AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.272
Data decisione, Autorità:
29.08.1996, IICCA
Incarto n.
12.95.00272
Lugano
29 agosto 1996/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa -inc. no. 2097
della Pretura del distretto di Leventina- promossa con petizione 7 aprile 1989
da
__________ rappr. dall’avv. __________
contro
__________ tutti rappr. dall’avv.
rappr.
dall’avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento in solido di fr.
126’162.- oltre interessi (importo ridotto in sede conclusionale a fr.
104’062.-) e in via subordinata che condannati al pagamento in solido fossero
solo i convenuti-_______________ __________ e __________, riservato il loro
diritto di regresso nei confronti della convenuta __________;
domande
avversate dai convenuti e sulle quali il Pretore con sentenza 13 settembre 1995
si è così pronunciato:
- La petizione 7.4.1989 della __________, è parzialmente
accolta.
§ Di conseguenza il signor __________ i,
__________, la signora __________, , e la Compagnia di
assicurazioni “ ”, __________, sono condannati in solido a
rifondere alla ditta ______________________________ e per essa alla banca cessionaria
del credito, __________, in __________, la somma di fr. 66’059.25 oltre
interessi al 5% dal 9.7.1987.
- La tassa di giudizio di fr. 2’000.- e le spese,
da anticipare dalla parte attrice, sono per metà a carico della parte attrice e
per metà a carico delle convenute “__________ ” compagnia d’assicurazioni,
__________, __________, e __________.
La parte attrice è tenuta a versare alla
convenuta __________, fr. 8’000.- a titolo di ripetibili.
Appellanti
i convenuti ____________________ __________ e __________ con atto di appello 4
ottobre 1995 con cui hanno chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso
che la petizione, in quanto rivolta verso di loro, fosse integralmente respinta
e che la tassa di giustizia e le spese di primo grado fossero caricate alla
parte attrice, con l’obbligo di rifondere loro fr. 10’000.- a titolo di
ripetibili; il tutto, protestando spese e ripetibili di seconda istanza;
viste le
osservazioni 6 novembre 1995 della convenuta __________;
appellante
adesivamente l’attrice con atto ricorsuale 13 novembre 1995 con cui postula la
reiezione del gravame e la riforma della sentenza pretorile nel senso che la
tassa di giustizia e le spese di prima istanza vengano caricate per 3/4 ai
convenuti ______________________________ e __________, con l’obbligo di
rifonderle fr. 6’000.- a titolo di ripetibili parziali e che le ripetibili
dovute alla convenuta __________ vengano caricate per metà ai convenuti
____________________ __________ e __________; il tutto, con protesta di spese e
ripetibili di secondo grado;
mentre
con osservazioni 12 dicembre 1995 ______________________________ e __________
hanno postulato la reiezione dell’appello adesivo, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti.
Ritenuto
in fatto: A. Alle
ore 16.05 del 9 luglio 1987, all’altezza del Km __________dell’autostrada N2,
sulla corsia nord-sud in territorio del Comune di __________, ebbe luogo un incidente
della circolazione, la cui dinamica può essere così sommariamente riassunta.
Il
signor __________, al volante di una vettura Lancia targata NE
__________intestata alla moglie __________, dopo essere uscito della galleria
del __________ si spostò sulla corsia di sorpasso ed iniziò a superare alcune
macchine che lo precedevano. Poco prima di giungere all’altezza della galleria
di __________ egli si apprestava a superare un veicolo Volvo di colore bianco,
quando il conducente di quest’ultima prese a spostarsi sulla corsia di
sorpasso. Sorpreso da tale manovra, il __________ dapprima azionò l’avvisatore
acustico e successivamente strinse verso sinistra per evitare la collisione: in
seguito a ciò, le ruote della Lancia andarono a toccare il terrapieno erboso
centrale, facendogli perdere il controllo della vettura, che, attraversato
l’intero asse stradale, terminò la sua corsa tra la corsia d’emergenza e la
corsia di destra, dopo aver urtato il guardavia di destra.
