AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.43
Data decisione, Autorità:
09.05.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00043
Lugano
9 maggio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa per mercedi e salari (inc. no. 4366 della
Pretura della giurisdizione di Locarno-Città), promossa con istanza 22 febbraio
1993 da
__________ rappr. dall’avv. __________
contro
__________ rappr. dall’avv. __________
con cui l’istante ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 14’400.- oltre interessi (pretesa derivante da
contratto di lavoro);
domanda avversata dalla convenuta, la quale in via riconvenzionale
ha a sua volta chiesto che controparte fosse condannata a versarle fr. 8’880.40
oltre accessori;
domanda riconvenzionale integralmente avversata
dall’istante;
sulle quali il Pretore con sentenza 4 gennaio 1995 si
è così pronunciato:
- L’istanza
è parzialmente accolta.
§ Di
conseguenza la convenuta __________ è condannata a pagare a __________
l’importo di fr. 5’400.-, oltre interessi al 5% a partire dal 26 ottobre 1994.
-
La domanda riconvenzionale
della __________ è respinta.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
La
__________ rifonderà all’istante l’importo di fr. 1’800.- a titolo di
ripetibili.
Appellante la parte convenuta che con atto d’appello
del 16 gennaio 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di
respingere integralmente l’istanza e di accogliere la domanda riconvenzionale,
con la protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre la parte istante con osservazioni del 6
febbraio 1995 postula la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto
A. __________ è stato alle dipendenze della __________. dal 1°
marzo 1991 al 4 luglio 1992, data del suo licenziamento in tronco per motivi
gravi (doc. A e B): in base al contratto di lavoro concluso oralmente tra le
parti egli era impiegato in qualità di cuoco del Ristorante __________ di
__________ anche se in realtà si occupava in modo autonomo -fino al novembre
1991 congiuntamente con __________ ed in seguito da solo- della gestione di
quell’esercizio pubblico.
B. Con istanza 22 febbraio 1993 __________ ha chiesto la
condanna della convenuta al pagamento di fr. 14’400.- oltre interessi.
Egli
contesta innanzitutto l’esistenza di gravi motivi giustificanti il suo
licenziamento in tronco, ritenendo pertanto di aver diritto al salario per i
tre mesi del normale termine di disdetta (fr. 9’000.-); egli chiede inoltre il
pagamento del salario per il mese di giugno 1992 (fr. 3’000.-), a suo dire non
ancora soluto; infine, asserendo di aver goduto di un solo giorno libero
settimanale, invece dei due a cui avrebbe avuto diritto, pretende che i giorni
da lui non usufruiti gli siano compensati in denaro (fr. 2’400.-).
C. Nel corso dell’udienza di discussione del 21 settembre
1993 la convenuta si è opposta integralmente all’istanza, protestando spese e
ripetibili.
Mentre,
a suo dire, il licenziamento in tronco era giustificato sia dalle gravi
irregolarità commesse dall’istante nella gestione dell’esercizio pubblico, sia
dal fatto che questi aveva cucinato ed offerto nel ristorante dei biscotti
all’hascisc, le ulteriori pretese per i giorni di libero e per il salario di
giugno 1992 -quest’ultimo per altro regolarmente versato- erano del tutto
contestate.
In
via riconvenzionale la convenuta ha a sua volta chiesto che controparte fosse
tenuta a pagarle fr. 8’880.40 oltre interessi al 7% dal 4 luglio 1992, somma
che è stata a suo tempo addebitata al conto __________ della convenuta a
seguito di pagamenti privati da parte dell’istante (doc. C pt. 7 e 9).
D. Con la risposta riconvenzionale l’istante ha
contestato gli addebiti mossigli di malversazioni, facendo tra l’altro
osservare che i prelevamenti effettuati servivano per pagare i fornitori e i
creditori della società; egli ha tuttavia ammesso di aver eseguito 4 ordini
permanenti sul conto __________ per spese private, opponendo però in
compensazione un importo di fr. 5’000.- da lui versato quale caparra per
l’acquisto dell’inventario del ristorante (doc. F).
