AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.248
Data decisione, Autorità:
19.02.1997, IICCA
Incarto n.
12.96.00248
Lugano
19 febbraio 1997/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nelle cause a procedura speciale in materia di contratto di lavoro
-inc. no. DI.96.00126 e DI.96.00200 della Pretura del distretto di Bellinzona- promosse
con istanze 17 rispettivamente 21 maggio 1996 da
rappr.
dal __________
contro
rappr.
dall’avv. __________
volte
ad ottenere la condanna della convenuta al pagamento di fr. 18’892.55 oltre
interessi, rispettivamente di fr. 1’474.40 oltre accessori;
domande
cui la convenuta si è opposta e sulle quali il Pretore con sentenza 10 dicembre
1996 si è così pronunciato:
- In parziale accoglimento dell’istanza di __________ la
ditta __________ in __________ è condannata a versare all’istante la somma di
fr. 1’681.80 oltre interessi al 5% dal 30 aprile 1996 a titolo di salario
lordo.
1.1 Tasse e spese a carico dello Stato.
1.2 L’istante rifonderà alla convenuta la somma di fr. 1’200.-
a titolo di ripetibili.
- In accoglimento dell’istanza della __________ e __________
la ditta __________ in __________ o è condannata a versare all’istante la somma
di fr. 1’474.40 oltre interessi al 5% dal 30 aprile 1996.
2.1 Tasse e spese a carico dello Stato.
2.2 La convenuta rifonderà all’istante la somma di fr. 100.- a
titolo di ripetibili.
Appellante
l’istante __________ con atto di appello 20 dicembre 1996 con cui chiede la
riforma del querelato giudizio nel senso che la convenuta sia condannata a
versargli la somma di fr. 13’558.39 oltre interessi, con protesta di ripetibili
di entrambe le sedi;
mentre
la parte convenuta con osservazioni 2 gennaio 1997 ha postulato la reiezione
del gravame, protestando le ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto A. Con contratto 19
ottobre 1995 __________ è stato assunto dalla __________ in qualità di
falegname: nel contratto, oltre a prevedere una retribuzione mensile lorda di
fr. 3’800.- (aumentata a fr. 3’900.- dopo il periodo di prova), si precisava
che le sue principali mansioni sarebbero state la consegna ed il montaggio di
mobilio di ogni genere, così come lo svolgimento di ogni altra attività atta a
finalizzare lo scopo sociale della società (doc. B).
B. Ritenendo che la sua
attività lavorativa dovesse essere regolata dal CCL per il mestiere del
falegname, di cui il Consiglio federale aveva decretato l’obbligatorietà
generale, il 21 febbraio 1996 il dipendente per il tramite del suo sindacato ha
chiesto al datore di lavoro che il suo contratto fosse adeguato a quanto
previsto dal CCL ed in particolare per quanto riguardava lo stipendio e
l’orario di lavoro (doc. D.)
Il 26 febbraio 1996 il
datore di lavoro ha disdetto il contratto di impiego con effetto dal 29 marzo
successivo (doc. F), disdetta cui il lavoratore si è opposto (doc. G).
C. Con istanza 17 maggio
1996 __________ ha chiesto la condanna della __________ al pagamento di fr.
18’892.55 oltre interessi. Ritenendo che al suo rapporto di lavoro si dovesse
applicare il CCL per il mestiere del falegname, egli postula il versamento
delle differenze salariali (fr. 7’171.05) e delle ore supplementari (fr.
1’424.59); a ciò va aggiunta una trattenuta (fr. 371.42) illecitamente operata
dal datore di lavoro a seguito di una sua malattia, nonché -stante il chiaro
carattere abusivo del licenziamento, notificato in conseguenza del fatto che
erano state avanzate in buona fede delle richieste derivanti dal contratto di
lavoro- un’indennità per licenziamento abusivo pari a 2 mensilità (fr.
9’925.50).
