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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.194
Data decisione, Autorità:
24.10.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00194
Lugano
24 ottobre 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. LA.95.00133 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4 promossa con istanza
16 ottobre 1995 da
rappr.
dallo Studio legale __________
contro
rappr.
dallo studio legale __________
per
chiedere la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di Fr. 26’670.-
oltre accessori in materia di contratto di locazione.
Ed
ora sull’appello 14 ottobre 1996 della __________ nei confronti del decreto 30
settembre 1996 del Pretore il quale respinge un’eccezione di nullità della
preliminare procedura di conciliazione sollevata dalla stessa convenuta.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
che prima di avviare
l’azione giudiziaria l’istante ha sollecitato l’intervento dell’Ufficio di
conciliazione in materia di locazione di Lugano e che il tentativo di
conciliazione è fallito (cfr. verbale 26 settembre 1995, doc. A);
che, al termine
dell’istruzione probatoria, la parte convenuta ha eccepito la nullità della
procedura di conciliazione poiché la stessa è stata condotta avanti ad un
Ufficio incompetente per territorio: infatti l’immobile oggetto del controverso
rapporto di locazione si trova sul territorio del Comune di __________ e non di
__________ come erroneamente creduto, percui l’Ufficio di conciliazione
competente sarebbe stato quello di __________;
che il Pretore ha
respinto, con il decreto qui impugnato, l’eccezione sollevata dalla convenuta;
che, con l’appello, la
__________. insiste nella sua domanda di nullità della procedura di
conciliazione, per incompetenza territoriale dell’Ufficio adito, e di
conseguenza nella mancanza del presupposto processuale indispensabile per poter
avviare la procedura giudiziaria;
che eventuali censure
mosse alla procedura svoltasi davanti all'ufficio di conciliazione e sollevate
nell’ambito della procedura con la quale si fa ricorso al giudice non possono
essere né esaminate né sanzionate dal Pretore poiché l'operato dell'ufficio di
conciliazione non viene riesaminato dal Pretore come istanza di ricorso ma come
autorità giudiziaria autonoma (II CCA 28 settembre 1993 P. c. T. SA);
che, in ogni caso, il
presupposto processuale della tentata conciliazione è stato adempiuto anche se
davanti ad un Ufficio di conciliazione non competente per territorio ma
competente per materia e di conseguenza non si può seriamente affermare che lo
stesso non ha avuto luogo o non ha avuto luogo validamente;
che il voler far ripetere
quel tentativo, per una questione di forma, è un puro esercizio defatigatorio
rispettivamente un espediente per, come afferma la stessa convenuta nella sua
domanda al proposito, consentirle di “impostare diversamente la posizione della
__________ ” e quindi rappresenta un abuso di diritto procedurale che non può
essere protetto (II CCA 24 marzo 1994 C. c. C.R. & CO; Guldener,
Treu und Glauben im Zivilprozess, in SJZ 1942/43, 393);
che ancora, potendosi -
nel caso di locazioni commerciali come quella all’esame - derogare al foro dell’art.
274b CO (Cocchi, Aspetti procedurali del nuovo diritto di locazione, in Rep.
1990, 73), il fatto di partecipare al tentativo di conciliazione senza
sollevare alcuna eccezione di foro rende competente l’Ufficio di conciliazione
adito (cfr. per analogia con l’autorità giudiziaria l’art. 22 cpv. 1 litt. b
CPC);
che l’appello,
manifestamente infondato, dev’essere respinto già all’esame preliminare dell’art.
313bis CPC senza necessità di intimarlo alla controparte per le osservazioni;
Per i quali motivi
visti, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
-
L’appello 14 ottobre
1996 di __________ è respinto.
-
La tassa di
giustizia di Fr. 150.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 200.-) sono a carico
dell’appellante.
-
Intimazione a: - __________
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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