Dietro
alla Lancia del __________ sopraggiungevano, a breve distanza e nell’ordine, il
signor __________ a bordo della propria autovettura -non è dato sapere su quale
corsia- ed il signor __________ sulla corsia di destra, quest’ultimo alla guida
di un autoarticolato della ditta __________, composto da una motrice Renault
targata TI __________e da un semirimorchio Falcon targato TI __________: mentre
il primo riuscì, senza particolari problemi, ad arrestare il proprio veicolo
sulla corsia d’emergenza, il secondo, pur frenando bruscamente e sterzando a
sinistra per scansare i veicoli __________ e __________ che lo precedevano,
andò ad urtare il guardavia centrale, chiudendosi a “compasso”.
Il
conducente della Volvo bianca -che continuò la sua corsa- non poté essere identificato.
B. A
seguito dell’incidente, la ditta __________ ha chiesto alla __________, assicuratrice
RC del veicolo Lancia targato NE __________, il risarcimento del danno subito
dall’articolato.
La
compagnia di assicurazioni, ritenendo che l’incidente fosse stato causato da un
conducente sconosciuto -cioè dal proprietario della Volvo bianca- rifiutò
tuttavia la copertura del sinistro e trasmise la pratica alla __________ (doc.
NN, PP), nella sua qualità di compagnia d’assicurazioni designata dal
Dipartimento federale di giustizia e polizia per rispondere nel caso di danni
cagionati da veicoli non identificati (art. 76 LCS): anche quest’ultima,
intravedendo una colpa del conducente __________, declinò la sua responsabilità
ed invitò la ditta a rivolgersi nuovamente alla __________ (doc. AAA).
L’ulteriore scambio di corrispondenza tra la proprietaria dell’articolato e le
due compagnie d’assicurazioni (doc. BBB-FFF) non sortì effetto alcuno: da qui,
la presente vertenza.
C. Con
petizione 7 aprile 1989 la ditta __________ ha chiesto la condanna di
__________, __________, __________ e la __________ al pagamento in solido di
fr. 126’162.- oltre interessi e, in via subordinata, che condannati al
pagamento in solido fossero solo i convenuti ______________________________ e
____________________ritenuto che a questi ultimi era riservato il diritto di regresso
nei confronti della convenuta __________.
A
mente dell’attrice la responsabilità per l’accaduto sarebbe integralmente da
imputare allo scorretto comportamento tenuto sia dal conducente della Volvo
bianca, sia da __________, mentre nessuna colpa poteva essere addossata a
__________: ne discendeva che in via principale tutti i convenuti erano solidalmente
responsabili del danno; in via subordinata, nel caso in cui la responsabilità
della __________ per i danni cagionati da veicoli rimasti non identificati
fosse unicamente di carattere sussidiario, è stata postulata la condanna
solidale degli altri convenuti, dato il loro diritto di regresso nei confronti
della menzionata compagnia d’assicurazione.
D. Con
allegati responsivi 15 giugno e 18 luglio 1989 la __________ da una parte e
__________ __________ e __________ dall’altra si sono opposti alla petizione
nella misura in cui era rivolta verso di loro.
La
__________ ritiene che l’incidente stradale sarebbe da ricondurre alla velocità
eccessiva tenuta dal __________, nonché alla sua disattenzione per ciò che
avveniva sulla strada; un certo grado di colpa andava inoltre attribuito anche
al __________ segnatamente per aver a sua volta circolato ad una velocità inadeguata.
In ogni caso, la responsabilità della compagnia d’assicurazione era esclusa, in
quanto di natura meramente sussidiaria.
__________ e __________ hanno per contro asserito che la sola ed unica causa
dell’incidente è stata l’incauta manovra eseguita dal conducente della Volvo
bianca, ritenuta pure una corresponsabilità del __________ per non essere stato
in grado di controllare l’articolato di cui era alla guida.
Tutti
i convenuti hanno infine contestato l’ammontare del danno patito dall’attrice.
