AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.308
Data decisione, Autorità:
03.04.1996, IICCA
Incarto n.
12.95.00308
Lugano
3 aprile 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 6991 della Pretura di Locarno-Campagna, promossa con
petizione 23 luglio 1993 da
__________rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dallo studio legale __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 18’237.65
oltre accessori a titolo di mercede dell’appaltatore e onorario
dell’architetto;
Domanda
avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che il
Pretore con sentenza 24 ottobre 1995 ha accolto per fr. 15’795.65 oltre
interessi;
Appellante
il convenuto, che con atto di appello del 14 novembre 1995 chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l’attore con osservazioni del 21 dicembre 1995 chiede la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di
questione
-
- se deve essere accolto
l’appello
-
- tassa di giustizia e
ripetibili
Ritenuto
in fatto
A. Nel
corso del 1987 il convenuto ha incaricato l’attore della progettazione, della
direzione e dell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione della sua casa di
cui al fondo n. __________di __________.
Ritenendo
di avere diritto a un saldo di onorari di capomastro di fr. 11’237.65, a fr.
1’000.-- da lui anticipati ad un ingegnere e ad onorari di architetto per fr.
6’000.--, l’attore procede con la petizione in rassegna.
B. Nella
risposta del 18 ottobre 1992 il convenuto ha chiesto la reiezione della
petizione sostenendo che le parti avrebbero pattuito una mercede a corpo di fr.
77’000.--, somma già versata dal convenuto.
Ritenuto
poi che i lavori sarebbero stati eseguiti male e non sarebbero stati terminati,
nulla sarebbe dovuto all’attore.
C. La
parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel
contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, ritenuta l’esistenza tra le parti di un
contratto di mandato, ha considerato che il convenuto avrebbe chiesto
all’attore il completo rifacimento dei piani esistenti allorché i lavori erano
già iniziati, il che giustificherebbe una retribuzione aggiuntiva di fr.
3’000.--.
Sarebbero
inoltre dovuti i fr. 1’000.-- pagati dall’attore all’ing. __________, nonché,
sempre per effetto delle richieste modifiche progettuali, la maggiore mercede
di appaltatore di fr. 11’795.65, con il che la petizione sarebbe da accogliere
per complessivi fr. 15’795.65 oltre interessi.
E. Con
tempestivo gravame datato 14 novembre 1995 il convenuto ha chiesto la riforma
della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione.
Le
prestazioni di progettista fornite dall’attore si sarebbero limitate alla
modifica di piani forniti dal convenuto, prestazioni che, come la direzione
lavori, sarebbero state pattuite come gratuite a condizione che all’attore
venisse conferito appalto per i lavori di impresario costruttore. Di
conseguenza sarebbe errata la decisione di riconoscere all’attore fr. 3’000.--
a tal titolo.
Quo
alla mercede per i lavori di costruzione, il Pretore avrebbe omesso di
considerare che l’opera non è stata terminata, con il che la richiesta mercede
non sarebbe esigibile e l’attore risulterebbe inadempiente.
In
ogni caso, l’ammontare della pretesa non sarebbe stato adeguatamente dimostrato
dall’attore, che vi era tenuto.
F. Nelle
osservazioni del 21 dicembre 1995 l’attore ha chiesto la reiezione del gravame
protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto
necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
-
Non
è contestato che i lavori di ristrutturazione non sono stati portati termine:
lo stesso attore nel proprio interrogatorio formale ha pacificamente ammesso di
essere stato incaricato dell’esecuzione di tutti i lavori di capomastro
necessari alla ristrutturazione della casa (risposta 1), e di avere lasciato
l’opera nelle condizioni risultanti alle foto in atti sub doc. 3 (risposta 12),
condizioni che a prima vista non corrispondono a quelle di un’opera compiuta.
-
Non
sono invece chiare le circostanze per le quali i lavori non sono stati
completati.
La
questione non è di secondaria importanza: se il mancato compimento dell’opera fosse
ascrivibile al convenuto, il committente dovrebbe pagare il lavoro eseguito e
tenere indenne l’appaltatore da ogni danno (art. 377 CO); se invece la
responsabilità fosse dell’appaltatore, si dovrebbe ritenere che egli non ha
compiuto e consegnato la propria opera e che perciò la sua mercede non è
divenuta esigibile (art. 372 cpv. 1 CO; II CCA 23 agosto 1995 in re B.
& Co/F., 12 gennaio 1995 in re B. SA/Z.; Gauch, Der Werkvertrag, 3.
edizione, n. 789, 790).
Stante
la contestazione del convenuto sul tema, l’onere di provare l’esigibilità della
mercede da lui richiesta spetta all’attore (art. 8 CC; II CCA 12 gennaio
1995 citata).
- Dagli
allegati introduttivi delle parti si evince che i lavori sono stati sospesi in
ossequio all’ordine emanato dal Municipio di __________ (petizione, punto 1,
pag. 2; risposta, punto 1, pag. 2), in quanto si stava realizzando un’opera in
parte abusiva (doc. H).
L’impedimento
costituito dall’ordine dell’autorità comunale è però venuto meno già dopo un
paio di mesi (cfr. nell’incarto richiamato la raccomandata 12 novembre 1987 del
Municipio di __________, che comunica “di sbloccare il fermo lavori per la
costruzione in oggetto”).
Secondo
l’ordinario andamento delle cose, ci si sarebbe dovuti attendere una pronta
continuazione dei lavori, ma in realtà gli stessi non sono mai più stati
ripresi.
- L’attore
non ha nemmeno tentato di sostenere che, per un qualsiasi motivo, la
sospensione dei lavori imposta dal comune gli avrebbe reso impossibile la completazione
dell’opera, e solo con le conclusioni (e perciò tardivamente) ha addotto il
mancato pagamento di acconti, senza peraltro dimostrare l’esistenza e
l’estensione di un impegno contrattuale del convenuto al pagamento di
anticipazioni sulla mercede.
Negli
allegati introduttivi egli si è invece limitato alla laconica affermazione
secondo la quale “il signor __________ praticamente si disinteressava della riattazione
della sua casa” (petizione, punto 2, pag. 2; cfr. anche la replica, pag. 4,
dove si parla del “sorprendente disinteresse” del convenuto).
Le
eventuali implicazioni pratiche di tale asserito “disinteresse” del committente
non sono state chiarite dall’attore, ragione per cui, anche volendo
interpretare tale rimprovero nel senso di una possibile mora del creditore
nella ricezione della prestazione dell’appaltatore, non è possibile stabilire
se e in quale misura il committente avrebbe disatteso dei propri eventuali
doveri di collaborare al compimento dell’opera (Gauch, opera citata, n.
896 e segg.).
Ne
deve necessariamente conseguire che nessun rimprovero può essere mosso al
committente per il mancato compimento dell’opera, circostanza che deve di
conseguenza essere ascritta all’appaltatore, che risulta aver omesso il
compimento dell’opera promessa.
Ne
segue che a torto il Pretore ha attribuito all’attore il saldo della sua
mercede di appaltatore di fr. 11’237.65, trattandosi di credito che -a
prescindere da ogni altra riserva sull’esattezza dell’importo- non è mai
divenuto esigibile in seguito della mancata completazione dell’opera.
- A
questo stadio della causa il convenuto non contesta più l’esistenza di un
mandato in favore dell’attore per prestazioni di architetto, da giudicare
separatamente dall’appalto per le opere da capomastro, sostenendo invece che
tale mandato sarebbe stato pattuito dalle parti come gratuito alla condizione,
realizzatasi, che all’attore venisse conferito l’appalto per le predette opere
da capomastro.
Il
convenuto, che sopporta l’onere della prova per l’esistenza dell’asserito accordo
sulla gratuità delle prestazioni dell’attore (art. 8 CC), ritiene di aver
fornito la prova di quanto affermato per mezzo della deposizione del teste
__________ (appello, pag. 4), il quale ha effettivamente riferito che l’attore
si sarebbe impegnato a modificare gratuitamente i piani già in possesso del
convenuto qualora avesse potuto eseguire i lavori di capomastro (verbali, pag.
6).
Il
Pretore (consid. 3), pur ritenuta la suddetta pattuizione, ha applicato la
clausola rebus sic stantibus ritenendo che la prestazione eseguita dall’attore
su richiesta del convenuto esulasse da quella promessa come gratuita, e ha
valutato in fr. 3’000.-- il valore dell’opera del progettista.
-
In
realtà non si pone alcun problema di clausola rebus sic stantibus -ovvero di
circostanze di fatto esterne che mutano nell’ambito di un contratto che non
prevede tale circostanza (cfr. II CCA 12 gennaio 1996 in re C. SA/G.)-
ma piuttosto un caso in cui occorre interpretare alla luce del principio
dell’affidamento le rispettive volontà contrattuali, in particolare la promessa
dell’attore di effettuare prestazioni gratuite, e verificare, sempre secondo il
principio della buona fede, se non vi sia stata una successiva modifica del
contenuto del contratto, in particolare a seguito di eventuali richieste di
prestazioni supplementari da parte del convenuto.
