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Numero d'incarto:
12.1995.98
Data decisione, Autorità:
03.05.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00098
Lugano
3 maggio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa civile a procedura speciale in materia di locazione
dipendente da istanza 11 aprile 1994 di
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
chiedente la condanna di quest’ultima a versare agli
istanti la somma di fr. 25’000.- oltre interessi;
dove, giudicata in limine litis l’eccezione di
perenzione del diritto fatto valere dagli istanti, il pretore - con sentenza 10
ottobre 1994 - ha accertato la tempestività dell’istanza;
appellante la convenuta con ricorso 24 ottobre 1994
col quale propone la riforma del decreto pretorile impugnato nel senso di
accogliere l’eccezione di perenzione sollevata in sede di contraddittorio;
viste le osservazioni all’appello, formulate dai
signori __________;
considera
in fatto e in diritto
- L’istanza in discussione dipende dalla disdetta di un
contratto di locazione, relativo a un appartamento occupato dai signori
__________ a __________, in via __________.
Il contratto
era stato stipulato fra gli istanti e la proprietaria, signora __________per un
periodo scadente il 30 giugno 1992. Nel corso del 1989 la convenuta, dopo
l’acquisto del bene immobile, aveva disdetto la locazione nei confronti degli
istanti per il 31 marzo 1990.
In
seguito a questa disdetta prematura rispetto ai termini contrattuali, i
conduttori chiedono il risarcimento dei danni loro derivati, in virtù dell’art.
261 cpv. 3 CO.
-
La convenuta si è opposta a questa domanda, in primo
luogo ritenendo improponibile la vertenza davanti al pretore, tenuto conto che
l’esperimento di conciliazione era stato dichiarato decaduto dal competente
ufficio di conciliazione già in data 27 maggio 1992, ossia ben oltre 30 giorni
dalla sua crescita in giudicato, ossia in contrasto con il disposto dell’art.
274f cpv. 1 CO.
-
Con l’impugnata decisione il primo giudice ha
precisato che i signori __________ hanno adito due volte, successivamente,
l’Ufficio di conciliazione: una prima volta con istanza 20 aprile 1992 nei
confronti della proprietaria precedente, signora __________, e una seconda, con
istanza 19 novembre 1993, nei confronti sia della signora __________, sia
dell’avv. __________. In questa seconda occasione, la discussione è avvenuta il
10 marzo 1994:
anche
questa volta le parti non sono giunte a un accordo sul medesimo contenzioso.
Ancorché
alla prima procedura abbia partecipato personalmente l’avv. __________ e non la
signora __________, il pretore ritiene che non vi sia stata sostituzione della
parte, ma che la convenuta sia intervenuta come rappresentante della seconda;
pertanto l’avv. __________ è stata parte nella tentata conciliazione solo la
seconda volta: nei confronti di questa seconda procedura, l’istanza in esame
appare tempestiva.
Comunque,
conclude il primo giudice, non esiste perenzione del credito in applicazione
dell’art. 274f cpv. 1 seconda frase CO, ossia quando l’autorità di
conciliazione non ha competenze decisionali.
- Con l’appello l’avv. __________ afferma in sostanza
che la prima procedura di conciliazione concerneva lei e non - come concluso
dal pretore - la signora __________; che tale mancata conciliazione non era
stata seguita, nel termine di trenta giorni, dall’inoltro di un’istanza al
giudice; infine, che la seconda procedura di conciliazione - avente lo stesso
oggetto della prima - non era ammissibile, ostandovi il principio della cosa
giudicata.
In
particolare censura le conclusioni del pretore per quanto riguarda il suo
subingresso alla signora __________ nella prima procedura di conciliazione che
considera in urto con le prove assunte (documenti e teste) e sostiene che il
termine di trenta giorni previsto dall’art. 404 CPC rappresenta sempre - con
riferimento alla dottrina e alla giurisprudenza - un termine di perenzione.
Delle
osservazioni all’appello si dirà, se necessario, nel seguito.
- La procedura speciale per le controversie in materia
di locazione di locali d’abitazione e commerciali (art. 404 segg. CPC) è stata
introdotta per tutte le controversie che attingono a questi tipi di contratto,
in conformità con l’art. 274 CO.
Per
tutto quanto non è previsto dalle norme speciali di procedura valgono gli art.
292 segg. CPC (art. 415 CPC).
Ancorché
non sia espressamente prevista, non è tuttavia nemmeno esclusa la possibilità
di una decisione anticipata sui presupposti processuali o su eccezioni la cui
ammissione renderebbe inutile l’istruttoria della lite, analogamente a quanto
prevede l’art. 181 CPC.
- Il nuovo diritto della locazione è entrato in vigore
il 1 luglio 1990.
Il
diritto transitorio è regolato in modo esplicito dall’art. 26 OLAL e dall’art.
5 delle Disposizioni finali della revisione del CO; non v’è per contro problema
alcuno di questo tipo per i contratti che hanno preso fine prima della data
menzionata di entrata in vigore delle nuove norme (Roncoroni G., Il
nuovo diritto della locazione: considerazioni di diritto intertemporale, in
Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi, quaderno 6, p.
41 ; Guinand J., Droit transitoire, in 6e Séminaire
sur le droit du bail, Neuchâtel 1990).
Diversa
può essere la conclusione per quanto riguarda norme di diritto processuale.
Infatti, in questo settore vige il principio fondamentale per cui il processo è
regolato da una nuova legge di procedura nel momento in cui essa entra in
vigore (Guldener M., Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1958, p.
49; Satta S., Diritto processuale civile, Padova 1987, N. 147). Ne
consegue, salvo disposizione contraria, che i processi iniziati dopo l'entrata
in vigore di nuove regole procedurali sono senz'altro retti da queste, a
prescindere dal diritto sostanziale applicabile (RJN 1992, 86 segg.).
Nel
caso concreto, il contratto di locazione ha pacificamente preso fine prima del
1 luglio 1990; a dipendenza di questa circostanza, nella fattispecie si applica
il vecchio CO e le altre norme di diritto sostanziale concernenti la locazione.
Per
contro il processo si deve considerare iniziato solo in data 20 aprile 1992
quando i signori __________ hanno adito per la prima volta l'Ufficio di
conciliazione.
Dovendo
definire il carattere dell'art. 274 a (del nuovo) CO va constatato come la
sistematica della legge abbia collocato gli art. 274 segg. CO nel capitolo
riservato alle autorità e alla procedura, descrivendo nel contempo le
competenze -in parte nuove- dell'autorità di conciliazione.
E' vero
che queste disposizioni costituiscono un contributo, voluto dal legislatore,
alla creazione del nuovo complesso normativo sulla locazione, ma ciò non basta
per non riconoscere all'obbligo di presentare preliminarmente ogni lite
all'autorità di conciliazione carattere prevalentemente processuale. Ne è
indizio la circostanza secondo cui proprio la fattispecie che ha portato alla
sentenza federale (DTF 118 II 307 segg.) concerne un contratto di
locazione terminato il 1. giugno 1990, quindi prima dell'entrata in vigore del
nuovo diritto, mentre l'azione era stata intentata il 27 maggio 1991.
Inoltre,
la stessa decisione colloca il problema esclusivamente nell'ambito processuale.
- Le nuove norme sulla locazione prevedono in modo
preciso le competenze degli uffici di conciliazione che, a prescindere
dall’attività arbitrale (art. 274a cpv. 1 lett. e CO), sono di natura
conciliativa o decisionale: quest’ultima è riservata ai casi previsti dagli
art. 259h, 273 cpv. 1 e 4, nonché 273 cpv. 2 e 4 CO. L’accertamento della
mancata intesa è invece riservato ai casi di contestazione della pigione
iniziale o di aumento della pigione o di domanda di riduzione della pigione
(art. 270, 270a e 270b CO), nonché ad ogni altra controversia derivante dalla
locazione di immobili, in particolare dalla locazione di abitazioni e locali
commerciali (cfr. Cocchi B., Aspetti procedurali del nuovo diritto di
locazione, in Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi,
quaderno 6, p. 72).
Contrariamente
a parte della dottrina (cfr. Higi P., Der Umfang der sachlichen und funktionellen
Zuständigkeit der Schlichtungsbehörde vom Bundesrechts wegen, in mp 1992, p.
12), il Tribunale federale, nel corso del medesimo 1992, ha deciso per
l’obbligatorietà dell’esperimento di conciliazione per tutte le vertenze
attinenti alla locazione (DTF 118 II 307), quindi anche per quelle che
esorbitano dall’aspetto sociale delle norme sulla locazione.
Alla
luce di questa decisione è divenuta ulteriormente controversa l’interpretazione
dell’art. 274f CO per quanto riguarda le conseguenze della mancata intesa
laddove l’ufficio interviene come autorità conciliativa (cfr. RFJ 1994,
p. 303 segg.).
Pacificamente
riconosciuto il carattere perentorio del termine di trenta giorni (Cocchi /Trezzini,
CPC annotato, art. 404. n.2), resta aperta la questione della sua natura al di
fuori della casistica riguardante la determinazione del canone di locazione (su
questo punto cfr. Zihlmann P., Das neue Mietrecht, Zurigo 1990, p. 232).
In conformità con la giurisprudenza più recente appare conforme alla volontà
del legislatore di considerare il termine in esame come un termine di
procedura, per cui almeno nei casi di pretese creditorie connesse con la
locazione, ma estranee al suo scopo sociale (come la richiesta di risarcimento
danni oggetto della presente lite), il suo mancato rispetto non comporta la
perenzione del diritto sostanziale, ma unicamente l’irricevibilità dell’azione
giudiziaria (RFJ cit., p. 305). In altre parole, se non v’è perenzione
del diritto - ciò che per altro contrasterebbe con i disposti sulla
prescrizione del credito corrispondente - il mancato rispetto del termine non
comporta la forza di cosa giudicata che l’appellante vorrebbe attribuire al
medesimo fatto, onde nulla può opporsi alla ripetizione di un esperimento di
conciliazione, anche al solo fine di rendere ricevibile l’azione giudiziaria.
Per tutti questi motivi,
Richiamati per le spese gli art. 147 segg. CPC, la LTG
e la TOA
dichiara e pronuncia
-
L’appello
dell’avv. __________ è respinto.
-
Le spese e la tassa di giustizia, per
complessivi fr. 300.-, anticipati dalla ricorrente, restano a suo carico.
Essa
verserà inoltre alle controparti la somma di fr. 400.- a titolo di indennità
ripetibili.
- Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la
seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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