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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.125
Data decisione, Autorità:
12.09.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00125
Lugano
12 settembre 1996/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.1087 (inc. n. 988) della
Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 18 settembre
1990 da
(rappr.
dall’avv. __________)
contro
(rappr.
dallo studio legale __________)
con cui
l’attore ha chiesto la condanna delle convenute in solido al pagamento di fr.
8’948.20 oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatore, e l’iscrizione
in via definitiva per tale importo di un’ipoteca legale dell’artigiano sul
fondo n. __________ di __________, di proprietà delle convenute;
Domande
avversate dalle convenute, che hanno postulato la reiezione della petizione e
che il Pretore con sentenza 15 maggio 1996 ha accolto;
Appellanti
le convenute, che con atto di appello del 7 giugno 1996 chiedono la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l’attore con osservazioni del 6 settembre 1996 postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve
essere accolto l’appello
-
- tassa di
giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto: A. L’attore
nel corso del 1989 e del 1990 su richiesta delle convenute ha fornito e posato
opere di riscaldamento e impianti sanitari nella loro casa di abitazione di
__________.
Parte
delle fatture da lui emesse nel corso dei lavori sarebbero state regolarmente
pagate, mentre le ultime due, concernenti i lavori effettuati nel febbraio
1990, sarebbero rimaste scoperte, dal che la sospensione dei lavori e la
presente causa.
B. Nella
risposta del 7 gennaio 1991 le convenute si sono opposte alla petizione
adducendo la difettosità delle opere eseguite e il fatto che le fatture emesse
sarebbero eccessive.
Sospendendo
i lavori l’attore avrebbe inoltre arrecato danno alle convenute, da compensare
con l’eventuale suo credito.
C. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che le parti non avrebbero
stipulato un unico contratto di appalto globale per la totalità delle opere da
eseguire, ma che l’attore avrebbe invece eseguito determinati lavori, da pagare
di volta in volta. Con ciò, visto il mancato pagamento delle ultime due
fatture, egli avrebbe lecitamente potuto rifiutare la fornitura di nuove opere,
senza per questo commettere violazione contrattuale.
Quo
ai pretesi difetti, gli stessi non sarebbero mai stati notificati, avendo le
convenute addotto nell’unico scritto in atti altre motivazioni per resistere al
pagamento. Nulla potrebbe di conseguenze essere addebitato all’attore per tale
motivo, con il che la petizione sarebbe da accogliere.
D. Con
l’appello le convenute chiedono la riforma della sentenza pretorile nel senso
di respingere la petizione.
Alle
convenute non si potrebbe imputare la tardiva notifica dei difetti per il
motivo che si sarebbe trattato di questioni specialistiche rilevabili solo da
un tecnico, mentre le committenti avrebbero potuto unicamente sospettare, in
forma generica, che qualcosa non funzionava, senza tuttavia potersi esprimere
correttamente circa i difetti esistenti.
Proprio
per questo motivo sarebbe stato incaricato il perito __________, e perciò solo
con la presentazione del suo referto alle convenute, avvenuta alla fine di
novembre del 1990, esse sarebbero state in grado di effettuare una completa
notifica dei difetti, effettuata tempestivamente con l’inoltro della risposta
di causa, il 7 gennaio 1991.
E. Delle
altre argomentazioni delle appellanti, come pure delle osservazioni 6 settembre
1996 dell’attore, che postula la reiezione del gravame con protesta di spese e
ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto: 1. Secondo
l’art. 367 cpv. 1 CO, eseguita la consegna dell’opera, il committente, appena
lo consente l’ordinario andamento degli affari, deve verificare lo stato
dell’opera e segnalare i difetti all’appaltatore.
La
mancata verifica e il mancato avviso all’appaltatore equivalgono in sostanza
all’approvazione tacita dell’opera consegnata, con la conseguente liberazione
dell’appaltatore dalla sua responsabilità, salvo ovviamente che si tratti di
difetti irriconoscibili con l’ordinaria verifica all’atto del ricevimento o che
l’appaltatore li abbia scientemente dissimulati (art. 370 CO).
Si
ha in altre parole la perenzione di tutti i diritti accordati al committente dall’art.
