AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.248
Data decisione, Autorità:
12.04.1996, IICCA
Incarto n.
12.95.00248
Lugano
12 aprile 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria
appellabile inc. n. 6809 della Pretura di Locarno-Campagna promossa con
petizione 2 novembre 1992 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
con cui
l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 82’136.90
oltre accessori a titolo di onorario dell’architetto, domanda ridotta a fr.
63’085.95 oltre interessi in corso di causa;
Domanda
avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che il
Pretore con sentenza 29 agosto 1995 ha accolto per fr. 56’496.35 oltre
interessi;
Appellante
il convenuto, che con atto di appello del 18 settembre 1995 chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione per fr. 5’947.--
oltre interessi;
Mentre
l’attore con osservazioni del 27 ottobre 1995 chiede la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve
essere accolto l’appello
-
- tassa di
giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Nel
corso del 1989 il convenuto ha incaricato l’attore della progettazione e della
direzione dei lavori di costruzione di opere attinenti ai fondi n. __________e
__________di __________, di sua proprietà (doc. A).
Per
le prestazioni eseguite l’attore il 27 gennaio 1992 ha emesso una nota onorari
per complessivi fr. 149’895.65 (doc. I e L) e una nota spese per fr. 1’703.45
(doc. M).
Tolti
gli acconti pagati dal convenuto di fr. 74’053.--, il saldo delle suddette note
è oggetto della petizione in rassegna.
B. Nella
risposta del 24 novembre 1992 il convenuto ha chiesto la reiezione della
petizione. L’attore avrebbe curato la direzione dei lavori eseguiti in maniera
negligente, giungendo addirittura a subappaltarla a terzi, dal che sarebbero
seguiti l’imperfetto compimento dell’opera, il superamento dei preventivi e il
ritardo nei termini di consegna.
Stanti
gli accordi tra le parti, l’attore potrebbe comunque pretendere solo complessivi
fr. 80’000.--, con un saldo in suo favore di fr. 5’947.--, importo trattenuto
vista la sua inadempienza.
C. In
corso di causa l’attore ha dapprima aumentato a fr. 99’636.-- ed in seguito
ridotto a fr. 63’085.95 oltre interessi la propria domanda.
La
parti hanno per il resto mantenuto tutte le proprie contestazioni ed eccezioni.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, ritenuta l’esistenza tra le parti di un
contratto di architetto, ha considerato che le parti avrebbero pattuito un
onorario forfetario per l’intera prestazione dell’attore, specificando inoltre
l’onorario forfetario anche per ogni sua singola prestazione nell’ambito
dell’opera globale.
Ciò
premesso, pur ritenuta l’esecuzione di opere non previste nell’onorario
forfetario, non sarebbe corretta la fatturazione effettuata dall’attore, che
sarebbe da correggere -seguendo le indicazioni date dal perito- in complessivi
fr. 130’549.35.
Tenuto
conto degli acconti versati dal convenuto, la petizione meriterebbe di
conseguenza accoglimento per fr. 56’496.35 oltre interessi.
E. Con
tempestivo gravame datato 18 settembre 1995 il convenuto ha chiesto la riforma
della sentenza pretorile nel senso di ammettere la petizione per fr. 5’947.--
oltre interessi.
Dall’onorario
forfetario di fr. 58’000.-- per la parte di progetti riguardante le case e le
autorimesse dovrebbero essere dedotti fr. 12’000.-- riguardanti il progetto
dell’autorimessa e l’ascensore, e non solo fr. 5’400.-- come stabilito dal
perito. Dal medesimo importo dovrebbero inoltre essere dedotti fr. 6’000.-- in
conseguenza del preventivo vago e lacunoso allestito dall’attore.
Dall’onorario
forfetario di fr. 50’000.-- per la realizzazione delle autorimesse e il
prolungamento dell’ascensore dovrebbero essere dedotti almeno fr. 10’000.-- per
il motivo che l’opera non è stata portata a termine, e non è di conseguenza
equo riconoscere l’onorario pieno per la direzione dei lavori.
Pure
contestato l’importo di fr. 14’040.-- riconosciuto per le opere escluse
dall’onorario forfetario, non essendo stati indicati i parametri di calcolo di
tale importo.
Sarebbe
perciò nel complesso da respingere la perizia giudiziaria, sulla quale il
Pretore ha fondato il proprio giudizio, non essendo attendibili i costi
indicati per la sistemazione esterna (fr. 140’000.--) e quelli per la
costruzione delle case a schiera (fr. 2’520’000.---), frutto di opinabili
scelte del perito, così come la classificazione delle autorimesse in classe III
invece che I in considerazione della ripetitività dei progetti, e più in
generale tutte le altre classificazioni frutto di valutazioni personali del
perito e non suffragate da precise norme SIA.
F. Nelle
osservazioni del 27 ottobre 1995 l’attore ha chiesto la reiezione del gravame
protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto
necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- L’art.