Con istanza 21 maggio 1996
la __________, in applicazione dell’art. 29 LADI, ha a sua volta chiesto la
condanna della convenuta al pagamento di fr. 1’474.40, cioè di quanto essa
aveva anticipato al lavoratore disoccupato.
D. Nel corso
dell’udienza di discussione del 14 ottobre 1996 la convenuta si è opposta ad
entrambe le istanze, postulandone l’integrale reiezione.
A suo dire, il CCL non
sarebbe in concreto applicabile, l’istante non avendo mai svolto presso di lei
l’attività di falegname; il lavoratore avrebbe inoltre commesso un chiaro abuso
di diritto, accettando dapprima la remunerazione offertagli, per avanzare in
seguito richieste ben più sostanziose. In tali circostanze il licenziamento non
poteva nemmeno essere considerato abusivo, tanto più che la specifica richiesta
era stata inoltre formulata tardivamente.
E. Con sentenza 10
dicembre 1996 il Pretore, accogliendo integralmente l’istanza della __________
e accogliendo parzialmente quella di __________, ha condannato la convenuta a
rifondere loro fr. 1’474.40 e rispettivamente fr. 1’681.80 oltre interessi.
Il giudice di prime cure
ha innanzitutto escluso l’applicabilità del CCL alla fattispecie, atteso come
la convenuta non producesse in proprio i mobili che rivendeva e come i lavori
svolti dall’istante si limitassero in sostanza alla consegna ed al montaggio di
mobilio, mentre l’esecuzione di adattamenti sul posto o altri lavori da
falegname erano solo sporadici: da qui la reiezione delle pretese per
differenze salariali e per ore supplementari. Non applicandosi il CCL, nemmeno
si poteva ritenere abusivo il licenziamento, tanto più che il provvedimento
stesso era da considerarsi del tutto legittimo, essendo stato pronunciato in
quanto l’istante si era rifiutato di eseguire i piccoli aggiustamenti.
Osservando tuttavia che nel periodo di disdetta il dipendente si era ammalato
per 3 giorni, il Pretore gli ha riconosciuto il salario per un ulteriore mese,
il termine di disdetta essendosi prolungato fino al mese successivo: al
dipendente spettavano quindi fr. 4’225.- lordi, da cui andavano tuttavia
dedotti fr. 861.95 da lui guadagnati in quel periodo e le indennità di
disoccupazione percepite (fr. 1’681.25), il che dava un saldo a suo favore di
fr. 1’681.80.
F. Con appello 20
dicembre 1996 __________ chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che
la convenuta sia condannata a versargli la somma di fr. 13’558.39 oltre
interessi, con protesta di ripetibili di entrambe le sedi.
A suo dire, nella misura
in cui la convenuta costituiva un’azienda di montaggio, il CCL in questione era
senz’altro applicabile: da qui la richiesta volta all’ottenimento delle
differenze salariali (fr. 4’751.50) e delle ore supplementari (fr. 1’424.59);
per lo stesso motivo la somma riconosciuta in conseguenza del prolungamento del
periodo di disdetta andava aumentata (fr. 2’419.55). Oltre a ciò, si imponeva
il riconoscimento a suo favore di un’indennità per licenziamento abusivo, somma
che in questa sede viene limitata ad un salario mensile (fr. 4’962.75).
G. Delle osservazioni 2
gennaio 1997 della parte convenuta con cui si postula la reiezione del gravame
protestando le ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto 1. A questo stadio
della lite due sono le questioni che restano litigiose: l’applicabilità alla
fattispecie del CCL per il mestiere del falegname (con le conseguenze che ne
deriverebbero, sub cons. 2) e l’esistenza di un licenziamento abusivo (cons.
3).
- Giusta l’art. 2 cpv.