E. In
sede conclusionale le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro
precedenti allegazioni ed impugnative, contestando quelle di controparte:
l’attrice, preso atto della perizia giudiziaria, ha provveduto a ridurre le sue
pretese a fr. 104’062.- oltre interessi.
F. Con
sentenza 13 settembre 1995 il Pretore, in parziale accoglimento della
petizione, ha condannato i convenuti ______________________________ e
__________ al pagamento di fr. 66’059.25 oltre interessi, mentre ha respinto la
petizione nei confronti della convenuta ____________________la tassa di
giustizia di fr. 2’000.- e le spese sono state poste a carico dei convenuti
soccombenti e dell’attrice nella misura di 1/2 ciascuno, mentre quest’ultima è
stata parimenti condannata a versare alla convenuta __________ fr. 8’000.- a
titolo di ripetibili.
Il
giudice di prime cure ha innanzitutto accertato che l’incidente era stato
principalmente causato dal conducente della Volvo bianca; a __________ andava
tuttavia attribuita una colpa lieve, per non essere stato in grado di
padroneggiare il proprio veicolo nella concreta situazione di pericolo (art. 31
LCS) ed in particolare per non aver frenato per tempo, pur avendone avuto la
possibilità; il conducente __________ era pure parzialmente responsabile, non
avendo tenuto una velocità adeguata alle circostanze particolari. Per quanto
riguardava concretamente la responsabilità, esclusa quella della __________,
che, essendo di natura sussidiaria, poteva entrare in linea di conto solo nel
caso in cui il danneggiato non potesse rivalersi -nemmeno parzialmente- nei
confronti di un terzo corresponsabile, ed ammessa quella del __________ nella
misura di 1/4, era chiaro che ai convenuti ______________________________ e
__________ andava caricata la rimanente responsabilità di 3/4. Visto che il
danno complessivamente patito dall’attrice poteva essere quantificato in fr.
88’079.-, ne discendeva il loro obbligo a versarle fr. 66’059.25.
G. Con
appello 4 ottobre 1995 i convenuti ____________________ __________ e __________
hanno chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso che la petizione, in
quanto rivolta verso di loro, fosse integralmente respinta e che la tassa di
giustizia e le spese di primo grado fossero caricate alla parte attrice, con
l’obbligo di rifondere loro fr. 10’000.- a titolo di ripetibili; il tutto,
protestando spese e ripetibili di seconda istanza.
Gli
appellanti ritengono in sostanza che il Pretore non avrebbe correttamente
stabilito le colpe dei singoli conducenti e segnatamente per ciò che riguardava
le violazioni delle norme della circolazione da parte di __________ e dello
sconosciuto conducente della Volvo bianca. Quanto al __________, innanzitutto
la sua velocità, per altro neppure accertata con certezza, non era
assolutamente causale per il prodursi dell’incidente, come del resto era stato
confermato anche dalla perizia giudiziaria; errato sarebbe inoltre l’assunto
pretorile secondo cui il __________ sarebbe parzialmente responsabile del
sinistro, per non essere stato in grado di padroneggiare il veicolo nella
situazione concreta: intanto il lasso di tempo tra l’istante in cui egli
percepì lo spostamento della Volvo e quello in cui deviò a sinistra era ben
minore rispetto ai 4 secondi ipotizzati dal primo giudice, per cui nulla poteva
essere rimproverato al conducente, che in pratica si trovò in una situazione
pericolosa in un paio di secondi; tanto meno poteva essergli rimproverato
alcunché per aver scelto di effettuare una manovra di scansamento piuttosto che
di aver frenato. La colpa dell’incidente era invece completamente da ascrivere
al conducente della Volvo bianca, il quale -contrariamente a quanto ritenuto
dal Pretore- gli tagliò letteralmente la strada con una manovra improvvisa ed
imprevedibile, con il che era semmai la __________ che doveva rispondere del
danno patito dall’attrice, non potendosi in alcun modo attribuire al __________
una concolpa, neppure lieve.
