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Numero d'incarto:
12.1996.167
Data decisione, Autorità:
30.10.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00167
Lugano
30 ottobre 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa appellabile OA.96.291 della
Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 26 aprile
1996 da
rappr.
avv. __________
contro
rappr.
studio legale __________
con cui
l’attore ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 303’541.90 oltre
accessori;
Domanda che il
Pretore con sentenza 20 luglio 1996 ha respinto siccome tardiva;
Appellante
l’attore, che con atto di appello del 20 settembre 1996 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di dichiarare tempestiva la petizione;
Mentre i
convenuti con osservazioni 22 ottobre 1996 postulano la reiezione del gravame,
protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa di
giustizia e ripetibili
Considerato
in fatto e in
diritto
- I
convenuti hanno escusso l’attore per fr. 303’541.90 oltre accessori.
Il
23 febbraio 1996 la Pretura del distretto di Lugano, sezione 5, ha respinto in
via provvisoria l’opposizione da lui interposta al precetto esecutivo
notificatogli il 6 dicembre 1995.
- Con
appello 6 marzo 1996 l’attore ha impugnato la sentenza di rigetto provvisorio
dell’opposizione.
L’8
marzo 1996 il Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti di questo
tribunale gli ha assegnato un termine scadente il 26 marzo 1996 per versare un
anticipo di fr. 400.--, comminando la conseguenza di cui all’art. 312 cpv. 2
CPC per il caso di mancato pagamento.
Non
essendovi stato pagamento nel termine stabilito, il 10 aprile 1996 la Camera di
esecuzione e fallimenti ha dichiarato irricevibile l’appello. La decisione è
stata intimata il 17 aprile 1996.
- Con
petizione 26 aprile 1996 l’attore ha chiesto il disconoscimento del noto
debito.
Pronunciandosi
in via preliminare sulla tempestività dell’azione, il Pretore il 20 luglio 1996
l’ha respinta siccome tardiva.
Stante
la desistenza dell’attore nella procedura di rigetto dell’opposizione,
ravvisabile nel mancato pagamento dell’anticipo delle spese di giustizia
dell’appello, il termine per introdurre l’azione di disconoscimento avrebbe
iniziato a decorrere il 27 marzo 1996, giorno successivo a quello di scadenza
del termine di pagamento dell’anticipo, e sarebbe scaduto il 17 aprile 1996,
dal che la tardività della petizione.
- Con
l’appello l’attore chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di
dichiarare tempestiva la petizione.
Contrariamente
a quanto ritenuto dal Pretore, egli non avrebbe affatto inteso desistere dalla
procedura di rigetto dell’opposizione, che si sarebbe invece conclusa a seguito
dell’omesso pagamento dell’anticipo delle spese della procedura di appello.
Ne
seguirebbe che tale procedura avrebbe preso termine con la decisione della CEF
che ha dichiarato irricevibile il gravame, con il che il termine per proporre
l’azione di disconoscimento avrebbe iniziato a decorrere solo il 19 aprile 1996
e sarebbe perciò stato ossequiato dall’attore.
- L’art.
83 cpv. 2 LEF stabilisce che il debitore entro dieci giorni dal rigetto
dell’opposizione può chiedere in procedura ordinaria che il giudice del luogo
di esecuzione dichiari l’inesistenza del debito.
Secondo
dottrina e costante giurisprudenza, la citata norma di legge va intesa nel
senso che il termine per l’inoltro dell’azione di disconoscimento inizia a
decorrere allorché la sentenza di rigetto dell’opposizione è cresciuta in
formale giudicato (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,
3. edizione, 1993, pag. 156; Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrecht, 5. edizione, § 19, n. 67, pag. 146).
Questo
significa che se contro la sentenza di rigetto non è dato un rimedio di diritto
ordinario, come è il caso in Ticino per le cause di valore inferiore a fr.
8’000.--, il termine inizia a decorrere già dal momento della notifica della
sentenza di rigetto (Rep. 1987, pag. 244; 1985, pag. 140), mentre nel
caso che sia dato il rimedio dell’appello, il termine per l’azione di
inesistenza del debito inizia a decorrere dopo 10 giorni dalla notifica del
giudizio di rigetto, cioè dopo la scadenza del termine per appellare quel primo
giudizio (art. 308 cpv. 1 CO), oppure, qualora detto giudizio venga
effettivamente impugnato, a partire dal successivo momento dell’emanazione del
giudizio di seconda istanza (DTF 115 III 92 e riferimenti; Rep.
