AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.208
Data decisione, Autorità:
14.03.1996, IICCA
Incarto n.
12.95.00208
Lugano
14 marzo 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa ordinaria appellabile
(inc. no. 4309 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città)
promossa con petizione 24 novembre 1992 da
rappr.
dall’avv. __________
contro
rappr.
dall’avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 27’941.30
oltre interessi al 9.5% dal 1.8.1991, nonché il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta al PE __________ dell’UEF di Locarno;
domanda
avversata dal convenuto che si è opposto alla petizione e che il Pretore con
sentenza 13 giugno 1995 ha accolto limitatamente a fr. 25’000.- oltre interessi
al 5%;
appellante
la parte convenuta con atto di appello 4 luglio 1995, con cui si chiede la
riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione con
protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre
l’attrice con osservazioni 20 settembre 1995 ha postulato la reiezione del
gravame, protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti
Ritenuto
in fatto
A. Nel
corso del novembre 1988 __________, intenzionato a portare a termine un
importante affare immobiliare che comportava in un primo momento l’acquisto da
parte sua del pacchetto azionario della __________ -società proprietaria dei
mappali n. __________ e __________ RFD di __________, su cui sorgevano diversi
stabili- e in un secondo tempo la ristrutturazione di quegli immobili, incaricò
__________ tra l’altro di trovargli i necessari finanziamenti. Nel 1989
quest’ultimo ebbe modo di chiedere al __________ se non fosse eventualmente
interessato a finanziare tale operazione con un prestito di fr. 6.5 mio: dopo
un lungo periodo di riflessione questi si disse sostanzialmente disposto a
partecipare all’operazione.
B. All’inizio
del 1991 la __________ (in seguito: __________) venne di conseguenza incaricata
di assumere le necessarie informazioni per il prospettato finanziamento e di
preparare un contratto di prestito fiduciario -il __________ non intendeva
infatti apparire personalmente nell’affare- a favore del signor __________: la
fiduciaria fu ben presto in grado di presentare diverse bozze di contratto.
C. L’11
giugno 1991, quando ormai tutte le divergenze tra le parti interessate al
prestito sembravano essere state superate -tanto è vero che il contratto tra
__________ (quale fiduciaria) ed il signor __________ era già stato
sottoscritto (doc. S)- il __________ interruppe ogni trattativa, in particolare
rifiutando di firmare il contratto di prestito fiduciario con __________ (cfr.
doc. T2).
Il
18 giugno la società procedette pertanto ad inviargli la nota professionale per
le prestazioni da lei svolte, ammontante complessivamente a fr. 27’941.30 (doc.
U), somma tuttavia che il __________ si rifiutò di pagare.
D. Con
petizione 24 novembre 1992 __________ ha chiesto la condanna del __________ al
pagamento di fr. 27’941.30 oltre interessi al 9.5% dal 1.8.1991, nonché il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE __________ dell’UEF
di Locarno (doc. U4).
A
suo dire, il convenuto le avrebbe pacificamente conferito il mandato di curare
le trattative con il signor __________ e di allestire i relativi contratti di
prestito, mandato che è stato da lei impeccabilmente eseguito fino al momento
in cui il convenuto non ha semplicemente deciso -ed in un momento del tutto
inopportuno- di interrompere ogni trattativa: l’importo chiesto in causa
corrispondeva all’onorario ed alle spese per il lavoro svolto.
E. Con
risposta 22 marzo 1993 il convenuto si è opposto alla petizione, sostenendo di
non aver mai dato alcun mandato all’attrice; lo stesso le venne semmai
conferito a titolo personale da __________. In ogni caso la concessione del
finanziamento era subordinata a diverse condizioni che però non erano state
soddisfatte (in particolare quella relativa alla garanzia ipotecaria di fr. 8.5
mio).
F. In
replica e in duplica come pure in sede conclusionale le parti si sono
sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni ed impugnative,
contestando quelle di controparte.
G. Con
sentenza 13 giugno 1995 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione,
ha condannato il convenuto al pagamento di fr. 25’000.- oltre interessi al 5%
dal 1.8.1991, somma per la quale è stata rigettata in via definitiva
l’opposizione interposta al PE __________ dell’UEF di Locarno.
