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Numero d'incarto:
12.1996.146
Data decisione, Autorità:
11.09.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00146
Lugano
11 settembre 1996/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria
appellabile OA.96.305 della Pretura di Locarno-Campagna, promossa con petizione
11 marzo 1994 da
(rappr.
dall’avv. __________)
contro
(rappr.
dall’avv. __________)
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 29’851.85
oltre interessi;
Domanda
che il Pretore con sentenza 14 giugno 1996 ha accolto limitatamente a fr.
10’719.85 oltre interessi (dispositivo 1), revocando nel contempo la decisione
16 ottobre 1995 con cui era stata concessa all’attore l’assistenza giudiziaria
(dispositivo 2);
Appellante
l’attore, che con atto di appello del 26 luglio 1996 con richiesta di
assistenza giudiziaria chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di
confermare la precedente decisione di concessione dell’assistenza giudiziaria;
Mentre
la convenuta con osservazioni del 20 agosto 1996 chiede la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve
essere accolto l’appello
-
- tassa di
giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto: A. L’attore
con petizione 11 marzo 1994 ha proceduto nei confronti della convenuta per
ottenere quanto ritenuto di sua spettanza nell’ambito della liquidazione di una
società in nome collettivo i cui soci erano i qui contendenti.
B. Il
3 agosto 1995, allorché era in corso l’istruttoria, l’attore ha formulato
istanza per la concessione dell’assistenza giudiziaria, adducendo di non essere
in grado di far fronte alle spese della causa in quanto il suo reddito
imponibile sarebbe di soli fr. 2’653.-- all’anno.
C. Con
decreto del 16 ottobre 1995 il Pretore ha accolto l’istanza, avvertendo
tuttavia il richiedente nelle motivazioni della “possibilità della revoca di
questo beneficio in caso di accoglimento anche solo parziale della petizione”.
D. Con
la sentenza 14 giugno 1996 il Pretore ha accolto la pretesa dell’attore in
misura di fr. 10’719.85 oltre interessi. Nel contempo egli ha revocato il
precedente decreto di concessione dell’assistenza giudiziaria, rilevando che
con l’incasso del credito riconosciutogli l’attore verrebbe a disporre dei
mezzi necessari a sostenere le spese della causa.
E. Il
3 luglio 1996 l’attore ha presentato domanda di interpretazione al riguardo del
dispositivo n. 2 di detta sentenza, chiedendo la sua precisazione nel senso che
la revoca dell’assistenza giudiziaria non avrebbe avuto effetto retroattivo.
La
domanda è stata respinta dal Pretore il 12 luglio 1996.
F. Con
l’appello in rassegna, con richiesta di assistenza giudiziaria, l’attore chiede
la riforma del querelato giudizio nel senso di non revocare l’assistenza
giudiziaria a suo tempo concessa, oppure in via subordinata nel senso di
revocarla, ma non retroattivamente.
Stante
la pacifica esistenza delle premesse per la concessione dell’assistenza
giudiziaria -indigenza del richiedente e parvenza di buon diritto della sua
causa- il Pretore avrebbe deciso a torto la revoca del provvedimento, dato che
non si potrebbe ancora sapere se l’attore riuscirà ad incassare realmente il
proprio credito, o se invece la convenuta non sarà dichiarata insolvente.
Si
dovrebbe perciò mantenere l’assistenza giudiziaria fino ad incasso avvenuto, ed
in tale eventualità l’attore rimborserebbe allo Stato quanto anticipato a tal
titolo.
In
ogni caso, l’eventuale revoca dell’assistenza giudiziaria non potrebbe avere
effetto retroattivo, così come deciso dalla Commissione di disciplina
dell’ordine degli avvocati in data 26 febbraio 1996.
G. Delle
osservazioni 20 agosto 1996 della convenuta, che postula la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei
successivi considerandi.
Considerato
in diritto: 1. La
convenuta nelle osservazioni all’appello ritiene che il gravame sia tardivo, in
quanto la procedura di interpretazione sarebbe stata improponibile a causa
della chiarezza del dispositivo contestato, con il che la sentenza avrebbe
dovuto essere impugnata per mezzo di un appello entro il 4 luglio 1996, termine
disatteso dall’appellante.
Si
tratta di una tesi infondata.
L’art.
335 CPC stabilisce infatti che in caso di presentazione della domanda di
interpretazione il termine per appellare decorre dall’intimazione della sentenza
di interpretazione.
Questa
norma per principio non fa dipendere il differimento del termine per appellare
dal destino della domanda di interpretazione. Il termine decorre perciò dal
momento dell’intimazione del giudizio di interpretazione anche nel caso il
chiarimento fornito dal giudice non sia conforme all’interpretazione data dalla
parte al dispositivo ritenuto oscuro.
Un’eccezione
a questo principio va tuttavia fatta nel caso in cui la pretesa ambiguità
riguardi una questione assolutamente accessoria, nel senso che precisazione
del giudizio nel senso auspicato dal richiedente manterrebbe del tutto
inalterato il merito del giudizio (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 335 n.
1). Questo non è tuttavia il caso nella fattispecie, avendo al contrario il
chiarimento richiesto dall’attore una evidente valenza concreta sul significato
del giudizio pretorile, dipendendo dalla risposta al quesito la questione a
sapere se l’attività processuale compresa tra il decreto di concessione e la
decisione di revoca dell’assistenza giudiziaria era o meno all’atto pratico da
considerare al beneficio dell’assistenza medesima.
Dal
che la tempestività del gravame sottoposto a giudizio.
- L’art.
158 cpv. 1 CPC, seconda frase, prevede che l’assistenza giudiziaria è sempre
revocabile, anche d’ufficio.
Il
Codice di procedura civile non contiene una disposizione espressa che chiarisca
se tale revoca possa avere, oltre che effetto immediato, anche effetto
retroattivo.
Il
Tribunale federale ha però già avuto modo di rilevare che l’assistenza
giudiziaria concessa a norma dell’art. 158 CPC ha carattere definitivo (DTF
115 Ia 194 consid. 2a), dal che deriva l’impossibilità per lo Stato di esigere
più tardi una rifusione parziale o totale delle spese quand’anche la parte
beneficiaria sia in grado successivamente di pagare (cfr. invece: art. 152 cpv.
3 OG; § 92 ZPO).
Ne
consegue che una revoca dell’assistenza giudiziaria in virtù dell’art. 158 CPC
non può avere effetto retroattivo, poiché ciò rimetterebbe in discussione il
carattere definitivo del beneficio accordato (I CCA 8 agosto 1994 in re
M./M.).
Il
principio dell’irretroattività della revoca è del resto coerente con il
principio dell’irretroattività della concessione, avendo la giurisprudenza
ribadito più volte che il conferimento dell’assistenza giudiziaria ha effetto
immediato ma non retroattivo (I CCA 9 dicembre 1993 in re R.; Cocchi/Trezzini,
opera citata, ad art. 155, n. 6).
- Rimarrebbe
da esaminare la questione a sapere se nelle circostanze date il parziale accoglimento
della petizione giustifichi la revoca dell’assistenza giudiziaria, ma a ben
vedere si tratta di questione che nel caso di specie si rivela priva di portata
pratica, così che essa può rimanere irrisolta.
3.1 Prima
della presentazione della domanda di assistenza giudiziaria (3 agosto 1995)
l’attore ha versato anticipi per spese e tassa di giustizia per complessivi fr.
1’045.--, importi che non possono in alcun caso essere posti a carico dello
Stato, non esplicando la decisione di concedere l’assistenza giudiziaria -come
si è detto- effetto per la procedura svolta prima del momento della richiesta.
Con
ciò l’attore ha già pagato l’intera tassa di giustizia stabilita con la
sentenza, e anticipato tutte le spese avute fino al momento della richiesta di
assistenza giudiziaria.
3.2 Le
spese intercorse dalla data di concessione dell’assistenza giudiziaria a quella
di emanazione della sentenza -limitatamente alla parte accollata all’attore-
vengono assunte dallo Stato, senza possibilità di rivalersi su di lui.
3.3 Evidentemente
la decisione di revoca non influisce nemmeno sulle spese di patrocinio, non
occorrendo, nell’ambito del primo processo, alcuna prestazione del
patrocinatore successivamente all’intimazione della sentenza.
3.4 A
carico dell’attore rimane unicamente la quota parte delle spese anticipate
dalla convenuta in relazione ai testi da lei richiesti (fr. 95.-- in totale),
ma tale debito è compensato dal suo credito nei confronti della convenuta di
1/3 del maggiore importo da lui anticipato.
Se
ne deve concludere che la decisione di revoca dell’assistenza giudiziaria non
ha arrecato pregiudizio concreto all’attore.
- Da
quanto esposto nei precedenti considerandi si ottiene la particolare situazione
in cui al parziale accoglimento delle tesi del ricorrente non corrisponde
alcuna modifica del dispositivo.
Esso
non necessita infatti di riforma, mentre era piuttosto l’interpretazione data
dal Pretore alla portata del giudizio a non essere esatta.
Non
essendo possibile alcun rimedio contro la domanda di interpretazione (art. 338
CPC), all’attore non rimaneva altra possibilità se non quella di presentare
appello.
La
particolarità della specie giustifica di non prelevare tasse o spese per il
presente giudizio.
La
convenuta, che immotivatamente ha resistito al gravame, viene tuttavia gravata
da un’indennità per ripetibili, e nella misura in cui tale indennità
eventualmente non dovesse coprire il costo di patrocinio per la presentazione
del succinto atto di appello, l’attore viene posto al beneficio dell’assistenza
giudiziaria.
Per i quali motivi
dichiara e
pronuncia:
- L’appello
26 luglio 1996 di __________ è evaso ai sensi dei considerandi.
E’
accertato che la decisione 14 giugno 1996 del Pretore di Locarno-Campagna di
revoca dell’assistenza giudiziaria non esplica effetto retroattivo.
-
Non
si prelevano tasse o spese. La convenuta rifonderà all’attore fr. 300.-- per
ripetibili di appello.
-
è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria per la procedura di appello.
- Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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