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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.72
Data decisione, Autorità:
24.03.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00072
Lugano
24 marzo 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella
causa per mercedi e salari inc. n. 4608 della Pretura Locarno-Città, promossa con istanza 10
marzo 1994 da
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’istante ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 8’411.-- oltre interessi in conseguenza del
contratto di lavoro;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la
reiezione dell’istanza e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna
dell’istante al pagamento di fr. 208.50 oltre interessi;
Il Pretore con sentenza 23 gennaio 1995 ha respinto
sia l’istanza che la riconvenzionale;
Appellante l’istante, che con atto di appello del 6
febbraio 1995 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere
l’istanza;
Mentre la convenuta con osservazioni del 17 febbraio
1995 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto
A. L’istante è stata assunta dalla convenuta il 26
novembre 1992 in qualità di gerente responsabile dell’esercizio pubblico
“Ristorante __________ ” di __________ (doc. H) e, fatto salvo un periodo di
malattia, vi ha lavorato dal 1° dicembre 1992 al 30 novembre 1993 (doc. D).
B. Con l’istanza che ci occupa __________, ritenendo di
non aver ricevuto l’intero suo salario nel periodo 1° luglio-30 novembre 1993,
ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento del saldo in suo favore, da
lei valutato in fr. 8’411.-- oltre interessi.
C. La convenuta all’udienza di discussione ha chiesto la
reiezione dell’istanza.
Essa
avrebbe versato all’istante a titolo di salario tutto quanto di sua spettanza
ed anche di più, in particolare fr. 208.50 non rimborsati alla convenuta
dall’assicurazione dell’istante per il periodo in cui essa è stata malata,
somma oggetto della domanda riconvenzionale.
D. Nella sentenza del 23 gennaio 1995 il Pretore, posta
l’esistenza tra le parti di un contratto di lavoro, ha ritenuto che la
convenuta mediante produzione in atti delle ricevute firmate dall’istante abbia
fornito la prova dell’avvenuto pagamento dell’intero suo salario.
Nessuna
delle altre prove assunte concorrerebbe a modificare il convincimento
dell’esistenza della verità sancita dalle ricevute, così che l’istanza dovrebbe
essere respinta.
E. Con
tempestivo gravame datato 6 febbraio 1995 l’istante ha chiesto la riforma della
sentenza pretorile nel senso di accogliere l’istanza.
Nonostante
la sottoscrizione delle ricevute, l’istante non avrebbe ricevuto la somma
dedotta in causa.
Essa
avrebbe firmato in una sola volta 11 ricevute relative a 11 mensilità di salario
su richiesta del marito della convenuta, per regolarizzare la di lei posizione
con l’AVS, ma avrebbe invece rifiutato di firmare il documento denominato
“ricevuta finale” prima di ricevere il saldo delle sue spettanze.
La
reale situazione di dare e avere risulterebbe dal conteggio ottenuto dal
contabile della convenuta, nel quale figurerebbero un credito di fr. 12’611.--
e acconti per soli fr. 4’200.--.
Il
Pretore avrebbe in proposito a torto invertito l’onere della prova, addossando
all’istante il compito di provare che le sue firme non erano da considerare
prova dell’avvenuto pagamento.
Egli
avrebbe inoltre omesso di procedere d’ufficio al richiamo dalla convenuta della
documentazione che avrebbe comprovato il mancato pagamento, preferendo imporre
all’istante la designazione di un legale.
Questi,
sovraccarico di lavoro, avrebbe passato il mandato al collega di studio, che
non sembrerebbe però essere riuscito a provare la reale situazione, complice la
convenuta che si sarebbe ben guardata dal produrre in atti documentazione per
lei compromettente.
Ciò,
in assenza di una ricevuta a saldo, non esimeva però il Pretore dal rilevare
l’insufficienza delle singole ricevute per dimostrare adeguatamente la tesi
della convenuta, così che l’adeguata valutazione dell’insieme delle circostanze
avrebbe dovuto condurre al risultato di accogliere l’istanza.
F. Nelle osservazioni del 17 febbraio 1995 la convenuta
ha chiesto la reiezione del gravame sulla base di argomentazioni che, per
quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
- Oggetto del contendere è la questione a sapere se, ed
eventualmente in quale misura, all’istante siano stati pagati i salari del
periodo compreso tra il 1° luglio al 30 novembre 1993.
L’istante
afferma di aver ricevuto solo fr. 4’200.-- su un totale dovutole di fr.
12’611.--. La convenuta asserisce invece di aver pagato tutto quanto di
spettanza dell’istante, così come da lei stessa attestato con le 11 firme
apposte sul doc. 4.
- La ricevuta costituisce la prova documentale di un
avvenuto pagamento (Weber, Berner Kommentar, n. 57 ad art. 88 CO) e la
nostra procedura, all’art. 200 CPC, recita che le scritture ed annotazioni
private fanno fede contro i loro autori quando tendono alla liberazione del
debitore.
La
ricevuta è quindi un mezzo di prova qualificato -anche se non assoluto e tale
da creare una presunzione juris et de jure- il quale fa fede fino a prova del
contrario da parte di chi la contesta (Weber, opera citata, n. 59 ad art.
88 CO). Ogni mezzo di prova atto a dimostrare la non verità della ricevuta è
ammissibile (DTF 45 II 212), ma per motivi attinenti alla sicurezza
giuridica si deve pretendere che per distruggere la forza probante di una
ricevuta occorrono elementi concordanti e sicuri, tali da creare nel giudice la
certezza morale della non verità di quella prova (II CCA 26 gennaio 1995
in re I./P.; Weber, opera citata, n. 64 ad art. 88 CO).
- Nel caso di specie tutta una serie di concordanti
indicazioni permette di mettere in dubbio quanto attestato dalla ricevuta doc.
3.1 In primo luogo, qualche perplessità emerge già solo
per il motivo che la convenuta si è fatta forte di un documento sottoscritto
dall’istante, ma destinato a terze persone, più precisamente alla cassa
compensazione AVS.
Inoltre,
non corrisponde all’ordinario andamento delle cose e alle abitudini della
stessa convenuta (cfr. plico doc. 11; conteggio e ricevuta doc. C per i salari
1° gennaio-30 giugno 1993; deposizione teste __________: “Ogni volta che
prendevo lo stipendio io firmavo la ricevuta. Io ho sempre firmato anche la
scheda di salario”), il fatto che essa non si sia fatta rilasciare alcuna
ricevuta per i propri atti, come pure non è normale che non sia stata apposta
dall’istante un’ulteriore firma a valere quale “ricevuta finale”, benché il
conteggio doc. 4 prevedesse tale posizione e, a mente della convenuta,
l’istante avesse realmente ricevuto tutto quanto di sua spettanza alla fine del
rapporto di lavoro.
Analogamente,
non è privo di rilievo il fatto che la convenuta, che asserisce di aver versato
all’istante fr. 12’548.35 il giorno 26 novembre 1993, non abbia saputo o voluto
presentare un documento contabile attestante la provenienza di detta somma,
ritenuto che essa non ha affermato che si sarebbe trattato di denaro contante
del quale aveva disponibilità immediata.
3.2 Un ulteriore, pesante indizio in favore della tesi
sostenuta dall’istante è costituito dalla mancata reazione dalla parte
convenuta -che non nega di averla ricevuta (memoriale di risposta, pag. 4)-
alla lettera del 24 dicembre 1993 (doc. E), nella quale l’istante,
contrariamente all’apparenza documentale, afferma di aver firmato le ricevute
del salario contro ricezione di soli fr. 3’000.--.
Si
tratta in effetti di un silenzio sorprendente: benché il silenzio della
convenuta non abbia ovviamente da solo effetto costitutivo (art. 6 CO), non
corrisponde al comportamento usuale e corretto quello del debitore che a meno
di un mese dalla supposta avvenuta estinzione del debito rimane silente di
fronte ad una nuova richiesta dell’identica prestazione.
3.3 Deve poi essere valutata la portata del conteggio dei
salari dell’istante allestito il 28 gennaio 1994, cioè in data successiva alla
firma delle ricevute, dall’impiegato __________ della fiduciaria __________ che
curava la contabilità della convenuta.
Dal
conteggio in questione (doc. G) risulterebbe che a fronte di pretese salariali
per complessivi fr. 12’611.-- per il periodo 1° luglio-30 novembre 1993,
all’istante sarebbero stati versati unicamente acconti per fr. 4’200.--.
Si
tratta di un riscontro che non è incompatibile con le altre risultanze
dell’incarto: l’istante afferma di aver ricevuto fr. 3’000.-- il 16 dicembre
1993 (doc. E), mentre altri fr. 1’200.-- le erano stati dati il 5 agosto 1993 a
valere per il mese di luglio 1993 (plico doc. 11, ultimo foglio), così che il
totale ricevuto dall’istante sembrerebbe effettivamente essere quello indicato
dal conteggio.
A
fronte di tale concordanza di cifre, risulta decisamente poco credibile la tesi
sostenuta dall’impiegato __________, secondo la quale l’importo in questione,
indicato per errore, sarebbe proveniente dalla contabilità di un altro cliente,
sulla quale egli avrebbe elaborato il conteggio concernente l’istante.
Né
deve stupire il fatto che non figuri in atti ricevuta per il versamento di fr.
3’000.--, da una parte perché l’istante aveva anticipatamente rilasciato
quietanza per un importo molto superiore, e dall’altra perché in ogni caso la
convenuta non avrebbe avuto interesse a presentare siffatta prova, in quanto
inconciliabile con la tesi da lei sostenuta.
- Dovendo valutare tutti questi elementi secondo il
proprio libero apprezzamento (art. 90 CPC), questa Camera, contrariamente a
quanto ritenuto dal Pretore, matura il convincimento che nonostante le firme
apposte dall’istante sul conteggio doc. 4, essa per il periodo 1° luglio- 30
novembre 1993 non abbia ricevuto altro dalla convenuta che i fr. 4’200.--
attestati dal conteggio 28 gennaio 1994 (doc. G).
Ne
conseguono perciò l’accoglimento del gravame e la riforma del giudizio
impugnato nel senso di ammettere l’istanza per fr. 8’411.--, così come risulta
dal conteggio del 28 gennaio 1994 (doc. G).
Gli
interessi al 5% su questo importo decorrono dal 1° dicembre 1993, come
richiesto dall’istante, essendo da ammettere la mora della convenuta per il
solo decorrere del termine contrattuale di pagamento (Rehbinder, Berner Kommentar,
n. 24 e 25 ad art. 323 CO).
Non
si prelevano tasse o spese.
Le
ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la
TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 6 febbraio 1995 di __________ è accolto.
Di
conseguenza i dispositivi n. 1 e 3 della sentenza 23 gennaio 1995 della Pretura
di Locarno-Città sono riformati nel modo seguente:
- L’istanza
10 marzo 1994 di __________ è accolta.
è condannata a pagare all’istante fr. 8’411.-- oltre interessi al 5% dal 1°
dicembre 1993.
- Non
si percepiscono né tasse, né spese. __________ rifonderà a __________ fr.
900.-- per ripetibili.
II. Non si prelevano tasse o spese per la procedura
d’appello.
La
convenuta rifonderà all’istante fr. 500.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Città
Per la seconda Camera
civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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