E. Con la replica e la duplica dell’azione principale e di
quella riconvenzionale, come pure nei memoriali conclusivi, le parti si sono
sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni ed impugnative,
contestando quelle di controparte. In sede di conclusioni la parte istante ha
posto in compensazione un ulteriore credito di fr. 15’000.- derivante da
investimenti da lei effettuati nel ristorante.
F. Con sentenza 4 gennaio 1995 il Pretore, accogliendo
parzialmente l’istanza e respingendo la domanda riconvenzionale, ha condannato
la convenuta a pagare alla parte istante la somma di fr. 5’400.- oltre
interessi ed a rifondere alla controparte fr. 1’800.- a titolo di ripetibili.
Il
giudice di prime cure, dopo aver ritenuto giustificato il licenziamento in
tronco dell’istante, segnatamente per il fatto che quest’ultimo distribuì dei
biscotti all’hascisc nell’esercizio pubblico, ha accolto sia la richiesta di
pagamento del salario del mese di giugno 1992 (fr. 3’000.-) rilevando come lo
stesso non fosse stato pagato, sia quella per i giorni di libero non goduti
(fr. 2’400.-) non avendo la convenuta provato che l’istante avesse
effettivamente usufruito dei due giorni liberi settimanali previsti dal CCL; la
pretesa fatta valere con la domanda riconvenzionale è stata per contro
respinta, in quanto compensata dagli investimenti per fr. 15’000.- effettuati
nel ristorante dal dipendente.
G. Con appello 16 gennaio 1995 la convenuta postula la
riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente l’istanza
e di accogliere la domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di
primo e secondo grado.
L’appellante
rileva innanzitutto che dal doc. C e dal doc. I° si evinceva con una certa
chiarezza che il dipendente era stato pagato anche nel mese di giugno 1992 e
che in ogni caso non andava dimenticato che, se vi era difficoltà da parte sua
nel provare l’effettuazione di tale pagamento, lo si doveva al fatto che la
stessa controparte, contravvenendo ai suoi obblighi, aveva omesso di tenere il
registro cassa; nulla sarebbe inoltre dovuto all’istante per quanto riguardava
i giorni di libero, atteso che dall’istruttoria di causa risultava che questi
apriva e chiudeva l’esercizio pubblico quando ne aveva voglia: ne discendeva
che l’istanza doveva essere respinta.
Per
quanto riguarda la domanda riconvenzionale il Pretore -sempre a suo dire-
avrebbe ammesso a torto la compensazione di una pretesa di fr. 15’000.-
formulata dalla controparte per la prima volta e perciò irritualmente in sede
conclusionale, pretesa che in ogni caso non sussisterebbe neppure nel merito,
in quanto titolare della stessa era semmai il signor __________, il quale non
risultava per altro averla in seguito ceduta all’istante.
H. Delle osservazioni 6 febbraio 1995 della parte istante
con cui si postula la reiezione del gravame con la protesta di spese e
ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in
diritto
- Mentre la questione a sapere se il licenziamento in
tronco fosse o meno giustificato è stata definitivamente risolta dal Pretore e
non è più oggetto di contestazione tra le parti, in questa sede si tratterà
unicamente di esaminare da un lato se la convenuta debba effettivamente essere
tenuta a pagare all’istante il salario relativo al mese di giugno 1992 (cons.
- rispettivamente per i giorni liberi non goduti (cons. 3) e dall’altro se la
domanda riconvenzionale possa essere accolta ed eventualmente in quale misura
(cons. 4).
- Per quanto riguarda la pretesa salariale relativa al
mese di giugno 1992, il giudice di prime cure, dopo aver osservato che nel caso
di specie i pagamenti dei salari mensili erano avvenuti nei primi giorni di
ogni mese (doc. C pt. 2), e visto che di regola il salario viene versato al
dipendente successivamente alla prestazione lavorativa, a meno che le parti si
siano accordate diversamente -circostanza quest’ultima che nel caso concreto
non risultava tuttavia dai documenti di causa- ha concluso che il versamento
effettuato il 5 giugno 1992 (doc. C pt. 2) costituisse la remunerazione per il
mese di maggio e che di conseguenza il mese di giugno fosse rimasto non pagato:
tale tesi non può essere condivisa da questa Camera.
A
parte il fatto che il Pretore non ha minimamente preso in considerazione
l’eventualità -tutt’altro che remota- che le parti nell’ambito del contratto di
lavoro concluso oralmente avessero convenuto un pagamento anticipato del
salario, già un semplice esame delle cifre dei salari consente di giungere ad
una conclusione diversa da quella adottata del primo giudice: ritenuto da un
lato che dalla scheda dei salari AVS (doc. I°) si evince che nel 1991 l’istante
ha percepito un salario mensile netto di fr. 2’664.25 (per 10 mesi), mentre dal
1° gennaio 1992 la sua remunerazione è aumentata a fr. 3’000.- netti e che
dall’altro dalla medesima scheda come pure dalla perizia __________ (doc. C pt.
2) - commissionata dalle parti ad una fiduciaria e della cui fedefacenza non vi
è motivo di dubitare (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC, N. 11 ad art. 90)- nel
1992 risultavano 6 pagamenti di fr. 3’000.- ciascuno, è del tutto evidente che,
indipendentemente dalla data degli avvenuti pagamenti, gli stessi costituissero
la remunerazione per i primi sei mesi dell’anno 1992, giugno compreso.
A
torto, quindi, il Pretore ha fatto astrazione sia dalla perizia di parte, sia
dalle schede dei salari AVS, dalle quali risultava inequivocabilmente che il
salario di giugno era stato effettivamente pagato.
- Nel querelato giudizio il Pretore ha in seguito
riconosciuto all’istante un’indennità per giorni di libero non goduti,
rilevando come il datore di lavoro, cui incombeva l’onere della prova, non
avesse dimostrato che il dipendente aveva effettuato i due giorni di libero che
gli spettavano settimanalmente in base al CCL: tenuto conto che il lavoratore
aveva comunque ammesso di aver avuto almeno un giorno libero la settimana,
l’indennità era stata fissata in fr. 2’400.-.
L’appellante
non ha contestato nel caso concreto né l’applicazione del CCL, né il fatto che
l’onere della prova circa l’effettuazione dei giorni liberi del dipendente le
incombesse (art. 82 cpv. 5 CCL; Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag,
Zurigo 1992, N. 4 ad art. 329 CO), limitandosi per contro ad osservare che -a
suo dire- l’istante aveva goduto dei giorni liberi che gli spettavano, in
quanto dall’istruttoria risultava che egli “apriva e chiudeva l’esercizio
pubblico quando ne aveva voglia” (teste __________ p. 13).
Ora,
a prescindere dal fatto che l’affermazione del teste __________ ancora non
prova minimamente che l’istante abbia goduto dei giorni liberi stabiliti dal
CCL, non potendosi evincere dalla stessa quali e quanti giorni il ristorante
sia rimasto chiuso, va rilevato che tale circostanza è stata contraddetta dalla
teste __________ la quale ha dichiarato che “la chiusura e apertura
dell’esercizio pubblico avveniva ad orari normali e regolari. Il giorno di
riposo era la domenica” (teste __________ p. 20): per costante giurisprudenza
di questa Camera, la presenza di due deposizioni così discordanti impone nella
loro valutazione la loro reciproca elisione, con la conseguenza di non poter
dare per provato il fatto che si voleva accertare (Cocchi/Trezzini, N. 7
ad art. 90; IICCA 10 febbraio 1994 in re S./I. & Co, 12 aprile 1994
in re S./ Z. V.).
Ne
discende che l’appellante, non avendo validamente provato che l’istante aveva
effettuato i due giorni di libero settimanali previsti dal CCL, sarà tenuta a
corrispondergli un’indennità in denaro nella misura accertata dal primo
giudice.
- Il Pretore ha infine respinto la domanda riconvenzionale
della convenuta, in quanto la pretesa di fr. 8’880.40 da lei vantata era
compensata da un credito di fr. 15’000.- che il lavoratore a sua volta vantava
nei confronti del datore di lavoro per investimenti effettuati nell’esercizio
pubblico.
Mentre
la censura sollevata dall’appellante, secondo cui la compensazione di quel
credito non poteva entrare in linea di conto già per motivi formali in quanto
la stessa era stata formulata per la prima volta con le conclusioni, non può
trovare accoglimento, dato che in prima istanza la procedura per mercedi e
salari è retta dalla massima ufficiale (art. 343 cpv. 4 CO, art. 417 lett. c
CPC; cfr. per analogia IICCA 16 agosto 1994 in re S./S.L. SA); nemmeno
la censura secondo cui la stessa debba essere respinta per motivi sostanziali
può essere accolta.
L’istruttoria
di causa ha infatti permesso di accertare che nel corso del 1991 l’istante ed
il signor __________ effettuarono all’interno del ristorante tutta una serie di
investimenti, segnatamente acquistando utensili mancanti dal piccolo
inventario, comprando mobilio e curando il rifacimento del bar (teste
__________ p. 18): questi investimenti, che dovevano essere a carico di metà
ciascuno, comportarono una spesa complessiva di circa fr. 30’000.- (teste Lonni
p. 18), somma che venne anticipata dal solo __________ mentre l’istante si era
impegnato a rifondergli la sua parte sottoscrivendo dei riconoscimenti di
debito (cfr. ad es. doc. C pt. 6 e doc. E). Quando __________ decise di
lasciare al solo istante la gerenza del ristorante, egli si disse disposto a
cedere a quest’ultimo la sua quota, che comprendeva evidentemente anche la
parte degli investimenti da lui effettuati, chiedendo quale contropartita la
somma di fr. 21’200.- (fr. 15’000.- + fr. 6’200.-, cfr. doc. D): accettando la
proposta, l’istante divenne così il solo titolare degli investimenti effettuati
(teste __________ p. 18).
A
ragione, quindi, il primo giudice ha ritenuto che in base all’art. 327 cpv. 2
CO l’istante avesse diritto ad un indennizzo da parte del datore di lavoro per
aver messo a disposizione, con l’accordo tacito di quest’ultimo, utensili o
materiale per l’esecuzione del lavoro; pure a ragione, egli ha inoltre ritenuto
che l’indennizzo dovuto al lavoratore dovesse essere almeno uguale al credito
di fr. 8’880.40 vantato da controparte. Contrariamente a quanto asserito
dall’appellante, non vi era invece l’esigenza di una nuova cessione di credito
da parte del signor __________ atteso che a seguito della dichiarazione del 14
novembre 1992 (doc. D) l’istante era già divenuto il solo titolare degli
investimenti effettuati.
In
via del tutto abbondanziale va altresì rilevato che, se non fosse entrata in
considerazione una compensazione sulla base della menzionata normativa, la
stessa sarebbe in ogni caso stata possibile in virtù delle norme circa
l’indebito arricchimento (art. 62 e segg. CO).
- L’appello è pertanto parzialmente accolto ai sensi dei
considerandi.
Le
ripetibili di primo e di secondo grado seguono la soccombenza (art. 148 CPC),
atteso che nell’azione principale l’istante risulta ora soccombente nella
misura di 5/6, mentre nella domanda riconvenzionale il convenuto è ancora
integralmente soccombente.
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia
I. L’appello 16 gennaio 1995 di __________ è
parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 4 gennaio 1995 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
è così riformata:
- L’istanza
è parzialmente accolta.
§ Di
conseguenza la convenuta __________ è condannata a pagare a __________
l’importo di fr. 2’400.-, oltre interessi al 5% a partire dal 26
ottobre 1994.
-
La
domanda riconvenzionale della __________ è respinta.
-
Non
si prelevano né tasse, né spese.
§ __________
rifonderà alla convenuta l’importo di fr. 1’000.- per
parti di ripetibili per l’azione principale.
§§ La
__________ rifonderà all’istante l’importo di fr. 1’300.- a titolo di
ripetibili per l’azione riconvenzionale.
II. Non si prelevano né tasse, né spese per la procedura
d’appello.
L’appellante
rifonderà alla parte appellata fr. 300.- per parti di ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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