368 CO, ivi compreso quello di ottenere il risarcimento del danno causato dai
difetti dell’opera (DTF 64 II 257 e segg.; Gauch, Der Werkvertrag,
4. edizione, Zurigo, 1996, n. 2160).
Ove
i difetti si manifestino più tardi, dovrà essere dato avviso tosto che siano
stati scoperti, altrimenti l’opera si riterrà approvata nonostante i difetti
stessi (art. 370 cpv. 3 CO).
L’onere
della prova della tempestiva notifica dei difetti spetta al committente sulla
base dell’art. 8 CC (DTF 118 II 147, 107 II 176), committente che deve
in particolare dimostrare quando il difetto gli è divenuto riconoscibile, e
come e a chi ne ha comunicato l’esistenza, ritenuto che se è accertata proceduralmente
l’intempestività il giudice non può ignorare simile circostanza, e questo
nemmeno nel caso in cui l’appaltatore stesso non alleghi tale fatto (ICCTF
6 luglio 1990 in re A./L., consid. 3 e riferimenti; II CCA 25 marzo 1994
in re E. SA e llcc./B.S).
- La
questione a sapere se -come sostengono le convenute con l’appello- la natura
dell’opera eseguita dall’attore ha reso particolarmente difficile la sua
verifica e la conseguente notifica dei difetti riscontrati, al punto di doversi
attendere il responso di un perito per effettuare la notifica medesima, può
tranquillamente restare insoluta.
Questo
perché anche nella per le convenute migliore delle ipotesi, ovvero quella in
cui sarebbe realmente stata necessaria una perizia per accertare l’esistenza e
la natura dei difetti, la loro notifica, avvenuta unicamente con l’allegato di
risposta nella presente causa (appello, pag. 5), è comunque ampiamente tardiva.
La
perizia dello studio tecnico __________ reca infatti la data del 15 novembre
1990 (doc. 1), e non vi è motivo per ritenere che essa sia giunta in possesso
delle convenute già nei giorni immediatamente successivi tale data.
Ma
anche se essa fosse stata conosciuta dalle committenti solo “verso la fine del
mese di novembre 1990”, come da loro sostenuto nell’appello (pag. 5), la
notifica effettuata il 7 gennaio 1991, dopo circa 40 giorni, sarebbe in ogni
caso intempestiva.
- In
effetti, per costante giurisprudenza di questa Camera la notifica dei difetti
deve di principio avvenire nei giorni immediatamente successivi alla loro
scoperta (per tante: II CCA 7 giugno 1996 in re F. snc./C. SA).
In
un’occasione è stata lasciata aperta la questione a sapere se in particolari
circostanze una notifica di difetti evidenti effettuata a 10-12 giorni dalla
consegna dell’opera potesse essere tenuta per tempestiva (II CCA 12
dicembre 1995 in re V./C.), mentre sicuramente tardiva è stata considerata la
notifica effettuata a 20 giorni di distanza dalla scoperta del difetto (II
CCA 7 gennaio 1992 in re Z./E.).
Ininfluente
è infine -anche se le convenute non sollevano esplicitamente l’argomento- il
fatto che esse siano venute a conoscenza dell’esistenza degli asseriti difetti
solo nel corso della presente causa. Ciò non le autorizzava infatti ad
attendere il termine di presentazione del prossimo allegato per notificare i
difetti, dato che il breve termine di cui all’art. 367 CO non ha alcuna
relazione con quelli più lunghi accordati ad altro fine dalla procedura
cantonale (II CCA 8 maggio 1996 in re M./T.).
- Dovendosi
confermare il giudizio sulla tardività della notifica dei difetti, diviene
superfluo esaminare le altre argomentazioni delle convenute, dipendenti dalla
premessa, non verificatasi, della sua tepestività.
L’appello,
siccome manifestamente infondato, deve perciò essere respinto.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia:
I. L’appello
7 giugno 1996 di __________ e __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 480.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 500.--
già
anticipati dalle convenute, restano a loro carico.
Le
convenute rifonderanno all’attore complessivi fr. 700.-- per ripetibili di
appello.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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