AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.290
Data decisione, Autorità:
25.01.1996, IICCA
Incarto n.
12.95.00290
Lugano
25 gennaio 1996/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa, Zali
segretario:
Petrini,
segretario
sedente
per giudicare nella causa appellabile inc. n. 853 della Pretura del distretto
di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 9 maggio 1990 da
(rappr. dall’avv. __________)
contro
(rappr.
dall’avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 60’610.-- oltre
interessi, domanda ridotta a fr. 55’410.-- oltre interessi in corso di causa;
Domanda
avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che il
Pretore con sentenza 4 ottobre 1995 ha respinto;
Appellante
l’attore, che con atto di appello del 25 ottobre 1995 chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di ammettere la petizione fino a concorrenza di fr.
55’410.-- oltre interessi;
Mentre
il convenuto con osservazioni del 27 novembre chiede la reiezione del gravame,
protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve
essere accolto l’appello
-
- tassa di
giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto: A. L’attore
in data 2 giugno 1988 ha firmato una ricevuta di fr. 30’000.--, avuti dal convenuto
a titolo di mutuo (doc. B, inc. 1479/180 RO).
Il
9 dicembre 1988 egli ha firmato una cambiale per ulteriori fr. 47’000.-- (doc.
C, inc. 1479/180 RO).
B. In
base a detti documenti il convenuto ha ottenuto con sentenza 6 aprile 1990 del
Pretore straordinario del distretto di Lugano il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al precetto esecutivo a suo tempo intimato
all’attore fino a concorrenza di fr. 69’000.-- oltre interessi.
C. Con
la petizione che ci occupa l’attore ha chiesto il disconoscimento di tale
debito in misura di fr. 60’610.-- oltre interessi, asserendo in tale misura
l’esistenza di sue pretese compensatorie.
Un
primo credito di fr. 35’000.-- sarebbe relativo a prestazioni professionali
eseguite dall’attore e attestate dal convenuto nel doc. B.
Un
secondo credito, sempre per prestazioni professionali, ammonterebbe a fr.
26’610.-- e risulterebbe dal conteggio doc. D.
D. Nella
risposta dell’11 giugno 1990 il convenuto si è opposto alla petizione, contestando
i pretesi crediti dell’attore.
E. Nella
replica l’attore ha rettificato in fr. 55’410.-- oltre interessi l’ammontare
delle proprie contropretese, avendo egli ridotto a fr. 20’410.-- quella di originari
fr. 26’610.--.
Le
parti hanno per il resto mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando
nel contempo quelle della parte avversaria.
F. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha rilevato che l’attore non avrebbe
dimostrato il verificarsi della condizione indicata sul doc. B, né avrebbe
comprovato il fondamento delle sue pretese ivi elencate.
Nemmeno
esisterebbe il credito vantato con il doc. D, avendo le parti per quell’affare
pattuito in favore dell’attore una remunerazione forfetaria, già versatagli
interamente, così che nulla potrebbe essere compensato sul suo debito posto in esecuzione.
Da
ciò la reiezione della petizione.
G. Con
tempestivo gravame datato 25 ottobre 1995 l’attore ha chiesto la riforma del
giudizio impugnato nel senso di disconoscere il suo debito per fr. 55’410.--
oltre interessi.
Il
Pretore avrebbe commesso un primo errore, pronunciando con la reiezione della
petizione il rigetto definitivo dell’opposizione per fr. 77’000.-- oltre
interessi, importo superiore ai fr. 69’000.-- di cui il convenuto si professava
creditore.
Si
sarebbe inoltre verificata una violazione dei diritti processuali dell’attore
al momento in cui questi, in corso di causa, sarebbe rimasto senza
patrocinatore, e il Pretore avrebbe proseguito nella stessa invece di
assegnargli un termine ex art. 39 CPC per munirsi di un nuovo rappresentante, o
invece di nominargliene uno d’ufficio.
Quo
al merito delle pretese dell’attore, le stesse, previo l’esperimento delle
prove la cui assunzione è stata omessa in prima sede, sarebbero da accogliere
nella misura richiesta, così come si dirà più avanti.
H. Delle
osservazioni 27 novembre 1995 del convenuto, nelle quali egli chiede la conferma
del giudizio di primo grado protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto
necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto: 1. Nell’azione
di disconoscimento del debito il creditore che vi è convenuto è nondimeno
obbligato a dimostrare il fondamento del proprio credito.
L’inversione
dei ruoli processuali non comporta in altri termini anche il capovolgimento
dell’onere della prova a danno del debitore e attore (II CCA 5 settembre
1994 in re P. SA/M., 15 giugno 1992 in re M./C.S.; Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrecht, 5. edizione, pag. 145, pag. 147).
Il
creditore nel caso di specie ha debitamente fatto fronte a tale onere
probatorio, visto che l’attore ammette pacificamente la sussistenza del proprio
debito di fr. 69’000.-- oltre interessi (appello, pag. 1 e 2).
L’attore
sostiene però che il suo debito si sarebbe estinto per compensazione con
crediti da lui vantati nei confronti del creditore procedente, con il che, in
base ai principi generali in materia di onere della prova (art. 8 CC), è
l’attore stesso a dovere dimostrare l’esistenza e l’ammontare delle pretese compensatorie
da lui addotte (per tante: II CCA 7 marzo 1994 in re C. & Co/S.).
- L’attore
lamenta la violazione dell’art. 39 CPC, ritenendo che il Pretore, dopo la rinuncia
al mandato del suo patrocinatore in data 27 gennaio 1993, avrebbe dovuto
assegnargli un termine per munirsi di un nuovo legale, e non procedere nella
causa, stralciando tutte le prove da lui richieste.
A
torto.
Dato
il seguente svolgimento dei fatti
-
l’attore,
benché avvisato dall’avv. __________ (cfr. sua lettera del 27 gennaio 1993),
non si è presentato all’udienza prevista per gli interrogatori formali;
-
egli
non ha dato seguito all’ordine 13 aprile 1993 di tradurre in tedesco le domande
per l’interrogatorio formale della controparte e per comunicare l’esatto
indirizzo del teste __________;
-
il
18 ottobre 1993 egli ha giustificato l’assenza alla prevista udienza del 20
ottobre 1993 per l’audizione di tre testi;
-
il
3 novembre 1993, in tempestiva risposta ad una richiesta del Pretore, egli ha comunicato
di rinunciare al teste __________ e di mantenere invece la richiesta di assumere
il teste __________;
-
egli
ha lasciato scadere infruttuosamente l’ultimo termine di 30 giorni assegnatogli
il 9 novembre 1993 per comunicare l’indirizzo del teste __________;
-
egli
ha omesso di intervenire all’udienza del 18 aprile 1994 indetta per sentire il
teste __________;
è
evidente che l’attore confonde il caso in cui la parte non è in grado di
proporre o discutere la propria causa con la necessaria chiarezza con quello in
cui essa se ne disinteressa.
In
effetti, a fronte di tale atteggiamento dell’attore il Pretore non ha avuto
modo di riscontrare l’eventuale incapacità della parte di condurre da sé la
propria causa, incapacità che non deve peraltro essere presunta per legge.
Al
contrario, nei due casi in cui l’attore ha scritto alla Pretura, egli si è
espresso con chiarezza ed in modo conseguente e consono alla procedura, così da
far ritenere la piena comprensione della natura e della portata degli atti
compiuti con quelli scritti, e da non far per nulla apparire necessaria
l’assegnazione di un termine per munirsi di un rappresentante e l’eventuale
nomina di un patrocinatore d’ufficio.
Del
resto, il fatto che l’omessa partecipazione a parte della procedura avanti al
Pretore sia frutto del momentaneo disinteresse dell’attore e non della sua
incapacità di discutere la propria causa è indirettamente confermato anche dal
comportamento tenuto dopo essersi rivolto nuovamente ad un patrocinatore: questi,
in occasione del dibattimento finale, con scritto del 24 ottobre 1994 nulla ha
eccepito circa la procedura svolta fino a quel momento, e in particolare nulla
ha avuto da ridire circa le prove non assunte a causa dell’atteggiamento
passivo del suo mandante, ma al contrario ha di fatto consentito alla
prosecuzione della procedura, confermando le proprie tesi e domande sulla base
dell’istruttoria svolta.
In
siffatte circostanze egli è assai malvenuto nel criticare in sede di appello
modo in cui l’istruttoria è stata condotta dal Pretore, dovendosi ravvisare
nella sua condotta procedurale al dibattimento finale il segno positivo della
ratifica della procedura svolta sino a quel punto.
Non
si può perciò consentire alla tardiva richiesta di assumere le prove non
esperite nel primo processo, e deve allo stesso modo essere respinta l’ipotesi
della violazione dell’art. 39 CPC.