H. Con
osservazioni ed appello adesivo l’attrice ha postulato la reiezione del gravame
e la riforma della sentenza pretorile nel senso che la tassa di giustizia e le
spese venissero caricate per 3/4 ai convenuti ______________________________ e
__________, con l’obbligo di rifonderle fr. 6’000.- a titolo di ripetibili
parziali e che le ripetibili dovute alla convenuta __________ venissero
caricate per metà ai convenuti ____________________ __________ e __________; il
tutto, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado.
L’appellante
adesivamente ritiene che una diversa ripartizione delle spese e delle
ripetibili nei confronti dei convenuti ______________________________ e
__________ si imponesse, in quanto la causa era stata accolta nella misura del
63% dell’importo postulato in sede conclusionale, tanto più che le compagnie di
assicurazione l’avevano in pratica costretta ad adire le vie legali, non
essendo state disposte a versarle nemmeno un centesimo, nonostante la loro
chiara responsabilità. La ripartizione tra tutte le parti in causa delle
ripetibili dovute alla __________ si giustificava analogamente per il fatto che
l’attrice era stata costretta ad inoltrare una causa contro entrambe le
compagnie d’assicurazione, le quali altrimenti avrebbero continuato a rimbalzarsi
la responsabilità per il sinistro.
I. Delle
osservazioni 6 novembre 1995 della convenuta __________ all’appello principale
e 12 dicembre 1995 dei convenuti ______________________________ e __________
all’appello adesivo si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto: 1. Con
l’appello principale gli appellanti si sono limitati a contestare l’esistenza
di una concolpa a carico di __________ nell’incidente, ciò che -a loro dire-
permetterebbe di concludere per una colpa esclusiva del conducente della Volvo
bianca. Non sono per contro contestati né il principio secondo cui la responsabilità
della convenuta __________ sia meramente sussidiaria (art. 76 cpv. 4 LCS) -e
possa cioè entrare in considerazione unicamente nel caso in cui il danneggiato
non può rivalersi, anche solo parzialmente, su un altro corresponsabile (Bussy/Rusconi,
Commentaire du Code Suisse de la circulation routière, Losanna 1984, N. 4.5 ad art.
76 LCS; Rusconi, Les nouvelles dispositions de la loi fédérale sur la circulation
routière en matière de responsabilité civile et d’assurance, in: JdT
1976 I p. 86; Oswald, Revision des Strassenverkehrsgesetzes, Änderungen im
IV. Titel “Haftpflicht und Versicherung”, in. ZBJV 1975 p. 229)-, né il
grado di concolpa di 1/4 attribuita dal primo giudice al __________ e per esso
all’attrice.
Dalla
particolare impostazione dell’appello discende che se questa Camera dovesse
ritenere che a __________ possa essere imputata una concolpa, anche lieve, il
giudizio di primo grado dovrà senz’altro essere confermato.
- Nonostante
sia pacifico che __________ abbia effettivamente perso il controllo del proprio
veicolo, gli appellanti ritengono che -contrariamente a quanto ritenuto dal
Pretore- nel caso concreto non si possa ravvisare nei suoi confronti una
violazione dell’art. 31 LCS: la sua velocità -a loro dire- non era infatti
assolutamente causale per l’avvenuto incidente e d’altro canto non lo si
potrebbe comunque rimproverare per aver deciso nel breve spazio di tempo di un
paio di secondi -e non 4, come ritenuto dal giudice di prime cure- di tentare
una manovra di scansamento a sinistra piuttosto che di frenare.
2.1 Nell’esaminare
l’eventuale responsabilità di __________ va innanzitutto rilevato che egli non
ha osservato il limite di velocità massima di 100 Km/h, presente sul luogo
dell’incidente (segnale 2.30 “velocità massima”, cfr. doc. B p. 1).