Sulla
base delle risultanze istruttorie, il giudice di prime cure è giunto alla
conclusione che tra le parti era effettivamente sorto un rapporto contrattuale
assimilabile ad un mandato: lo stesso poteva tuttavia essere ammesso solo a far
tempo dal 13 marzo 1991, momento da cui si evinceva sia che __________ agì nei
confronti dell’attrice in rappresentanza del convenuto, sia che quest’ultimo
incaricò direttamente l’attrice; la circostanza evocata dal convenuto in
duplica, secondo cui le parti si sarebbero accordate nel senso che il contratto
sarebbe stato vincolante solo se concluso nella forma scritta (art. 16 CO), non
era per contro stata assolutamente provata. Quanto all’ammontare dell’onorario
dovuto all’attrice, il Pretore, preso atto delle circostanze del caso
(l’importanza economica del contratto, la relativa urgenza nella sua
conclusione, la formazione specialistica del mandatario e non da ultimo il
fatto che lo stesso venne revocato in uno stadio avanzato), ha ritenuto di
fissarlo equitativamente in fr. 25’000.-.
H. Con
appello 4 luglio 1995 il convenuto ha chiesto la riforma del querelato giudizio
nel senso di respingere la petizione, con protesta di spese e ripetibili di
primo e secondo grado.
Dopo
aver preliminarmente contestato il valore delle deposizioni dei testi
__________ e __________ -siccome chiaramente interessati alla lite- il
convenuto ha rimproverato al primo giudice tutta una serie di errori di
valutazione sia di fatto che di diritto: innanzitutto non era vero -a suo dire-
che __________ potesse validamente rappresentarlo nei confronti dell’attrice;
non era altrettanto vero che il convenuto avesse direttamente conferito
all’attrice un tale mandato; il fatto di non aver concluso in forma scritta un
contratto con la controparte rendeva inoltre non vincolante l’eventuale accordo
pattuito (art. 16 CO); il contratto non sarebbe in ogni caso stato di carattere
oneroso, stante il chiaro interesse dell’attrice alla sua conclusione; lo
stesso non poteva infine dar luogo ad alcuna remunerazione, in quanto l’attrice
non era stata in grado di allestire un contratto di prestito fiduciario che
ossequiasse le condizioni poste dal convenuto, segnatamente per quanto riguardava
la garanzia ipotecaria di fr. 8.5 mio.
I. Delle
osservazioni 20 settembre 1995 della parte attrice con cui si postula la
reiezione del gravame protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario,
nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
- Preliminarmente
va esaminata la censura con cui l’appellante contesta la legittimità delle
deposizioni dei testi __________ e __________, i quali -a suo dire- avrebbero
un chiaro interesse nella vertenza.
1.1 L’appellante
rileva innanzitutto come __________ non possa essere sentito quale teste, nella
misura in cui egli ha dichiarato di essere proprietario al 100% della ditta
attrice (teste __________ p. 2).
Effettivamente,
tale testimonianza non può essere considerata una valida risultanza istruttoria.
Indipendentemente dalla questione a sapere se un azionista maggioritario possa
o meno essere sentito quale teste (quesito che può qui rimanere indeciso; cfr.
la soluzione differenziata in Rep. 1990 p. 277), a determinare
l’irritualità della testimonianza in esame è un’altra circostanza che risulta
dagli atti, ovvero il fatto che __________ era anche amministratore delegato
della società attrice (cfr. doc. X): la giurisprudenza ha infatti già avuto
modo di precisare che l’amministratore di una società quale organo della stessa
ne determina la volontà e si identifica con essa, quale parte al processo, per
cui può semmai essere sentito solo nell’ambito di un interrogatorio formale e
non in sede testimoniale (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 2 e 3 ad art. 228; Rep.
1990 p. 276; IICCA 9 luglio 1993 in re G. e llcc./ F. SA; nel caso
particolare, come quello in esame, di un amministratore delegato: IICCA
18 febbraio 1993 in re P./T.D. SA). Ne discende, applicando per analogia l’art.
238bis CPC (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 1 ad art. 228), la nullità
assoluta della sua deposizione testimoniale.
1.2 L’appellante
contesta invece la deposizione di __________ per il fatto che questi a suo
tempo era stato un partner associato della società attrice, con una partecipazione
diretta all’utile della stessa (teste __________ p. 2).
Per
costante giurisprudenza, qualora l’attendibilità di un testimone possa apparire
dubbia sotto un profilo soggettivo per l’esistenza di un rapporto diretto di
dipendenza con una delle parti, la credibilità delle sue dichiarazioni può
essere intaccata unicamente se è accertata una grave discordanza dei fatti tessuti
sul contenuto testimoniale al cospetto degli elementi di fatto desumibili da
altre prove: il giudice può infatti fare astrazione dal contenuto di una
testimonianza solo quando la stessa risulti inveritiera o poco credibile (Cocchi/Trezzini,
CPC, N. 19 ad art. 90; IICCA 23 agosto 1994 in re Q. e llcc./A. SA e
llcc., 15 settembre 1994 in re B./B.-A., 29 febbraio 1995 in re O.Z. SA/F.).
