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Numero d'incarto:
12.1995.42
Data decisione, Autorità:
15.09.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00042
Lugano
8 marzo 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Seconda Camera civile
del Tribunale di Appello
Il giudice delegato,
avv. Bruno Cocchi
sedente quale istanza
unica cantonale competente a decidere i ricorsi per nullità e le domande di
revisione di lodi arbitrali in virtù degli art. 3 lett. f, 36 e 41 CIA, nonché dell’art.
2 del DL concernente l’adesione del Cantone Ticino al concordato stesso
chiamata a decidere sulla
domanda di revisione di lodo arbitrale 26 febbraio 1991 presentata da
__________ (rappr. dall’avv. dott. __________)
nei confronti del lodo 25
giugno 1987 degli arbitri __________ __________ e __________ (__________) che
ha interessato quale controparte
Ing. __________
(rappr. dall’avv. dott__________)
domanda avversata da
quest’ultimo con memoriale 4 maggio 1992;
completato lo scambio
degli allegati;
citate le parti
all’udienza preliminare svoltasi il 1° dicembre 1992, nel corso della quale le
stesse hanno proceduto a formulare le rispettive richieste di prova;
ed ora sull’ammissibilità
delle prove notificate;
ritenuto in fatto e considerato in diritto
-
che con il lodo 25
giugno 1987 (doc. B) la __________ di __________, e meglio i signori
__________, __________e __________, a chiusura della procedura arbitrale
pattuita con compromesso arbitrale 2 settembre 1986 (doc. H) tra __________ed
__________ da una parte e l’ing. __________ dall’altra, hanno stabilito il
prezzo che quest’ultimo era tenuto a versare alla controparte per l’acquisto di
tutta una serie di partecipazioni da loro detenute in società del cosiddetto
“gruppo __________ o”, nonché di una serie di crediti per avvenuti
finanziamenti;
-
che __________ed
__________ chiedono in questa sede la revisione del lodo sostanzialmente per
tre motivi e segnatamente per il fatto che -a loro dire- gli arbitri
nell’ambito delle loro valutazioni avrebbero sottovalutato il valore del
marchio __________ o l’ammontare delle riserve occulte del gruppo, per il fatto
che controparte avrebbe occultato agli arbitri gli elementi per operare tale
valutazione o infine per il fatto che il collegio arbitrale avrebbe addirittura
omesso di considerare questi valori nel prezzo di vendita (cfr. replica p. 16);
-
che giusta l’art. 184
cpv. 1 CPC condizione essenziale per l’ammissibilità di una prova è che i fatti
da provare siano pertinenti e concludenti, ossia influenti per la decisione di
merito (Rep. 1963 p. 255; IICCA 16 giugno 1983 in re U./A. SA; Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 184 N. 4);
-
che la decisione del
giudice circa l’ammissibilità di una prova deve basarsi su una valutazione
anticipata della concludenza della stessa, di modo che il rifiuto di ammettere
una prova, avuto riguardo del diritto di esprimersi e di essere sentiti delle
parti (CCC 7 marzo 1988 in re Z./A.), verrà pronunciato solo nel caso
che detta prova sia manifestamente inefficace o irrilevante (IICCA 15
ottobre 1993 in re A.M.C. SA/J., 6 luglio 1994 in re C./M. e llcc.; CCC
6 giugno 1990 in re A./C.; 22 gennaio 1990 in re A./N.);
-
che, tenuto conto di
quanto precede e del principio dell’economia processuale, appare per il momento
opportuno limitare l’istruttoria all’accertamento della questione a sapere se
gli arbitri abbiano o meno omesso di considerare il valore del marchio
__________ o l’esistenza di una riserva occulta, oppure se tali valori fossero
compresi nella voce “avviamento”, menzionata a p. 28-33 del lodo (doc. B);
-
che a questo proposito,
nonostante l’opposizione dei ricorrenti, appare senz’altro giustificato
ammettere l’audizione dei testi __________e __________già membri del collegio
arbitrale;
-
che infatti, come
ritenuto dalla più recente dottrina con richiamo alla prassi tedesca (Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann,
Zivilprozessordnung, 47. ed., Monaco 1989, p. 1117), l’audizione testimoniale
di un giudice o di persone che hanno svolto la funzione di giudice non è di
principio esclusa dal diritto processuale (cfr. Leuch, Die Zivilprozessordnung
für den Kanton Bern, Berna 1956, N. 4 ad art. 11 ZPO; Sträuli/Messmer, Kommentar
zur zürcherischen Zivilprozessordnung, Zurigo 1982, N. 2 ad Vorb. zu § 157 ZPO;
implicitamente Bertossa/Gaillard/Guyet, Commentaire de la loi de procédure
civile genevoise, Ginevra 1992, N. 3 ad art. 227 LPC; di parere contrario Zenhäusern,
Der Zeugenbeweis im Zivilprozess, Aarau 1959, p. 35 segg., nonché la dottrina
italiana cfr. Carpi/Colesanti/Taruffo, Commentario breve al codice di
procedura civile, Padova 1988, p. 400);
-
che ciò si giustifica a
maggior ragione nel caso in cui il giudice è chiamato a testimoniare in
un’istanza successiva, dopo aver definitivamente emesso il suo giudizio (Leuch,
op. cit., ibidem; Sträuli/Messmer, op. cit., ibidem);
-
che tali principi si applicano
evidentemente anche agli arbitri, ai quali la funzione di giudice viene
attribuita dal compromesso arbitrale;
-
che il legislatore
ticinese non ha previsto norme atte a limitare la possibilità di sentire gli
arbitri in via testimoniale (art. 228 e 229 CPC);
-
che, diversamente da
quanto previsto in altri cantoni (Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht,
- ed., Zurigo 1993, p. 157; cfr. la soluzione zurighese in Sträuli/Messmer,
op. cit., N. 4 ad § 245 ZPO), in Ticino agli stessi non è parimenti concessa la
facoltà di non deporre di cui all’art. 230 ed in particolare lett. e CPC, non
trattandosi di funzionari della Confederazione, dei Cantoni o del Comune;
-
che non vi è neppure la
necessità di svincolarli da un eventuale segreto d’ufficio, l’attività di
arbitro non rientrando in quelle di cui agli art. 320 e 321 CPS (Rüede/Hadenfeldt,
op. cit., ibidem; di diverso avviso Sträuli/Messmer, op. cit., N. 16 ad
§ 159 ZPO e N. 4 ad § 245 ZPO);
-
che se si rilevasse
necessario ed opportuno un tale svincolo conformemente all’opinione dottrinale
divergente citata l’autorità a ciò preposta dovrebbe essere quella che ha
funzioni di autorità giudiziaria competente nella sede del tribunale arbitrale
(art. 3 CIA), ossia ancora la scrivente Camera (art. 2 DL concernente
l’adesione del Canton Ticino al concordato intercantonale sull’arbitrato);
-
che non vi sono pertanto
impedimenti alla loro assunzione testimoniale;
-
che il giudizio
sull’ammissibilità delle altre prove notificate, nella misura in cui le stesse
dovessero essere utili per il giudizio di merito, verrà se del caso emanato
successivamente.
ordina
-
È ammessa
l’audizione testimoniale dei signori __________ e __________
-
Le parti sono
citate per il giorno di martedi 2 maggio 1995, alle ore 14.15 per
l’esame dei testi.
-
Comunicazione
alle parti per il tramite dei rispettivi patrocinatori.
Il Giudice Delegato
Avv. Bruno Cocchi
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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