La
circostanza risulta sufficientemente provata dagli atti di causa, se solo si
pensa che nel verbale di polizia lo stesso __________ ha ammesso di circolare
ad una velocità di 120 Km/h (“in quel momento la mia velocità era di circa 120
Km/h”, doc. B; la tesi di un aumento della velocità da 100 Km/h a 120 Km/h per
effettuare il sorpasso è stata del resto ritenuta verosimile anche dal perito
giudiziario, perizia p. 8, 13 e 15): il tentativo di far apparire la sua
velocità inferiore a quella precedentemente dichiarata -avvenuto però in un
momento sospetto, segnatamente nel corso di causa (cfr. interrogatorio formale
__________, domanda 2.1 “avevo dichiarato alla polizia questa velocità di 120
Km/h, in realtà pensavo di circolare a 100 Km/h”) non è in effetti degno di
protezione, tanto è vero che in sede testimoniale il __________ ha dovuto
nuovamente ammettere che “per quanto riguarda l’indicazione sul verbale di
interrogatorio di polizia della velocità di 120 Km/h devo dire che la stessa
indicazione è stata fatta su insistenza dell’agente verbalizzante. Sono
comunque io che ho pronunciato la cifra 120” (verbale p. 3) e ciò quantunque il
teste __________ abbia valutato più prudentemente la velocità del conducente
della Lancia (nell’ordine di 100 - 120 Km/h, verbale p. 4 risposta 4 all’avv.
__________).
La
dottrina è concorde nel ritenere che la velocità massima sia per sua natura assoluta:
essa deve pertanto essere ossequiata dall’utente della strada anche se le condizioni
della strada e le altre circostanze concrete potrebbero far apparire comunque
adeguata una velocità superiore; in altri termini, in presenza di un segnale di
velocità massima la facoltà dell’utente di scegliere la velocità adeguata
subisce una precisa limitazione verso l’alto (Schaffhauser, Grundriss des
Schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Vol. I, Berna 1984, N. 486).
Ora,
è innegabile che un conducente, che -come nella fattispecie- guida ad una velocità
di 120 Km/h su una strada ove il limite è di soli 100 Km/h, ed oltretutto in
vicinanza di una galleria, si assume la responsabilità di aumentare il rischio
connesso con la guida di un veicolo a motore nelle specifiche circostanze; tanto
più, se ciò avviene -come nel concreto- durante un sorpasso in autostrada.
Vero
è che il perito giudiziario a p. 22 del suo referto ha dapprima precisato che
“le cause dell’incidente non vanno ricercate tanto nelle velocità quanto nella
situazione di pericolo venutasi a creare” (risposta 4.1.7.2) e ancora che “le
velocità delle autovetture ... non hanno nessuna relazione diretta con la
manovra dell’autocarro” (risposta 4.1.8.2); mentre successivamente, nel corso
della delucidazione orale della perizia, ha affermato di non ritenere “che la
differenza da 120 a 100 Km/h sia nella fattispecie determinante” (risposta N. 4
all’avv. __________, verbale p. 4). Ciò non significa però -come invece
vorrebbero gli appellanti- che la velocità eccessiva tenuta dal __________ non
sia (parzialmente) causale con l’avvenuto incidente, tanto più che la questione
circa l’esistenza di un nesso causale adeguato tra la violazione di una norma
della circolazione ed il sinistro è una questione giuridica, il cui esame
compete al giudice e non tecnica, di competenza del perito giudiziario.
A
giudizio di questa Camera, tra la violazione delle norme della circolazione da
parte di __________ e l’avvenuto incidente può senz’altro essere riconosciuto
un nesso causale adeguato: infatti, la velocità superiore al consentito ha
sicuramente contribuito a rendere più pericoloso per gli altri utenti della
strada il tentativo di sorpasso riducendo i limiti di sicurezza, aumentando lo
spazio di reazione e di frenata. Egli ha dimostrato che la velocità da lui
tenuta non era comunque conforme al principio che impone di potersi adattare a
situazioni di rischio, ancorchè dovute all’atteggiamento altrui (Bussy/Rusconi,
op.cit., art. 32, n. 1.28). In definitiva, nemmeno il perito giudiziario ha sostenuto
il contrario: se da un punto di vista cinetico è infatti incontestabile che la
violazione della velocità massima da parte dei protagonisti non possa più di
tanto influenzare il modo in cui i veicoli si sono spostati sulla carreggiata a
dipendenza dell’incidente (tant’è che la manovra del __________ teoricamente
avrebbe potuto avvenire anche se le auto che lo precedevano avessero tenuto una
velocità inferiore ed è per questo motivo che il perito ha concluso che le
velocità degli autoveicoli “non hanno influenza diretta con la manovra
dell’autocarro”), anche le altre espressioni usate dal perito (“le cause
dell’incidente non vanno ricercate tanto nelle velocità quanto nella situazione
di pericolo venutasi a creare” e “la differenza da 120 a 100 Km/h ánonñ
sia nella fattispecie determinante”) non escludono che la velocità del
__________ possa in una certa misura essere causale, potendosi da ciò unicamente
evincere che in ogni caso questa non era la causa esclusiva.
