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Numero d'incarto:
12.1995.67
Data decisione, Autorità:
19.07.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00067
Lugano
19 luglio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa civile ordinaria dipendente da petizione 14 marzo
1994 del
__________, rappresentato dalla succursale di __________ rappr.
da: studio legale __________
contro
__________ rappr. da: avv. __________
chiedente la condanna del convenuto a risarcire la
banca attrice della somma di
fr. 400’000.- e accessori;
ed ora sulla domanda processuale 3 maggio 1994 del
convenuto che ha proposto al pretore di decidere preliminarmente sull’eccezione
di litispendenza e di incompetenza da lui sollevata;
eccezione cui si è opposta la banca attrice e che il
primo giudice, con sentenza 17 gennaio 1995, ha respinto;
appellante il convenuto che, con allegato 30 gennaio
1995 postula la riforma della decisione pretorile e il conseguente accoglimento
dell’eccezione in esame, ossia la reiezione dell’azione;
lette le osservazioni all’appello della controparte;
considera
in fatto e in diritto
- La
petizione del __________ riguarda la rifusione del danno di fr. 400’000.- oltre
accessori che l’attrice considera esserle stato causato dal signor __________
nell’ambito di una fattispecie complessa di operazioni illecite, portate a
termine da diverse persone, diversamente legate a un dipendente della stessa
banca.
Nei
confronti di tutte queste persone è in itinere un’istruttoria penale in cui il
__________, parte lesa, si è costituito parte civile.
- L’eccezione in esame concerne la proponibilità della
petizione a dipendenza del fatto che, proprio costituendosi parte civile nella
procedura penale, la banca avrebbe già scelto di vedere soddisfatto il proprio
diritto al risarcimento del danno patito nell’ambito del procedimento penale,
onde si deve concludere alla litispendenza.
Con
la decisione impugnata il pretore ha respinto l’eccezione sulla scorta della
constatazione che la banca attrice ha sì comunicato all’autorità penale di
costituirsi parte civile, ma non ha quantificato la sua richiesta di
risarcimento: così facendo non sono dati i presupposti per ammettere la
litispendenza dell’azione.
L’appello
ripropone la stessa tematica: degli argomenti svolti - come pure delle
allegazioni esposte con le osservazioni - si dirà, se necessario, nel seguito.
- E’
pacifico che, relativamente a uno stesso danno, il leso non può ottenere più
volte - dal medesimo o da giudici diversi - una sentenza che decida l’integrale
risarcimento.
Il
principio della forza di cosa giudicata sostanziale garantisce che una sentenza
concernente una determinata lite fra persone determinate è vincolante per processi
futuri (Guldener M., Schweizerisches Zivil-prozessrecht, Zurigo 1958, p.
303).
Ancor
prima, già la richiesta al giudice intesa ad ottenere una decisione vincolante
crea - a determinate condizioni - litispendenza; una delle conseguenze di
questo stato processuale è quella di inibire l’introduzione di un’azione
identica: ciò per evitare che sullo stesso oggetto vengano prese decisioni
divergenti (Guldener, op. cit., p. 250).
Anche
nel nostro Cantone è previsto l’istituto dell’azione civile adesiva, ossia
proposta al giudice penale contemporaneamente all’azione penale, quando
concerne gli autori e i complici di un reato, motivo di pregiudizio civile per
il leso (art. 3 CPP).
A
questo scopo la parte lesa deve costituirsi parte civile, come prevedono gli art.
64 segg. CPP.
Il
codice di rito civile ticinese, nel capitolo dedicato alla concorrenza delle
azioni civili e penali, non definisce formalmente il problema dell’opzione del
leso; l’art. 111 CPC enuncia che la parte lesa ha facoltà di promuovere “prima”
l’azione civile: la formulazione del disposto, che sembra dare importanza alla
cronologia degli atti processuali del leso, non chiarisce la problematica,
poiché un’azione civile indipendente da quella penale - nel caso in cui la
parte lesa non si è costituita parte civile - non può comunque essere esclusa.