-
Considerate
tutte le circostanze, ed in particolare il comportamento dell’attore dopo la
stipulazione (II CCA 29 settembre 1993 in re F.M./S. SA), questa Camera
ritiene di condividere la tesi del convenuto, secondo cui le prestazioni
dell’architetto non dovrebbero essere remunerate, essendogli stato conferito
l’appalto delle opere da impresario costruttore.
In
effetti, quale punto di partenza è del tutto ovvia la considerazione secondo
cui se l’attore non avesse dovuto modificare i piani consegnatigli dal
convenuto, non vi sarebbe stata necessità di pattuire la gratuità della sua
prestazione. Ne consegue perciò che l’attore era di principio disponibile ad
effettuare una certa quantità di prestazioni di progettista senza retribuzione.
Con
questa premessa, dal solo fatto di aver richiesto drastiche modifiche dei
progetti esistenti, oppure l’esecuzione di varianti, il convenuto non poteva
ancora dedurre la cessazione della gratuità delle prestazioni dell’attore.
Spettava
piuttosto all’attore, se si riteneva confrontato con richieste della
controparte eccedenti la sua iniziale disponibilità, farsi parte diligente e
chiarire i rapporti di diritto, nel senso di esplicitare al convenuto che a
partire da un certo momento le sue prestazioni venivano effettuate a titolo
oneroso.
Ciò
non risulta però essere stato il caso, ed anzi l’attore ha atteso fino al 20
gennaio 1989 per presentare la sua nota onorari di fr. 6’000.-- (cfr. plico
doc. U), dopo che il saldo delle prestazioni di capomastro era già stato più
volte sollecitato (doc. M1, M2, N1, N5), ed in concomitanza con la
presentazione di un’improbabile fattura di fr. 2’937.60 per il nolo del
ponteggio lasciato sul cantiere (doc. O del 20 gennaio 1989), fattura di cui
l’attore non ha peraltro nemmeno tentato l’incasso.
Da
simili situazioni in cui l’architetto all’inizio rinuncia ai propri onorari (o
ne richiede in misura ridotta), salvo poi tornare sui propri passi quando i
rapporti con il committente si sono deteriorati, questa Camera ha costantemente
dedotto l’abuso di diritto da parte del richiedente (II CCA 16 agosto
1993 in re S./F., 28 aprile 1993 in re P./C.) e non ne ha perciò protetto le
pretese.
Ciò
avviene anche in questo caso, ritenuto anche che il valore in termini assoluti
della pretesa dell’attore (fr. 6’000.--) non era ancora tale da impedire al
convenuto di pensare in buona fede che la relativa prestazione fosse avvenuta a
titolo gratuito, stante il conferimento da parte sua di un importante appalto
per opere da costruttore.
- E’
invece infondato l’appello nella misura in cui si aggrava contro
l’aggiudicazione all’attore dei fr. 1’000.-- da lui pagati all’ingegnere, non
esistendo accordo alcuno sulla gratuità delle prestazioni dell’ingegnere, e non
avendo il convenuto negli allegati introduttivi in alcun modo contestato le
prestazioni di questo professionista oppure la loro necessità nell’ambito della
ristrutturazione intrapresa.
Né
risulta in proposito provvista di buon diritto l’eccezione di compensazione
addotta dal convenuto, che vorrebbe estinguere il suo denegato debito con il
proprio credito per il risarcimento dei danni causatigli dall’attore (appello,
punto 11).
Da
un lato le multe inflitte al convenuto (fr. 5’200.--), a prescindere da ogni
discorso sul rapporto di causalità tra la loro emanazione e il comportamento
dell’attore, hanno per loro natura un carattere strettamente personale e non
costituiscono pregiudizio risarcibile (DTF 115 II 72 e segg.; II CCA
1° aprile 1993 in re R./B.).
L’asserito
danno per mancati canoni di locazione è per sua parte rimasto allo stadio di
mero parlato, così che trattasi di pretesa che non può essere accolta nemmeno
in parte.
Ne
consegue il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la preponderante
soccombenza dell’attore (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
14 novembre 1994 __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 24 ottobre 1995 della Pretura di Locarno- Campagna è
riformata nel modo seguente:
- La petizione è parzialmente accolta.
è condannato a pagare a __________ l’importo di fr. 1’000.-- oltre interessi al
5% dall’11 novembre 1992.
Per
tale importo è tolta l’opposizione interposta al PE __________ dell’UEF
di Locarno.
- Le
spese e la tassa di giustizia di fr. 1’000.--, da anticipare dall’attore,
restano a suo carico 19/20 e per 1/20 sono a carico del convenuto, al quale
l’attore rifonderà fr. 2’200.-- per ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 580.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 600.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 1/15,e per il resto sono a
carico dell’attore, che gli verserà fr. 1’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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