2 del decreto 24 febbraio 1995 del Consiglio federale che conferisce
obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere del
falegname (doc. C; FF 1995 I 1097), in vigore dal 20 marzo dello stesso
anno, quel contratto collettivo di lavoro ha validità per tutte le aziende, per
i reparti aziendali e per i gruppi di montaggio che eseguono, montano o
riparano prodotti di falegnameria o prodotti di rami professionali affini,
nonché per le aziende di carpenteria del cantone Grigioni; si considerano
aziende di falegnameria o di rami professionali affini, le falegnamerie di serramenta
e le fabbriche di mobili, le falegnamerie di arredamenti d’interni, di negozi e
di laboratori, le fabbriche di finestre (legno, legno-metallo e metalli
sintetici), i mobilifici, le fabbriche di mobili da cucina e di impianti sauna,
le aziende per la lavorazione delle superfici in legno, le aziende che eseguono
i rivestimenti di pareti e soffitti e lavori di isolamento, le aziende che
eseguono soltanto il montaggio di lavori di falegnameria (imprese di
montaggio), le fabbriche di carri, di attrezzi in legno e di sci, le vetrerie,
le fabbriche di mordenti per il legno, le falegnamerie dell’antiquariato.
Nel caso di specie si
tratterà pertanto di esaminare se al datore di lavoro possa essere
concretamente attribuita la qualifica di fabbrica di mobili, di mobilificio o ancora
di azienda che esegue solo il montaggio di lavori di falegnameria (impresa di
montaggio) ai sensi della normativa, mentre le altre ipotesi per poter far capo
al CCL non entrano in linea di conto.
2.1 Diversamente dal caso
pubblicato in JAR 1987 p. 319, nella fattispecie che qui ci occupa il
datore di lavoro non fabbrica mobili, né può essere considerato un mobilificio:
ciò è provato da un lato dalle testimonianze versate agli atti (testi
__________ e __________) e dall’altro dall’ispezione a RC operata d’ufficio da
questa Camera in applicazione dell’art. 322 lett. a CPC, dalla quale in effetti
è risultato che lo scopo sociale della ditta convenuta era solo il “commercio
di mobili di ogni genere, tendaggi e tappeti a macchina e a mano, biancheria da
letto, tessuti di arredamento, lampade, quadri, soprammobili e in genere di
tutti gli oggetti che servono all’arredamento e alla decorazione di case di
abitazione, uffici, edifici pubblici; commercio e posa di moquette di ogni
qualità, di pavimenti in tessuto o materiale plastico; lo studio, la consulenza
e la progettazione di soluzioni ambientative; assunzione di rappresentanze di
società operanti in campi corrispondenti o affini”.
2.2 Esclusa così la
qualifica di fabbrica di mobili o di mobilificio, va ora esaminato se alla
convenuta non possa eventualmente essere riconosciuta quella di azienda che
esegue soltanto il montaggio di lavori di falegnameria (o impresa di
montaggio).
La questione, anche in
questo caso, deve essere risolta per la negativa.
L’istruttoria ha
chiaramente provato che compito dell’istante era unicamente la consegna ed il
montaggio di mobili e simili; i lavori di montaggio vero e proprio e quelli più
specifici di adattamento delle parti in legno (questi ultimi, assai limitati; cfr.
testi ____________________ e __________) non necessitavano di un falegname,
tanto è vero che gli stessi venivano effettuati da altri dipendenti della
convenuta, non qualificati, ma semplicemente dotati di un po’ di esperienza, e
ciò, prima, durante e dopo che l’istante fu alle dipendenze della ditta (testi
____________________ __________, __________ e __________).
In tali circostanze, ben
si può concludere che la convenuta non costituiva un’impresa di montaggio di
opere di falegnameria ai sensi della normativa, l’attività di adattamento di
parti in legno svolta nell’azienda essendo oltretutto sporadica e marginale e
non necessitando in ogni caso dell’opera di un falegname.
2.3 La mancata
applicazione del CCL, che così ne discende, comporta la reiezione delle pretese
formulate dall’appellante per differenze salariali, per ore supplementari e per
maggior salario nel periodo di disdetta prolungato.
- L’appellante sostiene
anche in questa sede che il licenziamento cui è stato oggetto sia abusivo,
essendo stato pronunciato dal datore di lavoro unicamente per il fatto che egli
aveva osato chiedere l’applicazione del CCL.
La censura merita
accoglimento.
3.1 Secondo l’art. 336
cpv. 1 lett. d CO la disdetta è abusiva se viene data perché il destinatario fa
valere in buona fede pretese derivanti dal rapporto di lavoro.
3.2 Contrariamente a
quanto ritenuto dal Pretore, non è assolutamente vero che la disdetta sarebbe
legittima, il lavoratore essendosi rifiutato di eseguire i piccoli lavori di
adattamento: a parte il fatto che la convenuta mai in prima sede aveva
sostenuto che il licenziamento fosse stato significato per tale motivo (il che
è un chiaro indizio per l’inesistenza della circostanza di fatto), è evidente
che il giudice di prime cure ha manifestamente frainteso la testimonianza
__________ (la quale così si era espressa: “l’aumento ... era stato concesso
.... Il signor __________ aveva spiegato all’istante quali erano le sue
mansioni. __________ rispose che per quel salario si sarebbe limitato a montare
i mobili e nulla più. Si trattava del lavoro che aveva eseguito fino a quel
momento”), non potendosi assolutamente concludere dalla stessa che il datore di
lavoro a quel momento avesse avuto qualcosa da rimproverare al lavoratore per
quanto aveva o non aveva fatto, né tanto meno quindi che il licenziamento fosse
stato eventualmente dato per quel motivo.
3.3 La convenuta aveva per
contro contestato il carattere abusivo del licenziamento, affermando che lo
stesso era stato significato in quanto il lavoratore avrebbe preteso un
adattamento del suo contratto al CCL, in realtà non applicabile, abusando
manifestamente del suo diritto, dopo che in precedenza aveva accettato salari
più bassi ed un diverso orario settimanale.
Sennonché, così facendo,
essa ha candidamente ammesso che la disdetta è stata la conseguenza della
richiesta del dipendente, il che costituisce per l’appunto un caso scolastico
di disdetta abusiva.
L’appellata non può
d’altro canto rimproverare alla controparte un comportamento contraddittorio (e
con ciò un abuso di diritto) per il fatto che questi abbia chiesto
l’applicazione del CCL dopo aver in precedenza accettato condizioni di lavoro
più sfavorevoli: la dottrina e la giurisprudenza hanno infatti già ammesso che
-in assenza di ulteriori circostanze, qui nemmeno evocate, quali ad esempio la
certezza che la pretesa non esiste o il pregiudizio grave per il datore di
lavoro in conseguenza della richiesta (IICCA 25 agosto 1994 in re C./M.,
29 novembre 1995 in re G./A. SA; Rehbinder, Commentario bernese, N. 24
ad art. 341 CO con rif.)- un tale comportamento del lavoratore non configura
assolutamente un abuso di diritto (DTF 105 II 42, 110 II 171; ICCTF
8 giugno 1993 in re H./A. SA; IICCA 11 febbraio 1994 in re G./B. SA, 25
agosto 1994 in re M./C., 29 novembre 1995 in re G./A. SA; Streiff/Von Känel,
Arbeitsvertrag, Zurigo 1992, N. 4 ad art. 341 CO; Brühwiler, Kommentar zum
Einzelarbeitsvertrag, 2. ed., Berna-Stoccarda-Vienna 1996, N. 8 ad art. 341 CO;
Rehbinder, op. cit., ibidem) e ciò per il semplice fatto che il
mantenimento della precedente pattuizione, nella misura in cui -come nella
fattispecie- essa è contraria a norme imperative del CCL (il salario minimo per
un falegname qualificato ivi previsto essendo di fr. 25.45 all’ora, cioè di fr.
4’581.- mensili, cfr. art. 11-12b CCL), violerebbe l’art. 341 CO e di
conseguenza sarebbe nullo (IICCA 11 novembre 1993 in re B./S. SA, 30
gennaio 1996 in re Z./__________. SA; JAR 1981 p. 191,1991 p. 416; Streiff/Von
Känel, op. cit., N. 5 ad art. 341 CO; Rehbinder, op. cit., N. 22 ad
art. 341 CO; Brühwiler, op. cit., N. 4 e 7 ad art. 341 CO).
Il fatto -come detto- che
il CCL non fosse in concreto applicabile non muta inoltre il carattere abusivo
del licenziamento: la richiesta del lavoratore, anche se infondata, è stata
infatti formulata in buona fede (la quale oltretutto è presunta: art. 3 cpv. 1
CC; Staehelin, Commentario zurighese, N. 24 ad art. 336 CO; Brühwiler,
op. cit., N. 5 ad art. 336 CO; JAR 1992 p. 359; Plädoyer 4/1991
p. 62), senza cioè che la stessa fosse per lui riconoscibilmente infondata (IICCA
30 gennaio 1996 in re Z./__________. SA; Troxler, Der sachliche Kündigungsschutz
nach Schweizer Arbeitsvertragsrecht, Zurigo 1993, p. 97; Geiser, Der neue
Kündigungsschutz im Arbeitsrecht, in BJM 1994 p. 185; Staehelin,
op. cit., ibidem), tanto è vero che dal tenore del contratto di lavoro -ove si
parla di lavoro da falegname e di attività di montaggio di mobilio (doc. B)-
egli poteva ragionevolmente ritenersi legittimato a far capo al CCL.
La censura circa la tardività
della richiesta di indennità per licenziamento abusivo è infine del tutto
infondata: già con la lettera 28 febbraio 1996 (doc. G), intimata pacificamente
entro i 30 giorni dalla disdetta, il lavoratore aveva infatti dichiarato di
opporsi al provvedimento, mentre la legge -contrariamente a quanto ritenuto
dall’appellata- non impone che in quello scritto venga evidenziato il carattere
abusivo della disdetta (Brühwiler, op. cit., N. 1 ad art. 336b CO; Rehbinder,
op. cit., N. 2 ad art. 336b CO; Staehelin, op. cit., N. 4 ad art. 336b
CO).
3.4 Stante il chiaro
carattere abusivo del licenziamento, in applicazione dell’art. 336a cpv. 1 CO
appare equo assegnare al lavoratore -come da lui richiesto con il gravame-
un’indennità pari ad una mensilità (fr. 4’225.-, comprensivi della quota parte
della tredicesima), somma da riconoscersi al lordo degli oneri sociali (Brühwiler,
op. cit., N. 1 ad art. 336a CO; Rehbinder, op. cit., N. 3 ad art. 336a
CO; Staehelin, op. cit., N. 4 ad art. 336a CO). Gli interessi su tale
importo decorreranno dalla data della presente sentenza, costitutiva del
diritto vantato dall’istante (IICCA 15 settembre 1994 in re R./M.SA).
- L’appello è pertanto
parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
Le ripetibili di primo e
secondo grado seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
I. L’appello 20
dicembre 1996 ____________________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza
10 dicembre 1996 della Pretura del distretto di Bellinzona, invariati gli altri
dispositivi, è così riformata:
- In
parziale accoglimento dell’istanza di __________ la ditta __________ in
__________ è condannata a versare all’istante la somma di fr. 1’681.80 oltre interessi
al 5% dal 30 aprile 1996 a titolo di salario lordo, nonché la somma di fr.
4’225.- oltre interessi al 5% dalla data della presente sentenza quale
indennità per licenziamento abusivo.
1.2 L’istante
rifonderà alla convenuta la somma di fr. 600.- a titolo di ripetibili parziali.
II. Non si prelevano né
tasse, né spese per la procedura di appello.
L’appellante rifonderà
all’appellata fr. 150.- per parti di ripetibili di appello.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster