AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.286
Data decisione, Autorità:
04.03.1996, IICCA
Incarto n.
12.95.00286
Lugano
4 marzo 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 6853 della Pretura di Locarno-Campagna
promossa con petizione 17 dicembre 1992 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
con cui l’attore ha chiesto
la condanna del convenuto al pagamento di fr. 23’159.-- oltre interessi a
titolo di risarcimento del danno conseguente a atto illecito;
Domanda avversata dal
convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con
sentenza 28 settembre 1995 ha accolto limitatamente a fr. 12’300.-- oltre
interessi.
Appellante il convenuto,
che con atto di appello del 23 ottobre 1995 chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attore con le
osservazioni del 30 novembre 1995 chiede la reiezione del gravame con protesta
di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti
punti di questione
-
- se deve essere
accolto l’appello
-
- tassa di giustizia e
ripetibili
Ritenuto
in fatto
A. Il 29 dicembre 1988
presso l’intersezione tra due piste di sci della località di __________ha avuto
luogo una collisione tra le parti qui in causa, a seguito della quale l’attore
ha riportato una complessa frattura alla tibia della gamba destra.
Ritenendo data l’esclusiva
colpa del convenuto, con la petizione che ci occupa l’attore ne ha chiesto la
condanna al pagamento di fr. 23’159.-- oltre accessori a titolo di perdita di
guadagno, spese di patrocinio preprocessuale, spese varie connesse con
l’infortunio e torto morale.
B. Nella risposta del 2
marzo 1993 il convenuto si è opposto alla petizione.
Egli ha negato la propria
colpa per la collisione, causata a suo dire dal fatto che l’attore avrebbe
improvvisamente attraversato la pista di sci nel momento in cui egli
sopraggiungeva.
Sarebbero inoltre
infondate le poste di danno addotte dal procedente.
C. Le parti hanno in
seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle
della parte avversaria.
D. Nel giudizio qui
impugnato il Pretore ha stabilito che la collisione sarebbe avvenuta
all’intersezione tra due piste mentre l’attore, contrariamente a quanto da lui
affermato, era in movimento.
Data la sua conoscenza dei
luoghi, il convenuto avrebbe nondimeno dovuto essere più prudente, in
particolare limitando la propria velocità in conseguenza della prossimità
dell’incrocio con ridotta visibilità con la pista da cui proveniva l’attore,
incrocio peraltro regolarmente segnalato.
Nemmeno l’attore sarebbe
però esente da colpe, visto che anch’egli avrebbe potuto e dovuto accertarsi
che l’intersezione fosse libera. Non avendolo fatto, ne conseguirebbe la
riduzione di 1/3 del risarcimento del suo danno.
Tale danno consisterebbe
in fr. 9’116.30 di mancato guadagno in conseguenza di una ritardata promozione
professionale, fr. 3’000.-- per parte del patrocinio preprocessuale, fr.
1’326.-- di spese varie e fr. 5'000.- per il torto morale subito, il tutto,
dopo deduzione di 1/3, per fr. 12’300.-- oltre interessi.
E. Con tempestivo
gravame datato 23 ottobre 1995 il convenuto ha chiesto la riforma della
sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione.
L’attore, in sostanza,
alla luce delle applicabili norme di comportamento stabilite dalla FIS non avrebbe
fornito la prova della colpa del convenuto, che si sarebbe comportato
correttamente.
Sarebbe inoltre errata la
somma richiesta dall’attore a titolo di perdita di guadagno.
F. Delle osservazioni 30
novembre 1995 dell’attore, con le quali egli chiede la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili, si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
-
Il convenuto
sostiene anche in questa sede di essere privo di colpe per l’infortunio subito
dall’attore, o che comunque l’attore non avrebbe dimostrato la sua eventuale
colpa.
-
Lo stato dei luoghi,
risulta con la necessaria chiarezza dalle fotografie riprodotte al doc. A 7. In
particolare, la foto n. 1 scattata dalla direzione dalla quale proveniva il convenuto
mostra una discreta visibilità sulla sinistra, ovvero sul lato dal quale
proveniva l’attore.
A non averne dubbi, da
quella foto si evince che il convenuto aveva di certo una visibilità ben
superiore a due o tre metri nella direzione dalla quale è giunto l’attore.
