo (Cocchi/Trezzini,
opera citata, ad art. 236-237, n. 1; II CCA 27 aprile 1995 in re H./G.,
5 gennaio 1995 in re R./R.).
- Il risultato della corretta applicazione di questi
principi è che la prova testimoniale dell’effettuazione di un pagamento è
efficace solo se il teste ha personalmente assistito alla consegna del denaro
dal debitore al creditore.
4.1 Ciò non è però avvenuto nella specie: il teste
__________, tolto tutto ciò che gli è stato raccontato dall’attore, può solo
affermare di avere visto una busta contenente denaro (ma non il denaro, che il
teste stima in fr. 25’000.-- sulla base della curiosa unità di misura
costituita dal prezzo di una VW Golf) e di avere visto l’attore recarsi dal
convenuto presso il garage.
Tutto
il resto della deposizione, come si è detto, è costituito da pretesi fatti
raccontati al teste dall’attore, ed è perciò a giusta ragione che il Pretore
non ha ritenuto provato il preteso pagamento.
4.2 A questa lacunosa deposizione testimoniale non
potevano in alcun modo ovviare, come pretende ora l’attore, altri inconsistenti
elementi quali il richiamo all’ordinario andamento delle cose -l’unica cosa
contraria all’ordinario andamento delle cose è che l’attore avrebbe effettuato
un consistente pagamento senza esigerne la quietanza- oppure l’accertamento
dell’esistenza di un prelevamento pari all’importo pagato, il che costituirebbe
solo un vago indizio, non potendosi escludere -con pari dignità rispetto alla
tesi dell’attore- che egli con il preteso prelevamento e la presenza del
testimone abbia voluto precostituirsi la prova indiziaria di un pagamento in
realtà mai effettuato.
Non può
che conseguirne la reiezione dell’appello principale, infondato in ogni suo
punto.
- Quo al gravame adesivo, punto di partenza per la sua
disamina è la considerazione secondo cui il prezzo complessivo di vendita -come
ammesso dallo stesso convenuto (cfr. p. es. risposta e riconvenzionale, pag.
1)- era di fr. 170’000.--.
Sempre
per ammissione del convenuto (appello adesivo, punto 7, pag. 6), l’obbligazione
di cassa di fr. 100’000.-- della __________ (cfr. doc. C.) costituiva un mezzo
di pagamento per la somma di fr. 100’000.--, e non era perciò essa in quanto
tale oggetto di un obbligo di consegna del qui attore.
In
altri termini, il convenuto doveva ricevere fr. 100’000.--, e per tale somma ha
accettato di ricevere un’obbligazione di cassa, per la quale,
incontestabilmente, gli è stata corrisposta tale somma.
Non
risultando dai contratti un più ampio obbligo a carico dell’attore, e nemmeno
la sua mora nel pagamento dei fr. 100’000.--, ne deve conseguire il suo diritto
di percepire i frutti dell’obbligazione.
E’
perciò senz’altro da respingere l’inconferente riferimento del convenuto all’art.
81 cpv. 2 CO -l’attore non ha effettuato sconti sui fr. 100’000.-- dovuti-,
osservando comunque, a titolo meramente abbondanziale, che il rendimento
dell’obbligazione era del 7% e non dell’8% all’anno, il che avrebbe perciò se
del caso (non verificatosi) giustificato su sei mesi una pretesa di fr.
3’500.-- e non di fr. 4’000.-- (cfr. doc. C e D).
Ne
consegue la reiezione anche del gravame adesivo, non meno infondato di quello
principale.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati l’art.148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
31 maggio 1995 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello, consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 550.--
b)
spese fr. 50.--
T o t a
l e fr. 600.--
già
anticipati dall’attore, restano a suo carico.
L’attore
rifonderà al convenuto fr. 800.-- per ripetibili di appello.
III. L’appello
adesivo 30 giugno 1995 di __________ è respinto.
IV. Le
spese della procedura d’appello adesivo, consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 180.--
b)
spese fr. 20.--
T o t a
l e fr. 200.--
già
anticipati dal convenuto, restano a suo carico.
Il
convenuto rifonderà all’attore fr. 300.-- per ripetibili dell’appello adesivo.
V. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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