253 CPC stabilisce che il giudice non è vincolato dall’opinione dei periti e
che egli si pronuncia secondo la propria convinzione, così come del resto
previsto dall’art. 90 CPC.
In
presenza di una perizia giudiziale il giudice deve esaminare se il perito ha
tenuto conto dei fatti e degli argomenti a favore e contro le rispettive tesi e
- ritenuto che il giudice non è esperto della materia specifica- se le
conclusioni a cui egli è giunto sono logiche e convincenti, prive cioè di punti
oscuri, lacune o contraddizioni.
Ciò
nondimeno, il giudice che decide di aderire alle conclusioni del perito non è
tenuto a darne una motivazione particolareggiata nella sentenza.
Se
per contro egli intende distanziarsi dalle conclusioni a cui è giunto il
perito, onde non eccedere il proprio potere di apprezzamento egli deve motivare
in modo concreto e rigoroso le ragioni che lo hanno condotto a dissentire
dall’opinione dell’esperto, non bastando in proposito l’adduzione di mere
congetture o di considerazioni soggettive (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art.
253, n. 4; II CCA 27 novembre 1993 in re R./Q e llcc.)
Evidentemente
il rilievo di discrepanze o contraddizioni tra le conclusioni del perito
giudiziario e quelle della parte in causa non è sufficiente a fondare legittimi
dubbi circa l’attendibilità della perizia giudiziaria, visto che essa non può
andare soggetta alla critica soggettiva di quella parte che intende erigere la
propria opinione a canone di scienza e verità (II CCA 7 ottobre 1994 in
re D. SA/M.; 12 luglio 1993 in re S./P. e llcc.; 27 dicembre 1990 in re C.B.
SA/B.A. SA e riferimenti).
Occorre
piuttosto che sia provata, alla luce degli argomenti della parte (o di suoi
eventuali periti), l’inconcludenza di determinate affermazioni del perito
giudiziario, la loro contraddittorietà con determinati elementi di fatto o con
principi fondamentali di una determinata scienza o arte (II CCA 27 marzo
1996 in re I. SA/I. SA; Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 253, n.
4).
- La
prima critica del convenuto verte sull’aggiudicazione all’attore di complessivi
fr. 64’600.-- per la progettazione delle case, dell’autorimessa e della monorotaia
(sentenza, pag. 17).
Egli
ritiene che per remunerare tali prestazioni si debba partire dall’importo
forfetario di fr. 58’000.-- pattuito dalle parti e sottrarre fr. 12’000.--, che
costituirebbero la ripetizione di prestazioni incluse nel primo importo, e fr.
6’000.-- per difetti o lacune del progetto.
Si
tratta di critica manifestamente infondata.
Dalla
sistematica del contratto stipulato dalle parti (doc. A, punto 16) risulta in
effetti che per la parte di progetto “casa/ autorimessa” erano dovuti fr.
58’000.--, e che per la parte “autorimessa/prolungo ascensore” sono stati
pattuiti altri fr. 12’000.--.
Ne
segue necessariamente che l’importo per le tre parti di progetto si ottiene
partendo dal totale di fr. 70’000.-- e sottraendo il valore del progetto
dell’autorimessa, che a quel punto risulta computato due volte.
Il
Pretore, seguendo le indicazioni del perito, ha valutato in fr. 5’400.-- il
valore del progetto dell’autorimessa, e ha di conseguenza attribuito all’attore
fr. 64’600.-- (pari a fr. 70’000.-- ./. fr. 5’400.--).
Il
convenuto critica questo risultato ritenendo che esso non sia equo (appello,
pag. 4). Egli non spiega però i motivi di questa pretesa iniquità, né sa
proporre una soluzione più equa, così che la sua censura si riduce in pratica a
quella soggettiva ed inammissibile critica all’operato del perito, e di
riflesso del Pretore, nei termini visti al considerando che precede.
Ne
è lo stesso della pretesa di ridurre di fr. 6’000.-- l’onorario per le pretese
lacune del progetto, lacune negate nella sentenza impugnata (pag. 10), e
nondimeno apoditticamente riproposte a giudizio in questa sede, sostituendo
anche in questo caso senza fondamento oggettivo l’opinione della parte a quella
del primo giudice.
- Della
medesima natura, e perciò ugualmente inconsistente, è la critica alla decisione
di attribuire all’attore fr. 45’000.-- dei fr. 50’000.-- previsti dal contratto
(doc. A, punto 16) per la “realizzazione di autorimessa/prolungo ascensore”.
Infatti,
anche in questo caso il convenuto (appello pag. 4) si limita a definire “non
equa” la corresponsione del pieno onorario previsto di fr. 50’000.--, senza
avvedersi che esso non è stato attribuito per intero, e che la deduzione non è
stata del 5%, ma del 10%.