- In tali circostanze
l’affermazione del convenuto di avere visto l’attore unicamente alla distanza
di due o tre metri prima del momento della collisione (risposte 1, 2, 3
all’interrogatorio formale), e di non avere visto da che direzione provenisse
l’attore (risposta 1 all’interrogatorio formale), costituisce la chiara
ammissione di un comportamento incompatibile con l’attenzione che in generale
si può pretendere dall’utente di una pista di sci, e a maggior ragione in
prossimità di un incrocio con un’altra pista.
Le direttive della FIS, a
giusta ragione riconosciute dalle parti quali utili parametri di giudizio sul
comportamento degli sciatori (DTF 106 IV 352), confermano siffatto
giudizio, stabilendo il particolare la direttiva n. 2 il dovere dello sciatore
di procedere “auf Sicht”, cioè di regolarsi in base allo spazio visibile e di
adattare di conseguenza la propria velocità.
- Non può essere
accettata la diversa versione dei fatti fornita dall’appellante, secondo la
quale l’attore avrebbe proceduto a velocità elevata vista l’elevata pendenza
della pista da lui percorsa (appello, pag. 4), così da interrompere ogni nesso
di causalità adeguata tra il danno e un’eventuale e denegata negligenza del
convenuto.
L’asserzione della forte
pendenza della pista percorsa dall’attore è in effetti fondata su di un
empirico quanto improbabile calcolo basato sull’altezza globale della montagna
e la lunghezza complessiva della pista, e non tiene in alcun conto lo stato dei
luoghi documentato dalle fotografie in atti, dalle quali risulta che nel punto
critico la pendenza della pista percorsa dal convenuto era nettamente maggiore
di quella della pista sulla quale si trovava l’attore.
La pretesa forte velocità
dell’attore sarebbe a mente del convenuto una diretta conseguenza della
predetta forte pendenza.
A prescindere
dall’inesistenza di tale pendenza, vi è su entrambi i temi la smentita diretta
fornita dalla madre del convenuto in occasione del suo interrogatorio 1°
novembre 1989 avanti all’autorità inquirente, allorché essa ha affermato di
avere incrociato l’attore pochi istanti prima dell’incidente e che “Da es sich um
ein fast flaches Stück handelte, fuhr er nicht schnell” (doc. A 15, foglio 4).
Se ne deve necessariamente
concludere che le argomentazioni del convenuto circa la propria innocenza
poggiano su una versione dei fatti e su un preteso comportamento dell’attore
totalmente inattendibili, sicché nulla induce questa Camera a modificare la
ripartizione delle responsabilità operata dal Pretore.
- Il convenuto
contesta infine la posizione di danno costituita dalla perdita di guadagno nel
periodo compreso tra il 1. luglio 1990 e il 1. aprile 1992, sostenendo che il
pregiudizio dell’attore ammonterebbe a fr. 2’935.80 e non a fr. 9’116.30, come
ammesso dal Pretore.
Anche questa censura è
infondata.
Essa infatti si fonda sul
rilievo semplicistico secondo cui per determinare l’eventuale perdita di
guadagno dell’attore si dovrebbe unicamente moltiplicare la teorica differenza
di salario mensile conseguente alla promozione che l’attore avrebbe ricevuto
(fr. 139.80 secondo il doc. H 1) per il numero dei mesi durante i quali la
promozione è stata differita in conseguenza dell’infortunio.
Siffatto modo di procedere
è sbagliato perché dimentica totalmente di considerare che l’attore non ha
continuato a percepire l’intero salario della precedente funzione durante tutto
il periodo di incapacità lavorativa, ma al contrario ha ricevuto prestazioni
sostitutive del medesimo da numerosi enti assicurativi in misura tuttavia
inferiore al 100% del salario, così come ben risulta dalla tabella alla pag. 13
della petizione e dai documenti ai quali essa rinvia.
La differenza di salario
di fr. 139.80 al mese dovuta al ritardo nella promozione è perciò, contrariamente
all’opinione dell’appellante, solo uno degli elementi del danno per perdita di
guadagno.
In assenza di serie
censure alla posizione di danno nella sua globalità, non vi è motivo per
discostarsi dalla valutazione operata dal Pretore.
Ne consegue la reiezione
del gravame, infondato in ogni suo punto.
Spese, tassa di giustizia
e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 23
ottobre 1995 __________ è respinto.
II. Le spese della
procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 580.--
b) spese fr.
20.--
T o t a l e fr. 600.--
già anticipati
dall’appellante, restano a suo carico. Il convenuto rifonderà all’attore fr.
1’000.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura
di Locarno-Campagna.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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