- Ciò
premesso, ci si può legittimamente chiedere se sia ricevibile il gravame
dell’attore contro la decisione sul merito delle sue pretese compensatorie,
visto che egli stesso (appello, pag. 5) afferma che “potrebbe anche essere
vero” che tali pretese non sono state da lui provate.
La
risposta deve essere negativa.
Infatti,
a prescindere da tale infelice ammissione della correttezza della valutazione
delle prove effettuata dal Pretore, le succinte argomentazioni dell’appellante
(pag. 5 del gravame) si limitano ad apodittiche affermazioni dell’esistenza del
proprio credito o nel migliore dei casi a generici rinvii a l’una o all’altra
deposizione testimoniale (“...i testi __________ e __________ hanno ben
ricordato...”, “...dagli atti emerge chiaramente...”, “.. i testi hanno
chiaramente indicato...”, “...la richiesta di fr. 35’000.-- appare nel
complesso giustificata...”), senza che emerga alcuna ragionevole e concreta
critica in fatto o in diritto alla sentenza impugnata, così da rendere visibili
a questa Camera i motivi per cui essa sarebbe sbagliata.
- Ma
anche volendo, a titolo meramente abbondanziale, ritenere ricevibili le argomentazioni
dell’attore, le stesse risultano ampiamente infondate.
4.1 Quo
alla pretesa di fr. 35’000.-- di cui al doc. B:
-
Contrariamente
alle tesi dell’attore, nulla in atti depone per un credito dell’attore di fr.
1’000.-- per la posizione indicata al punto 2 di quel documento, come del resto
rettamente osservato nel giudizio impugnato;
-
Allo
stesso modo, non si può ritenere provata la pretesa di fr. 5’000.-- per
l’assistenza nella vendita di immobili a __________ (provvigione del 5% secondo
il doc. B, punto 3), nulla risultando circa quell’affare se non la deposizione
del teste __________, il quale si è però espresso in termini assolutamente
generici, ed oltretutto in base a quanto saputo dalle parti, e non per diretta
esperienza;
-
Ne
è lo stesso per la pretesa di fr. 15’000.-- per la vendita del fondo di
__________ (doc. B, punto 4), non risultando agli atti l’evidenza di attività
dell’attore passibile di essere rimunerata ai sensi delle norme sul mandato o
sulla mediazione;
-
Analoghe
considerazioni valgono per la pretesa di fr. 10’000.-- di cui al punto 6 del
doc. B.
4.2 Quo
alla pretesa di fr. 20’410.-- per prestazioni professionali è invece evidente
che il solo rilievo dell’attore secondo cui la mercede forfetaria di fr.
54’000.-- pattuita originariamente è stata ecceduta di almeno fr.
15’200.--(pagati in aggiunta dal convenuto) non può ancora significare che sono
dovuti altri fr. 20’410.--.
L’attore
avrebbe piuttosto dovuto fornire in proposito la prova della richiesta da parte
del convenuto di opere supplementari, o dell’esistenza di motivi imprevedibili
che hanno comportato il superamento della mercede pattuita.
In
difetto di tali prove, che nemmeno l’attore afferma essere state fornite, anche
questa sua pretesa deve essere respinta.
Ne
consegue la reiezione del gravame nella misura in cui esso è ricevibile,
ritenuto che la rettifica dell’errore di scritturazione in cui è incorso il
Pretore (indicazione di fr. 77’000.-- in luogo di fr. 69’000.-- nel dispositivo
n. 1 della sentenza), errore manifestamente riconoscibile come tale, non
comporta l’accoglimento, nemmeno in misura parziale, dell’appello.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi, richiamati l’art.148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia:
I. L’appello
25 ottobre 1995 __________ è respinto.
II. Il
dispositivo 1 della sentenza 4 ottobre 1995 del Pretore viene così corretta:
“La
petizione è respinta.
Di
conseguenza è rigettata in via definitiva l’oppo-sizione interposta al precetto
esecutivo n. __________ del 4 ottore 1989 dell’Ufficio Esecuzioni di Lugano per
fr. 69’000.-- oltre interessi.”
III. Le
spese della procedura d’appello, consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 1’750.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 1’800.--
già
anticipati dall’attore, restano a suo carico.
L’attore
rifonderà al convenuto fr. 2’000.-- per ripetibili di appello.
IV. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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