AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.117
Data decisione, Autorità:
27.08.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00117
Lugano
27 agosto 1996/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria inc. n. 12’586 della Pretura del distretto
di Bellinzona, promossa con petizione 13 settembre 1994 da
(avv.
__________)
contro
(avv.
__________)
con cui
l’attore ha chiesto l’annullamento del contratto di compravendita stipulato
dalle parti l’8 giugno 1993 e la condanna del convenuto al pagamento di
complessivi fr. 66’508.-- oltre interessi;
Domande
avversate dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che il
Pretore con sentenza 6 maggio 1996 ha parzialmente accolto, condannando il
convenuto al pagamento di fr. 7’519.-- e alla restituzione di una vettura Opel
Corsa;
Appellante
il convenuto, che con atto di appello del 28 maggio 1996 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l’attore con osservazioni 3 luglio 1996 postula la reiezione del gravame,
protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve
essere accolto l’appello
-
- tassa di
giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto: A. L’8
giugno 1993 le parti hanno sottoscritto un documento denominato “contratto di
compra-vendita” (doc. A) mediante il quale l’attore ha dichiarato di acquistare
dal convenuto una vettura Jeep Grand Cherokee nuova al prezzo di fr. 55’000.--
al netto dello sconto e della ripresa di una vettura Opel Corsa, da pagare con
un primo versamento dell’attore di fr. 7’519.-- (cauzione e prima quota
leasing), e per la rimanenza per mezzo della stipulazione di un contratto
leasing, che l’attore ha sottoscritto il 16 giugno 1993 (doc. B).
B. Lamentando
gravi difetti di funzionamento della vettura, l’attore con la petizione,
invocando le norme legali sulla compravendita, ha in sostanza esercitato
l’azione redibitoria, chiedendo l’annullamento invocando le norme legali sulla
compravendita del contratto, la restituzione dei canoni leasing da lui pagati e
il risarcimento delle spese avute in relazione al contratto, quantificate in
fr. 2’500.--.
C. Nella
risposta del 28 ottobre 1994 il convenuto si è opposto alla petizione, negando
l’esistenza di un contratto di compravendita e sostenendo invece l’esistenza di
un contratto leasing tra l’attore e la finanziatrice del leasing __________,
alla quale il convenuto avrebbe ceduto ogni diritto e che perciò sarebbe
l’effettiva controparte dell’attore.
Non
sarebbero comunque riscontrabili i gravi difetti denunciati dal procedente, con
il che la sua petizione sarebbe da respingere.
D. Con
le conclusioni l’attore ha quantificato in fr. 51’508.-- la pretesa di
restituzione dei canoni leasing e in fr. 15’000.-- le altre spese sopportate.
Il
convenuto ha per sua parte confermato le proprie tesi e domande, contestando
quelle della parte avversaria.
E. Il
Pretore nel giudizio impugnato ha ritenuto che il rapporto instauratosi tra le
parti non sia qualificabile né come compravendita ai sensi degli art. 184 e
segg. CO e neppure come contratto leasing, ma che esse, unitamente alla
__________, abbiano in sostanza perseguito uno scopo economico identico a
quello conseguibile con la vendita rateale, così che risulterebbero applicabili
le norme sulla vendita a rate.
Ne
conseguirebbe la nullità dei due contratti sottoscritti dall’attore per il mancato
adempimento dei requisiti di forma di cui all’art. 226a CO, e perciò il
convenuto in base alle norme sull’indebito arricchimento dovrebbe restituire
all’attore quanto da lui ricevuto, ovvero la vettura Opel Corsa avuta in
parziale pagamento, la cauzione contrattuale di fr. 6’100.-- e la prima rata di
fr. 1’419.--, mentre le altre domande del procedente non potrebbero essere
accolte in quanto non formulate anche o esclusivamente nei confronti di
__________.
F. Con
l’appello il convenuto chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di
respingere la petizione.
Il
Pretore avrebbe negato a torto l’esistenza tra le parti di un regolare
contratto di leasing, e misconosciuto che il convenuto, con il consenso
dell’attore, avrebbe ceduto alla __________ i diritti derivantigli da tale
contratto.
In
ogni caso il Pretore avrebbe tratto conseguenze errate dalla decisione di
ritenere nulla per vizio di forma l’intera costruzione contrattuale,
condannando il convenuto a restituire tutto quanto ricevuto dall’attore, ma
senza computare i vantaggi da lui tratti dal contratto nullo.
Inoltre,
le pretese dell’attore in quanto fondate sull’indebito arricchimento sarebbero
prescritte, e mai l’attore avrebbe chiesto la restituzione della vettura Opel
Corsa, che neppure fu mai trasmessa all’attore, avendo le parti modificato
quanto previsto dal contratto doc. A nel senso della concessione all’attore di
uno sconto supplementare corrispondente al valore di quella vettura, così come
risulterebbe dal doc. 4.
G. Delle
osservazioni 3 luglio 1996 dell’attore, che chiede la conferma del giudizio di
primo grado protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei
successivi considerandi.
Considerato
in diritto: 1. Per
la medesima fattispecie vengono ipotizzate tre differenti soluzioni giuridiche:
a) tra
le parti è venuto in essere un valido contratto di compravendita, così come
sostiene l’attore;
b) tra
le parti è venuto in essere un valido contratto di leasing, ceduto dal
convenuto alla __________, così come addotto dal convenuto medesimo;
c) tra
le parti non esiste alcun valido contratto, di modo che i rapporti di dare e
avere sono da regolare in base alle norme sull’indebito arricchimento, così
come deciso dal Pretore;
A
ben vedere, tutte le soluzioni conducono al medesimo risultato pratico della
reiezione delle pretese dell’attore.
- Se,
come sostenuto dall’attore, tra le parti fosse esistito un valido contratto di
compravendita, si dovrebbe esaminare se vi siano le premesse per ammettere l’azione
di garanzia da lui proposta.
2.1 In
primo luogo va rilevato che le parti con il contratto doc. A risultano aver
derogato all’ordinamento legale -di natura dispositiva (art. 199 CO; Honsell/Vogt/Wiegand,
OR I, Vorbemerkungen zu art. 197-210 CO, n. 4)- in materia di garanzia per
difetti dell’oggetto venduto, pattuendo che “per veicoli nuovi: il veicolo gode
della garanzia di fabbrica, ciò significa che la venditrice accorda la medesima
garanzia al compratore. Ogni altra pretesa, particolarmente per danni diretti o
indiretti, è esclusa”.
L’attore
non si è premurato di sottoporre al giudice le condizioni della garanzia di
fabbrica. E’ comunque probabile, come è del resto usuale nel settore delle
automobili, che tale garanzia non preveda il diritto allo scioglimento del
contratto, ma semmai quello alla riparazione gratuita o, quale estrema ratio,
alla sostituzione del veicolo.
2.2 La
questione può tuttavia restare aperta in considerazione del fatto che l’attore
non ha saputo dimostrare l’esistenza di difetti di tale gravità da giustificare
la rescissione del contratto in caso di teorica applicazione dell’art. 205 CO,
da lui invocato.
L’attore
ha infatti unicamente addotto difetti di secondaria importanza, riguardanti
l’errata geometria delle ruote anteriori (responsabile dello sterzo che
“tirava” verso destra, nonché di vibrazioni e usura dei pneumatici), il
montaggio dei sedili anteriori e l’imperfetta chiusura delle porte (doc. D, E,
G, H).
Il
convenuto è intervenuto per eliminare i difetti esistenti e la ditta
produttrice del veicolo, dopo verifica, ha confermato l’avvenuta eliminazione
degli stessi, con fornitura gratuita di due nuovi pneumatici (doc. T, U, V, Z,
A1).
La
stessa perizia commissionata dall’attore all’ing. __________ ed eseguita nel
febbraio 1994, dopo gli interventi di garanzia, non ha drammatizzato la portata
di tali difetti, per quanto riscontrati (doc. I; cfr. in tal senso anche la
deposizione dell’esperto __________).
L’irregolarità
della geometria delle ruote si è ripresentata nel corso del 1994 (doc. E’), e
potrebbe essere in relazione con un difetto dello sterzo. La casa produttrice
ha perciò offerto all’attore la possibilità di modificare gratuitamente questo
elemento meccanico (doc. H1), facoltà che l’attore non afferma di aver
esercitato (replica, pag. 4), come del resto si desume dalla presenza
nell’incarto in calce al doc. H1 del tagliando da presentare per ottenere la
prestazione.
Dovendosi
ammettere, in assenza di perizia giudiziaria, che questo è l’unico difetto
residuo del veicolo che si può ritenere proceduralmente accertato, che esso non
è di per sé tale da giustificare la rescissione del contratto (cfr. deposizione
__________, che lo considera eliminabile, mentre l’ing. __________ lo considera
un difetto legato al tipo di veicolo), e che inoltre l’attore ha di fatto
rinunciato alla sua riparazione gratuita, non si potrebbe che concludere per la
reiezione di ogni pretesa redibitoria o di minor valore, come pure di quella di
risarcimento di un preteso danno di fr. 15’000.-- (conclusioni, pag. 8),
rimasta per sua parte allo stadio di puro parlato.
- Il
medesimo risultato si otterrebbe ritenendo l’esistenza tra le parti di un
valido contratto di leasing al riguardo del veicolo in questione.
Tale
contratto (clausola 6.1, a retro del contratto doc. B) mette infatti il
conduttore al beneficio delle prestazioni di garanzia spettanti al proprietario
del veicolo nuovo nei confronti del venditore, con l’esplicita esclusione di
ogni altra responsabilità (“Jede weitere Haftung für mittelbare oder
unmittelbare Schäden wird wegbedungen”), così come è usuale in questo tipo di
contratti (Honsell/Vogt/Wiegand, opera citata, Einleitung vor art. 184
ff. CO, n. 98).
Sarebbe
pensabile che l’esistenza di difetti tali da giustificare lo scioglimento della
compravendita posta a monte del contratto leasing giustifichi anche il venir
meno dello stesso contratto leasing (Honsell/Vogt/Wiegand, op. cit.,
loc. cit.), ma tali difetti, come si è già detto (consid. 2.2), non sono
emersi, così che anche nell’ipotesi dell’esistenza di un contratto leasing le
pretese dell’attore sarebbero da respingere integralmente.
- Rimane
da esaminare l’eventualità che, come sostiene il Pretore, tra le parti non
esistano validi contratti in conseguenza della violazione dei disposti formali
sul contratto di vendita a rate.
4.1 Va
premesso che tale soluzione, per quanto formalmente corretta (DTF 122
III 160), non appare in concreto equa nel risultato pratico (così anche in: DTF
110 II 244 e segg.), e nemmeno rispondente ai desideri delle parti.
Il
contratto ritenuto nullo per vizio di forma risulta infatti essere stato per
ampia parte adempiuto dalle parti: il qui attore ha regolarmente fruito della
vettura fin dal 1993 ed ha, nonostante le comprensibili contestazioni, finora
pagato il corrispettivo.
Inoltre
nessuna delle parti ha eccepito in corso di causa la nullità formale del
contratto, e comunque l’eventuale eccezione -stante il volontario adempimento
del contratto per lungo tempo- avrebbe dovuto essere vagliata con attenzione
alla luce del divieto dell’abuso di diritto da parte dell’eccipiente (DTF
115 II 338 e riferimenti; II CCA 9 agosto 1996 in re R./Z.).
In
un caso come quello di specie si dovrebbe perciò semmai ritenere l’esistenza di
un “faktisches Vertragsverhältnis” (DTF 110 II 249: “contrat de fait”; Honsell/Vogt/Wiegand,
opera citata, n. 19 ad art. 226a CO), con la conseguenza che il procedente è
tenuto a computare nel proprio diritto alla restituzione delle prestazioni
effettuate il valore di quelle ricevute, nel senso di un equo canone di
locazione per l’uso della vettura durante un lungo periodo (DTF 110 II
249).
4.2 Con
queste premesse, non è sicuramente corretto affermare, come ha fatto il Pretore
(pag. 9), che il convenuto si sia indebitamente arricchito nei confronti
dell’attore di fr. 7’519.-- e che egli debba rendere la Opel Corsa avuta a
parziale pagamento del prezzo.
In
primo luogo si deve considerare che dal profilo economico il convenuto non si è
affatto arricchito di tutte le suddette prestazioni: la cauzione di fr.
6’100.-- era infatti chiaramente destinata alla __________ (doc. B, clausola
4.4 a retro), e anche il primo canone, benché incassato dal convenuto (doc. B,
clausola 4.2), era in realtà destinato alla società finanziatrice, che l’ha
computato nei propri rapporti contabili con il convenuto (doc. 3). Vero è
piuttosto che l’interesse del convenuto ai contratti con l’attore era
costituito dalla differenza tra quanto globalmente incassato dalla
finanziatrice __________ (doc. 3), che ha pagato per mezzo della __________
(doc. 4), e il minor importo da lui pagato per l’acquisizione della vettura
alla __________, importo che peraltro non è dato di conoscere.
Inoltre
la soluzione adottata dal Pretore è completamente dimentica delle prestazioni
fatte dal convenuto all’attore, ovvero la fornitura della vettura, che perciò
da una parte dovrebbe essere restituita, il conseguente godimento della
medesima da parte dell’attore, che dovrebbe essere posto in compensazione, e la
riduzione della parte di prezzo di acquisto da finanziare in corrispondenza del
valore del veicolo Opel Corsa consegnato dall’attore.
La
corretta valutazione di tutti questi elementi non consente in definitiva di
affermare che sarebbe riscontrabile e quantificabile un arricchimento del
convenuto a danno dell’attore, con il che le sue richieste risultano infondate
anche da questo punto di vista.
Ne
deve seguire l’accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi, con
conseguente riforma della sentenza del Pretore nel senso di respingere la
petizione.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi, richiamati l’art.148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia:
I. L’appello
28 maggio 1996 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 6 maggio 1996 della Pretura del distretto di Bellinzona
è riformata nel modo seguente:
-
La petizione è respinta.
-
La tassa di giustizia di fr. 1’300.-- e le
spese di fr. 300.--, da anticipare dall’attore, restano a suo carico, con
l’obbligo di rifondere al convenuto fr. 5’000.-- per ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello, consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 380.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 400.--
già
anticipati dal convenuto, sono a carico dell’attore, che rifonderà al convenuto
fr. 500.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster