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Numero d'incarto:
12.1995.233
Data decisione, Autorità:
27.11.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00233
Lugano
27 novembre 1995/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei
giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. 7138
della Pretura della giurisdizione di __________, promossa con petizione 24
marzo 1994 da
(rappr.
dall’avv. __________)
contro
(rappr.
dall’avv. __________)
con
cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 23’753.15
oltre interessi al 6% dal 1° luglio 1981;
domanda
avversata dal convenuto, che ha postulato l’integrale reiezione della petizione,
protestando spese e ripetibili.
Ed
ora sull’eccezione di carenza di competenza giurisdizionale del giudice civile
sollevata dal convenuto con la risposta 3 gennaio 1995, che il Pretore ha
respinto con decreto 10 agosto 1995;
appellante
la parte convenuta con atto di appello 11 settembre 1995, cui è stato concesso
effetto sospensivo, con il quale si chiede la riforma del querelato giudizio
nel senso di accogliere l’eccezione di carenza di giurisdizione e
conseguentemente di respingere in ordine la petizione, siccome irricevibile; il
tutto, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l’attore con osservazioni 12 ottobre 1995 ha postulato la reiezione del gravame
con la protesta di spese e ripetibili.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto: che
in base agli art. 1 cpv. 1 e 2 cpv. 1 dello Statuto 4 maggio 1973 sotto la
denominazione “__________ ” era costituita e iscritta a registro di commercio
un’as-sociazione ai sensi dell’art. 60 e rel. CC, avente lo scopo di gestire
l’omonimo ospedale (doc. A);
che
giusta l’art. 1 cpv. 2 del medesimo Statuto l’associazione raggruppava tutti i
Comuni del distretto di __________ (doc. A), tra cui quindi anche il Comune di
__________;
che
il 4 giugno 1982 l’Assemblea dei delegati dei Comuni costituenti l’associazione
ha approvato un progetto di ampliamento dell’istituto di cura, comportante una
spesa di fr. 32’926’000.-, di circa 10 milioni di franchi inferiore a quella
prevista per un analogo progetto approvato dalla stessa assemblea nel 1975;
che
con ricorso 18 giugno 1982 i Comuni di __________, __________ e __________,
nonché alcuni privati, hanno chiesto al Consiglio di Stato l’annullamento della
delibera assembleare;
che
il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso per carenza di giurisdizione,
atteso che in base all’art. 75 CC il giudizio sulla validità o meno di una
deliberazione assembleare competeva al giudice civile e non all’autorità
amministrativa (doc. F);
che
i ricorsi successivamente inoltrati al Tribunale cantonale amministrativo ed al
Tribunale federale sono stati analogamente respinti, siccome irricevibili (doc.
G, H e I);
che
a dipendenza della decisione assembleare del 4 giugno 1982 l’associazione
__________ ha chiesto al Comune di __________ il pagamento di fr. 23’753.15 a
titolo di contributi per il previsto ampliamento (cfr. doc. O);
che
il Comune non ha tuttavia ritenuto di dar seguito alla richiesta di pagamento;
che
a far tempo dal 1° gennaio 1984 l’Ente Ospedaliero Cantonale con sede in Bellinzona,
ente avente personalità giuridica di diritto pubblico (art. 2 cpv. 1 Losp.), ha
assunto gli attivi e i passivi dell’__________ (art. 6 Losp. e art. 1 DL
concernente le assunzioni di ospedali da parte dell’Ente Ospedaliero
Cantonale);
che
con petizione 24 marzo 1994 l’Ente Ospedaliero Cantonale ha chiesto la condanna
del Comune di __________ al pagamento dei contributi di costruzione, a suo
tempo dovuti all’associazione, pari ad una somma complessiva di fr. 23’753.15
oltre interessi al 6% dal 1° luglio 1981;
che
con risposta di causa 3 gennaio 1995 il convenuto si è opposto alla petizione,
sollevando in via preliminare l’eccezione di carenza di competenza
giurisdizionale del giudice adito, ritenendo in sostanza che la vertenza
presentava un carattere pubblicistico, per cui sfuggiva alla giurisdizione
civile;
che,
come richiesto dal convenuto, l’udienza preliminare del 24 maggio 1995 è stata
limitata all’esame del presupposto processuale della giurisdizione del giudice;
che
in quella sede le parti si sono riconfermate nelle loro opposte tesi;
che
con decreto 10 agosto 1995 il Pretore ha respinto l’ecce-zione, ritenendo dato
il presupposto processuale della giurisdizione civile;
che
egli, pur rilevando che di principio nell’effettuare la distinzione fra
rapporto di diritto pubblico e rapporto di diritto privato la prassi non faceva
riferimento ad un unico metodo discriminante, ma ad un insieme di teorie, nel
caso concreto non ha tuttavia ritenuto di utilizzare questo criterio, ma si è
limitato a dichiararsi competente in quanto in precedenza i giudici
amministrativi, che si erano pronunciati sul contenzioso tra l’associazione ed
il Comune, erano giunti alla conclusione che la questione era retta dal diritto
privato;
che,
sempre a suo parere, la decisione dei tribunali amministrativi non era più sindacabile
dal giudice civile;
che
inoltre il fatto che ora i rapporti fra l’Ente Ospedaliero Cantonale, che era
un ente di diritto pubblico, e i Comuni, che erano pure enti di diritto
pubblico, e il fatto che l’Ente svolgesse funzioni nell’interesse pubblico,
nulla cambiavano al carattere di diritto privato del credito acquisito
dall’Ente Ospedaliero Cantonale nei confronti del Comune di __________ mediante
assunzione di attivi e passivi dell’associazione __________;
che,
di conseguenza, quel credito era e rimaneva di diritto privato, alla stregua di
un credito che avrebbe potuto vantare nei confronti di un Comune un soggetto
giuridico di diritto privato, poi assorbito da un ente di diritto pubblico;
che
con appello 11 settembre 1995 il convenuto chiede la riforma del querelato giudizio
nel senso di accogliere l’eccezione di carenza di giurisdizione e conseguentemente
di respingere in ordine la petizione, siccome irricevibile; il tutto,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
che
l’appellante sostiene nuovamente che la presente vertenza, promossa da un ente
pubblico nei confronti di un altro ente pubblico, sia chiaramente di natura
pubblicistica;
che
le teorie, cui il Pretore aveva fatto riferimento -senza per altro applicarle-
portavano alla medesima conclusione;
che
era inoltre errato che il giudice civile non potesse più riesaminare in modo
indipendente le decisioni dell’autorità amministrativa;
che,
in ogni caso, la presente vertenza, avente per oggetto un’azione creditoria,
era sicuramente diversa da quella esaminata in precedenza dai giudici
amministrativi, che avevano correttamente stabilito che la contestazione delle
delibere assembleari costituiva una lite di carattere civilistico;
che
delle osservazioni 12 ottobre 1995 dell’attore con cui si postula la reiezione
del gravame protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei
successivi considerandi;
che
con decisione 15 novembre 1995 il Pretore ha concesso al gravame l’effetto sospensivo
(art. 96 cpv. 3 CPC);
considerando
in diritto: che
l’appellante ha pacificamente ammesso (appello p. 5) che la vertenza precedentemente
esaminata dai giudici amministrativi, avente per oggetto la contestazione di
una decisione assembleare dell’associazione __________ da parte del Comune, era
di natura civilistica, in quanto si basava sull’art. 75 CC;
che
la presente fattispecie trae per contro origine dal fatto che un membro della medesima
associazione non ha pagato i contributi sociali;
che
il diritto dell’associazione a percepire tali contributi è previsto dalla legge
all’art. 71 CC nonché dall’art. 3 dello Statuto;
che
la dottrina ha già avuto modo di precisare che, nel caso in cui un membro non
ottemperi ai suoi obblighi di pagamento, l’associazione può ottenere il dovuto
applicando gli art. 97 e segg. CO rispettivamente gli art. 103 e segg. CO (Riemer, Commentario bernese, N. 40 ad
art. 71 CC);
che
di conseguenza la presente causa creditoria, che assume i connotati di
un’azione di natura contrattuale o eventualmente extracontrattuale, è sicuramente
di carattere civilistico;
che
il fatto che ora una terza persona, diversa dall’associazione, faccia valere in
giudizio tale pretesa (a suo nome e per suo conto) non toglie che ci si trovi
sempre e comunque di fronte a una contesa in merito al pagamento dei contributi
dovuti ad un’associazione;
che,
in altre parole, la circostanza per cui tale pretesa è stata ceduta ad un
terzo, sia esso semplice cessionario oppure successore in diritto
dell’associazione, attiene unicamente alla titolarità della pretesa stessa,
ovvero alla persona del creditore e quindi alla sua legittimazione attiva, ma
non può certo modificare il carattere civilistico della pretesa;
che,
infatti, nell’ipotesi più favorevole al convenuto, se si volesse cioè
considerare l’assunzione dell’associazione da parte dell’Ente Ospedaliero
Cantonale come una semplice cessione e non -come dovrebbe invece essere- una
successione a titolo universale (cfr. Ottaviani,
Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo 1989, p. 42; Riemer, op. cit., N. 93, 97 e segg. e
101 ad art. 76-79 CC), anche in tale evenienza non vi potrebbe essere un
cambiamento della giurisdizione, tale effetto non rientrando tra quelli
-principali o accessori- che un atto di cessione può provocare (Gauch/Schluep/Jäggi, Schweizerisches
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 3. ed., Zurigo 1983, N. 2203 e segg.);
che
una discussione in merito alla competenza giurisdizionale potrebbe eventualmente
porsi in merito alle pretese di competenza dell’Ente Ospedaliero Cantonale,
sorte dopo la sua costituzione -ciò che non è il caso nella presente
fattispecie- nella misura in cui derivano originariamente da un ente di diritto
pubblico;
che
l’appello deve pertanto essere respinto e il giudizio di prime cure confermato;
che
la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art.
148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello
11 settembre 1995 del Comune di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 130.-
b)
spese fr. 20.-
Totale fr. 150.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere a
controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di appello.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di __________.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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