Ora,
a parte il fatto che tale censura è comunque irricevibile, in quanto sollevata
per la prima volta in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), nella fattispecie
non vi è assolutamente motivo di ritenere che il rapporto di subordinazione con
l’attrice, per altro ormai venuto meno -atteso come il teste stesso ha
precisato come il contratto che lo legava all’attrice sia stato sciolto ed egli
sia ora pensionato (teste __________ p. 2)- possa aver indotto il teste a dare
una versione distorta dei fatti, né del resto lo stesso appellante indica
motivi concreti che possano far apparire dubbia la sua deposizione: ne discende
che la stessa, nella misura in cui permetterà al giudice di fondare il proprio
convincimento, potrà senz’altro essere tenuta in considerazione.
- Nel
merito, va subito detto che l’affermazione dell’appellante secondo cui egli non
avrebbe direttamente conferito un mandato all’attrice è del tutto priva di
fondamento ed al limite del temerario: l’istruttoria ha infatti chiaramente
confermato l’esistenza di un tale mandato.
Il
teste __________, con riferimento alla domanda rogatoriale n. 4 con cui gli si
chiedeva se nel corso della riunione del 13 marzo 1991 a __________ il
__________ avesse conferito un mandato alla __________ in relazione alla nota
operazione di finanziamento, ha risposto inequivocabilmente con un “Ja”,
precisando inoltre che con quel mandato l’attrice doveva in sostanza
organizzare, sorvegliare ed eseguire materialmente il finanziamento per il
prospettato risanamento degli stabili di __________ (risposte 3 e 4).
Che
l’attrice abbia agito su mandato del convenuto risulta inoltre espressamente
dalle lettere inviate a quest’ultimo -e il cui contenuto non è mai stato
contestato- il 23 maggio 1991 (doc. T) ed il 6 giugno 1991 (doc. T2), in un
periodo cioè non ancora sospetto, prima che vi fosse la revoca del mandato da
parte del convenuto e la conseguente vertenza in merito alla nota professionale
dell’attrice.
Infine,
anche dal fatto che l’attrice con lettera 10 aprile 1991 (doc. T3) abbia
comunicato al convenuto che avrebbe cercato di porre a carico del signor
__________ il suo onorario di fr. 30’000.- -questione su cui si tornerà ancora
più oltre (cons. 5)- si può implicitamente concludere che tra le parti vi fosse
un contratto: altrimenti, non si vede proprio per quale motivo l’attrice
avrebbe dovuto informare il convenuto circa i suoi sforzi nel caricare ad altri
(piuttosto che a lui) le sue competenze professionali.
- Visto
quanto precede, appurato cioè che il convenuto ha direttamente conferito un
mandato all’attrice, la questione a sapere se eventualmente __________ potesse
o meno rappresentarlo nelle trattative con l’attrice è del tutto ininfluente.
Nondimeno,
questa Camera ritiene senz’altro di confermare quanto stabilito dal primo
giudice, cioè che in determinate occasioni durante le trattative il convenuto
venne effettivamente rappresentato da __________: mentre il fatto che
__________ venne incaricato dal signor __________ della ricerca di finanziatori
(teste __________ risposta 3 e 9) e che egli svolse funzione di mediatore tra
quest’ultimo e l’attrice (teste __________ risposta 1 e 9, teste __________
risposta 6) sono del tutto pacifici, dall’istruttoria si è potuto evincere che
egli, pur non avendo concluso alcun mandato con il convenuto (teste __________
risposta 3), venne comunque autorizzato a rappresentarlo nelle trattative con
l’attrice (teste __________ risposta 8); la testimonianza di __________ (ed in
particolare la sua risposta 6) permette infatti unicamente di escludere che
questi fosse stato formalmente autorizzato a rappresentare il convenuto,
segnatamente con una procura scritta.
- Quanto
all’esigenza di concludere un contratto in forma scritta (art. 16 CO),
l’appellante e convenuto non ha assolutamente provato che le parti si fossero
accordate nel senso che il mandato tra loro dovesse obbligatoriamente essere
concluso in tale forma; dagli atti di causa risulta invero il contrario: il
teste __________ ha infatti chiaramente confermato che il mandato venne
conferito già nel corso dell’incontro avvenuto a __________ il 13 marzo 1991,
con il che lo stesso venne senz’altro già concluso oralmente.
A
necessitare la forma scritta non era tanto il mandato concluso con l’attrice
-avente per oggetto l’incarico di assumere le necessarie informazioni per il
finanziamento e quello di preparare i relativi contratti- bensì semmai quello
relativo al prestito fiduciario, cioè quello con cui veniva formalizzato
l’impegno da parte del convenuto di fornire un prestito di fr. 6.5 mio al
signor __________ -e per il quale vennero allestite dall’attrice non meno di 3
bozze, mai firmate dal convenuto (doc. F, G, H)-: a differenza del primo, già
concluso il 13 marzo 1991 oralmente, il secondo non venne però mai finalizzato.
- Il
carattere oneroso di questo mandato, oltre che previsto dall’uso, è chiaramente
provato dal doc. T3: già dalla circostanza per cui l’attrice ebbe a scrivere al
convenuto che avrebbe cercato di porre a carico del signor __________ le sue
competenze di fr. 30’000.- si evince senz’ombra di dubbio che il suo intervento
avveniva a titolo oneroso.
Il
fatto che quest’ultimo abbia infine dichiarato di assumersi tale spesa (doc. S
punto 6) -che in un primo tempo doveva andare a carico del convenuto (cfr. doc.
F punto 5)- non significa però ancora un’incondizionata liberazione del
convenuto stesso: essendo infatti il pagamento dei fr. 30’000.- esigibile
unicamente 10 giorni dopo il versamento effettivo del prestito (doc. S punto
6), nel caso come quello qui in esame in cui quel versamento non è avvenuto, la
nota professionale dell’attrice non può evidentemente essere dovuta da
__________; venendo meno l’implicita condizione per cui tale clausola era stata
prevista -ovvero l’effettiva prestazione del prestito- quella somma rimane
quindi a carico di chi la doveva originariamente versare, cioè (come risulta
dal doc. T) del convenuto mandante.
- Non
corrisponde infine al vero che la conclusione del mandato fiduciario (per
intenderci, quello relativo al prestito) venne meno per il fatto che l’attrice
non fu in grado di trovare un accordo con il signor __________ su alcuni punti
essenziali, in particolare sull’ammontare della garanzia ipotecaria.
L’istruttoria
di causa -anche senza tenere in considerazione la comunque significativa
testimonianza di __________ - prova infatti chiaramente che il convenuto si era
detto d’accordo con la prestazione di cartelle ipotecarie per fr. 6.5 mio,
invece che per fr. 8.5 mio, come inizialmente da lui preteso.
Vero
è che inizialmente il convenuto chiese garanzie ipotecarie per fr. 8.5 mio,
proposta che difatti venne inserita nella prima bozza di contratto (doc. F, del
5 aprile 1991); richiesto dall’attrice di emettere una cartella ipotecaria di
fr. 8.5 mio (doc. O3, del 16 aprile), __________ rispose tuttavia negativamente
(doc. 1, 17 aprile): tale corrispondenza (doc. O3 e 1) venne per altro
trasmessa per conoscenza al convenuto (doc. M, 23 aprile). Successivamente, con
il doc. O2 (del 24 aprile) l’attrice comunicava al signor __________ l’accordo
del convenuto alla riduzione della garanzia a fr. 6.5 mio, circostanza a lui
nuovamente confermata il 6 maggio (doc. O), lettera che venne spedita in copia
al convenuto il giorno seguente (doc. P): di qui, la riduzione della garanzia
nella terza e definitiva bozza di contratto (doc. H), spedita infine al
convenuto il 14 maggio (doc. Q1).
In
tali circostanze, ben si può ammettere che il convenuto fosse d’accordo (se non
espressamente, quanto meno in modo tacito) con quella modifica, tanto più che
egli non ha mai indicato -se non per la prima volta in sede di appello e quindi
irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC)- di non aver ricevuto le
comunicazioni di cui sopra (in particolare i doc. O3, 1, M, O, P, Q1) o che le
stesse costituissero un falso, o infine ancora che egli non abbia comunque
potuto prenderne conoscenza, per sua assenza o per altri motivi.
- Ne
discende la reiezione dell’appello, del tutto infondato.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148
CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
4 luglio 1995 del __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 880.-
b)
spese fr. 20.-
Totale fr.
900.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere a
controparte fr. 1’000.- a titolo di ripetibili di appello.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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