Ciò
basta per ammettere una parziale responsabilità del __________ per l’avvenuto
incidente.
2.2 Per
giustificare la circostanza che il __________, dopo aver azionato l’avvisatore
acustico, optò per una manovra di scansamento a sinistra, invece di frenare,
gli appellanti si richiamano alla giurisprudenza del Tribunale federale, in
base alla quale se un conducente, che viene a trovarsi in una situazione di
pericolo a seguito della colpa grave di un terzo, non sceglie la soluzione che
a dipendenza delle circostanze concrete sarebbe stata la più corretta
(avvisatore acustico, decelerazione, frenata, oppure manovra di scansamento:
cfr. Bussy/Rusconi, op. cit., N. 3.1 ad art. 31 LCS), tale erronea
scelta non può comunque essergli seriamente rimproverata (DTF 83 IV 84,
95 IV 90, 106 IV 391).
La
questione a sapere se nel caso concreto il __________ debba o meno essere
rimproverato per non aver frenato per tempo e per aver optato per una manovra
che si è però rivelata solo parzialmente efficace, può tuttavia rimanere
tranquillamente irrisolta, atteso che la giurisprudenza appena evocata si
applica solo nel caso in cui al conducente a sua volta non possa essere
rimproverata alcuna colpa (DTF 106 IV 391), ciò che non è evidentemente
il caso nella fattispecie, dovendosi già rimproverare al __________ una
velocità eccessiva (cfr. cons. precedente).
- Ne
discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello seguono
la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che alla parte convenuta
____________________non appellata, ma che pure ha presentato osservazioni al
gravame, non possono essere assegnate ripetibili.
- Oggetto
dell’appello adesivo presentato dall’attrice è per contro la ripartizione della
tassa di giustizia, delle spese e delle ripetibili di primo grado.
4.1 L’appellante
adesivamente, facendo notare da un lato che la causa era stata accolta nella
misura del 63% dell’importo postulato in sede conclusionale, e dall’altro che
le compagnie di assicurazione l’avevano costretta ad adire le vie legali, non essendo
disposte a versarle nemmeno un centesimo nonostante la loro chiara
responsabilità, chiede innanzitutto che la tassa di giustizia e le spese
vengano caricate per 3/4 ai convenuti ______________________________ e __________,
con l’obbligo di rifonderle fr. 6’000.- a titolo di ripetibili parziali.
Ritenuto
che la petizione è stata accolta limitatamente a fr. 66’059.25 di fronte ad una
richiesta iniziale (la quale, per costante giurisprudenza, è determinante per
stabilire la misura della soccombenza delle parti, mentre le eventuali
riduzioni delle rispettive domande operate nel corso di causa sono irrilevanti:
Cocchi/Trezzini, CPC, N. 42 ad art. 148 e N. 7 ad art. 5; Rep.
1983 p. 91; IICCA 7 luglio 1993 in re B./CE B., 16 luglio 1993 in re
J./E. SA, 6 ottobre 1993 in re S./B., 25 maggio 1994 in re B./E.C. SA) di fr.
126’162.-, e perciò nella misura di circa il 52%, la richiesta di riformare il
giudizio di prime cure in merito alla ripartizione delle spese e delle ripetibili
(1/2 a carico dell’attrice, 1/2 a carico dei convenuti
______________________________ e __________) può essere accolta, seppur in modo
parziale: tenuto conto della rispettiva soccombenza e non da ultimo del fatto
che effettivamente l’attrice è stata costretta ad agire in giudizio in quanto
le compagnie d’assicurazione si rimbalzavano l’un l’altra la responsabilità,
negando così ogni risarcimento (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 30 ad art.
148), appare perciò equo caricarle per 9/20 all’attrice e per 11/20 ai
convenuti ____________________ __________ e __________
4.2 L’appellante
adesivamente chiede infine che le ripetibili di fr. 8’000.- dovute alla
convenuta ____________________ e poste integralmente a suo carico dal Pretore,
vengano caricate per metà ai convenuti ______________________________ e
__________, e ciò per il fatto che l’attrice sarebbe stata costretta ad
inoltrare la petizione contro entrambe le compagnie d’assicurazione, che
altrimenti avrebbero continuato a rimbalzarsi la responsabilità per il sinistro.
La
richiesta non merita accoglimento.
Innanzitutto
l’art. 148 cpv. 1 CPC prevede espressamente che la parte soccombente è tenuta a
rimborsare all’altra le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili. Nel caso
di specie, atteso che la petizione nei confronti della convenuta __________ è
stata respinta, ad essere soccombente è soltanto la parte attrice e non le
altre parti convenute: sarà pertanto quest’ultima che dovrà versare alla controparte
l’indennità per ripetibili.
Errato
è infine l’assunto secondo cui l’attrice sarebbe stata costretta a convenire in
lite sia la __________, sia la ____________________se, infatti, vi fosse stata
colpa esclusiva del conducente della Volvo bianca, era chiaro che solo la
__________ (e non la __________) doveva essere convenuta; se, al contrario, vi
fosse stata una concolpa del conducente della Lancia, era altrettanto evidente
che invece doveva essere convenuta solo la __________ (e non la __________, che
interveniva solo sussidiariamente). Ora, se la parte attrice ha ritenuto di
convenire entrambe le compagnie, lo ha fatto per sua scelta ed in particolare
per avere la certezza di ottenere il risarcimento del danno dall’una oppure
dall’altra: essa era però del tutto cosciente che avrebbe dovuto rifondere le
spese e le ripetibili alla compagnia che non sarebbe risultata responsabile.
4.3 Ne
discende il parziale accoglimento dell’appello adesivo ai sensi dei considerandi.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello adesivo
seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia:
I. L’appello
4 ottobre 1995 ____________________ __________ e __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 1’550.-
b)
spese fr. 50.-
Totale fr. 1’600.-
da
anticiparsi dagli appellanti in solido, restano a loro carico con l’obbligo di
rifondere pure in solido alla __________ fr. 2’500.- a titolo di ripetibili di
appello.
III. L’appello
adesivo 13 novembre 1995 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 13 settembre 1995 della Pretura del distretto di Leventina,
invariati gli altri dispositivi, è così parzialmente riformata:
- La tassa di giudizio di fr. 2’000.- e le spese,
da anticipare dalla parte attrice, sono per 9/20 a carico della
parte attrice e per 11/20 a carico delle convenute “__________ ”
compagnia d’assicurazioni, __________, __________, e __________. Queste ultime
rifonderanno all’attrice fr. 800.- per parti di ripetibili.
La parte attrice è tenuta a versare alla conve- nuta
____________________fr. 8’000.- a titolo di ripetibili.
IV. Le
spese della procedura d’appello adesivo consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 180.-
b)
spese fr. 20.-
Totale fr. 200.-
da
anticiparsi dall’appellante adesivamente, restano a suo carico nella misura di
9/10 e per 1/10 vanno caricate in solido a _________________ e __________. A
questi ultimi l’appellante adesivamente rifonderà fr. 200.- a titolo di ripetibili
parziali.
V. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Leventina ed all’avv. __________, Bellinzona
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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