Nulla
poi, se non il comprensibile desiderio del convenuto di pagare di meno, spiega
in termini oggettivi perché sarebbe preferibile la riduzione di fr. 10’000.--
da lui auspicata a quella di fr. 5’000.-- ammessa dal Pretore in aderenza
all’opinione del perito. Anche in questo caso, in sostanza, il convenuto vuole
sostituire il suo soggettivo parere a quello dell’uomo dell’arte, così che la
sua tesi è senz’altro da respingere.
- Il
convenuto (appello, punto 6, pag. 5) censura poi la sua condanna al pagamento
di fr. 14’040.-- per opere non comprese nell’onorario forfetario, non
contestando espressamente il fatto che si tratti di opere supplementari, ovvero
escluse dalla pattuizione iniziale, ma ritenendo, con ragionamento privo di
ogni fondamento giuridico, che la somma doveva essere “già compresa
nell’onorario globale vista la sua entità”.
Del
pari infondata è la critica alla quantificazione di detto importo, ritenuta
arbitraria perché non basata sulle norme SIA, avendo il perito dedotto il
valore delle prestazioni supplementari proprio da un calcolo a percentuale
basato sulle quelle norme (perizia, pag. 9 in alto).
- L’appellante
contesta la qualità dell’operato dell’attore in base ad alcuni estratti della
deposizione del teste __________, sostenendo che ciò avrebbe dovuto influire
quale fattore di riduzione degli onorari (appello, punto 8.1).
Anche
questa tesi è infondata.
La
questione della quantificazione dell’onorario dell’architetto è infatti
questione indipendente da quella della sua responsabilità per eventuali
inadempienze nell’esecuzione del mandato.
Si
deve perciò stabilire in astratto quale sarebbe l’onorario per il caso di
corretto adempimento, il che nella specie è stato fatto, salvo poi dedurre da
questa cifra eventuali danni causati dal professionista, danni che nella specie
non sono però stati quantificati e dimostrati.
Ne
segue che le critiche del teste, peraltro soggettive e non particolarmente
incisive, rimangono senza conseguenze sulla commisurazione degli onorari, e non
comportano nemmeno riduzioni in assenza di una concreta dimostrazione e della
quantificazione degli effetti tangibili della pretesa inadempienza dell’attore.
- Al
punto 8.2 del gravame il convenuto contesta determinate quantificazioni e
valutazioni effettuate dal perito (fr. 140’000.-- di costo globale della
sistemazione esterna, fr. 2’760’000.-- costo delle case a schiera, attribuzione
alla classe III delle autorimesse), ritenendo che si tratti, una volta di più,
di “scelte opinabili”.
Ciò
è sicuramente vero, ma non è di per sé motivo di riforma del giudizio
impugnato, visto che uno degli scopi della perizia è proprio quello di
acquisire agli atti, oltre all’accertamento di fatti, l’opinione di un esperto
su determinati problemi.
L’indicazione
del costo globale della sistemazione esterna in fr. 140’000.-- è ovviamente
un’opinione del perito, la quale non esula dal suo specifico campo di
conoscenza, non è sconfessata da alcun atto di causa e non è nemmeno stata
censurata come sbagliata o inattendibile dal convenuto.
Essa
poteva perciò essere legittimamente usata nella determinazione del costo
globale dell’opera da remunerare senza commettere arbitrio, e nemmeno senza
doversi vedere opporre la diversa opinione del convenuto, che peraltro non si
esprime sul tema.
Né
si può muovere rimprovero al perito per aver ritenuto il costo delle case a
schiera di fr. 2’760’000.-- previsto dal dettagliato preventivo doc. HH/ doc.
1, trattandosi ovviamente di importo maggiormente attendibile dal profilo
tecnico rispetto a quello indicato all’autorità nella domanda di costruzione
(cfr. verbale di audizione del perito, pag. 22).
Evidentemente
anche la classificazione delle autorimesse in classe III piuttosto che in
classe I, e delle case in classe IV, riflette l’opinione del perito su come
deve essere applicata la corrispondente normativa SIA.
Anche
in questo caso il convenuto si limita ad esprimere la sua opinione contraria,
ma una volta ancora non emergono elementi concreti atti a far preferire
l’opinione della parte a quella indipendente del perito (cfr. verbali, pag. 22
e 23).
- Le
medesime considerazioni valgono infine anche per le critiche alle altre
classificazioni effettuate dal perito (appello, punto 9).
Il
perito in sede di delucidazione orale (pag. 23) ha esposto alle parti i criteri
sui quali ha basato le proprie valutazioni.
Una
volta ancora il convenuto non sa fondare una critica ragionevole a questi
risultati e a queste argomentazioni, ma si limita, a torto, a ritenere che il
perito non possa esprimere nel suo referto la propria opinione di equidistante
uomo dell’arte, e a volere di conseguenza sostituire la propria tesi di parte
alle chiare e coerenti risultanze peritali.
Ne
consegue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia
I. L’appello
18 settembre 1995 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 950.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 1’000.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
Il
convenuto rifonderà all’attore fr. 2’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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