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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.10
Data decisione, Autorità:
13.05.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00010
Lugano
13 maggio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria
appellabile inc. n. OA.95.445 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con petizione 7 giugno 1991 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 10’547.60
oltre interessi in conseguenza di un incidente della circolazione, domanda
aumentata a fr. 10’663.60 oltre interessi in corso di causa;
Domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 22 dicembre 1995 ha accolto per fr. 10’567.60 oltre
interessi;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 16 gennaio 1996 chiede la riforma del
giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l’attore con osservazioni del 23 febbraio 1996 chiede la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto
A. Il
19 maggio 1990 a __________ l’autovettura Mercedes dall’attore che percorreva
la strada cantonale in direzione di __________ è entrata in collisione con
l’autovettura Fiat Uno di proprietà di __________, da lei condotta e
assicurata dalla convenuta che, proveniente da un piazzale antistante il
cimitero, si stava immettendo sulla via principale in direzione contraria a
quella dell’attore.
B. Con
la petizione l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento
del danno materiale da lui subito, consistente nel valore del suo veicolo, nel
fermo tecnico, oltre a indennità per deprezzamento e spese legali
preprocessuali, sostenendo che il sinistro sarebbe stato causato dal
comportamento della conducente __________, che avrebbe violato il suo diritto
di precedenza.
C. La
convenuta ha per sua parte chiesto la reiezione della petizione ritenendo che
l’incidente sarebbe stato causato esclusivamente dalla colpa dell’attore, che
avrebbe circolato ad alta velocità.
Sarebbe
comunque contestato l’ammontare del danno richiesto.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che la conducente __________
avrebbe violato il diritto di precedenza dell’attore, il cui asserito eccesso
di velocità non sarebbe per contro stato provato, così che la petizione sarebbe
da accogliere per fr. 10’000.-- di danni alla vettura e fermo tecnico, e per
fr. 547.-- di patrocinio preprocessuale.
E. Con
tempestivo gravame datato 16 gennaio 1996 la convenuta ha chiesto la riforma
della sentenza pretorile in via principale nel senso di respingere la
petizione, e in via subordinata nel senso di ammetterla al massimo per fr.
5’228.75 oltre interessi.
La
responsabilità del sinistro sarebbe da ascrivere all’attore, che avrebbe avuto
-stante una visibilità per lui di 50 metri- tutto il tempo per percepire la
manovra della signora __________ e fermarsi evitando la collisione.
Stante
l’ammissione dell’attore di una frenata di 20 metri, se ne dovrebbe concludere
per la sua velocità eccessiva.
Sarebbe
inoltre errata la decisione di ritenere provato il danno alla __________,
avendo il perito di parte confermato una diversa soluzione.
G. Nelle
osservazioni del 23 febbraio 1996 l’attore ha chiesto la reiezione del gravame
protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto
necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
- Secondo
l’art. 61 cpv. 2 LCS un detentore risponde verso un altro dei danni materiali
solo se, fatte salve altre eventualità che qui non ricorrono, la parte lesa
prova che il danno è stato cagionato dalla colpa del debitore convenuto.
Oltre
a stabilire un preciso onere probatorio a carico del procedente, la norma
implica che nel caso di colpe concomitanti dei detentori coinvolti il danno
deve essere sopportato in rapporto alle colpe rispettive se è dato un nesso di
causalità tra la colpa e l’insorgenza del danno (ICCTF 26 agosto 1993 in
re M. e R. SA).
- Nel
caso di specie è addirittura pacifico -lo riconosce la stessa appellante- che
in linea di principio la conducente __________ all’atto di immettersi sulla
strada cantonale era debitrice della precedenza nei confronti dell’attore (art.
36 cpv. 4 LCS).
Non
essendo quello di precedenza un diritto assoluto, la convenuta sostiene che
nondimeno la responsabilità del sinistro sarebbe dell’attore, avendo egli
omesso di fermarsi entro lo spazio a lui visibile, ed avendo egli circolato a
velocità eccessiva.
- La
tesi della convenuta secondo cui all’attore incomberebbe una colpa per non aver
saputo arrestare il proprio veicolo prima della collisione è manifestamente
priva di fondamento.
Essa
si basa sull’accertamento degli spazi di visibilità dei protagonisti effettuato
in sede di sopralluogo (il prioritario vede lo spiazzo da cui è uscita la
signora __________ da circa 50 metri, chi esce dallo spiazzo non ha visuale
alcuna), ma è a torto fondata sulla premessa, priva di qualsivoglia supporto
probatorio e che perciò vale come mera affermazione di parte, che la conducente
non prioritaria avrebbe iniziato la manovra di immissione allorché il
prioritario si trovava proprio a 50 metri di distanza.
Dipendendo
invece il successo della tesi difensiva, secondo cui il prioritario non avrebbe
reagito adeguatamente ad una manovra di immissione iniziata a distanza di
sicurezza (art. 26 cpv. 1 LCS; DTF 120 IV 254), proprio dalla
dimostrazione della distanza alla quale il prioritario si trovava all’inizio
della manovra di immissione (II CCA 24 gennaio 1996 in re V.R./S. e ing.
M.), non può che seguirne la sua reiezione.
- Parimenti
inconsistente è l’addebito all’attore di guida ad una velocità eccessiva o
comunque inadeguata alle circostanze (art. 32 LCS).
Tale
addebito è infatti in parte fondato sul suo precedente ragionamento, che però
dipende dalla non dimostrata premessa del fatto che l’attore non avrebbe saputo
evitare un ostacolo scorto alla distanza di 50 metri, ed in parte su una
pretesa ammissione dell’attore di aver lasciato in loco un segno di frenata di
20 metri, il che risulterebbe dal doc. B (appello, pag. 7).
Se
all’infondatezza del precedente ragionamento non occorre più aggiungere nulla
(cfr. il considerando che precede), si deve qui rilevare che il preteso segno
di frenata di 20 metri non risulta né dalle deposizioni degli agenti di polizia
intervenuti (in senso contrario la deposizione del sergente __________: “Io non
ho rilevato né misurato questa frenata....Non erano segni di frenata, secondo
il mio apprezzamento, che indicavano una forte velocità tenuta dal veicolo”),
né tanto meno dall’invocato doc. B, in cui l’attore ammette una velocità di 50
km/h e sostiene che, a livello teorico, un veicolo pesante 12 quintali su
strada asciutta e pianeggiante si arresterebbe in metri 19,65.
Non
essendovi alcun elemento oggettivo in atti (p. es. spazi di frenata, entità dei
danni ai veicoli) che contraddica l’affermazione dell’attore, si deve ammettere
che egli effettivamente circolava alla lecita velocità di 50 km/h, la quale in
assenza di concreti segnali di pericolo (ovvero fino all’inizio della manovra
della conducente __________non poteva di per sé essere ritenuta inadeguata alla
situazione, pur se di asfalto bagnato (II CCA 24 gennaio 1996 citata).
Deve
perciò essere confermata la decisione pretorile di ritenere provata la
violazione da parte della conducente __________ del diritto di precedenza
dell’attore.
- Rimangono
da decidere le censure della convenuta sull’ammontare del danno.
L’attore
per mezzo della fattura in atti (doc. C), sostanzialmente confermata, anche quo
al suo pagamento, dalla deposizione del titolare dell’officina in questione
(rogatoria __________), ha dimostrato di aver subito un pregiudizio economico
pari alla somma riconosciutagli dal Pretore.
La
convenuta, per sua parte, obietta che a suo dire il pregiudizio economico da
risarcire sarebbe minore, dato che la vettura avrebbe potuto essere riparata
con una spesa inferiore.
Contrariamente
a quanto la convenuta sostiene, non essendo contestato che le riparazioni
effettuate corrispondono al danno riportato dalla vettura nel sinistro,
spettava a lei provare che la fattura in atti non era esatta e che la
riparazione poteva essere effettuata con il minore importo da lei proposto,
prova che non può certo essere considerata fornita per il fatto che un perito
da lei stessa remunerato lo ha sostenuto, avendo la sue opinioni, anche se
confermate in sede testimoniale (ma comunque contraddittorie: cfr. doc. A1:
fermo tecnico giorni 5-6; doc. 4: fermo tecnico giorni 9) la stessa limitata
efficacia probatoria di un’affermazione di parte (Cocchi/Trezzini, CPC,
ad art. 90, n. 15).
Ne
consegue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto fino ai limiti
del temerario.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
16 gennaio 1996 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 580.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 600.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
La
convenuta rifonderà all’attore fr. 1’100.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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