AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.266
Data decisione, Autorità:
12.01.1996, IICCA
Incarto n.
12.95.00266
Lugano
12 gennaio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 1022 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3
promossa con petizione 30 ottobre 1990 da
rappr. dall'avv. __________
contro
____________________rappr. dallo studio legale __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr.
15’502.-- oltre a titolo di onorario del progettista e mercede del mandatario;
Domanda
avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 29 agosto 1995 ha accolto per fr. 979.-- oltre
interessi;
Appellante
l’attore, che con atto di appello del 2 ottobre 1995 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione in via principale nei
confronti di __________ e in via subordinata nei confronti di __________
Mentre i
convenuti con osservazioni del 13 novembre 1995 chiedono la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto
A. L’attore
sostiene di essere stato incaricato nel corso del 1986 da __________ di
occuparsi dell’acquisto di un terreno e dell’allestimento di determinati
progetti in vista dell’edificazione di un capannone in cui trasferire
l’attività di __________ Dopo
l’acquisto del terreno, l’opera è stata realizzata facendo capo ad altro
professionista.
Ritenendo
di avere diritto a mercedi per complessivi fr. 15’502.-- per quanto da lui
effettuato, l’attore con la petizione in rassegna ha chiesto la condanna dei
convenuti in solido al pagamento di detto importo.
B. Nella
risposta del 15 marzo 1991 i convenuti hanno chiesto la reiezione della
petizione.
non avrebbe conferito alcun incarico all’attore.
gli avrebbe invece chiesto di occuparsi dell’acquisto del terreno e di
sottoporgli un’offerta relativa ai costi di progettazione e di direzione dei
lavori, offerta che il convenuto avrebbe poi rifiutato.
Nulla
sarebbe perciò dovuto a tal titolo all’attore, trattandosi di prestazioni
gratuite nell’ambito delle trattative in vista della stipulazione di un futuro
contratto.
Avendo
egli inoltre rinunciato a quanto eventualmente dovutogli per l’acquisto del
terreno, la petizione dovrebbe essere integralmente respinta.
C. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha innanzitutto negato l’esistenza di
rapporti contrattuali tra l’attore e la ____________________ed ha di
conseguenza respinto la petizione in quanto rivolta contro questo soggetto
giuridico.
Quo
ai rapporti con ____________l’attore non avrebbe provato il conferimento di un
mandato oneroso nella misura da lui sostenuta, o anche solo di un’attività
preliminare di estensione tale da non potere essere in buona fede ritenuta
gratuita.
Il
convenuto __________ sarebbe perciò debitore dell’attore delle sole prestazioni
da lui svolte nell’ambito dell’acquisto del terreno, e questo nella misura di
fr. 979.-- oltre interessi, conformemente alla sua richiesta per tali
prestazioni.
D. Con
tempestivo gravame datato 2 ottobre 1995 l’attore ha chiesto la riforma della
sentenza pretorile in via principale nel senso di ammettere la petizione per
fr. 15’502.-- oltre interessi nei confronti della ____________________e in via
subordinata nel senso di ammetterla nella stessa misura nei confronti di
__________.
Il
Pretore con un’analisi più precisa di tutte le circostanze inerenti la
fattispecie avrebbe dovuto ammettere che l’attore dava per certo che __________
agiva in qualità di procuratore di fatto della __________, così come risulta
dalla corrispondenza da lui indirizzata in maniera quasi esclusiva alla società
anonima.
Il
primo giudice avrebbe altresì disatteso che all’attore sarebbe stato richiesto
un vero e proprio progetto, preciso e dettagliato, così come risulterebbe dalla
documentazione agli atti.
Non
si potrebbe perciò affermare che tali prestazioni, di rilevante importanza,
possano essere considerate gratuite.
E. Nelle
osservazioni del 13 novembre 1995 i convenuti hanno chiesto la reiezione del
gravame protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per
quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
- L’art.
8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di
fatto l’obbligo di provare detta circostanza (per tante: II CCA 3
febbraio 1995 in re M./F.).
In
conseguenza di questa norma, la mancanza della prova delle circostanze di fatto
costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha
asserito l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art.
8 CC).
Nel
rispetto di questo principio, il giudice cantonale valuta poi nel modo previsto
dal diritto procedurale, secondo il suo libero convincimento secondo l’art. 90
CPC, quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte tenuta a
farlo, e, di conseguenza, se un certo fatto debba o meno ritenersi provato (DTF
84 II 33, 80 II 298; Rep. 1989, pag. 440; Kummer, opera citata,
n. 64 ad art. 8 CC).
- L’appellante
in via principale chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso di
accogliere la petizione nei confronti della sola convenuta __________.
A
tale proposito l’attore ripropone anche in questa sede la tesi secondo cui egli
avrebbe in primo luogo contrattato con __________, rappresentata dal suo
procuratore di fatto __________.
Le
sue censure al fondato giudizio pretorile, oltre alla generica e inammissibile
invocazione di un più approfondito esame degli atti, si limitano alla
circostanza secondo cui l’attore avrebbe “oramai dato per certo” che __________
agiva per conto della società (appello, punto 1, pag. 5).
Non
potendo evidentemente bastare il personale convincimento dell’attore per creare
un rapporto di rappresentanza, e nulla provando nemmeno il doc. M da lui
invocato, che sebbene scritto su carta intestata della __________ è a prima
vista riconoscibile come redatto e sottoscritto da __________ in prima persona
(“Se lei ha eseguito qualche cosa di sua iniziativa, senza il mio consenso, è
un problema suo che non mi deve essere addebitato”), deve senz’altro essere
confermata l’inesistenza di qualsivoglia rapporto contrattuale tra l’attore e
__________.
- Solo
a titolo subordinato, per il caso -in concreto verificatosi- della reiezione
della sua pretesa nei confronti di __________, l’attore postula in questa sede
l’accoglimento della petizione nei confronti di __________.
Anche
questa richiesta deve però essere respinta, sia per motivi formali che per
ragioni di merito.
3.1 Dal
profilo procedurale deve essere rilevato che la nostra procedura non conosce la
possibilità di proporre cause contro più convenuti in modo che l’uno venga
condannato solo nel caso in cui non lo sia l’altro, rispettivamente l’uno venga
condannato a titolo di regresso in funzione della condanna dell’altro (II
CCA 31 marzo 1993 in re B./T. Ltd. e L.).
Si
tratta di un procedere incompatibile con i dettami stabiliti dall’art. 42 CPC
in materia di litisconsorzio facoltativo, e l’inammissibilità della
formulazione di siffatta domanda provoca come conseguenza la mancanza di un
presupposto processuale, dovendo il giudice per l’art. 97 cifra 5 CPC
verificare d’ufficio e in ogni stadio della causa l’ammissibilità di ogni
singolo atto processuale.
Ne
deriva che in quanto proposto a titolo eventuale nei confronti di __________,
l’appello dell’attore è inammissibile come lo era la domanda iniziale
specificata e corretta in sede di replica.
3.2 A
titolo abbondanziale si rileva comunque che esso sarebbe ampiamente infondato
anche nel merito.
Contrariamente
alle sue apodittiche affermazioni (appello, punto 3, pag. 5), l’attore non è in
effetti riuscito a fornire la necessaria prova dell’esistenza di un
conferimento contrattuale da parte del convenuto eccedente la richiesta delle
usuali informazioni preliminari circa il costo dell’opera in vista
dell’eventuale conferimento di un contratto di architetto, prestazioni che -a
prescindere dalle nuove e perciò irrituali considerazioni dell’attore circa la
loro complessità (appello, punto 5.1, pag. 6 e 7)- non possono essere
addebitate a chi le ha richieste (Rep. 1987, pag. 211; II CCA 26
agosto 1994 in re G./M. SA e M.).
I
testimoni sentiti non hanno in alcun modo confortato la tesi di un maggior
conferimento contrattuale, né una simile versione dei fatti è emersa dai
documenti o dall’interrogatorio formale di __________.
Né
infine vi è prova certa, solitamente da fornire in via peritale (così nella II
CCA citata), che le prestazioni che l’attore asserisce aver fornito, da lui
versate in atti, eccedano realmente quelle necessarie al committente per
esprimersi in merito alla realizzazione dell’opera e giustifichino inoltre l’onorario
da lui richiesto.
Anche
se così fosse, in assenza della prova di un’esplicita richiesta di __________,
tali opere si dovrebbero ritenere come eseguite di propria iniziativa,
finalizzata ad un migliore convincimento del potenziale cliente, con l’immutato
risultato di non poterne ottenere da lui la richiesta remunerazione.
Ne
deve conseguire, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame nella
misura in cui esso è ricevibile.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
2 ottobre 1995 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 580.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 600.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico. L’attore rifonderà ai
convenuti complessivi fr. 900.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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