1978, pag. 168; Ammon, opera citata, § 19, n. 68, pag. 146).
- Difficoltà
nella determinazione del momento di decorrenza del termine per l’inoltro
dell’azione di disconoscimento del debito possono sorgere allorché, come nella
fattispecie, vi sono problemi in relazione alla ricevibilità dell’appello
contro la decisone di rigetto provvisorio dell’opposizione.
Se
da una parte è pacifico che nel caso di appello tardivo il termine per l’azione
di disconoscimento inizia a decorrere dal giorno successivo all’ultimo utile
per l’introduzione dell’appello e non solo dalla decisione dell’autorità di
ricorso che accerta la tardività del gravame -la crescita in giudicato della
sentenza di rigetto interviene automaticamente per il solo fatto del mancato
rispetto del termine per appellare-, una diversa soluzione si impone però nel
caso in cui l’irricevibilità del gravame derivi dal mancato (o tardivo)
pagamento dell’anticipo delle spese di giudizio della procedura di appello.
In
tal caso, infatti, si è in presenza di un appello validamente introdotto e che
inibisce in quanto tale la crescita in giudicato formale del giudizio
impugnato. Il solo fatto dell’omissione del pagamento dell’anticipo delle spese
di giudizio, pur ostando alla ricevibilità del gravame (art. 97 cifra 6 e 312
cpv. 2 CPC), non impedisce che questo continui ad esplicare l’effetto
inibitorio della crescita in giudicato fino a che l’autorità di ricorso non
sancisce formalmente con la propria decisione l’irricevibilità dell’appello.
Una
diversa soluzione non può essere sostenuta, come invece ritenuto nel giudizio
impugnato, assimilando il mancato pagamento dell’anticipo al ritiro del
gravame, e perciò alla desistenza.
Costituisce
in effetti un’interpretazione forzata, e perciò arbitraria delle intenzioni del
ricorrente, quella secondo cui nell’omissione del pagamento dell’anticipo
dovrebbe essere necessariamente ravvisata la volontà di desistere dalla causa,
ed infatti il Tribunale federale in una recente sentenza ha positivamente
stabilito che il mancato pagamento dell’anticipo spese non vale quale ritiro
dell’azione, dovendo quest’ultimo essere espressamente dichiarato per iscritto
(IICCTF 25 settembre 1996 in re F./B.).
Ne
deve necessariamente conseguire che il termine per l’inoltro dell’azione di
disconoscimento ha nella specie iniziato a decorrere solo con la notifica
all’attore in data 17 aprile 1996 della sentenza della CEF che ha sancito l’irricevibilità
dell’appello, con il che la petizione di disconoscimento del debito del 26
aprile 1996 risulta senz’altro tempestiva.
- Deve
invece essere disattesa la richiesta dell’attore, siccome manifestamente
infondata, di vedersi accogliere nel merito già a questo stadio della procedura
l’azione di disconoscimento.
E’
ovvio che, nel rispetto del diritto di essere sentiti dei convenuti, il
presente giudizio ha unicamente l’effetto di sancire la ricevibilità della
petizione, a partire dalla quale la causa potrà seguire il suo normale
svolgimento.
Ne
segue il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la preponderante soccombenza dei
convenuti, che anche nella procedura di prima sede, con lettera 10 maggio 1996
al Pretore, hanno sollevato a torto la questione della tempestività della
petizione (art. 148 CPC). La tassa di giustizia di prima sede viene ridotta per
il fatto che la decisione non pone fine alla lite.
Per i quali motivi, richiamati l’art.148
CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
20 settembre 1996 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 20 luglio 1996 della Pretura del distretto di Lugano, sezione
2, è riformata nel modo seguente:
-
La
petizione (azione di disconoscimento del debito) è dichiarata tempestiva.
-
La
tassa di giustizia di fr. 100.-- e le spese sono a carico dei convenuti in
solido.
II. Le
spese della procedura d’appello, consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 180.--
b)
spese fr.
20.--
T
o t a l e fr.
200.--
già
anticipati dall’attore, sono a carico dei convenuti in solido, i quali, pure in
solido, gli rifonderanno complessivi fr. 350.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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