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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.83
Data decisione, Autorità:
31.05.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00083
Lugano
31 maggio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa ordinaria appellabile inc. n.48/1994 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1,
promossa con petizione 18 aprile 1994 da
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 192’207.30 oltre interessi;
Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la
reiezione della petizione;
E ora sull’eccezione della convenuta di incompetenza
territoriale del giudice adito, eccezione che il Pretore con sentenza 7
febbraio 1995 ha accolto;
Appellante l’attrice, che con atto di appello del 17
febbraio 1995 chiede l’annullamento del querelato giudizio e il rinvio degli
atti al Pretore affinché prosegua la procedura;
Mentre la convenuta con osservazioni del 13 marzo 1995
chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in
fatto
A. Con petizione del 28 ottobre 1993 l’attrice, in quanto
cessionaria delle pretese di __________, ha chiesto la condanna della convenuta
al pagamento di 192’207.30 oltre interessi.
La
signora __________ avrebbe a suo tempo mutuato delle somme di denaro al di lei
genero __________ affinché questi costituisse la cassa malati __________.
Del
credito della mutuante si sarebbe in seguito fatta carico la convenuta, in
conseguenza della fusione tra la predetta cassa malati __________ e la cassa
malati __________
Da
ciò la presente causa.
B. In
sede di risposta la convenuta si è opposta alla petizione, eccependo in via
preliminare l’incompetenza del giudice adito, in quanto essa avrebbe sede a
__________ e la __________ di __________ sarebbe comunque estranea alla
sottoscrizione del contratto di fusione dal quale l’attrice pretende di trarre
diritto.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha rilevato che
la convenuta è una fondazione avente sede a __________.
Nel
caso concreto non sarebbe stata sostanziata l’esistenza di un domicilio
d’affari presso l’agenzia di __________, né la stessa rappresenterebbe una
succursale della sede principale.
Non
potendosi nemmeno ammettere che la pretesa in questione fosse attinente
all’attività esercitata dall’agenzia di __________, il Pretore ha ammesso
l’eccezione di incompetenza territoriale e ha respinto la petizione in ordine.
D. Con tempestivo gravame datato 17 febbraio 1995
l’attrice ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli
atti al Pretore per la continuazione della causa.
Tutte
le trattative per la conclusione del contratto di fusione avrebbero avuto luogo
a __________, ed inoltre il diritto commerciale stabilirebbe con chiarezza i
poteri attribuiti alle sedi o alle agenzie di banche, società assicuratrici o
casse malati.
Le
casse malati, e perciò anche la convenuta, agirebbero nei vari cantoni in base
alle autorizzazioni ricevute, così che si dovrebbe ammettere che anche la
convenuta svolge di fatto in maniera preponderante la propria attività in
__________.
E. Nelle osservazioni dell’11 marzo 1995 la convenuta,
non senza esprimere riserve sulla ricevibilità formale dell’appello, ne ha
chiesto la reiezione protestando spese e ripetibili.
Considerato
in
diritto:
- L’art. 321 cpv. 1 lit. b CPC esclude che in sede di
appello possano venire addotti nuovi fatti, prove o eccezioni.
Questa
norma è più volte disattesa dal gravame in esame.
L’attrice,
oltre a produrre numerosi nuovi documenti, che devono necessariamente essere
estromessi dall’incarto (per tante: II CCA 24 gennaio 1994 in re G./L.),
ha notevolmente ampliato le sue tesi di fatto, sottoponendo a giudizio una
versione degli avvenimenti concernenti l’eccezione di incompetenza territoriale
che non coincide con quella esposta nell’allegato introduttivo e ribadita
all’udienza preliminare.
Anche
questi nuovi fatti non possono essere considerati ai fini del riesame della
decisione pretorile sull’eccezione, atteso che l’attrice, che aveva il dovere
di dimostrare al giudice la di lui competenza sulla base dell’art. 17 lit. a
CPC da lei invocato (petizione, pag. 4), poteva senz’altro prendere
compiutamente posizione sul tema in un eventuale allegato di replica (art. 175
CPC), allegato che essa ha invece omesso di presentare.
- A
prescindere da tali considerazioni, va comunque osservato che il giudizio
pretorile non è suscettibile di riforma nemmeno alla luce dei nuovi fatti e
documenti allegati dall’attrice.
In
effetti, l’affermazione secondo cui la convenuta ha la sua sede principale in
altro cantone e non a __________ rimane incontestata, ed è anzi implicitamente
confermata dal fatto che la stessa attrice ha invocato il foro della succursale
o del domicilio d’affari.
E’
altresì indubbio, come risulta dal confuso allegato petizionale, che la causa
del preteso credito nei confronti della convenuta risiederebbe nel contratto di
fusione tra le casse malati __________ ed __________ (doc. D), e non vi è del resto
altro legame possibile tra la cedente del credito e la convenuta.
Ciò
premesso, è perfettamente inutile impostare il gravame sul tentativo di
dimostrare che la convenuta ha oggi una succursale o un domicilio d’affari a
__________, visto che secondo l’art. 17 lit. a CPC occorrerebbe dimostrare
cumulativamente che l’oggetto della causa è in relazione con l’attività della
succursale o della sede di affari.
L’attrice,
invece, ammette esplicitamente (appello, pag. 2 in basso), con evidente
riferimento all’agenzia di __________, “che all’epoca la __________ non
esisteva nemmeno”, ritenendo, a torto, che la circostanza sia irrilevante,
mentre proprio irrilevante è invece -secondo la tesi dell’attrice- che le
trattative per la conclusione del contratto di fusione si siano svolte a
__________, dal momento che ciò è avvenuto ad opera della sede principale della
convenuta.
In
realtà, dall’ammissione dell’assenza di legame tra l’attività della succursale
o della sede di affari e l’oggetto della causa deriva necessariamente
l’inapplicabilità dell’invocato art. 17 lit. a CPC, dal che discende
necessariamente la reiezione del gravame, manifestamente infondato nella misura
in cui esso è ricevibile.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza, ritenuto che l’estrema
stringatezza delle osservazioni all’appello giustifica di commisurare le
ripetibili di appello scendendo sotto i limiti inferiori della TOA.
Per
i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
17 febbraio 1995 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 750.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 800.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
L’attrice
rifonderà alla convenuta fr. 300.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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