AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.225
Data decisione, Autorità:
10.03.1997, IICCA
Incarto n.
12.96.00225
Lugano
10 marzo 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa civile appellabile
OA.95.1427 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con
petizione 14 settembre 1995 da
contro
rappr.
dallo studio legale __________
con cui l'attrice ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 20'000.-- in conseguenza del contratto
d'assicurazione;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la
reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 7 novembre 1996 ha
respinto;
Appellante l'attrice, che con atto di appello del 20
novembre 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere
la petizione;
Mentre la convenuta con osservazioni del 7 gennaio
1997 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
1.- se deve
essere accolto l'appello
2.- tassa di
giustizia e ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. Le
parti il 17 gennaio 1984 hanno stipulato un contratto di assicurazione sulla
vita della durata di 30 anni contemplante quale prestazione accessoria -l'unica
di rilievo nella presente causa- il pagamento in favore dell'attrice di una
rendita di fr. 10'000.-- annui a partire dal 91. giorno in caso di "Erwerbsunfähigkeit
infolge Krankheit" (doc. A, punto 4b).
B. L'attrice
con la petizione ha sostenuto di essere del tutto inabile al lavoro fin dal 7
maggio 1990.
La
convenuta avrebbe pagato regolarmente la rendita fino al 31 dicembre 1993, dopo
di che si sarebbe immotivatamente sottratta alla prestazione contrattuale.
Stante
la documentazione medica in atti, ed in particolare le attestazioni dei dott.
__________, __________ e __________, risulterebbe ampiamente provata l'asserita
inabilità lavorativa, dal che la condanna della convenuta al pagamento delle
prestazioni per gli anni 1994 e 1995.
C. Nella
risposta del 13 novembre 1995 la convenuta si è opposta alla petizione,
contestando l'esistenza di un'incapacità lavorativa dell'attrice dopo il 31
dicembre 1993.
Esami
approfonditi avrebbero escluso l'esistenza di qualsiasi lesione permanente, di
modo che, come suggerito dagli stessi referti medici, la convenuta agirebbe
mossa unicamente dal desiderio di percepire la rendita di cui al doc. A.
La
convenuta avrebbe inoltre violato il suo obbligo contrattuale di informazione e
dato che la polizza sarebbe stata data in pegno alla convenuta stessa, non
potrebbe in alcun caso esservi pagamento di quanto richiesto, ma unicamente
compensazione con la somma mutuata dalla convenuta all'attrice.
D. Le
parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel
contempo quelle della parte avversaria.
E. Il
Pretore nel giudizio impugnato ha respinto la pretesa dell'attrice, ritenendo
non provata la sua asserita incapacità lavorativa, stante il responso della
perizia giudiziaria multidisciplinare eseguita nel luglio del 1992 dal Centro
per perizie mediche di Basilea (ZMB) su richiesta del Tribunale cantonale delle
assicurazioni (doc. N), da preferire per completezza e indipendenza alle altre
prove offerte dall'attrice, ancorché posteriori a tale perizia.
F. Con
gravame del 20 novembre 1996 l'attrice chiede la riforma del giudizio del
pretorile nel senso di ammettere la petizione.
Il
Pretore avrebbe ritenuto a torto decisiva la perizia dello ZMB, dato che
l'assicurata chiedeva il riconoscimento di un'incapacità temporanea al lavoro
per malattia subentrata solo il 1° gennaio 1994 e attestata dal dott.
__________ (doc. H) e dal dott. __________ (doc. I).
G. Delle
osservazioni 7 gennaio 1997 della convenuta, che postula la reiezione del
gravame protestando spese e ripetibili, si dirà, se del caso, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
- La
clausola contrattuale 4b della quale si prevale l’attrice stabilisce che
“Ferner
wird vom 91. Tage an eine Rente ausgerichtet. Sie beträgt jährlich bei Erwerbsunfähigkeit
infolge Krankheit Fr. 10’000.--”
Dalla
lettura della clausola e dell’art. 1e cifra 1 del capitolo I delle CGA, si
evince con tutta la necessaria chiarezza, senza possibilità di equivoco alcuno,
che il pagamento della rendita è dovuto solamente qualora l’incapacità
lavorativa sia riconducibile a malattia, e non invece se essa è causata da un
infortunio (cfr. invece la clausola 4a della polizza, in cui l’esenzione dal
pagamento del premio è accordata sia in caso di malattia che di infortunio).
-
Stabilito
in questo modo il significato della clausola contrattuale applicabile,
l’assicurato nell’ambito dell’onere probatorio a suo carico è tenuto a rendere
altamente verosimile il realizzarsi dell’evento assicurato sulla base delle
circostanze di fatto (IICCTF 3 aprile 1995 in re U./F.; Maurer, Privatversicherungsrecht,
-
edizione, § 34 II 2, pag. 333 e segg), mentre l’assicuratore può liberarsi
dalla sua responsabilità dimostrando con altrettanta verosimiglianza che non si
è verificato l’evento assicurato (IICCTF citata).
