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Numero d'incarto:
12.1996.190
Data decisione, Autorità:
14.10.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00190
Lugano
14 ottobre 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. SF.96.00193 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5 promossa con istanza
28 agosto 1996 da
rappr.
dalla __________ a
contro
in
materia di sfratto dei conduttori che il Pretore, con decisione 1 ottobre 1996,
ha accolto pronunciando lo sfratto dei signori __________ e __________
dall’appartamento no. 5 nello stabile “__________ ” in via __________ a
Appellanti
i convenuti i quali con atto di appello 9 ottobre 1996 chiedono un periodo di
90 giorni per provare la loro disponibilità nel versamento di acconti sullo
scoperto del canone di locazione in vista della conclusione di un nuovo
contratto e per tenere conto del lungo periodo di locazione trascorso e delle
conseguenti difficoltà pratiche di un immediato trasferimento altrove.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto
che i convenuti si sono
impegnati giudizialmente a consegnare l’appartamento, in modo irrevocabile,
entro il 31 luglio 1996 (cfr. verbale discussione 30 maggio 1996 nella causa
inc. LA.96.00061 della Pretura di Lugano, sez. 4);
che non avendo adempiuto a
tale obbligo la locatrice ha avviato una procedura di sfratto alla quale i
convenuti si sono opposti argomentando la possibilità di ottenere disponibilità
finanziarie entro breve tempo e l’incomodo di un trasferimento altrove;
che, essendone dati i
presupposti di legge, il Pretore ha dichiarato lo sfratto dei convenuti
dall’appartamento da loro occupato nello stabile __________ di via __________ a
__________;
che, con l’appello, i
convenuti insistono con le stesse argomentazioni di prima sede;
che, per espresso accordo
tra le parti, il contratto di locazione è cessato con la scadenza del 31 luglio
1996 e di conseguenza la domanda di sfratto, non essendo avvenuta la riconsegna
entro il termine, è legittima (art. 506 CPC);
che le argomentazioni
avverse degli appellanti tutte intese a procrastinare il termine dello sfratto
rispettivamente a comprovare difficoltà finanziarie ed umane nella ricerca di
una nuova sistemazione non possono modificare la situazione di una cessata
locazione (non contestata) e la conseguenza dell’espulsione dai locali per i
quali non esiste più alcun titolo che ne giustifichi l’occupazione;
che, infatti, il
differimento dell’esecuzione dello sfratto non è previsto dal nostro
ordinamento (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 506 n. 4);
che con lo sfratto
l'autorità giudicante deve accordare all'inquilino il termine strettamente
indispensabile sul piano umanitario e pratico e che l'autorità di esecuzione
del decreto di sfratto può a sua volta concedere eccezionalmente un termine di
moratoria, di breve durata, a condizione che vi siano delle ragioni elementari
di umanità (malattia grave o decesso dell'inquilino o di un membro della
famiglia, età avanzata o situazione economica modesta) (Droit du bail,
n. 3/1991 n. 29);
che, nel caso concreto, i
convenuti hanno già beneficiato di termini per abbandonare i locali (in pratica
da fine maggio 1996 quando hanno concordato la partenza per la fine di luglio
1996) sicuramente superiori a quelli intesi come di breve durata dalla
giurisprudenza;
che ne segue la reiezione
dell’appello, siccome infondato, già all’esame preliminare dell’art. 313bis
CPC;
Per i quali motivi
pronuncia
-
L’appello 9 ottobre
1996 di __________ è respinto.
-
Non si prelevano
tasse o spese.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla
Pretura del distretto di Lugano, Sez. 5.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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