AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.158
Data decisione, Autorità:
11.11.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00158
Lugano
11 novembre 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.1141 (inc. no. 1214) della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3,
promossa con petizione 17 luglio 1991 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 48’363.80
oltre accessori a titolo di onorario dell’architetto;
Domanda
avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che il
Pretore con sentenza 31 luglio 1996 ha accolto per fr. 41’381.95 oltre
interessi;
Appellante
il convenuto, che con atto di appello del 13 settembre 1996 chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere;
Mentre
l’attore con osservazioni del 14 ottobre 1996 chiede la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Il
30 gennaio 1990 il convenuto ha incaricato l’attrice delle prestazioni di
progettazione e direzione dei lavori previste dal contratto doc. A in relazione
all'edificazione di uno “__________ ” sul fondo n. __________di __________.
Il
rapporto contrattuale si è interrotto allo stadio della progettazione,
immediatamente prima della richiesta della licenza edilizia.
Per
le prestazioni eseguite l’attrice l’8 maggio 1991 ha emesso una nota onorari
per complessivi fr. 56’696.80 (doc. L), il cui saldo è oggetto della petizione
in rassegna.
B. Nella
risposta del 15 novembre 1991 il convenuto si è opposto alla petizione.
Il
progetto allestito dall’attrice sarebbe stato per più aspetti lacunoso, specie
alla luce del desiderio del convenuto, noto all’attrice, di avere un progetto
la cui realizzazione fosse indipendente dall’edificazione del vicino fondo n.
__________.
Il
progetto previsto avrebbe in realtà posto il convenuto alla mercé del vicino, a
sua volta cliente della ditta attrice, dal cui consenso sarebbe dipesa la
possibilità di realizzazione concreta.
C. La
parti hanno nel seguito confermato le rispettive tesi e domande, contestando
nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che il progetto allestito
dall’attrice consentirebbe la voluta indipendenza tra le due costruzioni,
eccezion fatta per la rampa di accesso all’autorimessa sotterranea, che sarebbe
in comune e si troverebbe sul fondo vicino a quello del convenuto.
Dall’istruttoria
risulterebbe tuttavia che tale vincolo sarebbe stato preso in considerazione e
accettato dal convenuto, e che perciò esso non costituirebbe violazione degli
accordi contrattuali tra le parti.
Dal
che l’obbligo al pagamento del residuo della mercede dovuta, quantificabile in
fr. 41’381.95 oltre interessi, somma per la quale il Pretore ha ammesso la
petizione.
E. Con
tempestivo gravame datato 13 settembre 1996 il convenuto postula la riforma
della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione.
Il
progetto realizzato dall’attrice per il convenuto sarebbe totalmente dipendente
dal fondo vicino, poiché in caso di mancata intesa sulle deroghe alle distanze,
sull’uso degli accessi e dei piazzali, esso si rivelerebbe del tutto
inutilizzabile.
L’attrice
avrebbe pertanto disatteso la nota pattuizione contrattuale, e il Pretore
avrebbe apprezzato in maniera non corretta le testimonianze in atti per
giungere all’errato risultato secondo cui il convenuto avrebbe approvato la
progettazione che gli veniva sottoposta oppure, di fatto, avrebbe consentito
alla deroga dalla pattuizione contrattuale inerente l’indipendenza dei due
fondi.
Sarebbe
infine errata la data di decorrenza degli interessi di mora, che dovrebbe
essere quella della petizione.
F. Nelle
osservazioni del 14 ottobre 1996 l’attrice ha chiesto la reiezione del gravame
protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto
necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Per
l’art. 1 CO un contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano
concordemente manifestato, in modo espresso oppure tacito, la loro reciproca
volontà e, secondo l’art. 18 cpv. 1 CO, un contratto va interpretato, sia per
la forma che per il contenuto, indagando sulla vera e concorde volontà dei
contraenti.
Quando
la concordanza delle volontà delle parti non è evidente, le disposizioni
contrattuali sono da interpretare in base al principio dell’affidamento, per il
quale è determinante il senso che, secondo le regole della buona fede, ogni
contraente poteva e doveva ragionevolmente dare alle dichiarazioni di volontà
dell’altro (DTF 119 II 451, 118 II 132).
Occorre
perciò esaminare, sempre alla luce del principio dell’affidamento, tutte le
circostanze relative alla conclusione del contratto (DTF 113 II 51).
In
quest’ambito, sono in particolare da considerare lo scopo del contratto, avuto
riguardo agli interessi delle parti al momento della stipula (DTF 100 II
155; Jäggi/Gauch, Zürcher Kommentar, n. 362, 363, 370 e segg. ad art. 18
CO; Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, n. 35 ad art. 18 CO), le loro
condizioni personali, specie l’attività professionale, le conoscenze e
l’esperienza (DTF 118 Ia 297; Jäggi/Gauch, opera citata, n. 364
ad art. 18 CO e riferimenti), se del caso i preliminari della contrattazione e
anche il comportamento successivo dei contraenti (I CCA 22 giugno 1988
in re H. e llcc./B.; Jäggi/Gauch, opera citata, n. 357 e segg. ad art.
18 CO) ed in particolare il tipo di adempimento effettuato (II CCA 29
settembre 1993 in re F.M./S. SA; Kramer/Schmidlin, opera citata, n. 28
ad art. 18 CO), il quale permette di risalire alla reale volontà delle parti al
momento della stipulazione (DTF 107 II 417).
- La
clausola contrattuale in base alla quale il convenuto adduce l’inadempienza
dell’attrice, e sulla quale in pratica incentra il proprio gravame (esplicito:
appello, punto 3, pag. 2), ha il seguente tenore:
“Il progetto deve essere concepito in modo tale da
consentire la più grande indipendenza possibile dall’edificazione sulla
parcella adiacente nr. __________; ciò permetterebbe di essere utilizzabile
anche nel caso in cui i proprietari della parcella nr. __________dovessero
rinunciare all’edificazione.”
2.1 Per
procedere alla corretta determinazione degli intendimenti delle parti in causa,
va senza dubbio premessa l’importante circostanza secondo cui il convenuto e il
signor __________, proprietario del fondo vicino, desideravano, in linea di
principio, procedere all’edificazione simultanea dei loro fondi (esplicito:
doc. A, pag. 7, 2° paragrafo) in maniera sì indipendente, ma nondimeno
adottando delle soluzioni comuni allo scopo di razionalizzare e nel contempo
armonizzare tra loro le due costruzioni.
E’
in tal senso chiarissima la deposizione del teste __________:
“...ognuno avrebbe costruito come meglio credeva sul
proprio terreno ma salvaguardando un concetto estetico e funzionale logistico
di insieme, tale per cui le due costruzioni potevano apparire come un tutt’uno.
(...) La costruzione dei garages sotterranei prevedeva un collegamento: erano
serviti da una unica rampa che era sul terreno mio e di mia sorella. (...)
L’idea era di mettere assieme tutte quelle parti che potevano essere messe
insieme come ad esempio rifugi, allarmi, impianti tecnici. Il signor _________
ha però poi deciso di costruire anche queste parti in modo indipendente. In
comune, oltre alla rampa d’accesso ai garages, restavano i posteggi e piazzali
esterni. (...) Ribadisco che la volontà delle parti era quella di fare due
stabili autonomi ma con i limiti già indicati sopra. Preciso che in comune
erano poi rimasti alla fine l’accesso e la rampa.”
L’esistenza
di tale volontà del convenuto è confermata dalla teste arch. __________:
“In ogni caso comunque già dall’inizio il signor
________ e il signor _________ erano d’accordo che l’accesso per l’autorimessa
sotterranea era in comune sul terreno __________. Questo lo posso dire per
averne più volte discusso con il signor _________ che era molto d’accordo con
questo progetto da me elaborato nel febbraio/marzo 1990 (...) A me comunque
interessava che ci fosse l’accordo da parte del signor _________ sul progetto e
questo accordo c’era.”
2.2 Il
medesimo spirito traspare dal tenore letterale dell’invocata clausola
contrattuale. Essa prevede infatti l’indipendenza delle edificazioni, non
invece l’indipendenza dei due fondi, che è cosa diversa.
Occorreva
perciò, a mente della clausola in questione, che il progetto del convenuto
fosse praticabile anche se non veniva realizzata l’edificazione del fondo
contiguo.
Tale
clausola è nella sua lettera e nel suo spirito rispettata, nel senso che
sarebbe possibile utilizzare il progetto del convenuto senza dipendere
dall’edificazione del fondo vicino, ma solo dipendendo dal fondo medesimo, sul
quale dovrebbe essere realizzato l’accesso.
Siffatta
interpretazione è a maggior ragione sostenibile se si considera che la clausola
auspica “la più grande indipendenza possibile”, ma non l’indipendenza assoluta,
che verosimilmente non era possibile o non era desiderata.
2.3 Ed
infatti, come rettamente osserva il Pretore, il concetto espresso dalla
clausola litigiosa ha un senso solo se relativizzato, poiché l’indipendenza
assoluta tra due progetti o tra due fondi è di principio sottintesa se non
esistono, come in questo caso, preventivi accordi particolari con un
confinante.
- Viste
le risultanze peritali, che non sono peraltro oggetto di contestazione in
questa sede, questa Camera conferma il giudizio del Pretore secondo cui la
progettazione dell’attrice non sarebbe lesiva degli accordi contrattuali, così
come sarebbero da intendere interpretando in buona fede la clausola
contrattuale.
A
titolo abbondanziale si può in ogni caso rilevare che quand’anche così non
fosse, dall’atteggiamento di iniziale consenso del convenuto al riguardo della
progettazione sottopostagli (cfr. le citate deposizioni), si dovrebbe comunque
dedurre l’avvenuta, tacita modifica di tale pattuizione, e di conseguenza la
natura meramente pretestuosa delle obiezioni del ricorrente.
- Quo
alla decorrenza degli interessi di mora, va rilevato che il convenuto ha
contestato l’esigibilità della mercede dell’attrice al momento della richiesta
di acconto, cioè al 31 luglio 1990 (doc. C), per il solo fatto che il progetto
sarebbe stato lesivo della discussa clausola contrattuale (risposta, punto 3a,
pag. 5).
Accertata
l’inconsistenza di tale eccezione, si deve concordare con il Pretore sul fatto
che lo scritto 23 novembre 1990 dell’attrice (doc. I) costituisce valida messa
in mora, con il che gli interessi potrebbero decorrere da tale data.
L’attrice
li ha tuttavia chiesti solo a far tempo dall’8 giugno 1991, richiesta che può
trovare accoglienza, senza che a ciò possa ostare la tesi del resistente, proceduralmente
irrita (art. 321 CPC) e comunque manifestamente infondata nel merito, secondo
cui l’emanazione della fattura doc. L costituirebbe novazione o comunque
rinuncia a precedenti interessi.
Ne
consegue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
13 settembre 1996 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 850.--
b)
spese fr.
50.--
T
o t a l e fr.
900.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
Il
convenuto rifonderà all’attrice fr. 1’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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