Né la procedura civile può imporre al leso, una volta avviato il processo
penale, di proporre azione adesiva in luogo di introdurre la causa civile.
La
dottrina sorta attorno alle regole del processo penale è unanime nel
riconoscere che la parte lesa non può far valere le sue pretese di diritto
privato contemporaneamente davanti al giudice penale e al giudice civile poiché
vi si oppone la litispendenza dell’azione: il leso deve quindi optare per l’una
o per l’altra via (Hauser R., Kurzlehrbuch des schweizerischen Strafprozessrechts,
Basilea 1978, p. 79; Rehberg J., Zum zürcherischen Adhäsionsprozess, in Festschrift
für Max Keller, p. 634; Piquerez G., Précis de procédure pénale suisse,
ed. 2, n. 1761 e segg.; Piquerez G., Traité de procédure pénale bernoise
et jurassienne, 1983, vol. 1, p. 256).
Condizione
necessaria perché l’azione adesiva crei la litispendenza è che essa, ancorché
nella forma prevista dalla procedura penale cantonale, sia connotata da un
contenuto minimo che permetta al giudice di prenderla in considerazione e di
giudicarne il merito: in particolare dev’essere chiara la volontà del leso di
ottenere il pagamento di una indennità determinata (“beziffert”) o almeno la
verifica del fondamento giuridico di tale indennità (DTF 60 II 199; 91
II 429, cons. 10; 100 II 344; 101 II 79 e 111 II 59).
- Nel
caso concreto, pacifica la costituzione di parte civile del __________ o,
l’eccepente si fonda anche in questa sede sulla circostanza secondo cui, quale
formulazione e quantificazione della domanda di risarcimento della banca nei
suoi confronti, dev’essere considerata la volontà espressa dalla stessa nella
procedura di reclamo contro il decreto di sequestro 16 giugno 1993 su un conto
bancario dell’appellante.
In
particolare, in sede di contraddittorio davanti al __________ ( verbale 8
luglio 1993 ), il rappresentante del __________ si è associato alla richiesta
di mantenimento del sequestro sull’importo di fr. 400’000.- e ha anzi postulato
che tale limite venisse aumentato a fr. 450’000.- per tenere conto degli
interessi, indebitamente versati dal funzionario di banca __________ a
__________ nel periodo aprile-dicembre 1992.
Il
sequestro, ordinato dal procuratore pubblico, costituisce una decisione di
carattere provvisionale, atta a garantire mezzi di prova - se si tratta di
sequestro probatorio - rispettivamente ad assicurare valori o somme di denaro
se l’intervento ha carattere confiscatorio: tale possibilità d’intervento è
data sia in vista della loro eventuale confisca, sia - anche - in vista della
restituzione al loro legittimo proprietario ( Piquerez G., Précis de procédure
pénale suisse, Losanna 1994, n. 1449 segg; Schmid N., Strafprozessrecht,
ed 2, n. 752 ).
La
decisione di sequestro tuttavia, proprio per tale sua peculiarità, non può
equivalere a una richiesta di risarcimento danni nella sede penale, ossia alla
presentazione di un’azione adesiva: a meno che la parte civile, ancorché
nell’ambito di quel procedimento provvisionale, non esprima in chiare lettere
tale sua intenzione.
Nel
caso in esame, per contro, essa si è limitata ad esprimersi sulla misura
conservativa come tale, senza tuttavia formulare nessuna richiesta di
risarcimento di cui il giudice penale debba tener conto nell’ambito di quel
giudizio: a queste condizioni non appare possibile ipotizzare la litispendenza
e - di conseguenza -l’improponibilità dell’azione al giudice civile.
Pertanto,
il giudizio dedotto in appello merita conferma.
Per
questi motivi,
richiamati
per le spese gli art. 147 segg. CPC, la LTG e la TOA
dichiara
e pronuncia
-
L’appello
30 gennaio 1995 di __________ è respinto.
-
Le
spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 300.- , anticipati
dall’appellante, restano a suo carico.
Egli
verserà inoltre al __________ l’importo di fr. 500.- a titolo di indennità
ripetibili.
- Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sez. 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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