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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.242
Data decisione, Autorità:
26.03.1997, IICCA
Incarto n.
12.96.00242
Lugano
26 marzo 1997/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.905 della Pretura del distretto
di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 22 settembre 1988 da
(paterocinata
dall’avv. __________
contro
(patrocinata
dall’avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 20’879.73
oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice;
Domande
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 21 novembre 1996 ha accolto per fr. 13’399.98 oltre interessi;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 12 dicembre 1996 chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione limitatamente a fr.
11’347.98 oltre interessi e di suddividere in parti uguali le spese e la tassa
di giustizia, compensando le ripetibili;
Appello
al quale l’attrice aderisce limitatamente alla diminuzione della somma attribuitale,
contestando per il resto ogni altra domanda della convenuta.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve
essere accolto l’appello
-
- tassa di
giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto: A. La
convenuta nel 1987 ha appaltato all’attrice la fornitura di parti in legno di
determinate forme e dimensioni che le occorrevano in quanto destinate al
cantiere relativo alla ristrutturazione del__________ __________ in __________
a __________.
B. Per
le proprie prestazioni l’attrice a fronte di una supposta mercede di
complessivi fr. 56’879,73 ha ricevuto solo fr. 36’000.--, motivo per il quale
essa ha proceduto nella presente causa per ottenere il saldo ritenuto di sua
spettanza.
La
convenuta si è opposta alla petizione contestando la qualità dell’opera fornita
ed adducendo di conseguenza l’esistenza di determinate pretese compensatorie in
suo favore.
C. Il
Pretore, posta l’applicabilità degli art. 363 e segg. CO, ha accertato
l’esistenza di determinati difetti dell’opera e pertanto di pretese compensatorie
della convenuta per complessivi fr. 7’479.75, con il che il saldo in favore
dell’attrice sarebbe di fr. 13’399.98 oltre interessi, somma per la quale ha
accolto la petizione.
D. Con
l’appello la convenuta postula la riforma della sentenza pretorile nel senso di
accogliere la petizione limitatamente a fr. 11’347.98 oltre interessi e di
suddividere in parti uguali i costi del primo processo, compensando le
ripetibili.
Il
Pretore sarebbe incorso in una svista manifesta, in quanto al considerando 8
della sentenza avrebbe correttamente deciso di dedurre dalla mercede
dell’attrice il costo dell’allestimento della dima di fr. 2’052.--, ma nel
computo dei rapporti di dare e avere avrebbe omesso di stralciare tale importo
dal credito dell’attrice, che si ridurrebbe pertanto a fr. 11’347.98 oltre
interessi.
Ne
conseguirebbe per il processo di prime cure un grado di soccombenza delle parti
equivalente, così da giustificare la suddivisione a metà delle spese e la compensazione
delle ripetibili.
E. Nelle
osservazioni del 28 gennaio 1997 l’attrice ha riconosciuto la svista in cui è incorso
il Pretore, ma ha contestato il fatto che la sua correzione venisse richiesta
nella forma dell’appello, dovendosi piuttosto far capo all’interpretazione
della sentenza ex art. 333 e segg. CPC o alla sua correzione ex art. 339 CPC.
La
modifica non giustificherebbe comunque la rettifica anche del dispositivo su spese
e ripetibili, che dovrebbe rimanere inalterato.
Considerato
in diritto: 1. A
questo stadio della causa non vi è contestazione sul fatto che il credito
dell’attrice deve essere ridotto a fr. 11’347.98 oltre interessi all’8,25% dal
10 giugno 1987, di modo che nulla osta alla modifica in tal senso del giudizio
pretorile.
Nell’attribuzione
di spese e ripetibili il Pretore ha adottato un criterio rigorosamente
aritmetico, dato che a fronte di una supposta soccombenza di circa 2/3 della
parte convenuta (condanna al pagamento di poco meno di fr. 14’000.-- sui circa
fr. 21’000.-- richiesti) le ha attribuito una corrispondente quota delle spese
della causa.
Non
vi è perciò motivo, contrariamente alle richieste dell’attrice, di correggere
su questo tema l’apprezzamento del Pretore, che pure avrà tenuto conto delle
eccezioni d’ordine immotivatamente sollevate dalla convenuta.
L’applicazione
di criteri aritmetici non conduce comunque alla ripartizione delle spese in
parti uguali e alla compensazione delle ripetibili, come richiesto dalla convenuta,
ma impone di mantenere una preponderante soccombenza da parte sua nella misura
di 11/20, contro 9/20 da parte dell’attrice, e di attribuire all’attrice
un’indennità per ripetibili ridotte di fr. 240.--.
- L’attrice
sostiene nelle osservazioni all’appello che la convenuta avrebbe potuto ottenere
la modifica della sentenza da lei auspicata per mezzo delle procedure di interpretazione
(art. 333 e segg. CPC) o addirittura di correzione di un errore di redazione o
di calcolo (art. 339 CPC), senza necessità di introdurre un appello, cosi che
essa sarebbe in definitiva soccombente in questa sede.
Siffatta
tesi non è invero priva di fondamento, dato che l’esame del vizio della sentenza
e dell’atteggiamento della stessa attrice consente di affermare che la questione
poteva senz’altro essere appianata senza far capo a questa procedura.
D’altro
canto va detto che il codice di rito non fa obbligo alle parti di valersi delle
predette procedure, di modo che un appello introdotto senza essersene preventivamente
avvalsi non può per questo motivo essere dichiarato irricevibile.
Nondimeno,
l’atteggiamento della convenuta, che ha prematuramente introdotto l’appello
senza prima tentare di far correggere il limitato ed evidente vizio della sentenza
pretorile, costituisce a mente di questa Camera valido motivo per non ritenere
l’attrice soccombente (art. 148 cpv. 2 CPC), e pertanto per non attribuire alla
ricorrente ripetibili di questa sede.
Le
ripetibili non possono però essere attribuite neppure all’attrice, stante la
sua immotivata resistenza quo al riparto delle spese della prima procedura.
- Non
essendo il vizio della sentenza impugnata riconducibile all’atteggiamento delle
parti, ma ad un errore di calcolo del Pretore, non vengono prelevate tasse o
spese di giustizia per la presente procedura.
Ne
segue il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Per i quali
motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia:
I. L’appello
12 dicembre 1996 __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 21 novembre 1996 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 2, è riformata nel modo seguente:
-
La
petizione è parzialmente accolta.
-
__________,
è condannata a pagare a __________, fr. 11’347.98 oltre interessi all’8,25% dal
10 giugno 1987.
-
La
tassa di giustizia, fissata in fr. 1’400.--, e le spese, da anticipare
dall’attrice, rimangono a suo carico per 9/20 e per 11/20 sono a carico della
convenuta. La convenuta rifonderà all’attrice fr. 240.-- per ripetibili
parziali.
II. Non
si prelevano tasse o spese per la procedura d’appello e non si assegnano ripetibili.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del distretto Lugano, sezione 2.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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