AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.242
Data decisione, Autorità:
09.11.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00242
Lugano
9 novembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa per mercedi e salari inc. no. CL.95.00043 (13/V/1994) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1,
promossa con istanza 8 aprile 1994 da
rappr.
dallo studio legale __________
contro
con cui
l’istante ha chiesto la constatazione dell’inesistenza di un debito di fr.
12’810.- oltre accessori e di conseguenza la conferma in via definitiva
dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano;
domande
avversate dal convenuto che ha postulato la reiezione dell’istanza e sulle
quali il Pretore con sentenza 6 settembre 1995 si è così pronunciato:
-
L’istanza
è respinta. Di conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione
interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano.
-
Non
si prelevano tassa e spese di giustizia. Parte istante rifonderà alla convenuta
l’importo di fr. 300.- a titolo di indennità.
Appellante
la parte istante con atto di appello 15 settembre 1995, cui è stato concesso
effetto sospensivo, con il quale si chiede la riforma del querelato giudizio
nel senso di accogliere integralmente l’istanza con la protesta di spese e
ripetibili di primo e secondo grado;
mentre
il convenuto con osservazioni 28 settembre 1995 ha chiesto in via preliminare
la revoca dell’effetto sospensivo e nel merito il parziale accoglimento del
gravame nel senso che il rigetto dell’opposizione al PE fosse limitato
all’importo di fr. 12’810.- più interessi; il tutto protestando spese e
ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto
A. A
far tempo dal 1° settembre 1991 __________ è entrato alle dipendenze della
__________ in qualità di pilota istruttore con il grado di capitano.
Il
contratto di lavoro 11 ottobre 1991, di durata indeterminata, prevedeva tra
l’altro una remunerazione mensile lorda di fr. 6’185.- (poi aumentata a fr.
6’405.-) e un termine di disdetta di 2 mesi (cfr. doc. C, E inc. 208 RO della
Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5).
B. Con
scritto 24 dicembre 1992 il datore di lavoro, adducendo la necessità di una
ristrutturazione all’interno della società, significò al dipendente la disdetta
ordinaria del rapporto contrattuale (doc. D inc. 208 RO).
C. In
seguito al mancato pagamento da parte del datore di lavoro dei salari di
gennaio e febbraio 1993, __________ il 18 gennaio 1994 avviò nei suoi confronti
una procedura esecutiva volta all’ottenimento di fr. 13’887.50 oltre interessi
all’8% dal 14 gennaio 1994 (doc. A inc. 208 RO). Vista l’opposizione interposta
dall’escussa al PE n. __________ dell’UE di Lugano, egli ne ha chiesto il
rigetto in via provvisoria, che il Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5,
con sentenza 21 marzo 1994 ha concesso limitatamente a fr. 12’810.- oltre
interessi al 5% dal 15 febbraio 1993.
D. Con
tempestiva istanza 8 aprile 1994 __________ ha chiesto la constatazione
dell’inesistenza del debito e di conseguenza la conferma in via definitiva
dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano. L’istante
afferma in particolare che a far tempo dal 15 gennaio 1993 il convenuto non si
sarebbe più presentato sul posto di lavoro, perdendo così il diritto alla
remunerazione fino allo scadere del termine di disdetta; il pagamento del
salario per la prima metà del mese di gennaio era parimenti escluso, siccome
compensato dai danni che il suo ingiustificato abbandono del posto di lavoro le
aveva cagionato.
Nel
corso dell’udienza del 27 giugno 1994 il convenuto si è opposto all’istanza,
asserendo che egli dopo il 15 gennaio 1993 -come al solito- era rimasto presso
il suo domicilio a disposizione del datore di lavoro, il quale tuttavia non lo
convocò più; nega infine di aver detto di voler smettere l’attività per quella
data, le sue parole in tal senso essendo state chiaramente fraintese.
E. In
replica e in duplica, nonché in sede conclusionale, le parti si sono
sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni ed impugnative,
contestando quelle di controparte. Nelle conclusioni l’istante ha inoltre
escluso che il convenuto potesse giustificare la sua assenza dal posto di
lavoro, facendo valere un eventuale diritto a vacanze arretrate.
F. Con
sentenza 6 settembre 1995 il Pretore ha respinto l’istanza e rigettato in via
definitiva l’opposizione al PE, caricando all’istante le ripetibili di fr.
300.-.
Il
giudice di prime cure, preso atto che dagli atti di causa non risultava
l’asserito abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del convenuto,
né si era potuto dimostrare se questi avesse o meno diritto a vacanze
arretrate, ha concluso che l’inadempienza da parte del lavoratore non era stata
provata dal datore di lavoro, al quale incombeva l’onere della prova: ne
discendeva, già per questo motivo, la reiezione dell’istanza. L’azione non
meritava altresì accoglimento per il fatto che con la cessione a un’altra
società dell’aereo __________, a suo tempo pilotato dal convenuto, era ormai
impossibile che quest’ultimo potesse ancora svolgere la sua attività
lavorativa, impossibilità che era senz’altro imputabile al datore di lavoro;
ciò confermerebbe per altro la tesi del convenuto, secondo cui quest’ultimo
sarebbe stato frainteso, allorché avrebbe detto che dopo il 15 gennaio 1993 non
vi sarebbe stato più lavoro per lui.
G. Con
appello 15 settembre 1995 l’istante chiede la riforma del querelato giudizio
nel senso di accogliere integralmente l’istanza, protestando spese e ripetibili
di primo e secondo grado.
L’appellante
osserva innanzitutto che dagli atti di causa risultava chiaramente che il
convenuto dopo il 15 gennaio 1993 era rimasto a casa in quanto riteneva di
avere delle vacanze arretrate e non per altri motivi, in particolare restando a
disposizione del datore di lavoro presso il suo domicilio. Il convenuto, cui -a
suo dire- incombeva l’onere della prova, non avrebbe tuttavia minimamente
provato di aver avuto diritto a quelle vacanze e di non averne già goduto: di
conseguenza egli risultava inadempiente, il fatto di non essersi presentato sul
posto di lavoro non potendo essere giustificato in altro modo. Per il resto,
contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, non era vero che l’istante non
sarebbe stata in grado di offrire del lavoro al convenuto a seguito della
cessione a terzi del velivolo __________: il convenuto avrebbe infatti sempre
potuto, se l’avesse voluto, pilotare quell’aereo presso i nuovi proprietari.
Neppure risultava che il convenuto fosse stato frainteso in merito
all’affermazione secondo cui egli non si sarebbe più ripresentato dopo metà
gennaio, in quanto non c’era più lavoro per lui.
In
via subordinata, rilevando come in ogni caso il Pretore, rigettando in via
definitiva l’opposizione interposta al PE, sia andato ultra petita, chiede che
quella parte del dispositivo venga annullata e conseguentemente riformata.
Con
decreto 19 settembre 1995 il Presidente di questa Camera ha concesso al gravame
l’effetto sospensivo richiesto.
H. Delle
osservazioni 28 settembre 1995 di parte convenuta con cui si postula in via
preliminare la revoca dell’effetto sospensivo e nel merito il parziale
accoglimento del gravame nel senso che il rigetto dell’opposizione al PE venga
limitato all’importo di fr. 12’810.- più interessi, si dirà, se necessario, nei
successivi considerandi.
Considerando
in diritto
-
L’istruttoria
di causa ha chiaramente ed inequivocabilmente provato che il convenuto dopo il
15 gennaio 1993 non si presentò più sul posto di lavoro, in quanto riteneva di
avere ancora delle vacanze arretrate (teste __________ e doc. B, C, D); il
fatto che egli sia stato eventualmente frainteso dal datore di lavoro è per
contro rimasto allo stadio di puro parlato. È pertanto evidente, come del resto
appurato anche dal giudice di prime cure, che l’esito della presente vertenza
dipenderà esclusivamente dal fatto se il convenuto disponeva ancora di giorni
liberi arretrati.
-
Contrariamente
a quanto ritenuto dall’appellante, l’onere della prova circa l’effettuazione o
meno dei giorni liberi da parte del lavoratore incombe effettivamente al datore
di lavoro, che meglio di ogni altro può esserne al corrente, disponendo -o
quanto meno dovendo disporre- di tutta una serie di mezzi di controllo (Streiff/Von
Känel, Arbeitsvertrag, Zurigo 1992, N. 4 ad art. 329 CO; JAR 1990 p.
443; ZR 1983 N. 107 p. 266; IICCA 9 maggio 1995 in re S./M. SA).
Ciò
non significa ancora, evidentemente, che nella fattispecie l’istante sia tenuta
a pagare a controparte l’intera somma di fr. 12’810.- vantata dal lavoratore,
tanto più che da un lato lo stesso convenuto, non allestendo i conteggi mensili
della sua attività -compito che pure gli competeva (teste __________ p. 2)- era
stato all’origine delle difficoltà probatorie e che dall’altro in ogni caso
appariva inverosimile che il 15 gennaio 1993, dopo poco meno di un anno e mezzo
di lavoro, egli disponesse ancora di 6 settimane di vacanza, cioè fino allo
scadere del termine di disdetta.
- L’istruttoria
ha d’altro canto premesso, almeno in parte, di chiarire in che misura il
convenuto avesse effettivamente goduto di vacanze e di altri giorni liberi.
3.1 Quanto
alle vacanze, il teste __________ ha innanzitutto riferito che dal 1° maggio
1992 al 15 gennaio 1993 il convenuto aveva già usufruito complessivamente di 22
giorni di vacanza (teste __________ e doc. B, C).
Per
il periodo precedente, agli atti non vi sono per contro dati certi: il doc. A,
dal quale si evince che il convenuto non avrebbe lavorato per la società per
quasi 2 mesi e mezzo all’inizio del 1992, è infatti una semplice allegazione di
parte, mentre la dichiarazione del signor __________, che pure sembrerebbe
avallare questa tesi (cfr. doc. 1 inc. 208 RO della Pretura del distretto di
Lugano, Sezione 5), è a sua volta stata relativizzata, in quanto lo stesso
signor __________, sentito in sede testimoniale, ha dovuto ammettere di non
essere oggettivamente in grado di accertare i giorni liberi e quelli di vacanza
che il convenuto aveva goduto prima del maggio 1992 (doc. C e teste __________
p. 1).
In
tali circostanze, sulla base del citato principio che regola l’onere della
prova, si deve concludere che il dipendente da settembre 1991 al maggio 1992
non aveva goduto di vacanze.
3.2 Poiché
il contratto, per quanto riguarda sempre le vacanze, rimandava al CO (art.
14.1, doc. C inc. 208 RO della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5) e
quest’ultimo all’art. 329a impone al datore di lavoro di accordare al
lavoratore annualmente almeno 4 settimane di vacanza, nel caso di specie è
chiaro che al convenuto dal 1° settembre 1991 al 15 gennaio 1993 spettavano al
massimo 28 giorni di ferie.
Dedotti
i 22 giorni da lui già effettuati in precedenza (teste __________), il 15
gennaio 1993 egli disponeva ancora di 6 giorni liberi, per cui, tenuto conto
dei giorni festivi e di quelli ad essi equiparati, la sua assenza dal posto di
lavoro era giustificata almeno fino a lunedì 25 gennaio 1993.
3.3 Dagli
atti di causa non si è invece potuto stabilire se il dipendente avesse
eventualmente diritto a giorni liberi in base all’art. 14.2 del contratto (doc.
C inc. 208 RO della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5): in mancanza di
una qualsiasi indicazione da parte del convenuto circa la loro esistenza ed il
loro numero, gli stessi non possono pertanto essere riconosciuti in alcun modo.
3.4 Da
quanto precede, si ha che il convenuto ha potuto giustificare la sua assenza
dal posto di lavoro solo fino al 25 gennaio 1993, mentre per il periodo
successivo, venendo meno il diritto a vacanze e a giorni liberi, la stessa era
del tutto ingiustificata: a partire da quella data egli è quindi risultato
inadempiente, ciò che comporta la perdita del diritto alla remunerazione.
L’istante
è pertanto tenuta a versare a controparte il solo salario relativo ai primi 25
giorni del mese di gennaio: atteso che il convenuto aveva un salario mensile
lordo di fr. 6’405.- l’indennità a cui egli avrà diritto, da calcolarsi al
netto degli oneri sociali (IICCA 21 luglio 1993 in re B./B., dedotti
quindi fr. 12.80 AD, fr. 323.45 AVS, fr. 90.30 INSAI e fr. 384.30 cassa
pensione (in totale quindi fr. 810.85), cfr. doc. F inc. 208 RO della Pretura
del distretto di Lugano, Sezione 5), ammonterà a fr. 4’661.80 (= (6’405 -
810.85) x 25 : 30). La differenza di fr. 8'148,20 rispetto alla decisione di
rigetto d'opposizione è così disconosciuta in accoglimento parziale
dell'istanza.
-
A
ragione, l’appellante rileva in via subordinata che il giudice di prime cure,
rigettando in via definitiva l’opposizione al PE (quindi per l’intera somma
posta in esecuzione di fr. 13’887.50 oltre interessi all’8% dal 14 gennaio
1994), sarebbe andato ultra petita, atteso che in via provvisoria la stessa era
stata rigettata solo limitatamente a fr. 12’810.- oltre interessi e che
controparte in nessuna occasione ne aveva chiesto il rigetto in via definitiva.
Visto che anche l’appellato ha ammesso l’errore da parte del Pretore, nulla
osta all’accoglimento della censura: la stessa comporta forzatamente
l’annullamento della seconda parte del dispositivo N. 1, non essendo possibile
una sua riforma nel senso voluto dall’appellato, di rigettare cioè in via
definitiva l’opposizione per l’eventuale somma di cui fosse stata accertata
l’esistenza: tale richiesta è infatti irricevibile, in quanto irritualmente
formulata nella forma dell’allegato di osservazioni all’appello, invece che con
un appello adesivo (IICCA 27 gennaio 1993 in re C./P. e M.).
-
Ne
discende il parziale accoglimento dell’appello ai sensi dei considerandi, tale
giudizio rendendo per altro priva d’oggetto la domanda di revoca dell’effetto
sospensivo formulata dall’appellato in via preliminare.
Le
ripetibili di primo e secondo grado seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
I. L’appello
15 settembre 1995 della __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 6 settembre 1995 della Pretura del distretto di Lugano,
Sezione 1, è così riformata:
-
L’istanza è parzialmente accolta. Di
conseguenza il debito di cui alla sentenza di rigetto provvisorio
dell'opposizione 21 marzo 1994 è disconosciuto nella misura
di fr. 8'148.20 oltre interessi.
-
Non si prelevano tassa e spese di giustizia. Parte
convenuta rifonderà all’istante l’importo di fr. 250.- per parti di
ripetibili.
II. Non
si prelevano né tassa di giustizia, né spese per la procedura di appello.
L’appellato rifonderà all’appellante fr. 100.- per parti di ripetibili di
appello.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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