-
Stante
il contenuto della clausola contrattuale, così come stabilito al consid. 1, le
pretese della convenuta sono da respingere nella misura in cui la sua asserita
incapacità lavorativa si fonda sull’incidente della circolazione subito nel
1976 o sulla caduta sulle scale di casa del 1990, trattandosi in entrambi i
casi di infortuni e non di malattie.
-
L’attrice
medesima, in ogni caso, afferma di procedere a causa di “inabilità per malattia
temporanea a far data dal 1.1.94 al 31.12.95, sulla fondatezza dei certificati
medici agli atti della petizione” (replica, pag. 4), riferendosi con ciò in
particolare ai certificati medici del dott. __________ (doc. H) e del dott.
__________ (doc. I) (appello, pag. 3).
-
Di
principio un certificato medico che attesta l’incapacità al lavoro ha pieno
valore probatorio (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 90, n. 3).
Nondimeno,
esiste la possibilità di metterne in discussione la fedefacenza in sede
giudiziaria, di modo che la sua efficacia probatoria può venire meno in
presenza di risultanze contrarie dedotte da fatti concreti ed affidabili (II
CCA 6 febbraio 1997 in re A./M.; Cocchi/Trezzini, ibidem), ritenuto
che le diagnosi mediche sono giudizi opinabili quando non possono basarsi su
riscontri oggettivi compiuti dal medico (II CCA 3 marzo 1993 in re F./E.
AG).
5.1 Gli
scritti 27 gennaio 1995 e 8 marzo 1995 del dott. __________ al dott. __________
non costituiscono dei veri e propri certificati medici, ma comunque non
contengono accertamenti tali da avvalorare la tesi dell’attrice della propria
incapacità lavorativa.
In
tali scritti, infatti, il dott. __________ segnala di non aver trovato alcun
elemento oggettivo a livello neurochirurgico giustificante i sintomi lamentati
dalla paziente.
Di
conseguenza l’opinione espressa nel secondo scritto circa la capacità
lavorativa dell’attrice (50%) non viene fondata su riscontri concreti, ma
-esplicitamente- “a dipendenza dei sintomi soggettivi lamentati e dal risultato
della cura conservativa da noi consigliata nel mese di febbraio del 1995”.
5.2 Il
dott. __________ con certificato datato 21 ottobre 1993 (doc. H) ha per sua parte
ritenuto l’attrice inabile al lavoro nella misura del 75% per turbe
psicosomatiche, indotte dallo stress successivo ai traumi del 1976 e del 1990.
La
diagnosi è stata confermata ancora il 22 marzo 1995 (doc. H, ultima pagina).
L’opinione
del dott. __________ sarebbe di principio atta a confortare la tesi
dell’attrice. Essa si scontra tuttavia in maniera inconciliabile con gli
accertamenti effettuati nella primavera del 1992 dallo ZMB e secondo i quali
l’attrice, anche dal profilo della salute mentale, veniva ritenuta del tutto
sana e pertanto abile al lavoro.
L’incongruenza
non è a prima vista superabile, come vorrebbe l’attrice, dal semplice fatto che
i certificati del dott. __________ sono posteriori agli accertamenti dello ZMB:
dalla sua prima attestazione non si deduce infatti che si tratterebbe di
disturbi di recente manifestazione, ma al contrario che essi sussisterebbero
fino dal 1990.
Dal
profilo procedurale -nella per l’attrice migliore delle ipotesi- l’insanabile
discrepanza tra i vari responsi medici può essere risolta con la reciproca
elisione delle prove contrarie (per tante: II CCA 13 febbraio 1995 in re
C. srl/L. SA), mentre dal profilo sostanziale non ci si può esimere dal
rilevare -anche solo a titolo abbondanziale- che la scienza medica sembra
lasciare ancora oggi vasti margini all’opinabile, e che senza dubbio vi sono
medici che più di altri sono disponibili nei confronti dei loro pazienti.
Il
risultato pratico, sempre dal profilo procedurale, è comunque quello per cui la
vicendevole elisione delle prove contraddittorie lascia senza fondamento alcuno
la tesi dell’asserita inabilità lavorativa.
A
ciò l’attrice avrebbe potuto e dovuto porre rimedio mediante l’audizione
testimoniale del dott. __________ e per mezzo dell’esperimento di una nuova
perizia giudiziaria. Essa non ha però ritenuto di dover far capo a questi mezzi
di prova, e pertanto essa soccombe nella presente causa, così come rettamente
deciso dal Pretore, in conseguenza delle carenze probatorie a sostegno delle sue
tesi di fatto.
Ne
segue la reiezione del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza dell'attrice (art. 148
CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
-
L'appello
30 novembre 1996 __________ è respinto.
-
Le
spese della procedura d'appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 550.--
b)
spese fr. 50.--
Totale fr.
600.--
già
anticipati dall'attrice, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla
convenuta fr. 700.-- per ripetibili d'appello.
- Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster